Tipologia: Ipotesi di Accordo Quadro
Data firma: 7 febbraio 2018
Parti: Acea e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Multiservizi, Acea
Fonte: uiltec.it

Sommario:

  Premessa
Flessibilità operativa legata alle emergenze e alla sicurezza su impianti e reti
Premio di risultato - Credito welfare - Ticket
Agibilità sindacali
Appalti
Politiche occupazionali e modelli di contrattazione aziendale
  Bilateralità (Formazione - Sicurezza - Welfare)
Lavoro agile (c.d. Smart working)
Classificazione
Forme di flessibilità oraria, armonizzazione turnistica ed iniziative di sostenibilità sociale
Inscindibilità dell'accordo

Ipotesi di Accordo Quadro

Il giorno 7 febbraio 2018, tra Acea spa, in qualità di mandataria Capogruppo anche in nome e per conto delle Società: Acea Energia spa, Acea Produzione spa, Ecogena srl, Acea Illuminazione Pubblica spa, Acea Elabori spa, areti a Socio Unico spa, Acea Ato2 spa, Acea8cento srl, Acea Ambiente srl, Aquaser srl, Acea Atos spa […] e le Organizzazioni Sindacali Filctem Cgil […], Flaei Cisl […], Uiltec Uil […]

Premesso che
- le Parti riconoscono che le Relazioni industriali, ispirate ad un modello partecipativo, basato sulla sistematicità dell'informazione e finalizzato alla ricerca del consenso, costituiscono un fattore abilitante per traguardare gli obiettivi strategici fissati nei Piano Industriale 2018 - 2022;
- in linea con il modello relazionale adottato nel Gruppo Acea con il Protocollo del 26 marzo 2003, le stesse Parti condividono di approntare un sistema di Relazioni Industriali di alto profilo, fondato sul confronto continuo su tematiche rilevanti e su aspetti qualificanti dell'organizzazione del lavoro;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Settore Elettrico del 25 gennaio 2017, all'art. 2 "Assetti contrattuali" nonché il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore Gas-acqua del 18 maggio 2017, all'art. 5 rubricato "Relazioni Industriali", peraltro, riconoscono il ruolo che le Organizzazioni Sindacali rivestono, oltre che per la tutela di tutti i lavoratori, anche per una più efficace realizzazione delle strategie delle Aziende e il miglioramento della qualità dei servizi e danno atto, ferma restando la distinzione dei rispettivi ruoli e responsabilità, dell'opportunità di sviluppare forme di bilateralità e di partecipazione in quanto strumenti utili a realizzare al contempo gli obiettivi imprenditoriali e le istanze sociali;
- le Parti ritengono che un sistema di relazioni industriali avanzate, basate su rispetto e fiducia reciproca ed orientate all'individuazione di soluzioni concrete per i lavoratori, possa rappresentare un fattore di crescita e di sviluppo per il Gruppo; 
- al riguardo l'Azienda si è impegnata a riattivare le Commissioni Tecniche sul WFM per analizzare le problematiche organizzative segnalate dai lavoratori in merito all'implementazione del nuovo sistema nonché ad una revisione degli skill assegnati; in tal senso sono stati previsti dei Gruppi di lavoro per individuare delle soluzioni immediatamente realizzabili.
- Le Parti condividono l'impegno a definire - attraverso un'articolata fase negoziale ed un apposito percorso programmatico - i vari istituti e tematiche di rilievo decimati nella presente Intesa, addivenendo alla stipula dì specifiche Intese o definendo delle linee guida e dei criteri cui ispirare i futuri negoziati;
- dopo approfondito confronto, le Parti hanno individuato congiuntamente gli istituti / temi su cui, nel rispetto ed in coerenza con quanto sopra detto, verrà avviato il percorso negoziale secondo una tempistica certa di svolgimento.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Intesa, le Parti condividono e convengono quanto segue:

