Tipologia: Ipotesi AIA
Data firma: 17 ottobre 2001
Parti: Coop Consumatori Nordest e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSU/RSA
Settori: Commercio, GDO, Coop Nordest
Fonte: filcams.cgil.it/

Sommario:

  Premessa
Relazioni sindacali
Diritti sindacali
Permessi individuali retribuiti congedi ed aspettative non retribuite
Trasferimento
Trasferta/Missione
Ambiente e sicurezza
Inidoneità sopravvenuta
Classificazione
Mercato del lavoro
  Merchandiser e Promoter
Interinale
Apprendisti
Appalti
Organizzazione del lavoro
Orario di lavoro e sua distribuzione
Salario
Salario di ingresso
Una Tantum
Lavoro in deroga festiva o domenicale

Rinnovo contratto integrativo aziendale Coop Consumatori Nordest Ipotesi di accordo, Reggio Emilia 16/17/10/2001

Relazioni sindacali
Le parti firmatarie del presente accordo, in qualità di titolari della contrattazione integrativa di secondo livello così come prevista dal Titolo V art. 14 CCNL definiscono un sistema di relazioni sindacali coerente con l’articolazione della Cooperativa e con l’obiettivo di definire strumenti di partecipazione dei lavoratori all’attività ed allo sviluppo dell’impresa.
L’utilizzo di tali strumenti sarà oggetto di confronto a livello Divisionale/D’area e/o di Punto Vendita/Unità Operativa con la finalità di definire concrete regole per il governo dell’organizzazione del lavoro e per stabilire le necessarie intese.
Considerata la configurazione della cooperativa divisionalizzata in canali per aree d’attività, Supermercati ed Ipermercati, e la suddivisione per aree territoriali omogenee della Divisione Supermercati, le parti convengono sulla definizione dell’articolazione delle relazioni sindacali su tre livelli.
Livello Aziendale
Interlocutori: Direzione Aziendale, RSU ed OO.SS. firmatarie del Contratto Integrativo Aziendale
A questo livello vengono definite e negoziate le regole di riferimento della cooperativa nell’ambito delle materie indicate dall’art. 14 CCNL conformemente alle disposizioni contrattuali e di legge.
A questo livello vengono definiti:
1. strumenti ed istituti contrattuali utilizzabili in materia d’ organizzazione del lavoro, orari e loro modalità di sviluppo;
2. valutazione del profilo professionale di nuovi ruoli e loro inquadramento;
3. dinamica struttura dell’occupazione ed applicazione di norme e legislazione relative al mercato del lavoro ed alla sua evoluzione;
4. problematiche riferite a progetti ed azioni collegate alle pari opportunità uomo-donna
5. accordi in materia di trasferimenti d’azienda;
6. progetti collegati alla partecipazione dei lavoratori ed alla sperimentazione di gruppi di miglioramento per unità organizzative;
7. programmi mirati alla riqualificazione professionale dei lavoratori.
Gli aspetti negoziali s’integreranno all’attività d’ informazione e confronto reciproco che le Parti nell’ambito delle rispettive autonomie, svilupperanno sui seguenti temi:
prospettive del sistema distributivo ove opera la Cooperativa
piani di sviluppo consolidamento e ristrutturazione aziendale
progetti di riorganizzazione e/o sviluppo del sistema Coop che abbiano diretto e significativo impatto con l’organizzazione aziendale e con l’organizzazione del lavoro nella rete di vendita;
programmi d’investimento mirati all’innovazione tecnologica;
linee di politica commerciale e di servizio al consumatore;
bilanci preventivi e consuntivi della Cooperativa
fabbisogni formativi, programmi di formazione e sviluppo professionale, sistemi valutativi e progetti di miglioramento del clima interno.
Livello Divisionale /d’Area
Interlocutori: Direttore, Responsabile d’Area della Divisione SMK; Direttore Divisione IMK Direttore d’Ipermercato; Direzione risorse umane e/o funzioni interessate; RSU dei P.d.V. assistiti dalle OO.SS. Territoriali delle Aree e degli Ipermercati di competenza.
A questo livello sono demandati l’informazione e il confronto nel merito di:
1) andamenti e situazione competitiva dei P.d.V.;
2) orari commerciali e deroghe;
3) distribuzione degli organici definita attraverso un incontro annuale che determinerà organici lordi di negozio o area ipermercato sulla base di tipologie di negozio, superfici, movimentazione merci, tecnologia adottata, fatturato e produttività, determinerà inoltre le situazioni potenzialmente interessate da interventi di mobilità dei lavoratori tra diversi Punti Vendita/Unità Operative, cui si applicheranno in quanto compatibili le disposizioni contenute nei capitoli sulla trasferta /missione e sul trasferimento, definendo criteri di:
a) durata, consistenza organizzativa e mansioni dei lavoratori interessati
b) garanzia per i lavoratori di rientro al P.d.V./ Unità Operativa del cui organico sono parte
c) individuazione del personale con priorità di scelta legati a:
- volontarietà espressa dai lavoratori
- distanza inferiore percorribile
- rotazione su periodi tecnicamente compatibili
4) occupazione e mercato del lavoro
5) attuazione dei programmi di formazione e/o riqualificazione professionale
Livello di Punto Vendita / Unità Operativa
Interlocutori: Responsabile d’Area, Capo Negozio per la Divisione SMK; Direttore d’Ipermercato e Responsabile del Personale d’Ipermercato per la divisione IMK, RSU dei P.d.V. assistiti dalle OO.SS. territoriali dei P.d.V. e degli Ipermercati di competenza; Direzione risorse umane e/o funzioni interessate ed RSU delle sedi aziendali assistiti dalle OO.SS. territoriali di competenza.
