Tipologia: CIA
Data firma: 25 maggio 1998
Validità: 25.05.1998 - 30.04.2002
Parti: Società Panorama e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, Panorama
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 Relazioni sindacali e diritti di informazione
Art. 2 Diritti sindacali
Art. 3 Organizzazione del lavoro
Art. 4 Contratti a tempo determinato
Art. 5 Contratti di formazione lavoro
Art. 6 Part-time
Art. 7 Ambiente e sicurezza
Art. 8 Azioni positive e pari opportunità
Art. 9 Classificazione del personale
Art. 10 Malattia
Art. 11 Infortunio
Art. 12 Visite specialistiche
  Art. 13 Libretto sanitario
Art. 14 Aspettativa non retribuita
Art. 15 Deroghe natalizie
Art. 16 Inventari
Art. 17 Lavoro ordinario notturno
Art. 18 Indennità di mansione
Art. 19 Premio aziendale
Art. 20 Compensi variabili
Art. 21 Sede centrale
Art. 22 Compensi variabili - Modalità di erogazione
Art. 23 Decorrenza e durata
Allegati

Contratto Integrativo Aziendale Panorama, 25/05/1998 - 30/04/2002

Mestre - Venezia, 25 maggio 1998; Mestre - Venezia, 16 luglio 1998, tra la Società Panorama spa […], unitamente al[…]la Società Gruppo Pam spa e le Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria: Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], assistite dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria unitamente al Coordinamento Sindacale Aziendale facendo seguito alle richieste avanzate dalle Organizzazioni Sindacali, si è definito il presente accordo integrativo aziendale.

Art. 1 Relazioni sindacali e diritti di informazione
Le parti, in relazione alla continua evoluzione del mercato, sia per quanto attiene alle formule commerciali che alla competitività della concorrenza, ed in riferimento alle necessarie iniziative che in tale quadro si impongono all’azienda, riconfermano che un sistema di relazioni sindacali ulteriormente consolidato e sensibile a cogliere il rapido mutare del contesto esterno può contribuire significativamente ad un efficace contemperamento delle esigenze aziendali e di quelle dei lavoratori. In tale ottica le parti si danno atto che la puntuale e corretta applicazione del presente accordo richiede, a supporto, un coerente esercizio del diritto di informazione. Tale coerenza si realizza attraverso il pieno riconoscimento del ruolo dell’azienda e delle rappresentanze dei lavoratori ai vari livelli di competenza sulle materie previste come oggetto di informazione, nonché‚ attraverso il confronto per la gestione delle intese secondo quanto previsto dagli accordi in essere e dal vigente CCNL. In tal senso le parti confermano il loro impegno a far sì che gli orientamenti sopra descritti trovino concreta realizzazione nella gestione di situazioni locali/territoriali che lo richiedano, prevedendo fin d’ora interventi congiunti laddove si manifestassero particolari difficoltà. In particolare l’azienda fornirà annualmente in apposito incontro alle OO.SS. Nazionali notizie su:
- andamento economico dell’azienda;
- politiche commerciali;
- sviluppo ed investimenti;
- processi di riorganizzazione e ristrutturazione;
- occupazione e sue dinamiche quantitative e qualitative;
- innovazioni tecnologiche;
- contratti di formazione lavoro e tipologie di impiego;
- andamento del sistema di compensi variabili concordato nel presente accordo.
Inoltre, di norma semestralmente, verranno fornite alle RSU e/o alle OO.SS. Territoriali dati ed informazioni sui seguenti argomenti:
- organizzazione del lavoro;
- modifiche agli assetti di inquadramento ed eventuali passaggi a livelli professionali superiori;
- organici e loro composizione qualitativa e quantitativa;
- lavoro straordinario;
- occupazione part-time e lavoro supplementare;
- utilizzo degli impianti;
- progetti di riorganizzazione e/o ristrutturazione delle singole filiali di vendita interessate.

Art. 2 Diritti sindacali
A) Permessi sindacali […]
B) Assemblee:

Ferma restando la normativa contrattuale e di legge in materia, le parti convengono che le ore di assemblea a disposizione del personale ammontino a dodici ore annue.
[…]

Art. 3 Organizzazione del lavoro
Nel pieno rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità, le parti riconoscono che un preventivo e corretto confronto sul tema dell’organizzazione del lavoro nelle sue varie implicazioni finalizzato alla definizione di possibili intese, a livello di singola filiale e/o territorio in funzione delle specificità presenti, rappresenta un utile contributo al perseguimento da un lato del comune obiettivo delle sviluppo aziendale e del suo consolidamento sul mercato, dall’altro del possibile miglioramento delle condizioni di lavoro, anche attraverso un più efficiente ed efficace servizio al cliente tenuto conto delle necessità dettate dai flussi della clientela, dagli orari di apertura al pubblico e dalle specificità di ogni singola filiale.
In particolare si ritiene che il confronto potrà riguardare i seguenti aspetti:
- orario di lavoro e flessibilità di impiego;
- quantità e qualità degli organici;
- lavoro straordinario e lavoro supplementare;
- organizzazione del lavoro.

Art. 4 Contratti a tempo determinato
In relazione all’utilizzo di tale istituto ed a fronte di specifica richiesta le parti concordano che, a livello di singola filiale di vendita interessata e/o livello territoriale, verranno fornite informazioni sul numero dei contratti a tempo determinato in essere, la loro tipologia, la loro durata e l’orario di lavoro previsto.

