Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 febbraio 2018, n. 2966 - Pensione di reversibilità: nessun nesso di causalità tra malattia professionale e decesso


 

 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: PERINU RENATO Data pubblicazione: 07/02/2018

 

 

 

Fatto

 


che, la ricorrente F.E., impugna la sentenza n. 24 depositata in data 12/1/2012, con la quale la Corte d'appello di Catanzaro aveva confermato la pronuncia emessa dal giudice di prime cure, che denegava il riconoscimento alla ricorrente del diritto alla pensione di reversibilità;
che, la Corte di secondo grado rigettava il gravame interposto dalla F.E., ritenendo condivisibile l'esito della c.t.u. disposta nel giudizio di primo grado, ed in base alla quale non poteva affermarsi la sussistenza del rapporto di causalità o di concausalità tra la malattia professionale della silicosi polmonare ed il decesso del coniuge della ricorrente, avvenuto per carcinoma gastrico metastatizzato;
che, avverso tale pronuncia ricorre per cassazione F.E. affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alle risultanze della c.t.u. recepite dalla Corte d'appello, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 79-85-145 del T.U. n. 1124/1965 e dell'art. 41 c.p.;
che, l'INAIL difende con controricorso.
 

 

Diritto

 

che, con l'unico motivo di ricorso viene sostanzialmente denunciato il difetto di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la Corte di secondo grado accolto acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, attesa la palese devianza del contenuto della consulenza dalle nozioni correnti nella scienza medica;
che, in particolare la ricorrente, denuncia che la Corte d'appello, nel valutare la c.t.u. ed il materiale probatorio allegato al giudizio di primo grado, avrebbe omesso di considerare come la letteratura scientifica nella "subiecta materia", abbia più volte segnalato che gli agenti chimici che determinano la silicosi, producono effetti diretti e indiretti, comunque rilevanti sull'insorgenza di carcinomi interessanti l'apparato digerente;
che, all'evidenza, il quesito posto dalla fattispecie in disamina consiste nello stabilire se la rilevante patologia professionale data dalla silicosi polmonare possa avere determinato l'effetto concausale di compromettere la resistenza dell'organismo, con la conseguenza di accelerare l'evento mortale collegato al carcinoma gastro-intestinale;
che, il Collegio, sulla base delle considerazioni che seguono ritiene si debba rigettare il ricorso;
che, infatti, secondo un costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, formatosi nella specifica materia previdenziale (Cass., 5 febbraio 1998, n. 1196; Cass. 25 maggio 1995, n. 5775; Cass., 12 febbraio 1990, n. 982) è stato affermato che le conseguenze morbose di una infermità di natura professionale assumono il rilievo di concausa della morte del lavoratore cagionata da malattia sopravvenuta e indipendente, soltanto se, oltre ad aver prodotto la debilitazione dell'organismo, di per sé inidonea ad influire sul decesso con efficacia causale determinante, abbiano anche inciso sui caratteri della malattia sopravvenuta, accelerandone il decorso verso l'esito letale;
che, di conseguenza due sono le condizioni richieste perché la precedente patologia (nella specie professionale) priva di carica letale, possa considerarsi concausa nella determinazione della morte avvenuta ma dalla prima anticipata, richiedendosi non solo che l'organismo sia rimasto compromesso nella sua funzionalità e che tale compromissione abbia agevolato, nel suo momento di causazione dell'esito finale, la naturale carica aggressiva letale della nuova infermità, ma, ed è quello che più rileva, che l'infermità preesistente abbia negativamente inciso sulla gravità della seconda rendendo inutile la pratica terapeutica diretta a neutralizzarla o anche solo al mantenimento nel tempo della vita del soggetto;
che, occorre dare continuità a tale orientamento, atteso che dal quadro normativo (art. 145 cpv lett. b del T.U. n. 1124/1965) di riferimento emerge, come il legislatore abbia voluto distinguere nel rapporto concausale tra la silicosi e le formazioni morbose eventualmente, ad essa correlate, stabilendo una presunzione concausale, peraltro confutabile sul piano probatorio, solo in relazione al diritto dei superstiti alle prestazioni assicurative per la morte dell'assicurato affetto da silicosi, anche se di minima gravità, associata a qualsiasi altra forma morbosa dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio; 
che, nel caso che occupa la malattia professionale non è direttamente riconducibile alla patologia morbosa (carcinoma gastrico) ai sensi dell'art. 145 del T.U. n. 1124/1965, e che dalla c.t.u. richiamata nella sentenza della Corte territoriale si evince che la silicosi non ha influito sulla neoplasia, aggravandone gli effetti ed il decorso, avuto conto in particolare, della diversa localizzazione delle due malattie sull'organismo;
che, alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, e le spese del presente giudizio di cassazione liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, atteso che dalla documentazione in atti non risulta essere corredata da apposita autorizzazione la domanda per il riconoscimento del gratuito patrocinio a spese dell'erario.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2000,00, per compensi professionali, oltre a 200,00 euro per esborsi e spese generali al 15%, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 20.9.2017.