A questo livello sono demandati l’informazione e il confronto nel merito anche al fine di realizzare intese
1) orari d’apertura dei PDV e di funzionamento delle sedi;
2) programmazione delle ferie;
3) lavoro straordinario e/o supplementare;
4) variazioni d’organico in entrata ed in uscita;
5) obiettivi e programmi di miglioramento;
6) proposta, sperimentazione e gestione di nuovi modelli organizzativi concordati a livelllo aziendale;
7) obiettivi collegati ad erogazione di salario variabile.
8) Mercato del lavoro
9) Gestione dei criteri definiti per la mobilità
Le parti, al fine di migliorare le relazioni sindacali all’interno del punto di vendita anche per favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori all’ innovazione dei modelli organizzativi dell’impresa, convengono che la figura del delegato sindacale sia assunta a riferimento costante da parte del capo negozio o responsabile aziendale in fase di definizione dell’organizzazione del lavoro e della sua gestione.
Qualora per effetto di situazioni oggettivamente non prevedibili si determini la necessità di dare corso all’immediata mobilità di personale tra P.d.V./Unità Operative sarà obbligo dell’azienda darne comunicazione alle RSU preventivamente o in ogni caso nel più breve tempo possibile. (sospeso)
Divisionale /d’Area e di Punto Vendita/Unità Operativa sono i livelli di confronto, ove nell’ambito delle regole stabilite a livello Aziendale, è possibile produrre intese per un utilizzo degli strumenti contrattuali in grado di definire strumenti d’organizzazione del lavoro che nelle singole e diverse realtà siano più efficaci nel coniugare gli interessi dell’organizzazione aziendale e del tempo di lavoro del personale dipendente.
Confronto
Fermo quanto sopra convenuto, le parti riaffermano il valore del confronto quale strumento finalizzato a:
· migliorare la conoscenza dei processi,
· favorire rapporti costruttivi tra le Parti
· migliorare la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti alla gestione delle attività della Cooperativa
· ricercare soluzioni condivise.
Modalità e tempi del confronto dovranno favorire l’adozione di misure tempestive e congrue alle necessità gestionali ed in nessun caso dovranno sostituirsi al processo negoziale previsto dal sistema delle relazioni sindacali.
Comitati Consultivi Paritetici e Commissioni Tecniche
Lo sviluppo del confronto e l’approfondimento di materie oggetto del sistema di relazioni sindacali potranno essere supportate dalla costituzione e dall’attività di Comitati Consultivi Paritetici e Commissioni Tecniche Bilaterali.
Tali strumenti si attiveranno su richiesta di una delle parti in particolare sui seguenti temi:
1. modifica dell’organizzazione del lavoro e introduzione di nuovi modelli sperimentali
2. introduzione di nuove tecnologie
3. progetti interaziendali e di sistema
in fase d’attivazione saranno definite le regole che in relazione alla parte richiedente e/o alla complessità del tema definiranno le modalità di funzionamento ivi compresa l’impegno necessario o l’eventuale nomina d’esperti con relativa definizione degli oneri.
Vengono confermati i Comitati Paritetici già previsti dalle Parti
1) Comitato Consultivo Paritetico sugli investimenti e lo sviluppo all’ interno del quale si svilupperanno informazione e confronto di merito ove possibile preventivo compatibilmente con le problematiche connesse su:
a) linee d’intervento del Piano di Sviluppo Poliennale della Cooperativa;
b) programma annuale d’apertura dei nuovi punti vendita;
c) piani di ristrutturazione ed investimenti sulla rete esistente;
d) acquisizioni di partecipazioni societarie e/o d’unità produttive;
e) strumenti legislativi e normativi di supporto allo sviluppo della Cooperativa;
f) analisi degli investimenti e dell’elaborazione delle linee guida a supporto degli accordi d’avvio in coerenza con quanto previsto dall’ art. 3 punto c) e precedenti del CCNL cui peraltro attengono tutti i temi del confronto su indicati.
2) Comitato Consultivo sui fabbisogni formativi e lo sviluppo professionale.
3) Commissione pari Opportunità uomo-donna
I comitati paritetici di cui ai punti 1 e 2 verranno attivati di norma anticipatamente alla stesura annuale del bilancio preventivo ed in qualsiasi altra occasione le Parti ne ritengano utile l’attività.
La Commissione di cui al punto 3) è dalle parti riconosciuta quale strumento preferenziale per corrispondere alle necessità di prevenzione e soluzione delle problematiche previste dall’art. 25 del CCNL e verrà attivata quando le Parti concordemente ne ravvisino la necessità.
I Comitati Paritetici e le Commissioni Bilaterali saranno composti da elementi Aziendali e Sindacali che, a seconda dei temi d’interesse, corrisponderanno a soggetti qualificati a rappresentare le istanze organizzative e gli argomenti oggetto di trattazione.
I componenti di nomina sindacale saranno scelti prevalentemente e comunque almeno per la metà tra i dipendenti della Cooperativa.
Valgono per i Comitati Paritetici e le Commissioni Bilaterali, gli obblighi previsti all’art. 3 punto 2 del CCNL vigente.
Il fabbisogno orario per lo svolgimento dei lavori delle commissioni concordato tra le parti non andrà ad intaccare il monte ore dei permessi sindacali (Nuovo da inserire)