Art. 5 Contratti di formazione lavoro
Le parti, riconoscendo che il contratto di formazione lavoro costituisce un efficace contributo all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, prevedono la realizzazione di una verifica, da effettuarsi a livello di singola filiale e/o territorio, in occasione dello scadere del 9° o 12° mese dall’assunzione dei singoli contratti in essere rispettivamente di durata pari a 18 o 24 mesi, nella quale l’azienda porterà a conoscenza le proprie valutazioni relativamente ai livelli formativi raggiunti.

Art. 6 Part-time
L’azienda ribadisce la propria disponibilità a valutare eventuali richieste scritte individuali di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time e viceversa, nonché‚ modifiche in incremento dell’orario settimanale contrattualizzato rispetto alla situazione in essere, confermando peraltro che tale orientamento non può prescindere da una specifica analisi sulle possibili conseguenze organizzative e di efficienza delle attività interessate.
In particolare si dovrà tener conto, all’interno delle compatibilità di carattere organizzativo, dei profili professionali interessati, della valutazione professionale del lavoratore, di quali siano i settori di attività nei quali si presentino eventuali opportunità di inserimento, della data di presentazione della richiesta e dell’anzianità di servizio.
In sede di apposito confronto relativamente alla trasformazione di rapporti di lavoro da part-time a full-time nonché‚ di modifiche in incremento dell’orario di lavoro del personale part-time, l’azienda ne darà preventiva informazione alle RSU di filiale.

Art. 7 Ambiente e sicurezza
Riconfermando le parti la volontà di perseguire gli obiettivi previsti dalla legge in uno spirito di reciproca collaborazione e con atteggiamenti di partecipazione attiva, l’azienda rinvia al D.L[gs]. 626/94 e successive modifiche nonché‚ all’accordo interconfederale applicativo del 18 novembre 1996 per quanto attiene il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché‚ il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni. In applicazione della normativa su richiamata, si ritiene comunque opportuno specificare quanto segue:
A) ogni rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per lo svolgimento delle attività attribuitegli, avrà a disposizione 40 ore annue retribuite;
B) ad ogni rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per consentire l’acquisizione delle necessarie conoscenze in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, verrà riconosciuto un programma di 32 ore retribuite da ritenersi aggiuntive rispetto ai permessi previsti alla precedente lettera A).

Art. 8 Azioni positive e pari opportunità
Con riferimento a quanto previsto dal vigente CCNL relativamente alla promozione di azioni positive per favorire le pari opportunità e ribadendo l’azienda il proprio intendimento ad operare nello spirito di cui alle direttive CEE del 1984 ed alla legge 125/91, le parti convengono di istituire una commissione paritetica, a livello nazionale, alla quale affidare compiti relativamente alla promozione di azioni positive per favorire le pari opportunità, quali la raccolta di dati ed informazioni relativamente all’occupazione femminile in azienda, con particolare riferimento alle condizioni di lavoro e professionali, e la verifica congiunta di progetti finalizzati allo sviluppo sia dell’occupazione che della professionalità delle donne.

Art. 12 Visite specialistiche
L’azienda riconoscerà permessi retribuiti, limitatamente al tempo strettamente necessario, per le visite specialistiche, ad eccezione di quelle odontoiatriche, effettuate presso unità unitarie pubbliche o convenzionate ove non sia obiettivamente possibile effettuarle al di fuori dell’orario di servizio.
Tale riconoscimento è subordinato alla presentazione di:
- impegnativa del medico di base;
- documentazione attestante l’orario della visita e relativa durata.

Art. 13 Libretto sanitario
L’azienda riconoscerà permessi retribuiti limitatamente al tempo strettamente necessario per il rinnovo del libretto sanitario, ove non sia obiettivamente possibile effettuarlo al di fuori dell’orario di lavoro. Tale riconoscimento è subordinato alla presentazione di idonea documentazione attestante l’orario delle visite e la loro durata. L’esenzione dal libretto sanitario per coloro che prestano attività lavorativa nelle aree non alimentari potrà avvenire solo in presenza di specifiche disposizioni di legge nazionali e/o regionali e sul presupposto che tali collaboratori, per la specificità della singola filiale in cui operano, non vengano adibiti, anche parzialmente o temporaneamente, ad attività che comportino manipolazione o contatto diretti e/o indiretti di generi alimentari non protetti.

Art. 15 Deroghe natalizie
Per le ore di lavoro straordinario prestate dal personale nelle giornate di domenica e/o nelle festività infrasettimanali in occasione delle deroghe natalizie all’obbligo di chiusura disposte dalle competenti autorità, verrà riconosciuto il seguente trattamento economico:
- pagamento delle ore effettivamente lavorate più una maggiorazione del 130%.
Il singolo lavoratore/trice interessato, in alternativa al trattamento di cui sopra, potrà avanzare preventiva richiesta di poter usufruire del riposo compensativo che, in questo caso, dovrà essere goduto entro i 30 giorni successivi alla prestazione lavorativa.
Nell’ipotesi di godimento del riposo compensativo verrà riconosciuto il seguente trattamento economico:
- pagamento delle ore effettivamente lavorate più una maggiorazione del 30%.

Art. 16 Inventari
In occasione delle operazioni inventariali di fine esercizio commerciale e solamente nell’ipotesi in cui esse vengano svolte di domenica, per le ore straordinarie prestate dal personale in tale giornata verrà riconosciuto lo stesso trattamento previsto al precedente art. 15.