Tipologia: CIA
Data firma: 26 settembre 2002
Validità: 01.07.2002 - 31.12.2004
Parti: Billa Italia, Bilia A.G. e Filcams, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, Billa
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 Validità e sfera di applicazione
Art. 2 Informazioni e sistema di relazioni sindacali
Art. 3 Apprendistato e contratti di formazione
Art. 3 bis Apprendistato
Art. 4 Part time
Art. 4 bis Part/time post maternità
Art. 5 Trasferte
Art. 6 Contratti tempo determinato
Art. 7 Permessi aspettative
Art. 7 bis Permessi aspettative
Art. 8 Ferie
Art. 9 Anticipazione del TFR
Art. 10 Deroghe al lavoro domenicale e festivo
  Art. 11 Orario di lavoro e flessibilità
Art. 11 bis Flessibilità
Art. 12 Mobilità interna
Art. 13 Rinnovo libretti sanitari
Art. 14 Santo patrono
Art. 15 Straordinario
Art. 16 Anticipazione indennità Inail
Art. 17 Diritti sindacali
Art. 17 bis “Delegato di bacino”
Art. 18 Salute e sicurezza sul lavoro
Art. 19 Premio presenza
Art. 20 Premi supermercati
Art. 21 Clausola di salvaguardia

Accordo Integrativo Aziendale Billa Italia srl - Billa A.G. Sede Secondaria in Italia a Carminano di Brenta (PD)

Il giorno 26 settembre 2002 presso la Sede della Fisascat Cisl di Mestre (VE) si sono incontrati: Billa Italia srl e Bilia A.G. Sede Secondaria in Italia a Carmignano di Brenta (PD) […] e la Filcams […], la Fisascat Cisl […], la Uiltucs Uil […], per la collazione degli articoli dei 2 contratti integrativi aziendali, sottoscritti il 30/10/1996 ed il 27/6/2002 presso l’Unione Industriali di Treviso (così come previsto nella nota a verbale del CIA 27/6/2002)

Art. 1 Validità e sfera di applicazione
Il presente contratto, salvo decorrenze specifiche per i singoli istituti, entra in vigore l’1.7.2002 e scade il 31.12.2004.
Si applica al personale dipendente di Bilia A.G. Sede secondaria in Italia a Carmignano di Brenta (PD) e Bilia Italia srl, con esclusione del personale iscritto a libro matricola presso il Centro distribuivo di Carmignano di Brenta per il quale è in vigore uno specifico contratto integrativo.

Art. 2 Informazioni e sistema di relazioni sindacali
Le informazioni e l'eventuale trattazione delle stesse avranno carattere preventivo salvo il limite posto dalle esigenze di riservatezza connesse ad attività precontrattuali di carattere commerciale.
L'eventuale confronto sui problemi posti avrà comunque carattere di massima riservatezza e sarà attuato con spirito costruttivo nella ricerca di soluzioni idonee per ambo le parti.
Informazioni a livello regionale: annualmente, di norma entro il primo quadrimestre o quando una delle parti ravvisi l'opportunità, l'Azienda provvederà ad informare le OO SS. sui seguenti argomenti:
• andamento occupazionale e riflessi di eventuali processi di riorganizzazione;
• programmi che comportino processi di ristrutturazione e di concentrazione, di internazionalizzazioni e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale;
• interventi di formazione del personale;
• utilizzo della flessibilità;
• esame del rapporto di cui all’art. 9 L. 125/91;
• piani di sviluppo ed eventuali aggiornamenti della politica commerciale
Informazioni a livello di filiale:
Si conferma la disponibilità ad aprire momenti di confronto finalizzati al raggiungimento di possibili intese.
Mensilmente l'azienda informerà le RSU e periodicamente, qualora richiesto, il sindacato provinciale, sull'andamento del relativo Punto di vendita con particolare riguardo agli indicatori aziendali presi a riferimento per l'erogazione del premio per obiettivi.
Il referente aziendale quale interlocutore delle RSU è in prima battuta il Responsabile della Filiale e successivamente l’Ispettore di Zona di comparto.
Il confronto con le RSU si attiverà al verificarsi di eventi che investono l'assetto della filiale e che concernono:
• l'organizzazione del lavoro ovvero il programma annuale di flessibilità, il ricorso allo straordinario o al lavoro supplementare per i lavoratori pari lime, l’orario di lavoro, il programma annuale delle ferie, organici.
• progetti di riorganizzazione e ristrutturazione del Punto di vendita.
• Variazioni al programma annuale di flessibilità.
• Variazioni al programma annuale ferie.
Il sistema di relazioni sindacali deve essere improntato sui principi di correttezza e buona fede. A questo fine ogniqualvolta a livello territoriale (singola filiale o bacino) si manifestino divergenze significative sulla interpretazione della normativa vigente in materia di rapporto di lavoro, si dovrà coinvolgere la Commissione tecnica.
La Commissione tecnica ha lo scopo di comporre preventivamente eventuali controversie sulla applicazione della normativa vigente in materia di rapporto di lavoro e si esprime solo all’unanimità. Ne fanno parte i rappresentanti delle Segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto integrativo aziendale, il responsabile del Personale dell'azienda, il rappresentante dell’Organizzazione dei datori di lavoro alla quale l'azienda aderisce, per un totale di nr. 5 componenti.
Relazioni sindacali a livello regionale:
al livello regionale è assegnata la competenza di carattere generale nonché quanto attiene alla contrattazione aziendale e le informazioni di rilevanza generale.
Relazioni sindacali a livello provinciale:
il livello provinciale avrà come soggetti riconosciuti Filcams Fisascat Uiltucs provinciali unitamente alle RSU; tale livello non costituisce un ulteriore livello di contrattazione bensì ha la competenza sul confronto circa l'applicazione concreta degli istituti già disciplinati dal CIA Bilia e quant’altro di rilevante a livello di singola filiale o di bacino provinciale.