Diritti sindacali
La Cooperativa prende atto del sistema di rappresentanza definito congiuntamente dalle strutture sindacali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil firmatarie del presente Contratto Integrativo aziendale nel rispetto di quanto espressamente previsto in materia dal CCNL unitamente alle RSU.
Le parti altresì dichiarano che transitoriamente in attesa del realizzarsi delle condizioni di piena attuazione di quanto disposto dal CCNL relativamente alla costituzione delle RSU che le OO.SS. si impegnano a perseguire in tutte le realtà di riferimento della Cooperativa si riconoscono alle RSA ove costituite la stessa titolarità dei diritti sindacali e di relazione contenuti nel presente accordo riconosciuti alle RSU.
Nel testo contrattuale là dove è scritto RSU leggasi, per la stessa transitorietà, RSU/RSA.
Permessi sindacali […]
Formazione sindacale

Le parti concordano che la formazione delle Rappresentanti Sindacali Unitarie sui temi della contrattualistica nazionale ed integrativa sia strumento indispensabile al fine del corretto esercizio dell’attività sindacale stessa.
Nell’ambito di appositi progetti predisposti e congiuntamente sottoscritti dalle OO.SS. si concorda un utilizzo di permessi aggiuntivi, di volta in volta definiti nel limite massimo del 10% dei permessi sindacali.
Strumenti in uso alle RSU
La Cooperativa si impegna a rendere agibile l’attività delle RSU elette nei P.d.V e Unità Operative attraverso la messa a disposizione, nell’ambito di quella al momento utilizzata, dell’attrezzatura idonea a supportare l’attività sindacale per motivi che attengono problematiche e sindacali di interesse generale e/o interni alla Cooperativa.
L’utilizzo di tale attrezzatura dovrà corrispondere a criteri di correttezza e dovrà in ogni caso essere preceduta dalla comunicazione al Capo Negozio, Responsabile o persona espressamente delegata.
Nota a verbale
Per Unità Operativa le Parti intendono le unità organizzative della Cooperativa diverse dai P.d.V.

