Categoria: 1999
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 10 novembre 1999
Validità: 01.02.2000 - 31.01.2002
Parti: Gucci Italia e Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSU
Settori: Commercio, GDO, Gucci
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
1. Classificazione
2. Formazione
3. Mercato del lavoro
4. Ambiente
5. Compenso domenicale
6. Banca delle ore - Calendario annuale
7. Part-time
  8. Permessi retribuiti
9. Ticket
10. Salario variabile
11. Pari opportunità
12. Pensione integrativa
13. Piano di azionariato dei lavoratori
14. Sfera di applicazione
Allegati

Ipotesi di accordo

Addì 10 del mese di novembre dell’anno 1999 in Firenze, si sono incontrati […] la Gucci Italia spa, […] la Filcams Cgil, […] la Fisascat Cisl, […] la Uiltucs Uil, unitamente alle RSU […] in rappresentanza del negozio di Roma, […] in rappresentanza dei negozi di Milano, […]in rappresentanza del negozio di Firenze.
In armonia con la fase di sviluppo della Società e nella volontà comune di formulare un accordo che contribuisca a sviluppare l’efficienza, la produttività e la competitività dell’azienda, le parti hanno convenuto di stipulare il presente accordo:

Premessa
Le parti confermano e ribadiscono la validità dell’attuale sistema di relazioni industriali, improntato sul metodo del dialogo e dell’informativa preventiva, con particolare riferimento all’evoluzione ed ai mutamenti degli assetti economico-sociali e organizzativi aziendali, nonché ai progetti riguardanti l’innovazione tecnologica.
Al fine di migliorare ulteriormente il rapporto esistente, fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL, in materia di relazioni sindacali, le parti convengono di strutturare un modello di relazioni a livello locale, con cadenza semestrale.
Qualora una delle due parti ne ravvisasse la necessità, i termini di cui sopra potranno essere anticipati per un approfondimento su temi specifici.
Il reciproco riconoscimento dei ruoli e delle competenze ed il rispetto delle prerogative che competono alle parti, devono delineare sempre più un obiettivo comune nella definizione dello sviluppo di metodi partecipativi, collaborativi e di prevenzione alle eventuali situazioni di criticità.

3. Mercato del lavoro
Le parti concordano sulla necessità di utilizzare tutti gli strumenti legislativi contrattuali, che permettano la massima flessibilità, attraverso appositi accordi.
Pertanto, l’Azienda si impegna a contenere, per ogni unità produttiva, nel limite massimo del 30 % complessivo, rispetto al personale in forza, i rapporti con contratto a termine, contratto di formazione e quelli così detti atipici e/o parasubordinati (formazione, tirocini formativi, lavoro interinale, ecc...).Per ogni fattispecie non si potrà comunque superare il 20%.
Per quanto concerne le prestazioni di lavoro interinale l’Azienda si avvarrà delle Società in possesso dell’autorizzazione ministeriale.

4. Ambiente
Le parti concordano nel ritenere la sicurezza sul lavoro priorità da perseguire, considerando la sicurezza sul lavoro un valore e non un vincolo.
Le parti ritengono le normative sulla sicurezza del lavoro uno strumento indispensabile per la diffusione di un “clima di benessere” in Azienda.
I soggetti interessati alla sicurezza collaboreranno nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità per ridurre progressivamente eventuali rischi e migliorare le condizioni ambientali così come previsto dalla Legge [dlgs] 626/94.
In un’ottica di continuo impegno sul tema in questione, i soggetti interessati continueranno ad incontrarsi, almeno trimestralmente, per esaminare gli argomenti specifici, con particolare riferimento agli interventi effettuati e le azioni da intraprendere, anche in materia di formazione e sensibilizzazione.

6. Banca delle ore - Calendario annuale
Le parti concordano sulla eccezionalità del lavoro straordinario, nel rispetto delle norme previste dal CCNL del terziario.
Le parti convengono inoltre di istituire, in via sperimentale, la banca delle ore.
Il lavoratore potrà optare se accantonare le ore di lavoro straordinario effettuate nella banca delle ore o richiedere il pagamento delle stesse. In ogni caso il lavoratore ha diritto alle maggiorazioni previste dal CCNL.
Le ore accantonate nella banca delle ore saranno usufruite per:
1. il 50%, previa richiesta al responsabile, compatibilmente con le esigenze organizzative;
2. per quanto riguarda il residuo 50%, l’azienda si impegna a facilitarne l’utilizzo, con l’esclusione dei mesi di Gennaio, Luglio, Agosto e Dicembre ed in occasione di particolari eventi.
Di norma i limiti massimi di qualsiasi tipologia di assenza sono del 15% del personale, dal lunedì al venerdì, ed il 10% per il sabato.
Nei piccoli negozi il massimo sarà un lavoratore in permesso.
Ai fini del diritto di precedenza farà fede la data della richiesta.
Le parti semestralmente si incontreranno per verificare l’efficacia del presente strumento gestionale.
Entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, l’Azienda conferma alle RSU il calendario annuale delle attività del negozio.

7. Part-time
Si rimanda a quanto previsto dal CCNL, per i dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

11. Pari opportunità
Le parti si impegnano a recepire e promuovere quanto previsto dalla Legge 125/91 nel campo della promozione delle pari opportunità donna/uomo e delle relative “azioni positive”.
Le parti concordano di costituire una Commissione Paritetica che presieda alla tematica.

14. Sfera di applicazione
Il presente CCAL si applica ai dipendenti dei negozi diretti, operanti sul territorio italiano, riconducibili alla Gucci (Gucci Italia, Gucci Venezia, Gucci Capri e Gucci Outlet).
Il presente CCAL, annulla e sostituisce, ogni e qualsiasi altro accordo precedente in materia e decorrerà dal 1/2/2000 e scadrà il 31/1/2002.
Le parti si impegnano ad effettuare una verifica degli effetti del presente accordo entro il 31/1/2001.