Categoria: 2000
Visite: 8915

Tipologia: CCPL
Data firma: 28 aprile 2000
Validità: 01.05.2000 - 30.04.2011
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Ebicom
Settori: Commercio, Terziario, Turismo, Treviso
Fonte: ebicom.it

Sommario:

  Premessa
Prima parte
Titolo I Relazioni Sindacali

Art. 1 - Relazioni Sindacali a livello territoriale
Art. 2 - Ente Bilaterale Provinciale
Art. 3 - Finanziamento dei Servizi ai lavoratori non iscritti al sindacato
Art. 4 - Commissione Paritetica Provinciale
Art. 5 - Commissione Provinciale Composizione delle Controversie
Titolo II Mercato del lavoro
Art. 6 - Informazione e formazione in materia di Sicurezza
Art. 7 - Contratti di formazione e Lavoro
Art. 8 Contratti a tempo determinato
Seconda parte Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I

Art. 1 Apprendistato
Titolo II
Art. 2 Nastri orari e orario di lavoro
Art. 3 Festività del 25/12 e del 26/12
Titolo III Trattamento economico
Art. 4 Terzo elemento
Titolo IV Disposizioni finali
Art. 5 Decorrenza e durata
  Allegati
Allegato A Accordo quadro per la provincia di Treviso in materia di nuove relazioni sindacali
Allegato B Accordo sulle relazioni sindacali e sull’ente bilaterale per provincia di Treviso dei settori del terziario e del turismo
Allegato C Allegato all’accordo sulle relazioni sindacali e sull’ente bilaterale per la provincia di Treviso dei settori del terziario e del turismo
Allegato D Accordo per il finanziamento dei servizi ai lavoratori non iscritti al sindacato
Allegato E Commissione Paritetica Provinciale
Allegato F Commissione Provinciale Composizione Delle Controversie
Allegato G Accordo sindacale provinciale Informazioni e formazione in materia di Sicurezza per i dipendenti da imprese del Terziario e del Turismo
Allegato H Accordo sindacale provinciale sui contratti di formazione e lavoro per i dipendenti da imprese del Terziario e del Turismo
Allegato I Accordo sindacale provinciale sui contratti a tempo determinato per i dipendenti del settore Terziario, distribuzione e servizi della Provincia di Treviso
Allegato L Verbale di accordo
Allegato M Verbale di accordo
Allegato N Accordo sindacale economico provinciale “Terzo Elemento” per i dipendenti del settore Terziario, distribuzione e servizi della Provincia di Treviso

Contratto provinciale integrativo per i dipendenti da imprese del Terziario, distribuzione e servizi della Provincia di Treviso

Addì 28 aprile 2000 presso la sede dell'Unione Commercio Turismo e Servizi - Confcommercio - in Treviso, alla presenza del Dr. O.D. in rappresentanza del Ministero del Lavoro in qualità di Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Treviso, tra l'Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso- Confcommercio […] e le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori del Terziario e del Turismo, rappresentate da […] Filcams - Cgil […], Fisascat - Cisl […] Uiltucs - Uil […], presente inoltre, per l'Ebicom - Ente Bilaterale della Provincia di Treviso, il Presidente […]

Premesso
le parti consapevoli dell' importanza del ruolo delle relazioni sindacali territoriali, e considerata la necessità di armonizzare le particolari discipline derivanti dagli Accordi Sindacali Territoriali con la realizzazione di uno strumento di gestione degli accordi stessi, che sono parte integrante del presente Contratto, al fine di fornire alle aziende ed ai lavoratori dei settori interessati norme per un omogeneo comportamento nel rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti; stipulano il seguente Contratto Provinciale Integrativo al CCNL 20 settembre 1999, per i dipendenti da aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi:

Prima parte
Titolo I Relazioni Sindacali
Art. 1 - Relazioni Sindacali a livello territoriale

(Accordo Quadro 5 luglio 1991 - all. A )
Le parti ribadiscono gli intenti di cui all'Accordo Quadro del 5 luglio 1991 al fine di un continuo corretto e proficuo rapporto per l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e degli specifici comparti

Art. 2 - Ente Bilaterale Provinciale
(Accordi 27 marzo 1992 – all. B e C)
2.1 Costituzione dell'Ente Bilaterale della Provincia di Treviso con relativo Statuto; scopi particolari e cariche sociali.
[…]

Art. 4 - Commissione Paritetica Provinciale
(Accordo 27 marzo 1992 - all. E)
Le parti confermano l'operatività della Commissione Paritetica Provinciale con le modalità previste dal citato Accordo 27/3/92 e con i seguenti specifici compiti alla stessa demandati:
a) esprimere pareri derivanti dalle interpretazioni contrattuali;
b) interpellare la Commissione Paritetica Nazionale per quesiti o suggerimenti riguardanti norme del vigente CCNL;
c) rilasciare il "visto di conformità" per i progetti di contratti di formazione e lavoro;
d) esprimere il " parere di conformità " per l'assunzione di Apprendisti ai sensi degli artt. 30 ter, 30 quater e 30 quinquies del vigente CCNL;
e) svolgere le funzioni previste dal CCNL e dagli Accordi Territoriali in ordine all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, e a particolari rapporti di lavoro a tempo parziale (art. 42 CCNL)

Art. 5 - Commissione Provinciale Composizione delle Controversie
(Accordo 27 marzo 1992 - all. F)
Le parti confermano l'avvenuta costituzione e la operatività della Commissione ai sensi delle norme previste dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. 31/3/199, n. 80 e dal D.Leg. 29/10/98 n. 387, per il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con i seguenti scopi e relative procedure:
a) Scopi. dirimere, prima di iniziare azione giudiziaria, tutte le controversie individuali o plurime relative all'applicazione del CCNL, del presente Contratto Provinciale e di altri Accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del CCNL del settore Terziario, distribuzione e servizi;
b) Procedure secondo le modalità previste dall' art. 17 del CCNL 20 settembre 1999.