Permessi individuali retribuiti congedi ed aspettative non retribuite
Ex festività […]
Anticipazione permessi individuali
[…]
Permessi per visite mediche

Il lavoratore che abbia necessità di accedere a visite mediche specialistiche adeguatamente certificate avrà diritto, previa comunicazione da effettuare, di norma, salvo casi eccezionali, entro e non oltre due giorni lavorativi precedenti quello della visita, al suo diretto responsabile, ad un permesso retribuito nella misura corrispondente alla durata della visita, certificata da documentazione idonea, in ogni caso non superiore a 3 ore.
Il riconoscimento dei permessi è subordinato, alla presenza d’attività lavorativa precedente e/o successiva alla visita nell’arco della giornata di riferimento fatta salva l’impossibilità della prestazione stessa se desumibile dalla certificata documentazione idonea di cui sopra o dal luogo dove la visita si è svolta.
Ai fini del riconoscimento dei permessi di cui sopra non sarà richiesto il rientro alla postazione lavorativa per un residuo di orario inferiore a due ore.
Libretto sanitario
È cura del lavoratore provvedere al rinnovo del libretto sanitario.
La cooperativa si impegna a riconoscere le spese sostenute per il rinnovo del libretto sanitario, previa presentazione d’idonea documentazione giustificativa e il tempo necessario per la visita.
Al fine di favorire il rispetto di tale adempimento l’azienda consegnerà al lavoratore, al momento della presa in custodia del libretto sanitario, idonea documentazione indicante la data di scadenza del libretto stesso.
Congedi ed aspettative […]

Ambiente e sicurezza
Premesso l’impegno a proseguire nella predisposizione degli strumenti e degli atti che consentano la piena applicazione di quanto previsto dalla legge [dlgs] 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dall’ Accordo interconfederale in materia di nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di cui si conferma la differenza di ruolo e di modalità operative rispetto alle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori (RSU) le parti affermano che il tema della sicurezza nello svolgimento della prestazione nei luoghi di lavoro costituisce impegno reciproco e motivo di confronto in merito alla definizioni di strumenti e procedure che rendano sempre più efficaci le azioni intraprese e la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ad un processo di crescita di cultura della sicurezza.
A tal fine si conviene sulla possibilità di definire annualmente interventi di contenuto formativo per le RLS aggiuntivi rispetto a quanto attualmente previsto a norma di legge e di contratto.
Agli interventi formativi indicati si applicheranno le regole previste per il funzionamento dei Comitati Consultivi Paritetici e delle Commissioni Tecniche bilaterali.

Inidoneità sopravvenuta
Fermo restando quanto definito dalla normativa generale di riferimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti concordano di considerare la salvaguardia del posto di lavoro interesse prioritario dei lavoratori; a tale impostazione si impegnano a conformarsi nella loro concreta attività.
Di conseguenza l’azienda dichiara di voler mettere in atto ogni possibile azione rivolta al mantenimento del posto di lavoro per quei lavoratori che per qualunque causa siano dichiarati parzialmente o totalmente non idonei allo svolgimento della mansione loro attribuita, sulla base delle certificazioni previste.
Al fine di corrispondere completamente alla realizzazione di quanto dichiarato le parti riconoscono la necessità di dover ricorrere a normative diverse da quelle previste nei titoli sulle Trasferte/Missioni e Trasferimenti.
In funzione della gravità e della tipologia di inidoneità riscontrata ai lavoratori in questione l’azienda, previo necessario confronto in sede sindacale, si dichiara impegnata a ricercare prioritariamente soluzioni riferite all’abituale posto di lavoro e successivamente ai trasferimenti in ambito territoriale compatibile.
Al confronto in sede sindacale di cui sopra è demandata la ricerca della soluzione idonea.
Le parti si impegnano inoltre, a favorire processi di trasformazione del rapporto di lavoro che ne rendano possibile la prosecuzione, anche attraverso l’attribuzione di mansioni diverse ancorché compatibili e ne ridefiniscano, se necessario, i contenuti di carattere economico.

Interinale
Per la prestazione di lavoro temporaneo le parti convengono di fare riferimento alle norme di legge e a quanto contrattualmente previsto in materia.

Apprendisti
In ottemperanza al disposto del CCNL le parti concordano che il numero degli apprendisti a punto vendita non dovrà superare la percentuale del 75% del personale qualificato e specializzato occupato nello stesso.

Appalti
La Cooperativa si impegna ad una informazione e confronto preventivo finalizzato al raggiungimento di intese.

