Categoria: Cassazione civile
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  • Amianto
 
Domanda per la rivalutazione dell'anzianità contributiva prevista della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, in ragione dell'esposizione al rischio amianto.
Accolta la domanda per i soli periodi di effettiva esposizione, il D.P. proponeva appello sostenendo che la rivalutazione avrebbe dovuto essere concessa per l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.
La Corte di appello di Napoli accoglieva l'impugnazione.

Propone ricorso l'INPS - Accolto
 
La Corte afferma che "il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, va interpretato nel senso che anche per i lavoratori che siano stati esposti al rischio dell'amianto per un periodo ultradecennale sia rivalutabile (per il coefficiente 1,5) il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l'intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l'amianto (cioè, in pratica, l'intero periodo di assicurazione all'INAIL, nel quale è ricompreso, fra i tanti, anche il rischio dell'amianto)."
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro - tempore avv. S.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, ANTONELLA PATTERI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro D.P.M.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 6756/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 4.11.05, depositata il 14/12/2005;
viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con le pronunce di legge.

Fatto
 
D.P.M. si rivolse al Giudice del lavoro di Napoli per ottenere la rivalutazione (secondo il moltiplicatore 1,5) dell'anzianità contributiva prevista della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, in ragione dell'esposizione al rischio amianto.
Accolta la domanda per i soli periodi di effettiva esposizione ( (OMISSIS) e (OMISSIS)), il D.P. proponeva appello sostenendo che la rivalutazione avrebbe dovuto essere concessa per l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (periodo (OMISSIS) - (OMISSIS)).
La Corte di appello di Napoli 4.11 - 14.12.05 accoglieva l'impugnazione ed in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarava il diritto dell'appellante alla rivalutazione anche per il periodo (OMISSIS) - (OMISSIS).
Proponeva ricorso l'INPS, deducendo violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, ritenendo errata l'interpretazione datane dal giudice di merito.
Non svolgeva attività difensiva l'intimato.
Ravvisandone i presupposti, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso fosse trattato in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. e ha presentato le conclusioni indicate in epigrafe.
Il ricorso è stato trattato in data odierna, previa comunicazione al difensore costituito delle conclusioni e dell'avviso di convocazione.

Diritto


Il ricorso è fondato.

Il giudice di appello ha riconosciuto un periodo di rivalutazione della contribuzione ben più ampio di quello corrispondente all'effettiva esposizione all'amianto del lavoratore, ritenendo che la norma di legge pur sottoponendo la concessione del beneficio all'accertamento della durata ultradecennale dell'esposizione, in presenza di tale condizione, supponga che l'esposizione stessa determini i suoi effetti nocivi per tutta l'ulteriore durata del rapporto.
Tale interpretazione si pone in contrasto (peraltro consapevole) con il principio affermato da questa Corte, secondo cui il disposto della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, va interpretato nel senso che anche per i lavoratori che siano stati esposti al rischio dell'amianto per un periodo ultradecennale sia rivalutabile (per il coefficiente 1,5) il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l'intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l'amianto (cioè, in pratica, l'intero periodo di assicurazione all'INAIL, nel quale è ricompreso, fra i tanti, anche il rischio dell'amianto).
Infatti, da un lato, l'estensione del beneficio a tutto il periodo assicurativo comporterebbe una ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori delle cave e delle miniere di amianto e di quelli colpiti da malattie causate dallo stesso materiale e, dall'altro, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto deve essere inteso - alla luce delle finalità proprie della L. n. 257 del 1992 evidenziate anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2000 - come periodo caratterizzato dal rischio di contrarre malattie, qual è soltanto il periodo in cui vi sia stata esposizione qualificata al rischio di asbestosi (sentenza 6.4.02 n. 4950).
Tale orientamento risulta confermato dalle successive sentenze 20.1.05 n. 1139 e 1140 le quali, proprio con riferimento a sentenze della Corte di appello di Napoli conformi a quella oggi impugnata, hanno richiamato e fatto proprio il già segnalato orientamento giurisprudenziale.
In conclusione, avendo il giudice di merito fatto applicazione non corretta della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, più volte richiamato, estendendone la portata oltre i limiti stessi voluti dal legislatore, il ricorso dell'INPS deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può in questa sede provvedersi nel merito limitando l'accoglimento della domanda ai soli periodi per cui è risultata effettiva l'esposizione all'amianto ((OMISSIS) e (OMISSIS)).
Essendo la sentenza cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 385 c.p.c. deve provvedersi sulle spese dell'intero giudizio.
Confermata la statuizione al riguardo per il giudizio di primo grado, in cui il l'assicurato risulta vincitore, nulla deve statuirsi per il giudizio di appello e quello di cassazione, in cui l'assicurato stesso risulta soccombente, vertendosi in controversia in materia di prestazione assicurativa obbligatoria.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie la domanda per i periodi (OMISSIS) e (OMISSIS). Conferma la statuizione sulle spese processuali per il giudizio di primo grado, nulla statuendo per quelle del giudizio di appello e di cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2009