Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 01 febbraio 2018, n. 4941 - Infortunio mortale durante l'opera di disboscamento. Nessuna estemporanea trasgressione del lavoratore, bensì una condotta contraria alle regole di sicurezza conosciuta, accettata ed adottata dal DL


 

 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 10/01/2018

 

 

 

Fatto

 


1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti, N.A. e N.L., con sentenza del 6/5/2016, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 12/6/2015, dal GUP del Tribunale di Lucca, appellata dagli imputati, riduceva la pena nei confronti di N.L. ad anni 1 e mesi 4 di reclusione, confermava nel resto.
Il Gip presso il Tribunale di Lucca, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato N.A. e N.L. responsabili del delitto p. e p. dall'art. 589 comma 1 e 2 del cod. pen., perché, nelle loro qualità di soci della S.n.c. N.L. & c., esecutrice delle opere di disboscamento di una pioppeta di proprietà di Q.L. sita nei pressi della Golena del fiume Serchio e datori di lavoro di H.A.M., adibito al taglio degli alberi di detta pioppeta, essendo tenuti alla protezione ed alla tutela del bene primario della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori addetti alla citata attività, in base alle disposizioni cautelari di cui agli artt. 2087 cod. civ. 15, lettera C - che prescrive l'obbligo di eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e 18, lettera L del D.Lvo 81/2008 - che impone di adempiere agli obblighi di informazione formazione ed addestramento di cui agli artt. 36 e 37; dotati, pertanto di poteri impeditivi dell'evento, per inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline consistite nella violazione delle citate disposizioni e comunque per negligenza, imprudenza ed imperizia consistite nella mancata vigilanza sull'esecuzione delle citate attività di taglio e nell'avere, ad ogni modo, omesso di prescrivere alla p.o. l'osservanza di un adeguato prudenziale distanziamento dagli alberi in caduta - in conseguenza del taglio dei medesimi -, non impedendo l'evento che avevano l'obbligo giuridico di impedire, cagionavano la morte del citato H.A.M., avvenuta a seguito di gravissimo trauma cranio-encefalico fratturativo conseguente al colpo, sul di lui corpo, inferto da un ramo di un albero che la vittima aveva provveduto a tagliare. Fatto accaduto in Lucca il 13.02.2013.
N.L. e N.A., venivano condannati in primo grado, applicata la diminuente per il rito, rispettivamente alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione (ridotta poi, come detto, in appello) e alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, con la sospensione condizionale per N.A., con revoca della sospensione condizionale concessa a N.L. con sentenza del 25/2/2009 del GUP del Tribunale di Lucca e con condanna, per entrambi, in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore di H.A.M., da determinarsi per la liquidazione a cura del giudice civile, ponendo a carico degli imputati una provvisionale di € 40.000,00. 
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del comune difensore di fiducia, N.A. e N.L., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
Con un primo motivo, i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale con travisamento della prova.
La sentenza impugnata, secondo l'interpretazione dei ricorrenti, rilevata la fondatezza delle censure mosse nell'atto d'appello in riferimento all'inutilizzabilità della SIT rese dal G. in data 21/3/2013, quando aveva già assunto la veste di imputato, ed alla inattendibilità del teste, responsabile della condotta che conduceva alla morte della vittima, compirebbe un sovvertimento del percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado affermando che la responsabilità degli imputati non è fondata esclusivamente sulle dichiarazioni del G., ma trova riscontro negli ulteriori elementi che consentono di ricostruire i fatti in maniera incontrovertibile. Di fatto le affermazioni del G., ritenute fondamentali dal primo giudice, diverrebbero, in secondo grado, una mera conferma alle conclusioni già raggiunte.
Tuttavia, precisano i ricorrenti, le dichiarazioni del G., rese con l'evidente intenzioni di prendere le distanze da un fatto verificatosi proprio a causa del suo scellerato comportamento, sarebbero in evidente contrasto con quanto effettivamente emergente dagli atti delle indagini.