Titolo II Mercato del lavoro
Art. 6 - Informazione e formazione in materia di Sicurezza

(Accordo 8 aprile 1997 - all. G)
Le parti concordano sulla validità dell'Accordo in materia al fine di garantire un'informazione e formazione a tutti i lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro:
6.1 Vigenza e validità: l'accordo è vigente dalla stessa data di stipula e la sua vigenza cesserà qualora fossero emanate specifiche regolamentazioni legislative in materia o qualora i contenuti dello stesso accordo fossero interamente assorbiti da norme dettate dalla contrattazione collettiva;
6.2 Tematiche relative all'informazione e formazione
: le aziende dovranno informare i lavoratori in merito ai principali contenuti del D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni ed in particolare:
a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo; L'informazione e la formazione dovranno essere impartite anche in occasione di:
- nuove assunzioni relativamente al caso di prima occupazione del lavoratore;
- qualora, nel rispetto dello spirito della legge, si verifichino modifiche mansionali e/o gestionali di rilevante e significativa portata.
6.3 Modalità di informazione e formazione: l'informazione e la formazione che deve essere impartita ai lavoratori dipendenti per l'acquisizione dei contenuti di cui al precedente punto 6.2:
- é a carico dell'azienda e i lavoratori sono obbligati alla partecipazione;
- dovrà svolgersi durante l'orario contrattuale di lavoro e non potrà comportare oneri economici a carico dei lavoratori;
- dovrà comportare un programma formativo di quattro ore.

Art. 7 - Contratti di formazione e Lavoro
(Accordo 19 maggio 1998 - all. H)
Le parti confermano la seguente normativa relativa all'Accordo 19 maggio 1998, in vigore dal 1° giugno 1998, fermo restando che i contratti di formazione in atto alla stessa data del 1/6/1998 restano regolati secondo la normativa precedente.
7.1 Obbligo della formazione "teorica":
1) Programma della formazione: Nel primo periodo di vigenza del contratto allo scopo di dare una concreta ed univoca attuazione della formazione "teorica" a tutti i lavoratori assunti con Contratto di Formazione e Lavoro dovrà essere garantito un intervento della durata minima di
- 40 ore per i C.F.L. di tipo a.1) e di tipo a.2)
- 12 ore per i C.F.L. di tipo B)
La formazione "teorica" deve svolgersi durante l'orario contrattuale di lavoro, non deve comportare alcun onere a carico dei lavoratori e deve raggiungere i seguenti obbiettivi:
- acquisizione normativa sul Contratto Nazionale di Lavoro e delle principali norme sulla disciplina del rapporto di lavoro, nonché sulle assicurazioni sociali;
- acquisizione delle principali normative legislative sul commercio e sui sistemi di pagamento;
- conoscenza dei principali concetti comportamentali al fine della acquisizione di una basilare professionalità
che sarà accentuata con le restanti ore previste per la formazione "pratica" da svolgersi in azienda e con l'esperienza di lavoro.
L'intervento formativo sarà quindi strutturato con il seguente programma:
a) per tutti i lavoratori assunti con Contratto di Formazione e Lavoro
- ore 4: il Sindacato, le relazioni sindacali, l'Ente Bilaterale;
- ore 8: legislazione sociale e del lavoro, i contratti di lavoro, la busta paga e le ritenute;
b) ed inoltre per i soli lavoratori assunti con C.F.L. delle tipologie a.1) e a.2)
- ore 4: legislazione sul commercio e sulla somministrazione;
- ore 4: sistemi di pagamento: assegni, cambiali, carte di credito ecc.., l'Euro moneta;
- ore 20: psicologia e tecniche di vendita, il consumatore, i rapporti interpersonali.
2) Modalità di attuazione della formazione
a) Le aziende potranno gestire direttamente o tramite adeguate strutture l'attività formativa, attenendosi comunque al programma di cui al punto precedente e assumendone la completa responsabilità sottoscrivendo apposita dichiarazione, all. 1 all'accordo, che dovrà essere presentata contestualmente alla richiesta di approvazione del progetto formativo alla Commissione Paritetica preposta:
b) Specifici corsi saranno promossi dall'Ebicom - Ente Bilaterale della Provincia di Treviso, tramite strutture o istituti specializzati, comunque coordinati dall'Ente stesso, da svolgersi nel capoluogo provinciale e nei vari capoluoghi mandamentali al fine di agevolare la frequenza dei giovani interessati e agli stessi verrà rilasciata apposita attestazione di partecipazione.
7.2 - Formazione "pratica"
Allo scopo di completare il processo formativo teorico - pratico, previsto dalle vigenti norme di legge e dal Contratto di Categoria, le aziende dovranno provvedere all'effettuazione dell'ulteriore formazione dei lavoratori assunti in C.F.L., consistente nell'impartire nozioni "tecnico - pratiche" per la durata minima di:
- ore 40 per i C.F.L. di tipo a.1)
- ore 90 per i C.F.L. di tipo a.2)
- ore 8 per i C.F.L. di tipo B)
attraverso un percorso formativo stabilito dal datore di lavoro, ritenuto idoneo per lo svolgimento delle mansioni ed il conseguimento della qualifica oggetto della formazione stessa che consenta l'inserimento graduale nella posizione lavorativa ed una progressiva acquisizione delle capacità professionali.
Della formazione stessa il datore di lavoro dovrà conservare idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuta effettuazione e le relative modalità.
7.3 - Osservatorio provinciale
Al fine dell'aggiornamento dell'Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro, nonché al fine della corretta applicazione del contratto di formazione e lavoro, le Aziende sono tenute a comunicare alla Commissione Paritetica presso l'Ebicom- Ente Bilaterale della Provincia di Treviso:
a) entro 90 giorni dalla data di rilascio del visto di conformità del progetto:
- l'eventuale mancato utilizzo del progetto stesso, ovvero le generalità complete e la data di assunzione del lavoratore interessato al progetto;
b) entro 10 giorni dall'evento:
- la data dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro, ovvero la data di ultimazione del contratto di formazione e la conferma in servizio del lavoratore
7.4 - Ebicom - finanziamento dei Corsi
L'Ebicom-Ente Bilaterale della Provincia di Treviso, oltre ad assumersi l'incarico per la realizzazione dei corsi di formazione di cui al precedente articolo 7.1), finanzierà l'onere sostenuto dalle aziende per la partecipazione dei lavoratori ai corsi dallo stesso Ente organizzati, con la erogazione di contributi la cui misura sarà determinata in percentuale in relazione ai costi del servizio reso e compatibilmente con le disponibilità economiche e patrimoniali dell'organismo paritetico medesimo.
I contributi saranno erogati esclusivamente a favore delle Aziende che risultano essere in regola con il versamento delle quote dovute all'Ente Bilaterale previste dal CCNL e con le modalità stabilite dagli Accordi Sindacali Provinciali.