Flessibilità operativa legata alle emergenze e alla sicurezza su impianti e reti
1. Le Parti si danno atto che la flessibilità e la polivalenza operativa sono strumenti utili a migliorare il servizio nei confronti della clientela/cittadinanza, a realizzare gli obiettivi industriali, nonché a valorizzare le professionalità impiegate nel Gruppo.
In tali termini ritengono che un utilizzo trasversale e fungibile delle risorse, in determinati ambiti di attività, realizzi obiettivi di efficacia ed efficienza operativa, garantendo la qualità dei servizi resi attraverso un presidio continuo sul territorio ed un aggiornamento delle attività / skill assegnate.
A tale riguardo convengono di ricercare le migliori soluzioni organizzative che consentano di realizzare tale polivalenza, tenendo conto di quelle figure che, in base alle competenze tecniche possedute possano operare in maniera trasversale, rafforzando il presidio tecnico e quello legato alla sicurezza sugli impianti.
2. Le Parti convengono di individuare, attraverso un'apposita intesa da definire entro il 30 aprile 2018, le modalità operative nonché il perimetro delle figure/ruoli operativi che, in casi dì emergenza dichiarati o stati eccezionali, prestino servizio sulla rete in modo trasversale nell'ambito delle Società del Gruppo che gestiscono le infrastrutture. Quanto sopra valorizzando l'esperienza realizzata di recente nel Gruppo in occasione dell'emergenza idrica, occorsa nel periodo estivo dell'anno 2017, definendo una modalità operativa condivisa e strutturata per fronteggiare le emergenze/crisi, al fine di offrire un miglior servizio alla cittadinanza.
3. In relazione ai precedenti punti le Parti si impegnano ad attivare, all'esito della sottoscrizione della presente Intesa, delle Commissioni tecniche specifiche per individuare le figure polivalenti summenzionate.

Agibilità sindacali
16. Nella considerazione e fermo restando i principi e i diritti di libertà e attività sindacale garantiti dalla legislazione vigente, le Parti si impegnano ad istituire un tavolo tecnico per approfondire, e successivamente regolamentare in un'apposita Intesa, la materia della rappresentanza sindacale in Azienda.
Quanto sopra al fine di garantire un efficace svolgimento delle Relazioni Industriali, definendo regole condivise che sviluppino un effettivo modello partecipativo, volto all'elezione degli organismi RSU, ove non già presenti, e RLS a livello di Gruppo.
17. Le Parti si impegnano a concludere la fase di approfondimento entro il primo semestre del 2018 e a definire la programmazione delle elezioni delle Rappresentanze di cui sopra entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Appalti
18. Le Parti condividono l'opportunità di avviare un'analisi congiunta delle attività svolte all'interno delle Società del Gruppo che gestiscono le infrastrutture nonché di quelle affidate in appalto, al fine di assicurare un costante presidio delle attività qualificanti il core business nonché valorizzare le professionalità presenti in Azienda e garantire una gestione qualitativa degli appalti.
19. in tal senso condividono di consolidare un modello relazionale che preveda fasi di confronto ed informativa sistematica sull'avanzamento dei lavori affidati in appalto, quali strumenti utili a conseguire gli obiettivi richiamati di qualità ed efficienza, in linea con le previsioni dei Protocolli sugli Appalti elettrici del 27 gennaio 2005 e degli Appalti idrici del 14 novembre 2003 e del 6 giugno 2012, nonché dei CCNL applicati.
20. Le Parti si impegnano a concludere la ricognizione puntuale delle attività distintive svolte all'interno nonché di quelle affidate in appalto, comprese quelle che potrebbero in futuro essere oggetto di internalizzazione/esternalizzazione, attraverso un apposito confronto, entro il 30 giugno 2018.