Art. 3 Apprendistato e contratti di formazione
Negli incontri di cui all'art. 2 comma 3), l'azienda fornirà preventivamente informazioni ai sindacati provinciali e regionali sul prevedibile fabbisogno di personale che sarà assunto attraverso l'utilizzo del CFL o dell'apprendistato.
[…]

Art. 3 bis Apprendistato
A decorrere dal 1/1/2003 saranno applicate le seguenti condizioni di miglior favore:
Malattia […]
Retribuzione [...]
Percentuale di conferme […]
Formazione
La formazione sarà preferibilmente svolta all’interno dei percorsi stabiliti dalle singole Regioni, anche attraverso le Società di gestione a tal uopo autorizzate dalle medesime, e/o tramite gli Enti Bilaterali competenti territorialmente.

Art. 4 Part time
Al fine dell'applicazione del presente accordo le Parti confermano che per i lavoratori impiegati a tempo parziale vale il principio della proporzionalità.
Le Parti in presenza della disciplina giuridica e contrattuale vigente hanno inteso rapportare l'istituto alle specifiche esigenze aziendali e concordano quanto segue ad integrazione della normativa generale:
ferma restando la volontarietà delle Parti, al fine di stabilire la priorità di passaggio da full time a part time e viceversa, a parità di mansioni per dipendenti già in forza alla singola Unità, si terrà conto dei seguenti:
• anzianità della richiesta
• carichi familiari
• anzianità di servizio
• professionalità del lavoratore richiedente
Annualmente le Parti, nell'ambito di quanto previsto dall’art. 13 CCNL, nonché dall'art. 2 del presente accordo verificheranno gli effetti di tale nuova disciplina. Con pari cadenza verranno esaminate le richieste in essere e non riscontrate positivamente.
Verrà comunque data priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici in caso di rientro in servizio post - partum.
[…]

Art. 4 bis Part/time post maternità
L'Azienda recepirà le richieste avanzate ai sensi dell'art. 57 bis del CCNL 20/9/1999, con le seguenti modalità:
- nelle unità produttive che occupano da 19 a 49 addetti per 1 richiedente;
- nelle unità produttive che occupano oltre 49 addetti per 2 richiedenti.
La richiesta di passaggio a part/time dovrà essere formalizzata per iscritto con un preavviso di 40 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale si richiede la prestazione lavorativa ridotta.
Per quanto riguarda la priorità in caso di superamento dei limiti di cui sopra, si stabilisce che farà testo la data di presentazione della domanda.

Art. 6 Contratti tempo determinato
Le parti convengono sulla necessità di identificare ulteriori opportunità per lo sviluppo del mercato del lavoro mediante l'utilizzo del contratto a tempo determinato; ciò in linea con quanto previsto dalle Leggi e dal CCNL vigenti.
A, tal fine, le Parti hanno individuato le seguenti fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dal CCNL e dalla Legge 230/62, è consentita la stipula di contratti a tempo determinato:
a) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per aspettativa, malattia, infortunio e ferie;
b) nuove aperture o riorganizzazioni
c) esigenze stagionali legate al periodo estivo (1 giugno - 30 settembre) o alle festività di fine anno (1 novembre - 15 gennaio) nonché per opportunità che le parti concorderanno.
Nei casi aggiuntivi sopra indicati il numero dei lavoratori che possono contemporaneamente essere in servizio per ogni Unità operativa con contratto e termine rispetto all’organico in forza a tempo indeterminato non potrà essere superiore a quattro unità ad eccezione di:
- nuove aperture o riorganizzazione per il quale si potranno assumere fino a otto persone entro i successivi sei mesi;
- uffici di Sede nei quali (per i casi a-b-c) si potranno assumere fino a otto persone;
- filiali presenti in località turistico balneari per le quali, limitatamente al periodo di riferimento 1 giugno - 30 settembre, si potranno assumere fino a otto persone.
Ai fini della determinazione di tale numero non si computano le assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dalla L. 230/62 e successive proroghe, né con contratto di formazione lavoro e apprendistato
[…]