Art. 8 Contratti a tempo determinato
(Accordo 28 aprile 2000 - all. I)
8.1 Ai sensi dell'art. 23, della Legge 28/2/87, n. 56, e dell'art. 21-A), prima parte titolo VI, del CCNL del settore Terziario del 20 settembre 1999, le parti ribadiscono le ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a termine.
[…]
8.4 In deroga a quanto previsto dall'art. 21-A) del vigente CCNL le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 15 % (quindici per cento) dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva.
Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 20(venti) dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per n. 3 (tre) lavoratori.
Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate: con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla Legge 230/62 e dal D.L. 876/77 e successive proroghe, con contratto di formazione e lavoro e per sostituzione lavoratori assenti per aspettativa non retribuita (art. 78 CCNL).
8.5 Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute, pena la decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta alla apposita Commissione Paritetica costituita presso l'Ente Bilaterale territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti a termine intervenuti per effetto di norme diverse da quelle del presente contratto.
La Commissione, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente accordo che, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potranno quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla sospensione della richiesta stessa, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate.
La preventiva comunicazione di cui al presente articolo, dovrà contenere dichiarazione di impegno all'applicazione del vigente CCNL del Terziario, dei relativi Accordi Sindacali Territoriali e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro, nonché attestato dal quale risulti l'iscrizione dell'azienda ad una Associazione aderente alla Confcommercio.
[…]

Seconda parte Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I
Art. 1 Apprendistato

(Accordo 28 aprile 2000 - all. L)
1.1 Percentuale di conferma […]
1.2 Sfera di applicazione

La sfera di applicazione del rapporto di apprendistato per le Aziende del settore del Terziario della Provincia di Treviso viene adeguata alle qualifiche e mansioni in conformità a quanto stabilito dall'art. 30 ter del CCNL del Terziario del 20 settembre 1999.
1.3 Proporzione numerica
A modifica di quanto previsto dall'art. 2) dell'Accordo Provinciale 19 maggio 1998, le parti confermano l'applicabilità di quanto previsto in materia dall' art. 30 quater del vigente CCNL, tenuto altresì conto di quanto disposto dall' art. 30 bis dello stesso contratto collettivo nazionale.
1.4 Durata del periodo di Apprendistato
Fermo restando l'adeguamento della durata dell'apprendistato in relazione alle qualifiche e mansioni, nelle rispettive misure e con le modalità previste dall'art. 30 quinquies del CCNL 20 settembre 1999, le parti, ritenuta la necessità di un più ampio ed elevato livello di formazione, relativamente a specifiche qualifiche professionali, per le concrete esigenze delle aziende del Terziario di migliorare i livelli aziendali di competitività e di servizio, ai sensi di quanto previsto dal 3° comma dell'art. 30 quinquies del CCNL, stabiliscono che relativamente ai rapporti che saranno instaurati dal 1° maggio 2000, la durata del periodo di apprendistato viene fissata in: mesi 48 (quarantaotto) per le qualifiche del IV livello e limitatamente per le mansioni di cui ai punti 1), 2), 7), 8), 9), 10), 11), 17), 21), 22), 23), 27), 28) e 29) del CCNL, nonché per le qualifiche del III e II livello per le quali è previsto il rapporto di apprendistato.
1.5 Ente Bilaterale
L'applicazione delle norme di cui ai precedenti artt. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 del presente Accordo, così come le particolari norme in materia di apprendistato dettate dagli artt.30 ter, 30 quater e 30 quinquies del CCNL 20 settembre 1999, sono applicabili esclusivamente per le Aziende aderenti alle Ascom - Confcommercio ed in regola con il versamento delle quote di contribuzione in favore dell'Ente Bilaterale come previsto dall'art. 2, prima parte del presente Contratto Integrativo Provinciale.
Le Aziende che intendono assumere lavoratori apprendisti avvalendosi delle particolari norme sopra riportate sono tenute a presentare la richiesta del previsto "parere di conformità" alla competente Commissione Paritetica dell'Ente Bilaterale Provinciale secondo le modalità stabilite in materia dal vigente CCNL e dall'Accordo Regionale del 12 gennaio 2000.
1.6 Trattamento economico […]
1.7 Malattia
[…]
1.8 Formazione