Politiche occupazionali e modelli di contrattazione aziendale
21. Con riferimento alle modifiche intervenute nel mondo del lavoro attraverso la Riforma c.d. Jobs Act, che ha mutato significativamente alcune norme inerenti il mercato del lavoro, le Parti si danno atto della volontà di promuovere occupazione stabile di qualità, attuando il percorso programmatico definito con il presente Accordo sulle tematiche inerenti l'organizzazione dei lavoro avvalendosi delle previsioni di legge relative alle deleghe rimesse alla contrattazione collettiva aziendale in presenza di finalità connesse allo sviluppo dell'occupazione e ad incrementi di competitività.
22. In tali termini, al fine di promuovere occupazione stabile e quale tutela di maggior favore rispetto a quella vigente, le Parti stabiliscono, in via convenzionale, che nei confronti di tutto il personale delle Società del Gruppo Acea firmatarie della presente Intesa, attualmente in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché nei confronti del personale che verrà assunto, saranno garantite, le tutele previste dall'articolo 18 della Legge 300/70, come modificato dalla Legge 92/2012.
23. Le Parti, nell'ottica di promuovere nuova occupazione stabile e di sviluppare azioni positive volte al ricambio generazionale e all'ingresso di nuove professionalità in Azienda, convengono di prevedere, a decorrere dalla sottoscrizione della presente intesa, compatibilmente con i profili professionali ricercati dall'Azienda, una modalità di ingresso, che risponda alle seguenti caratteristiche;
• preveda due livelli di inquadramento inferiori per i primi due anni dall’assunzione ed un livello inferiore per il terzo anno; laddove l'assunzione preveda, al termine del periodo temporale sopra detto (3 anni dall'assunzione), l'inquadramento nel 2° livello del CCNL Gas-acqua  ovvero in categoria CS del CCNL Settore Elettrico, il livello di inquadramento per i primi due anni sarà inferiore di un solo livello rispetto a quello finale;
• resta ferma per l'Azienda la volontà di utilizzare in via prioritaria, anche in riferimento alle previsioni del CCNL, in presenza dei relativi presupposti, delle forme di assunzione agevolate (ad es. apprendistato professionalizzante previsto per i giovani fino a 29 anni di età) previste dalla normativa tempo per tempo vigente, coerentemente con i profili ricercati;
• comporti, in coerenza con quanto espresso ai punti che precedono, il mantenimento, in via convenzionale, delle tutele previste dall'articolo 18 della L. 300/70, come modificato dalla Legge 92/2012.
[…]
25. Le Parti al fine di gestire al meglio i processi di trasformazione organizzativa incidenti sulle posizioni lavorative, definiranno attraverso specifici accordi l'eventuale impiego del personale a mansioni inferiori.
26. Nei casi di innovazioni tecnologiche che prevedano l'introduzione di sistemi di controllo della prestazione a distanza, le Parti attraverso specifici accordi definiranno le modalità attuative, nel rispetto della normativa sulla privacy, volte a migliorare lo svolgimento dell'organizzazione del lavoro e l'efficace presidio delle attività sul territorio e la tutela della sicurezza dei lavoratori.

Bilateralità (Formazione - Sicurezza - Welfare)
27. Le Parti riconoscono, in linea con le previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati, che lo sviluppo di forme di bilateralità e partecipazione siano strumenti utili a realizzare gli obiettivi imprenditoriali e le istanze sociali.
In tale prospettiva, anche ai sensi dei principi e delle previsioni degli articoli 10 e 11 del CCNL del Settore Elettrico del 25 gennaio 2017 nonché degli articoli 20 e 22 del CCNL del Settore Gas-acqua del 18 maggio 2017, oltre che della recente normativa di legge in materia di Welfare, individuano nella formazione, nella sicurezza sul lavoro e nel Welfare, le tematiche che formeranno oggetto di apposite Commissioni paritetiche.
28. A tale scopo, nell'ambito delle Commissioni di cui sopra, saranno fornite adeguate informative e previste fasi di confronto sui percorsi di formazione e addestramento professionale che di volta in volta l'Azienda implementerà.