La sentenza impugnata compirebbe un evidente travisamento delle prove laddove fa riferimento all'addebito colposo consistito nella mancata formazione ed informazione dei dipendenti, posto che agli atti risulta una dichiarazione sottoscritta dal G., acquisita presso la N.L. & Co. snc, nella quale lo stesso afferma "di aver sempre avuto formazione e addestramento circa le procedure di sicurezza da seguire per l'attività di abbattimento piante" e "sono sempre stato formato direttamente sul posto di lavoro, seguendo la procedura prevista dalla valutazione rischi". Aggiungono, infine, i ricorrenti che, alla base del tragico incidente, vi sarebbe l'estemporaneo comportamento negligente dei lavoratori che, contravvenendo all'ordinario e consueto procedimento lavorativo ed alle precise direttive ricevute, riprendevano il taglio delle piante prima della conclusione della pausa pranzo, senza attendere il ritorno di N.A., addetto alla sorveglianza della zona di abbattimento. Il G., probabilmente per la fretta di terminare prima il lavoro assegnatogli, andava a tagliare una pianta dove operava l'H.A.M., disattendendo le più elementari norme di sicurezza. Pertanto il contegno eccezionale, imprevedibile e negligente dei lavoratori avrebbe impedito a N.L. di esercitare la dovuta vigilanza e garantire il rispetto della cautele atte a neutralizzare il rischio.
Con un secondo motivo si rileva vizio motivazionale in relazione al rigetto di condizionare il giudizio abbreviato all'esame di G..
I ricorrenti ribadiscono la necessità di ascoltare il G., nel pieno contraddittorio tra le parti, al fine di chiarire quei numerosi profili di incertezza che le sue dichiarazioni hanno determinato nel processo.
La stessa sentenza impugnata cadrebbe in evidente contraddizione, laddove ignora nel percorso motivazionale le dichiarazioni scritte del G..
L'unica possibilità di risolvere le evidenti contraddizioni sarebbe stata quella di procedere all'esame del teste, tenuto conto che la stessa sentenza riconoscerebbe l'inutilizzabilità delle SIT e l'inattendibilità del teste.
Con un terzo motivo, il difensore ricorrente rileva vizio motivazionale in relazione alla commisurazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
I giudici di merito avrebbero negato l'applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., senza fornire adeguata motivazione.
Tale decisione apparrebbe sorprendente, in relazione alla posizione di N.A., per il quale la pena inflitta è stata contenuta nei limiti edittali, con applicazione del beneficio della sospensione condizionale.
Nessuna considerazione sarebbe stata spesa, nel provvedimento impugnato, rispetto al concreto apporto degli imputati nell'ambito della vicenda, nella quale sarebbe stato doveroso tener conto quantomeno delle diverse posizioni personali, ai fini dell'applicazione del beneficio ex art. 62 bis cod. pen.
Nemmeno sarebbe stato indicata e considerata la circostanza della revoca della costituzione di parte civile in sede di appello, per l'avvenuto ristoro del danno lamentato, come da quietanza prodotta.
Con un quarto motivo, il difensore ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena nei confronti di N.L..
Il difensore ricorrente evidenzia la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del beneficio, in assenza delle cause ostative previste dall'art. 164 cod. pen. Ciò in quanto il cumulo delle pene detentive riportate, per questo giudizio e per l'unico precedente risalente nel tempo, una volta concesse le negate circostanze attenuanti generiche, dovrebbe attestarsi entro i due anni senza superare il limite delineato dall'art. 164 co. 2 cod. pen. Inoltre, nel caso di specie, il N.L. era titolare di un ruolo meramente amministrativo nell'azienda di famiglia e la divisione dei compiti tra i due soci appare provata dalla circostanza che era N.A. a sovraintendere alle operazioni di taglio. Inoltre viene richiamata l'esistenza della delega a N.A. per la sicurezza che, anche se inidonea ad escludere la responsabilità del delegante, certamente influisce sul grado di colpa attribuibile agli imputati riconoscendo la marginalità della colpa attribuibile a N.L., che risulterebbe anche affetto da gravi problemi di salute, che ne determinavano l'assenza in occasione dell'incidente per cui è causa.
I ricorrenti chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto il difensore ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che in questa sede non viene in alcun modo sottoposta ad autonoma ed argomentata confutazione.
E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento deN'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplici- tazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).
2. La Corte territoriale ha dato conto, senza aporie logiche, che non ricorre certamente nel caso di specie la configurabilità di una responsabilità dei lavoratori per un "estemporaneo comportamento negligente" degli stessi, che inverosimilmente avrebbero ripreso il taglio degli alberi prima della conclusione della pausa pranzo, senza attendere il ritorno di N.A., per la fretta di terminare prima il lavoro.
Del resto, come logicamente ritiene la corte di appello, proprio per l'imminenza del ritorno del N.L., non è plausibile che i lavoratori violassero le regole di sicurezza imposte, al solo scopo di fare prima, ma invece tale condotta fosse conosciuta ed adottata dal lavoratore come sistema di lavoro.