La formazione dell'Apprendista sarà regolata sulla base della correlazione tra qualifica professionale, la mansione da conseguire ed il titolo di studio posseduto dall'apprendista secondo le modalità stabilite dall'art. 28 ter del CCNL 20 settembre 1999.
Per la formazione degli apprendisti, ai sensi dell'art. 16 della L. 196/97 e successivi Decreti attuativi, le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi indicati all'art. 28 quater del CCNL 20/9/1999, ovvero ad eventuali progetti formativi realizzati tra Regioni/Province ed associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti.
1.9 Osservatorio provinciale
Ai fini dell'aggiornamento dell'Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro, ed al fine della corretta applicazione degli Accordi Nazionali e Territoriali, le Aziende sono tenute ad inviare alla Commissione Paritetica Provinciale presso l'Ente Bilaterale della Provincia di Treviso:
a) contestualmente all'avviamento del lavoratore copia della comunicazione, da presentare entro 5 giorni al Centro per l'Impiego, e la fotocopia del "libretto di lavoro" dell'apprendista;
b) entro 10 giorni dall'evento la data della eventuale cessazione del rapporto di lavoro dell'apprendista, ovvero della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Titolo II
Art. 2 Nastri orari e orario di lavoro

(Accordo 16 marzo 1999 - all. M)
2.1 Nastro orario di lavoro in turno spezzato
Le parti convengono di fissare un orario massimo per i lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali al fine di dare una regola comune a tutto il mondo del lavoro dipendente, nel rispetto del Contratto Nazionale del settore Terziario, delle leggi in materia di orari di lavoro e delle direttive CEE.
Le parti quindi fissano in 11 ore e 30 minuti il nastro orario massimo per i lavoratori del settore. Fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL all'interno di tale nastro orario il datore di lavoro che opera con orario continuato di apertura dell'esercizio concorderà la pausa pranzo con il lavoratore dipendente, ovvero con le OO.SS., le RSU/RSA ove costituite.
Le parti convengono che dal 1° gennaio 2000 il nastro orario venga fissato in 11 ore e, previa verifica tra le parti, in 10 ore e 30 minuti a partire dal 1° gennaio 2001.
2.2 Nastro orario e orario di lavoro in turno unico
Le parti ritengono necessario disciplinare la materia degli orari di lavoro per i lavoratori dipendenti in turno unico e convengono di fissare il nastro orario per tali lavoratori, in 6 ore e 40 minuti al giorno. In caso di superamento di tale orario le parti convengono di istituire una pausa retribuita di mezz'ora.
2.3 Giornate di lavoro e turni di riposo
Le parti convengono che per tutti i lavoratori dipendenti del settore l'orario di lavoro, in turno spezzato, sia obbligatoriamente articolato in 10 mezze giornate la settimana. Sarà così prevista mezza giornata di riposo in corrispondenza con la mezza giornata di chiusura obbligatoria infrasettimanale dell'esercizio commerciale, ed un'ulteriore mezza giornata di riposo, così come previsto dal CCNL del Terziario, a rotazione tra i dipendenti dell'azienda.
Resta inteso che la domenica viene considerata a tutti gli effetti come giorno di riposo settimanale di cui alla Legge 22/2/1934, n. 370.
In caso di deroghe previste dalle Amministrazioni locali alla chiusura obbligatoria infrasettimanale di mezza giornata le parti concordano che la mezza giornata di riposo dei lavoratori dipendenti venga spostata ad altro giorno della stessa settimana di concerto tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti, ovvero OO.SS., RSU/RSA ove costituite.
2.4 Lavoro di domenica e festivo
Le parti, vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale e festivo, prevista dal contratto del settore Terziario, dalle leggi e da quanto stabilito dal presente verbale, concordano che la prestazione lavorativa dei lavoratori dipendenti nelle domeniche e nei giorni festivi sia svolta in un regime di turni ed orari di lavoro concordati tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti, ovvero OO.SS., RSU/RSA ove costituite.
[…]

Allegati
Allegato A Accordo quadro per la provincia di Treviso in materia di nuove relazioni sindacali


L’anno 1991 il giorno 05 luglio in Treviso presso la sede dell’Unione Commercio Turismo e Servizi di Treviso tra l’Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso- Confcommercio […] e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori: Cgil - Filcams […], Cisl - Fisascat […], Uil - Uiltucs […]