Art. 10 Deroghe al lavoro domenicale e festivo
L'orientamento sempre più diffuso delle amministrazioni locali ad autorizzare l’apertura degli esercizi commerciali nelle giornate festive e domenicali per assicurare ai consumatori la possibilità di effettuare i propri acquisti nella giornata di domenica, richiede un impegno organizzativo mediante l’adozione di soluzioni idonee che consentano una corretta pianificazione degli orari ed un adeguato presidio del punto vendita.
[…]
Fermo restando la garanzia dei presidi minimi in tali giornate, l'azienda si impegna a richiedere preliminarmente tale impiego a collaboratori che abbiano manifestato la loro disponibilità.
[…]
Le Parti concordano che per il caso di deroghe al lavoro domenicale, si attiverà un confronto a livello di singola filiale interessata, con l'obiettivo di addivenire ad una soluzione che contemperi le esigenze individuali con le esigenze economiche e organizzative dell’azienda.

Art. 11 Orario di lavoro e flessibilità
Si conferma l’attuazione dell'articolazione dell'orario di lavoro su 38 ore settimanali come previsto dall’art. 32 punto c), CCNL 3.11.94.
Per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa l’Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario rispetto all’articolazione prescelta con il superamento dell'orario contrattuale fino ad un massimo di 44 ore settimanali per un numero di 24 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive l'Azienda riconoscerà ai lavoratori interessati una pari entità di ore di riduzione oraria di lavoro. Tale monte ore potrà essere utilizzato a gruppi di 4 o 8 ore.
Si conviene sulla possibilità di utilizzare il monte ore di cui sopra anche effettuando un orario settimanale ridotto secondo le modalità concordate tra il lavoratore ed il responsabile della filiale; tali casi saranno oggetto di informativa mensile alle RSU e di informativa al sindacato provinciale qualora richiesto. Se richiesto, si attiverà un confronto a livello di filiale al fine di addivenire ad un programma di riduzione oraria di lavoro che contemperi le esigenze tecnico organizzative della filiale con le esigenze dei collaboratori.
[…]
L'Azienda provvederà a comunicare per iscritto mediante affissione alla bacheca della filiale il programma annuale di applicazione della flessibilità entro il 28 febbraio di ogni anno. Il programma, varrà per l’esercizio commerciale (attualmente dal primo marzo al 28 febbraio).
Il recupero delle ore aggiuntive dovrà avvenire entro il termine dell'esercizio commerciale (28 febbraio). Resta inteso che al termine dell'anno commerciale di riferimento, il residuo di flessibilità verrà retribuito con la maggiorazione prevista dal successivo art. 14 del presente CIA.
Per ragioni tecnico organizzative, che saranno oggetto di informativa alla RSU, l’Azienda potrà variare tale programma.

Art. 17 Diritti sindacali
Premesso che le parti hanno dato corso all’applicazione dell'Accordo Interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 27 luglio 1994, si conferma quanto già convenuto nell'accordo del 27 giugno 97:
• Per le Unità produttive che, pur contando meno di 16 dipendenti alla data del 20.12.96 registravano la nomina di una RSA viene riconosciuto il diritto alla costituzione di una RSU composta di un solo rappresentante che dovrà essere eletto secondo le procedure di cui agli artt. 1 e successivi della Parte Seconda dell’accordo 27.7.94. Al componente della RSU vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 27-28-33 Prima Parte del CCNL 3.11.94 con la precisazione che il monte ore relativo alle assemblee di cui all’art. 33 viene ridotto a n. 8 ore massime annue.
Elenco delle filiali che hanno diritto ad una RSU composta di n. 1 rappresentante pur contando meno di n. 16 collaboratori, perché alla data del 20.12.96 registravano la nomina di una RSA:
Adria, Bassano V. IV Armata, Caerano, Mestre, Musile, Onè, Porto Viro, Porto Tolle, S. Martino di Lupari, Taglio di Po, Thiene, Valdagno, Valdobbiadene, Vìttorio V.to v.Mameli e v Verga.
• Quanto stabilito al punto precedente non si applicherà per le rimanenti Unità produttive con meno di 16 addetti e per le eventuali filiali di nuova acquisizione o nuova apertura con meno di 16 addetti; pertanto troverà applicazione quanto stabilito dall’Accordo Interconfederale del 27.7.94.
• Per le Unità produttive (già in essere o di futura acquisizione o apertura) con un numero di addetti da 16 a 30, è prevista la costituzione di una RSU con nr. 2 componenti.
• Per le Unità produttive (già in essere o di futura acquisizione o apertura) con un numero di addetti superiore a trenta, è prevista la costituzione di una RSU con n. 3 componenti,
• Al fine di rendere più efficaci i momenti di confronto in sede di contrattazione di secondo livello, si concorda sulla costituzione di un coordinamento delle RSU composto di n. 20 rappresentanti (c.d. delegazione trattante).
• Per quanto qui non precisato vale quanto stabilito dall’Accordo Interconfederale 27.7.94.
[…]

