Categoria: 2009
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Tipologia: Accordo
Data firma: 27 maggio 2009
Parti: GSE e Filcem-Cgil, Flaei-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Servizi, Energia elettrica, GSE
Fonte: FILCEM CGIL

Sommario:

 Premessa
Rappresentanze Sindacali Unitarie
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
 Disposizioni finali e di attuazione
Dichiarazione a verbale

Verbale di accordo

Roma, 27 maggio 2009 tra il Gestore dei Servizi Elettrici - Gse Spa […] e le competenti Organizzazioni Sindacali: Filcem-Cgil […], Flaei-Cisl […], Uilcem-Uil […]

Premesso che
• sin dalla data della costituzione della Società Gse, non sono state indette elezioni relative a RSU e RLS;
• in considerazione del mutato assetto normativo sulla tematica, è interesse della Società porre in essere le condizioni di carattere organizzativo/aziendale affinché si proceda alle elezioni per la costituzione delle RSU e RLS;
• con la nomina degli RSU e RLS, le Parti intendono conferire nuovo impulso all'interlocuzione sindacale ad ogni livello, garantendo un efficace svolgimento del sistema di relazioni industriali conformemente a quanto disciplinato dal vigente CCNL di settore e dal Protocollo sulle Relazioni Industriali sottoscritto da Gse e dalle competenti Organizzazioni Sindacali in data 15 febbraio 2005;
• il GSE ritiene la cultura della salute e sicurezza sul lavoro un elemento cardine della propria azione e, a tale scopo, ha richiesto alle Organizzazioni Sindacali competenti di designare i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Considerato che
• il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che ha abrogato il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e ha riordinato il sistema normativo inerente le tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevede il raggiungimento di specifiche intese con le Organizzazioni Sindacali relativamente ad alcune materie specificamente individuate;
• la stessa normativa, inoltre, attribuisce specifici poteri e importanti responsabilità sui temi della salute sicurezza in capo agli RLS designati nell'ambito delle Organizzazioni Sindacali;
• con gli accordi sindacali nazionali del 1 giugno 1995 e del 20 novembre 1995 sono stati definiti gli adempimenti di natura sindacale previsti dalla normativa di riferimento, stabilendo in particolare di procedere all'individuazione degli RLS tramite elezioni indette dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL di settore;
• in ambito di Gruppo Gse, sono stati confermati gli accordi sindacali nazionali del 1 giugno 1995 e del 20 novembre 1995, in virtù dell'Accordo sindacale di armonizzazione del 29 luglio 2002, sottoscritto in applicazione dell'art. 54 del CCNL 24 luglio 2001 e confermato ai sensi dell'art. 54 del CCNL 18 luglio 2006;
• nelle more dello svolgimento delle suddette elezioni, le Parti - con Accordo sindacale dell'8 giugno 2001 - hanno demandato in via transitoria l'esercizio delle funzioni normalmente attribuite a RSU e RLS alle strutture territoriali delle Segreterie Regionali delle OO.SS.;
• le Parti ritengono utile rivedere la regolamentazione delle elezioni degli RSU e RLS, anche in considerazione dell'intervenuto mutato assetto organizzativo della Società, nonché delle rilevanti modifiche introdotte dalla normativa di legge e di contratto;
• con l'occasione, le Parti ritengono opportuno individuare RSU e RLS che svolgeranno le proprie funzioni nell'ambito delle tre società del Gruppo Gse, in considerazione della gestione centralizzata - presso la Capogruppo Gse - dell'interlocuzione sindacale e delle relazioni industriali nonché della gestione univoca delle tematiche inerenti la salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante del presente Accordo, le Parti convengono su quanto segue:

Rappresentanze Sindacali Unitarie
[…]
8) Compiti, funzioni e diritti delle RSU sono stabiliti dagli accordi richiamati al punto 1 del presente verbale, nonché dalle specifiche disposizioni di legge in materia.
I componenti delle RSU assorbono integralmente i diritti riconosciuti dalle norme di legge ai componenti delle RSA.
In caso di mancato rinnovo delle RSU, di scadenza del mandato o di qualsiasi altro caso di decadenza, nonché nelle more dello svolgimento delle elezioni, le relative funzioni sono assunte dalle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali.
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL rinunciano formalmente ed espressamente a costituire le RSA ai sensi dell'art. 19 legge 300/70.
[…]

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
15) Contestualmente all'elezione dei componenti le RSU, sono designati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dal presente Verbale che riprende, sistematizza e, ove necessario, deroga le normative derivanti (cfr. art 10 del CCNL vigente) da precedenti accordi di livello nazionale (nello specifico 1 giugno 1995, 20 novembre 1995, 28 settembre 1998) che, ove non espressamente richiamati, non saranno applicabili.

16) Nell'ambito delle elezioni RSU saranno designati n. 3 RLS.

17) All'atto della presentazione delle liste RSU/RLS, i candidati saranno proposti sia per il ruolo RSU che RLS. In relazione a quanto previsto dall'art. 47, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 tra gli eletti saranno designati coloro che svolgeranno anche i compiti di RLS, sulla base di una ripartizione proporzionale dei seggi previsti dal presente accordo, con riferimento ai voti ottenuti da ciascuna lista.