Premesso che
- Le parti, consapevoli dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali, per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del Terziario, della Distribuzione, dei Servizi alle Imprese, nonché del Turismo, sia sotto l’aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all’occupazione, convengono di realizzare un sistema di Nuove Relazioni Sindacali e di Informazioni, coerenti con le esigenze delle aziende e dei lavoratori; al fine di favorire corretti e proficui rapporti attraverso l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori, e dei comparti e la pratica realizzazione di un avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi anche al fine di garantire il rispetto delle intese e quindi prevenire l’eventuale conflittualità tra le parti;
- Le parti ritengono necessario realizzare una strumentazione in grado di rispondere alle necessità che i settori sopra richiamati richiedono anche nella nostra provincia, in vista della prossima scadenza per la realizzazione del Mercato Unico Europeo.
In tal senso oltre a dare inizio alla pratica attuativa di quanto contenuto nei rispettivi CCNL in merito alle “Relazioni sindacali a livello territoriale”, si conviene di realizzare un Accordo quadro sui seguenti punti:
1° - Ente Bilaterale provinciale
Sarà costituito l’Ente Bilaterale Provinciale per i settori del Terziario e del Turismo con lo scopo di gestire gli accordi ad esso demandati nonché promuovere tutte le iniziative opportune intese a potenziare le occasioni d’impiego nei settori della Distribuzione e Servizi e del Turismo.
2° - Mercato del lavoro
2.1- Contratti di formazione e lavoro
Predisporre un Accordo Sindacale sui progetti formativi per le singole figure professionali al fine del migliore utilizzo dei Contratti di Formazione e Lavoro.
A tale scopo viene costituita la Commissione Paritetica di Conformità composta: da tre membri designati dalle OO.SS. dei lavoratori nelle persone di:
Sig.ra J.F. per la Cgil - Filcams
Sig. M.P. per la Cisl - Fisascat
Sig. L.B. per la Uil - Uiltucs
e da tre membri designati dall’Unione Commercio Turismo e Servizi - Confcommercio della Provincia di Treviso nelle persone di: C.L. - C.V. - P.T.
Le parti stipulanti potranno delegare, volta per volta, membri supplenti quali rappresentanti delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
2.2 - Mobilità
Individuare obbiettivi è stabilire procedure e normative che favoriscano l’impiego e il reimpiego di fasce più deboli di lavoratori: ultraventinovenni, donne, lavoratori portatori di handicap ecc....
2.3.- Contratti a termine
Promuovere e potenziare le occasioni di impiego mediante la realizzazione di una normativa che disciplini l’utilizzo dei Contratti a Termine in deroga alle disposizioni già previste dall’art. 1, lettera b, legge 230/62.
2.4 - Assunzioni nominative
Determinare e proporre alla C.R.I. l’approvazione di delibera volta a consentire, ai sensi dell’art. 25 della legge 56/87, l’assunzione nominativa di lavoratori.
3° - Apprendistato
Definire normative specifiche sull’apprendistato ai fini di migliorare il livello professionale degli occupati nei settori della distribuzione e del turismo e favorire ulteriormente l’inserimento nel mercato del lavoro di Apprendisti ricercando anche forme di incentivazione.
4° - Formazione
Studiare e definire una politica attiva della formazione e riformazione professionale finalizzata a rispondere alle istanze di cambiamento dei profili e delle conoscenze professionali derivanti dai processi di innovazione tecnologica; per migliorare i livelli aziendali di competitività di servizio e qualità ed ottimizzare la produttività.
Individuare le strutture a ciò finalizzate che potranno essere utilizzate anche per la gestione della formazione teorica prevista dai Contratti di Formazione e Lavoro e l’Apprendistato.
5° - Commissione prov.le composizione controversie
Costituire una Commissione Prov.le per la composizione delle controversie allo scopo di esperire le procedure che favoriscano la soluzione delle conflittualità, individuali e plurime, e al fine di limitare il ricorso alla Commissione di Conciliazione presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e all’Autorità Giudiziaria.
6° - Procedure legge 108/90
Definire a livello territoriale una procedura in merito alla applicazione della legge 108/90, tenuto conto dell’esito del confronto sulla stessa materia che le parti stanno esaminando a livello nazionale.
7° - Finanziamento commissione paritetica di conformità e conciliativa
Istituire e determinare un contributo per il finanziamento della Commissione Paritetica di Conformità e Conciliativa da porsi a carico dei lavoratori dipendenti non risultanti iscritti al relativo Sindacato dei settori del Commercio e del Turismo stipulanti il presente accordo le OO.SS. distribuiranno ai lavoratori materiale di interesse sindacale e del lavoro.
Letto confermato e sottoscritto.

Allegato B Accordo sulle relazioni sindacali e sull’ente bilaterale per provincia di Treviso dei settori del terziario e del turismo

Il giorno 27 marzo 1992 presso la sede dell’Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso - Confcommercio, in Via Turazza 7/A si sono incontrate: l’Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso - Confcommercio […] e le organizzazioni sindacali dei lavoratori:
Cgil - Filcams […], Cisl - Fisascat […], Uil - Uiltucs […], convengono e stipulano
Le parti si sono incontrate per ratificare ed integrare il precedente accordo del 5/7/91 riguardante le relazioni sindacali e la costituzione dell’Ente Bilaterale Provinciale come da documenti specifici allegati che formano parte integrante del presente accordo.
Le parti inoltre si sono impegnate a procedere alla costituzione ufficiale dell’Ente Bilaterale del commercio del turismo e dei servizi della Provincia di Treviso e la convocazione dell’assemblea costituente, per approvare lo statuto e adempiere ai vari obblighi statutari ivi previsti.
Le parti altresì comunicheranno i nominativi dei propri rappresentanti nelle commissioni dell’Ente.
Copia del presente accordo verrà trasmessa, a cura delle parti stipulanti, all’Ispettorato del lavoro, all’Inps e all’Inail di Treviso. Visto l’articolo 12 e seguenti c.c., visto il CCNL di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi, stipulato il 28/3/87, in cui all’art. 12, prima parte, è prevista la costituzione dell’Ente Bilaterale, vista l’ipotesi di accordo per il rinnovo del suddetto CCNL del 14/12/90, visto il CCNL del settore Turismo 30/5/91, art. 13, dove è prevista la costituzione dell’Ente Bilaterale, è approvato il seguente Statuto dell’Ente Bilaterale della provincia di Treviso.

Art. 1 - Denominazione
È costituita un’associazione avente la denominazione “Ente Bilaterale della provincia di Treviso”.
L’Ente ha natura giuridica di associazione non riconosciuta.

Art. 2 - Sede
L’Ente ha sede in Treviso, Via Turazza 7/A.
Con deliberazioni dell’organo amministrativo potranno essere istituite sedi secondarie e uffici nell’ambito della stessa provincia.