Risulta accertato, piuttosto, il totale spregio di ogni regola di sicurezza, tanto è vero che nel corso del processo emergeva la circostanza, oltre al mancato rispetto della distanza di sicurezza, anche della mancata delimitazione della zona di taglio degli alberi (vedi pag. 4 della sentenza impugnata).
Sulla richiesta di audizione del G., correttamente la corte di appello ha ritenuto l'utilizzabilità, nel giudizio abbreviato, delle dichiarazioni rese prima di assumere la qualità di indagato. E ha ritenuto quelle successive ininfluenti.
I giudici del gravame del merito hanno anche dato conto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la responsabilità degli imputati non si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni rese da G. , in quanto gli ulteriori elementi acquisiti dalla P.G. operante, mediante sopralluogo nella zona dell'Incidente, rilievi fotografici., audizione di testi estranei, acquisizione della documentazione sanitaria relativa alla vittima ed acquisizione della documentazione antinfortunistica della ditta N.L. & C. s.n.c., hanno consentito di ricostruire la dinamica del fatto e la situazione dei luoghi in maniera incontrovertibile e peraltro, non contestata dagli stessi imputati, tale da configurare senza alcun ragionevole dubbio gravi profili di colpa in capo ai soggetti titolari delle posizioni di garanzia antinfortunistica causalmente determinanti il decesso del lavoratore persona offesa. Da qui la corretta decisione di non ritenere necessaria l'escussione del G. richiesta dalla Difesa.
I giudici del gravame del merito danno atto in sentenza che la semplice visione dei rilievi fotografici in atti, unitamente all'esame della documentazione sanitaria, rende evidente come la morte dell'H.A.M. sia stata determinata dal violento colpo ricevuto dall'albero che il G. aveva tagliato e che nella caduta aveva assunto una traiettoria del tutto diversa da quella prevista, andando ad abbattersi proprio nella direzione in cui si trovava ad operare l'H.A.M..
Viene anche evidenziato come altrettanto indiscussa sia risultata la circostanza che l'infortunio si sia verificato a causa della violazione delle basilari regole di sicurezza da rispettare nell'attività di taglio di alberi tra cui, prima fra tutte, quella del mantenimento di una distanza minima tra l'albero da abbattere e le altre persone presenti nell'area pari ai doppio dell'altezza della pianta, nonché quella della presenza di un soggetto terzo addetto alla sorveglianza della zona di abbattimento e di quella di pericolo, in grado di avvertire le persone che si trovano in tali zone e di allontanarle prima dell'inizio dei lavori. Regole che, peraltro, come rileva il provvedimento impugnato, erano contenute nel DVR della N.L. & C. s.n.c.
La Corte territoriale rileva che la valutazione complessiva delle circostanze emerse consente di escludere che tali omissioni siano state il frutto di un imprevedibile ed abnorme comportamento dei due lavoratori in questione, emergendo piuttosto l'adozione di una prassi aziendale improntata alla mancata formazione ed informazione dei dipendenti ed al mancato rispetto delle più elementari regole di sicurezza. A tali conclusioni i giudici del gravame del merito danno conto di essere pervenuti considerando innanzitutto che il G. e l'H.A.M. erano gli unici dipendenti della ditta N.L. e che entrambi stavano tenendo la medesima condotta in violazione di tali regole, consapevoli che da un momento all'altro sarebbe tornato sul posto il N.A., che si era solo momentaneamente allontanato per recarsi a mangiare.
La logica conclusione, pertanto, è che non si sia trattato della estemporanea ed anomala trasgressione del singolo, bensì di una condotta contraria alle regole di sicurezza conosciuta ed accettata dal datore di lavoro ed adottata come sistema lavorativo, ed indicativa della assenza di preventiva informazione e formazione infortunistica dei dipendenti, nonché della vigilanza per il rispetto delle regole.
L'esame delle foto del luogo di lavoro - si legge ancora nella coerente motivazione della sentenza impugnata- consente anche di verificare che la squadra di lavoro di cui faceva parte anche N.A., non aveva provveduto ad alcuna delimitazione dell'area di taglio, in modo da impedire l'accesso ai terzi, manifestando l'adozione di modalità operative in totale dispregio della sicurezza personale.