18) Saranno designati RLS i lavoratori in forza presso l'unica Unità produttiva, come individuata al punto 2) del presente Verbale e ai soli fini delle presenti elezioni, che abbiano specifica competenza nelle materie concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro.

19) Gli RLS restano in carica per 3 anni. In caso di dimissioni dall'incarico o di risoluzione del rapporto lavorativo di un componente, sono designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali nell'ambito degli RSU appartenenti alla medesima lista.
In caso di mancato rinnovo degli RLS, a seguito di scadenza del mandato o di qualsiasi altro caso di decadenza, nonché nelle more dello svolgimento delle elezioni, le relative funzioni sono assunte dalle competenti strutture delle Organizzazioni sindacali, salvo diversa designazione da parte delle stesse Organizzazioni nell'ambito dei dipendenti del Gruppo Gse.

20) Ciascun RLS potrà utilizzare, per le attività indicate dall'art. 50 del D.Lgs n.81/08, permessi annui retribuiti pari a 35 ore e, salvo casi eccezionali da definirsi con la Direzione Personale, Organizzazione e Servizi, dovranno essere equamente distribuiti nel corso dell'anno.
Sono esclusi dal monte ore totale i permessi retribuiti necessari per la partecipazione alle riunioni convocate per le attività previste ai punti b), c), d), I) del comma 1 art. 50 D.Lgs. n. 81/08.

21) Relativamente a quanto disciplinato dall'art. 37 del D.lgs. 81 del 2008, l'Azienda garantirà specifica formazione per gli RLS, secondo lo specifico progetto che formerà oggetto di consultazione con le Organizzazioni Sindacali Nazionali.

22) Su formale richiesta scritta anche del singolo RLS, che sottoscrive apposita ricevuta, l'Azienda è tenuta a consegnare una copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), assolvendo in tal modo all'obbligo di consegna di cui alla legislazione vigente.
Gli RLS, come previsto dall'art. 50, comma 6 del D.Lgs. 81/08, sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
Restano confermate, anche in virtù delle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 81/08, le disposizioni relative all'Organismo Paritetico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

23) Le elezioni/designazioni degli RLS nell'ambito dei componenti della RSU avverranno secondo le modalità indicate per l'elezione della RSU, secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale posto in calce dall'art. 38 Cd 23 aprile 1996, salvo le precisazioni contenute nel presente Verbale.

Disposizioni finali e di attuazione
a) Le Parti convengono che le elezioni/designazioni degli RSU e degli RLS nell'unica unità produttiva del Gruppo GSE, individuata allo scopo, avverranno contestualmente nei giorni 26 e 27 ottobre 2009.
b) La Direzione Personale, Organizzazione e Servizi provvede, entro il mese precedente a quello della data delle elezioni/designazioni, a fornire alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali gli elenchi del personale in forza avente diritto al voto.
c) Relativamente alla possibile costituzione del Comitato dei Garanti competente a pronunciarsi su eventuali ricorsi contro le decisioni prese dalla Commissione elettorale, la Direzione Personale, Organizzazione e Servizi effettuerà una preventiva comunicazione di carattere informativo alla Direzione Provinciale del Lavoro.
d) La Commissione Elettorale, costituita per le elezioni degli RSU ed RLS, designerà il Presidente di seggio tra i non candidati e provvedere all'individuazione dell'orario delle votazioni nonché alla pubblicazione del termine (otto giorni prima della data di inizio delle votazioni) entro il quale data e orario delle elezioni dovranno essere resi noti a tutti i lavoratori.
e) Il presente Accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle Parti stipulanti con preavviso di almeno 4 mesi. Gli RSU e RLS restano in ogni caso in carica fino allo scadere del loro mandato.
f) Le Parti concordano che, qualora intervenga una disciplina legislativa volta a regolamentare la materia oggetto del presente Accordo, si procederà al riesame dello stesso per la relativa armonizzazione.

Dichiarazione a verbale
• Con riferimento ai Regolamenti elettorali, le Parti convengono sulla persistente validità di quello definito in calce all'art. 38 Cd 23 aprile 1996 (RSU), e si danno atto della non applicabilità di quello allegato al verbale 1 giugno 1995 (RLS) alle elezioni/designazioni contemplate e regolate dal presente Verbale e che, qualora in tali Regolamenti si faccia riferimento al "Cd applicato in Azienda", la citata espressione dovrà intendersi come "CCNL valevole per i lavoratori addetti al settore elettrico".
• Le Parti convengono di rivedere il presente Accordo, con particolare riferimento al numero di RSU/RLS qualora intervengano rilevanti modifiche o trasformazioni alla struttura e configurazione del Gruppo
• In considerazione delle tematiche disciplinate e della volontà di identificare un'unica unità produttiva di Gruppo (costituita dall'insieme delle tre società: Gse, Au e Gme) per lo svolgimento delle presenti elezioni RSU/RLS, le Parti convengono che il presente Accordo trova applicazione anche per le altre società del Gruppo Gse, Acquirente Unico e Gestore del Mercato Elettrico.