Art. 3 - Scopi
L’Ente non persegue finalità di lucro ed ha lo scopo di gestire accordi sindacali nazionali e/o territoriali su materie specifiche da questi demandate all’Ente Bilaterale sui seguenti argomenti:
a) istituire l’Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro;
b) istituire la Commissione Paritetica Provinciale;
c) istituire la Commissione Provinciale Conciliativa in base all’art. 13 del CCNL Terziario e all’art. 131 del CCNL Turismo;
d) attuare quanto previsto dall’art. 12 ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Terziario del 14.12.90 e dall’art. 13 del CCNL Turismo del 30/5/91 relativamente agli Enti Bilaterali;
e) promuovere e gestire a livello locale iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti;
f) svolgere le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) ricevere dalle associazioni imprenditoriali territoriali e dalle corrispondenti organizzazioni sindacali gli accordi applicativi in materia di contratti di formazione e lavoro realizzati a livello territoriale ovvero a livello aziendale nelle imprese che operano in più ambiti regionali;
h) fornire il parere di conformità all’accordo quadro nazionale sui contratti formazione e lavoro dei progetti presentati dalle aziende di cui alla precedente lettera;
i) ricevere le intese realizzate a livello territoriale che determinino, per specifiche figure professionali periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti dal CCNL;
l) esprimere parere vincolante di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro che intendono assumere apprendisti in base agli accordi di cui alla precedente lettera, esaminando le condizioni obiettive relative al rapporto di apprendistato;
m) gestire accordi relativi al lavoro a tempo parziale;
n) gestire accordi relativi al lavoro a tempo determinato;
o) assolvere altri compiti espressamente previsti dai contratti collettivi nazionali e/o territoriali di categoria;
L’attuazione degli scopi sociali avverrà con le gradualità necessarie in base alle necessità emergenti dai settori, alle disponibilità economiche ed alla fattibilità di ogni singolo punto.

Art. 4 - Durata
La durata dell’Ente è a tempo indeterminato.

Art. 5 - Soci
Sono soci dell’Ente:
L’Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso - Confcommercio,
la Filcams - Cgil di Treviso,
la Fisascat - Cisl di Treviso,
la Uiltucs - Uil di Treviso.

Art. 6 - Organi
Gli organi dell’Ente, nel cui ambito dovrà essere riconosciuta omogenea e paritetica rappresentatività di tutti gli interessi dei soci sono:
1) l’Assemblea;
2) il Presidente;
3) il Vice Presidente;
4) il Consiglio Direttivo;
5) il Collegio dei Revisori.
Tutte le cariche sono elettive, hanno la durata di tre esercizi finanziari e possono essere riconfermate. Qualora in tale periodo uno o più membri venisse a cessare dalla carica, il socio che lo ha designato provvederà alla sua sostituzione.

Art. 7 - Assemblea
L’Assemblea è composta da 24 delegati di cui 12 nominati dall’Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso - Confcommercio e 4 da ognuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di Treviso socie dell’Ente Bilaterale.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell’Ente almeno una volta all’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, per l’approvazione dello stato di previsione e del conto consuntivo, per l’esame delle iniziative sociali intraprese o da intraprendere, e ogni qualvolta, a giudizio del Consiglio Direttivo, speciali circostanze lo richiedano ovvero nell’ipotesi in cui la convocazione sia richiesta, con indicazione dei punti di proposta in discussione, da almeno un terzo dei delegati aventi diritto al voto.
Spetta all’Assemblea Ordinaria la nomina del Collegio dei revisori dei Conti nonché deliberare relativamente alla sostituzione e/o revoca dei componenti il Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’Assemblea sarà effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata a mezzo di lettera raccomandata spedita al domicilio del delegato, contenente l’ordine del giorno, il luogo, il giorno, l’ora della riunione, in casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telefonica o via telex o telefax con un preavviso minimo di 48 ore.
L’Assemblea sarà presieduta dal Presidente dell’Ente o, in caso di impedimento o assenza di questi, dal Vice Presidente. Ove anche il Vice Presidente fosse assente od impedito, l’assemblea sarà presieduta da persona indicata dall’Assemblea stessa.
Al Presidente dell’Assemblea spetta di stabilire le modalità di votazione di cui ai commi successivi e la direzione dello svolgimento della seduta.
Il Presidente dell’Assemblea designa il segretario che redigerà il verbale della riunione e, in caso di necessità, due o più scrutatori scelti tra i delegati intervenuti.
L’Assemblea è validamente riunita quando sono presenti in prima convocazione almeno il 75% dei delegati per ogni socio; in seconda convocazione almeno il 50% dei delegati per ogni socio.
Le deliberazioni sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole di almeno due terzi più uno dei delegati presenti.
L’assemblea straordinaria viene convocata, con le modalità previste per l’assemblea ordinaria, per le deliberazioni concernenti le modifica dello statuto, lo scioglimento dell’ente e la nomina dei liquidatori.
L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza almeno del 75% dei delegati per ciascun socio e le relative delibere sono validamente assunte quando riportano il voto favorevole di almeno il 75% dei delegati presenti.
In relazione a tali deliberazioni il verbale di cui appresso dovrà essere redatto da un Notaio designato dal Presidente.
Le deliberazioni dell’Assemblea risultano dal verbale redatto dal segretario e firmato dal Presidente e dal segretario stesso nonché dai due delegati designati dall’Assemblea.
I verbali delle Assemblee saranno a disposizione dei soci i quali, mediante richiesta scritta, potranno prenderne visione presso la sede.