Va ricordato, peraltro, che non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli, (cfr. ex multis la recente Sez. 4, n. 10265 del 17/1/2017, Meda, Rv. 269255 relativa ad un caso di omessa adeguata valutazione, da parte del datore di lavoro, dei rischi di trascinamento - già manifestatisi in precedenza - derivanti dall'utilizzo di uno straccio per le operazioni di pulitura e rifinitura delle calzature in produzione eseguite dal lavoratore in prossimità di una macchina spazzolatrice dotata di albero rotante. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che il lavoratore potesse ritenersi edotto della situazione di rischio alla luce di un incidente verificatosi alcuni giorni prima).
3. Quanto alle dichiarazioni rese dal G., dunque, come detto, la Corte territoriale le ritiene di mera conferma di una circostanza (la mancata formazione dei lavoratori) già provata aliunde.
Peraltro, vengono ritenute inutilizzabili solo quelle rese il 21/3/2013, quando lo stesso aveva già assunto la veste di imputato, e non quelle del 14/2/2013, quando non aveva ancora tale qualità, con ciò facendo i giudici del merito buon governo del dictum di questa Corte di cui alla richiamata sentenza 5619/2014 secondo cui nel giudizio abbreviato sono utilizzabili, anche contro chi le rende, le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da soggetto che non ha ancora assunto la qualità di indagato (così Sez. 4, n. 5619 del 4/12/2013 dep. il 2014, Mastino, Rv. 258216 in una fattispecie relativa a dichiarazioni rese da soggetto immediatamente dopo il verificarsi di un incendio, successivamente utilizzate nel giudizio abbreviato per affermarne la responsabilità per il delitto di incendio colposo; conf. Sez. 5, n. 6346 del 16/1/2014, Pagone, Rv. 258960).
Ancora di recente, sul punto, si è precisato che nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perché l'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento (Sez. 5, n. 13917 del 16/2/2017, Pernicola, Rv. 269598).
4. Pienamente corretto in punto di diritto è l'aver ritenuto privo di efficacia, ai fini dell'esclusione di responsabilità del N.L., il fatto che questi avesse nominato il proprio socio ed oggi coimputato N.A., con una delega peraltro assai scarna, responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
La pronuncia si colloca, infatti, nel solco della giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente va sgombrato il campo da ogni equivoco in ordine alla natura ed ai compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) (vedasi sul punto la recente Sez. 4, n. 24958 del 26/4/2017, Rescio Rv. 270286 in cui questa Corte ha affermato che la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (In motivazione, la Corte ha precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale). 
Come già aveva correttamente ricordato la Corte territoriale, si tratta, infatti, di un soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che opera, piuttosto, quale "consulente" in tale materia del datore di lavoro, essendo e rimanendo quest'ultimo direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio (cfr. ex multis questa Sez. 4, n. 6277 del 6/12/2007 dep. il 2008, Oberrauch ed altro Rv. 238750).
Va anche richiamata la normativa di settore (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 31, commi 2 e 5), da cui emerge che i componenti del servizio di prevenzione e protezione, essendo considerati dei semplici "ausiliari" del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato -salvo nei limiti di cui si dirà in seguito, ma sempre eventualmente in concorso con il datore di lavoro- proprio perché difettano di un effettivo potere decisionale. Essi sono soltanto dei "consulenti" e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell’amministrazione dell'azienda (ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico), vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario.
In questa prospettiva, correttamente, entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che la designazione del RSPP, che il datore di lavoro è tenuto a fare, non equivale a delega di funzioni, utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica e quindi non gli consente di trasferire allo stesso la posizione di garanzia che egli ordinariamente assume ex lege nei confronti dei lavoratori e che lo obbliga a prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa. E che la designazione del RSPP, in altri termini, non ha nulla a che vedere con l'istituto della delega di funzioni di cui all'art. 16 del Dlgs. 81/2008 e non può quindi assumerne la medesima rilevanza ai fini dell'esonero della responsabilità.
Del resto, già l'art. 4 co. 4 lett. a) del D.Lgs. n. 626/1994, prevedeva che il datore di lavoro designasse il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i cui compiti erano dettagliatamente elencati nel successivo art. 9 e, tra essi, rientrava l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione da adottare. Era apparso chiaro già sotto la vigente normativa, tuttavia, come, nel fare ciò, il responsabile del servizio operasse per conto del datore di lavoro, il quale rimaneva colui che giuridicamente si trovava nella posizione di garanzia, poiché l'obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile del servizio, rimaneva in capo a lui in base al citato D.Lgs., art. 4, commi 1, 2 e 6. E tanto è vero che la medesima normativa del 1994 non prevedeva nessuna sanzione penale a carico del responsabile del servizio, mentre, all'art. 89 puniva il datore di lavoro per non avere valutato correttamente i rischi.