Lavoro agile (c.d. Smart working)
29. Le Parti valutando positivamente le risultanze del progetto sperimentale sul lavoro agile (c.d. progetto ELENA), avviato nel corso del 2017, condividono l'opportunità di implementare modalità che offrano ai dipendenti la possibilità di prestare la propria attività lavorativa secondo il modello del lavoro agile (c.d. smart working), nel rispetto della normativa vigente, definendo con un apposito Accordo da stipularsi a valle della sottoscrizione della presente Intesa, il perimetro delle attività che per loro natura e per tipologia contrattuale possano essere svolte in smart working, dando priorità alle posizioni/figure professionali che già non godono di altri istituti di flessibilità e le modalità/criteri di svolgimento della prestazione. Il personale interessato a prestare la propria attività secondo il modello del lavoro agile potrà aderirvi su base volontaria, 1 giorno a settimana, secondo una programmazione da concordare col proprio responsabile.
30. Il numero massimo di risorse che potranno lavorare in smart working sarà definito dall'Azienda a livello di singola unità entro un limite massimo dei 50 % dei lavoratori abitualmente impiegati nell'unità stessa e garantendo comunque un criterio di turnazione su base semestrale onde consentirne il maggiore utilizzo a tutto il personale interessato.
31. Le Parti s'incontreranno periodicamente per monitorare l'andamento dello "smart working" attraverso l'analisi di alcuni KPI definiti quali: incremento della produttività, abbattimento dell'assenteismo, etc.

Forme di flessibilità oraria, armonizzazione turnistica ed iniziative di sostenibilità sociale
35. Al fine di realizzare gli obiettivi strategici dei business delle Società del Gruppo che gestiscono le Infrastrutture, le Parti si danno atto dell'importanza di trovare le soluzioni più adeguate alle istanze di armonizzazione dei trattamenti difformi esistenti, con esclusivo riferimento al sistema di turnistica aziendale elettrica ed idrica. In particolare le Parti condividono di valutare, nell'ambito di una Commissione tecnica appositamente costituita, la congruità di un trattamento retributivo dei turni su base giornaliera in funzione dell'effettiva prestazione resa.
36. Le Parti si danno atto dell'opportunità di procedere al complessivo monitoraggio circa l'andamento del sistema dei permessi e delle flessibilità attualmente in vigore nelle Società firmatarie della presente Intesa, tenendo conto delle particolari esigenze connesse alle attività gestite, in vista di apportare ove necessario gli opportuni adeguamenti.
37. Le Parti convengono, nell'ambito delle iniziative volte a migliorare la produttività e la sostenibilità sociale, di individuare le migliori soluzioni volte ad attuare delle forme di flessibilità oraria/congedi a tutela della genitorialità e di altre condizioni meritevoli di particolare attenzione (es. permessi a recupero, congedi per lavoratori padri, congedi per accompagnare figli il primo giorno di scuola primaria etc.). In particolare, le Parti, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 151/2015 nonché dei rinvii operati alla contrattazione aziendale dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati nei Gruppo (art. 48, punto 9 del CCNL Settore Gas-Acqua e art. 31, D.A.V. nonché art. 51, comma 2 del CCNL Settore elettrico) si impegnano ad individuare, nell'ambito di una specifica Intesa, i criteri, la misura e le modalità di cessione delle ferie e dei permessi a titolo gratuito in favore di lavoratori della medesima Azienda ai fine di consentire a questi ultimi l'assistenza propria e di figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti,
38. Resta inteso che per le Società AceaScento srl, Acea Ambiente srl, Aquaser srl, Ecogena srl e Acea Atos le soluzioni/misure di cui al precedente punto 37 saranno intraprese, tenuto conto delle esigenze connesse alla specificità delle attività gestite, nell'ambito di apposite Intese di armonizzazione progressiva dei trattamenti esistenti.
39. Le parti si impegnano a stipulare, sulla base delle risultanze degli approfondimenti dì cui al presente paragrafo, le relative Intese entro il 30 giugno 2018.