Art. 8 - Consiglio direttivo
IL Consiglio Direttivo viene nominato dall’Assemblea ed è composto da sei membri componenti l’Assemblea stessa, dei quali tre designati dall’Unione Commercio Turismo e Servizi di Treviso - Confcommercio e tre designati uno ciascuno dalla Filcams-Cgil, dalla Fisascat-Cisl e dalla Uiltucs di Treviso.
Per ogni membro effettivo deve essere nominato un supplente tra i membri componenti l’Assemblea. Il consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, i quali rivestiranno anche la carica di Presidente e Vice Presidente dell’Ente nonché dell’Assemblea.
Al Consiglio Direttivo è riconosciuto ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per la attuazione degli scopi e gestione dell’Ente.
Ad esso è affidata la gestione del patrimonio sociale.
Il consiglio, tra l’altro:
- sovraintende a tutte le attività dell’ente, imprimendo e garantendo unità di indirizzo e coordinata pianificazione e sviluppo degli interventi; individua e fissa le specifiche modalità di attuazione dei fini generali dell'Ente e gli obiettivi di volta in volta prioritari; disciplina i vari interventi ed iniziative approvandone i relativi progetti generali e particolari; provvede agli accantonamenti delle risorse e mezzi dell’Ente nei modi e forme e tempi da esso deliberati; provvede sulla base delle risultanze contabili ad attribuire le risorse ed i mezzi in relazione agli scopi indicati dall’art. 3;
- predispone il regolamento delle attività dell’Ente sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea
- provvede alla compilazione dello stato di previsione e del conto consultivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- regola lo svolgimento delle attività sociali il funzionamento e l’uso dei beni dell’ente;
- provvede alla convocazione dell’Assemblea nei casi previsti dall’art. 7.
Il Consiglio con apposita deliberazione potrà delegare parte dei propri poteri, così come l’esecuzione di determinati atti al Presidente e al vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica. La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata spedita al domicilio del consigliere almeno 15 giorni prima della riunione e dovrà contenere; l’ordine del giorno, il luogo, ili giorno, l’ora della riunione; in caso di urgenza il consiglio potrà essere convocato a mezzo comunicazione telegrafica e via telex o telefax con preavviso di 48 ore.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del 66,66% dei consiglieri che comunque garantiscano la rappresentanza di tutti i soci. Alle riunioni, ed in considerazione dell’eventuale particolarità delle materie da affrontare, potranno essere invitati ad assistere e riferire i componenti dell’osservatorio provinciale. Le deliberazioni sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole di almeno i due terzi più uno dei consiglieri presenti.
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Presidente.
Ai consiglieri non spetterà alcun compenso per l’incarico, salvo il diritto al rimborso spese sostenute per adempiere all’incarico. Ove saranno richieste prestazioni operative ai membri del Consiglio Direttivo il regolamento prevederà gli eventuali compensi.

Art. 9 - Presidenza e vice presidenza
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Ente; ne ha la firma che può delegare al Vice Presidente.
Il Presidente ha ogni potere relativo alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea ed a esso, d’intesa con il Vice Presidente, spetta la supervisione delle attività sociali, nonché la convocazione dell’Assemblea ai sensi dell’art. 7.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri di designazione della Unione Commercio Turismo e Servizi - Confcommercio di Treviso e quelli di designazione della Filcams-Cgil, della Fisascat-Cisl e della Uiltucs-Uil di Treviso.
Il Vice Presidente è eletto tra i membri di designazione della parte di cui non è espressione il Presidente.
Il Vice Presidente esercita le funzioni ed i poteri del Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi.

Art. 10 - Collegio dei revisori
Il Collegio dei Revisori nominato dall’Assemblea, sarà composto da tre membri effettivi così designati:
- uno scelto tra i delegati dei soci di parte datoriale, uno tra i delegati dei soci di parte sindacale, uno scelto tra gli iscritti all’albo dei revisori ufficiali dei conti che svolgerà funzioni di Presidente del Collegio stesso e tre membri supplenti nominati con gli stessi criteri.
Competerà all’Assemblea la nomina dei revisori venuti meno per qualsiasi motivo, così come la sostituzione del membro ingiustificatamente assente a più di tre riunioni consecutive del collegio.
Il Collegio dei Revisori interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo e avrà il compito di seguire l’attività di gestione del patrimonio e dei mezzi dell’Ente con ogni potere di accertamento e di ispezione riferendo all’Assemblea con apposita relazione annuale sulla risultanza di bilancio.
Nel caso vengano rilevate irregolarità i componenti del Collegio ne riferiranno al Consiglio Direttivo e, ove lo ritengano necessario, all’Assemblea, affinché assuma i provvedimenti di competenza.
Il Collegio si riunirà ogni qualvolta convocato dal suo Presidente e comunque almeno ogni tre mesi. Le modalità di convocazione del collegio sono le medesime di quelle previste a proposito della convocazione del Consiglio Direttivo.
Ai revisori spetterà il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell’incarico e ove deliberato dall’Assemblea e nella misura da questa fissata e contenuta nel regolamento, competerà un gettone di presenza per ogni riunione del Collegio o del Consiglio Direttivo cui il revisore partecipi.

Art. 11 - Patrimonio sociale
Tutti i mezzi patrimoniali dell’Ente le sue rendite ed i suoi proventi ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra ad incrementare le risorse dell’Ente e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell’Ente compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra e così e contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità dei contratti nazionali di lavoro del settore terziario distribuzione e servizi e del settore turismo ed i loro rinnovi, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell’Ente saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell’Ente o accantonati se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
Il regime giuridico relativo ai beni e più in generale al patrimonio dell’Ente e quello del “fondo comune” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
I soci non hanno diritto e titolo alcuno sul patrimonio dell’Ente durante la vita dell’Ente anche in caso di scioglimento dello stesso.

Art. 12 - Esercizio e bilancio
L’esercizio dell’Ente Bilaterale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo depositerà presso la sede dell’Ente il conto consuntivo dell’anno precedente e lo stato di previsione corredato dalla relazione del consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori sullo stato e le prospettive dall’Ente.

Art. 13 - Scioglimento
Nel caso di scioglimento per qualsivoglia motivo, l’intero patrimonio dell’Ente una volta procedutosi all’integrale pagamento degli eventuali debiti, sarà devoluto, sulla base di apposito accordo, a favore di enti pubblici e privati aventi finalità analoghe a quelle perseguite dell’ente.
In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo fungerà da liquidatore.

Art. 14 - Regolamento delle attività’ dell’ente bilaterale
Le attività dell’Ente ed ogni altra materia attinente allo svolgimento della stessa, sono disciplinate oltre che dal presente statuto, da apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea.