Organizzazione del lavoro
Le parti concordano che sui temi legati all’organizzazione del lavoro esistano le necessità ed i presupposti per produrre forte innovazione al fine di ottenere modalità di prestazione dell’attività lavorativa che permettano di raggiungere il contestualmente duplice obiettivo della soddisfazione del cliente sul fronte del miglior servizio reso e del lavoratore sul fronte della crescita professionale e della maggior rispondenza dei tempi di lavoro con i così detti tempi di vita.
Nel contesto normativo del contratto integrativo aziendale e nel rispetto dei livelli di relazioni sindacali nello stesso indicati, le parti convengono pertanto di avviare progetti di sperimentazione, da sottoporre a necessaria verifica, cui affidare il compito di creare le condizioni per eventuali nuovi schemi generali di riferimento.

Orario di lavoro e sua distribuzione
Ai lavoratori del Veneto viene riconosciuto un incremento di 8 ore dei permessi retribuiti.
Fermo quanto indicato nel Titolo V e VI, “Orario di lavoro”, “Distribuzione dell’orario” del Contratto Integrativo Aziendale del 13 marzo 1998, si conviene sulla programmazione quadrisettimanale a scalare dell’orario di lavoro per tutta la cooperativa.
Con riferimento a quanto indicato in tema d’organizzazione del lavoro, le parti prendono atto che per la divisione IMK sono già in atto sperimentazioni, frutto della realizzazione sul piano delle relazioni sindacali di un confronto che ha reso possibile definire un sistema di regole in grado di coniugare la reale tutela dei diritti dei lavoratori e le necessità delle strutture di vendita per corrispondere in modo efficiente e funzionale alle esigenze dei consumatori.
Tali sperimentazioni saranno concordate a livello territoriale sulla base di regole appositamente definite.
Con riferimento a quanto indicato in tema d’organizzazione del lavoro e a quanto contrattualmente previsto in tema di flessibilità le parti concordano per la Divisione SMK di dare corso ad una sperimentazione le cui caratteristiche sono le seguenti:
Lavoratori interessati Full-Time;
Punti vendita interessati 5 (uno per area);
Periodo della sperimentazione 6 mesi;
Numero settimane interessate 24;
Orario medio settimanale 37 ore;
Orario minimo settimanale 33 ore (32 ore)
Orario massimo settimanale 41 ore;
Montante max più/meno16 ore 4settimanali;
Riduzione oraria si perverrà alla riduzione oraria con 6 ore messe a disposizione dall’azienda e 6 dai permessi individuali
Per eventuali ore prestate oltre l’orario di lavoro programmato, le medesime verranno riconosciute come ore straordinarie.
Nei punti vendita individuati per la sperimentazione verrà costituto un gruppo di lavoro composto dal gruppo dirigente di P.d.V. e da una rappresentanza dei lavoratori, per un massimo di 6 determinata percentualmente sul numero degli addetti presenti nei singoli reparti.
Alle attività del gruppo partecipano i delegati di punto vendita.
Al gruppo è affidato il compito di:
1. concordare tempi e modalità del percorso formativo propedeutico alla sperimentazione stessa;
2. definire l’organico necessario ad attuare la sperimentazione e valutare la possibilità di utilizzare la tipologia del contratto a tempo parziale 30 ore settimanali;
3. definire e concordare le modalità organizzative riferite a moduli orari, durata minima e massima della prestazione giornaliera, articolazione del lavoro e numero dei turni unici e / o dei turni spezzati, non modificando quanto previsto in materia dagli accordi sindacali e tenendo conto delle condizioni già in essere nei punti di vendita;
4. In tale quadro di riferimento il gruppo di lavoro valuterà l’opportunità di sperimentare prestazioni di durata minima pari a 3,5 ore e massima pari a 8 ore giornaliere;
5. presidiare il corretto svolgimento della sperimentazione.
La sperimentazione interesserà il periodo intercorrente tra la firma del presente accordo ed il 30/6/2002, data in cui le parti si incontreranno per valerne i risultati sulla base delle relazioni dei cinque gruppi di lavoro e quindi procedere alla contrattazione con eventuale definizione di un eventuale accordo di merito.
Del monte ore di riduzione orario (art. 88 vigente CCNL) residuano le seguenti quantità di permessi individuali:
a) idem
b) idem
c) idem
d) idem
e) 16 ore a decorrere dallo 01/01/2001
f) idem