Lo schema originario del 1994 ha subito nel tempo una evoluzione, che ha indotto il legislatore ad introdurre con l'art. 8bis del Dlgs 195/2003 una norma che ha previsto la necessità in capo alla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una qualifica specifica. E successivamente, con l'art. 31 del vigente D.lgs 81/2008 una articolata organizzazione del servizio di prevenzione e protezione.
Le modifiche normative suddette hanno comportato, in via interpretativa, una revisione della figura del RSPP, nel senso che il soggetto designato responsabile del servizio, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, possa, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (cfr. Sez. 4, n. 32195 del 15/7/2010, Scagliarini, Rv. 248555).
In altra pronuncia, di qualche mese successiva, si è parimenti affermato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il secondo ad omettere l'adozione di misure prevenzionali doverose (Sez. 4, n. 2814 del 21/12/2010 dep. il 2011, Di Mascio, Rv. 249626).
C'è stata, poi, la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema che nel 2014 hanno puntualizzato che, in tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri. (Sez. U, n. 38343 del 24/4/2014, Espenhahn, Rv. 261107, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante la condotta del responsabile del servizio che aveva redatto il documento di valutazione dei rischi con indicazione di misure organizzative inappropriate, sottovalutando il pericolo di incendio e omettendo di indicare ai lavoratori le opportune istruzioni per salvaguardare la propria incolumità).
La riconosciuta possibilità che il RSPP concorra nel reato con il datore di lavoro non ne ha tuttavia mutato la natura di mero consulente di quest'ultimo, la cui designazione non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (così questa Sez. 4, n. 6277/2008 cit; conf. Sez. 4, n. 27420 del 20/5/2008, Verderosa e altro, Rv. 240886)
Lo conferma, peraltro, il dato normativo, laddove, al comma 5, il citato art. 31 del D.lgs 81/2008, si preoccupa di chiarire che anche ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è da tempo consolidata, oltre che nel ribadire che il RSPP ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti, nel senso di ritenere il datore di lavoro responsabile anche delle eventuali negligenze del RSPP (cfr. Sez. 4, n. 50605 del 5/4/2013, Porcu, Rv. 258125; Sez. F, n. 32357 del 12/8/2010, Mazzei ed altro, Rv. 247996). Corretta, appare, dunque, la conclusione cui perviene la Corte territoriale che, anche qualora il "consulente", come prospettato dalla difesa, non avesse informato il R. sugli opportuni interventi manutentivi, la penale responsabilità del predetto non verrebbe comunque esclusa.
5. In ultimo, va rilevata la manifesta infondatezza dei motivi attinenti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche , alla commisurazione della pena e alla mancata sospensione di quella irrogata a N.L..
La Corte territoriale ha ritenuto di escludere la possibilità di riconoscere agli imputati le circostanze attenuanti generiche, confermando sul punto il giudizio del giudice di primo grado, per la gravità del fatto e delle violazioni e per l’assenza di elementi positivamente valutabili a tale fine.
Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.
Al contrario, secondo una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta aN'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882).
6. Quanto alla dosimetria della pena, la Corte territoriale ha dato conto di avere ritenuto di equiparare la responsabilità degli imputati, riducendo, perciò, la pena irrogata a N.L., ritenendo che la negativa circostanza del precedente specifico a carico del N.L. risultasse comunque controbilanciata dal fatto che il giorno dell'infortunio era presente sul posto ed aveva diretto i lavori di abbattimento degli alberi il solo N.A..
Per entrambi gli imputati, dunque, si è partiti da una pena base di due anni di reclusione (poi ridotta per il rito ad anni uno e mesi quattro di reclusione) che, per il reato in contestazione è il minimo della pena.
L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se pros-
sima al minimo, anche nel caso - che peraltro non è quello che ci occupa- in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153). Già in precedenza si era, peraltro, rilevato come la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596).
Quanto a N.L., infine, il giudice di primo grado non ha potuto non rilevare come lo stesso avesse già beneficiato della sospensione condizionale della pena per una condanna del 2009 del GUP di Lucca ad anni uno di reclusione, per cui non sussistevano i presupposti edittali per rinnovare tale beneficio. Ed anzi ha provveduto a revocargli quello già concesso.
7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di € 2000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 10 gennaio 2018