Art. 15 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dal regolamento delle attività, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e segnatamente quelle in materia di associazioni di tendenza senza scopo di lucro.
In ogni caso, per solidale irrevocabile volontà delle parti stipulanti, l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e di legge, dovrà tenere in preminente considerazione ed apprezzamento il testo, lo spirito e le ampie riconosciute finalità dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi, e da aziende del settore turismo.
Modifiche dello statuto, degli scopi sociali, della messa in liquidazione delle attività, delle modalità di contribuzione, potranno essere deliberate solo in rapporto a disposizioni espressamente pattuite a livello nazionale dalle parti stipulanti i CCNL o a livello territoriale previo conforme parere, a pena di nullità, delle suddette organizzazioni nazionali.

Art. 16 - finanziamento
In conformità all’accordo nazionale in data 20/07/1989 siglato tra la Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil il finanziamento dell’Ente Bilaterale avverrà tramite una contribuzione pari allo 0,20% a carico dei datori di lavoro, tale aliquota va calcolata sull’imponibile previdenziale del monte salari aziendale.
In conformità all’art. 13 del CCNL Turismo del 31/5/91 per detto settore la quota di finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40% di paga base e contingenza, di cui lo 0,30% a carico dei datori di lavoro e lo 0,10% a carico dei lavoratori.
Per gli altri settori rappresentati dalla Confcommercio il finanziamento avverrà nella medesima forma prevista per il terziario.
Considerate le diverse forme di finanziamento e nel pieno rispetto di quanto stabilito dai CCNL di settore l’Ente Bilaterale adotterà un sistema contabile specifico per ciascun tipo di finanziamento. Per poter usufruire dei servizi dell’Ente Bilaterale dovrà essere dimostrata la regolarità dei versamenti e dei finanziamenti.

Allegato C Allegato all’accordo sulle relazioni sindacali e sull’ente bilaterale per la provincia di Treviso dei settori del terziario e del turismo

Il giorno 27 marzo 1992 presso la sede dell’Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di
Treviso - Confcommercio, in Via Turazza 7/A si sono incontrate: l’Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso - Confcommercio [...] e le organizzazioni sindacali dei lavoratori: Cgil-Filcams […], Cisl-Fisascat […], Uil-Uiltucs […], convengono e stipulano

Art. 1 - Le organizzazioni stipulanti, nel considerare fra gli scopi dell’Ente Bilaterale particolarmente qualificanti:
- l’osservatorio provinciale del mercato del lavoro
- la formazione e riqualificazione professionale
In quanto strumenti indispensabili per rispondere alle nuove e complesse esigenze che si riscontrano nei settori del Terziario e del Turismo, convengono di impegnare gli organismi dell’Ente stesso a
definire uno specifico progetto, entro il mese di Luglio 1992, sui punti a), e), ed f) dell’art.3 dello Statuto.

Art. 2 - Le parti, a completamento di quanto stabilito all’art.9 dello Statuto dell’Ente Bilaterale per la Provincia di Treviso stabiliscono che, per motivi di opportunità, il Presidente dell’Ente Bilaterale sia espressione dell’Unione Commercio Turismo e Servizi - Confcommercio della Provincia di Treviso.
Ciò premesso le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori ribadiscono il principio stabilito dagli accordi nazionali in materia che prevedono la rotazione della carica di Presidente dell’Ente Bilaterale e che, comunque, tale facoltà potrà essere attuata ed esercitata dalle OO.SS. stesse attraverso un apposito accordo tra le parti firmatarie.

Allegato E Commissione Paritetica Provinciale

Il giorno 27 marzo 1992 presso la sede dell’Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di
Treviso-Confcommercio, in Via Turazza 7/A si sono incontrate: l’Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso - Confcommercio […] e le organizzazioni sindacali dei lavoratori: Cgil-Filcams […], Cisl-Fisascat […], Uil-Uiltucs […], convengono e stipulano
Le parti, in seguito a quanto disposto dall’art. 3 punto b) dello statuto dell’Ente Bilaterale convengono di costituire la “Commissione Paritetica Provinciale”.
La Commissione Paritetica Provinciale sarà composta da tre membri effettivi dell’Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso - Confcommercio e da tre membri effettivi delle Organizzazioni Sindacali della Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil di Treviso; per ognuno di questi dovrà essere nominato un membro supplente da parte delle predette organizzazioni.
La costituzione della Commissione Paritetica Provinciale s’intenderà avvenuta all’atto del ricevimento delle reciproche comunicazioni scritte contenenti i nominativi dei membri designati
rispettivamente da parte delle OO.SS. dei lavoratori e dell’Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso - Confcommercio.
Le comunicazioni scritte dovranno essere inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla sede dell’Ente Bilaterale.
L’istituzione della Commissione Paritetica Provinciale dovrà essere comunicata al competente Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione a cura delle parti e dovrà contenere il nominativo e la firma indicativa di ciascun dei membri effettivi e supplenti.
In casi di particolare difficoltà la singola Organizzazione Sindacale potrà in via eccezionale delegare di volta in volta un proprio rappresentante in sostituzione del membro effettivo e/o supplente.
La Commissione Paritetica Provinciale avrà i seguenti compiti:
a) esprimere pareri derivanti da interpretazioni contrattuali attuative contrastanti;
b) interpellare la Commissione Paritetica Nazionale per quesiti o suggerimenti riguardanti i CCNL;
c) esprimere pareri di conformità vistando i contratti di formazione e lavoro (art. 3 punto H dello Statuto dell’Ente Bilaterale), quelli di apprendistato (art. 3 punto L dello Statuto dell’Ente Bilaterale) e quelli a tempo determinato (art. 3 punto N dello Statuto dell’Ente Bilaterale);
d) svolgere le funzioni previste dall’art. 12 parte I del CCNL Terziario e dall’art. 15 CCNL 30/5/91 del settore Turismo.