Art. 17 bis “Delegato di bacino”
A decorrere dal 1/1/2003 viene istituita la figura del delegato di bacino, con fini rappresentativi di quelle filiali con organici al di sotto dei 16 addetti (escluse dalla moratoria prevista dal precedente art. 16 del CIA 30/10/1998).
Per bacino si intende uria provincia dove l'Azienda è presente con le proprie strutture.
Il diritto alla elezione de "delegato di bacino" matura quando all’interno di una singola provincia si trovano delle filiali nelle condizioni di cui al comma 1) e che sono comunque complessivamente rappresentative di una popolazione aziendale di almeno 35 dipendenti.
Qualora esistenti le condizioni di cui al precedente comma 3) Il delegato di bacino dovrà essere eletto con le stesse modalità previste per l’elezione delle RSU.
Al delegato di bacino, eletto così come previsto al precedente comma 4), spetteranno convenzionalmente 30 ore annue di permesso retribuito.

Art. 18 Salute e sicurezza sul lavoro
In attuazione della normativa in materia di sicurezza e tutela della salute verranno adottate le misure necessarie per garantire adeguata prevenzione e puntuale informazione riguardo ai possibili rischi sul luogo di lavoro.
Questi obiettivi sì realizzano con la corretta applicazione dell'accordo interconfederale 20.11.96, applicativo de Decreto Legislativo 626/94.
Data la peculiarità aziendale caratterizzata dalla disomogeneità delle superfici di vendita e, di conseguenza, del numero di addetti impiegati, si convengono le seguenti variazioni rispetto a quanto stabilito dall'accordo interconfederale:
Tra i componenti la RSU della filiale che occupa il maggior numero di dipendenti all'interno di uno dei bacini sotto indicati, è prevista la elezione di un RLS che rappresenterà i lavoratori di un intero bacino, come di seguito indicato:
1. Belluno, Vittorio Veneto.
2 Conegliano, Villorba Treviso, Dosson.
3. Montebelluna, Crocetta, Valdobbiadene, Caerano, Castelfranco.
4. Bassano, Romano, Rosà, Onè.
5. Cittadella, Carmignano di Brenta, Scartino di Lupari.
6. Vicenza, Thiene, Valdagno, Arzignano, Cornedo Vicentino.
7. Verona, Bussolengo, Zevio, Oppeano.
6. Sottomarina,
9. Venezia, Mestre, Musile, S. Donà di Piave.
10. Adria, Porto Viro, Porto Tolle, Taglio di Po, Rovigo.
11. Padova, Selvazzano, Ponte S. Nicolò, Monselice.
12. Ferrara, Bondeno, Copparo, Cento.
13. Migliarino, Portomaggiore, S. Agata Sul Santerno,
14. Trento
15. Pozzuolo del Friuli, Sm Giorgio di Nogaro, Udine
Per il caso in cui all'interno di un bacino non vi sia una RSU, si farà riferimento alla filale del bacino medesimo con il maggior numero di collaboratori.
Le elezioni avverranno secondo le modalità di cui all'accordo interconfederale sopra richiamato.
Permessi retribuiti:
In relazione alla peculiarità dei rischi, sì conviene che ciascun RLS avrà a disposizione un monte ore permessi (non cumularle con altre successive concessioni di legge o di contratto per lo stesso titolo) per un massimo di:
- bacino con una sola filiale: nr. 40 ore annue;
- bacino fino a tre filiali; nr. 50 ore annue;
- bacino con più di tre filiali: nr. 60 ore annue.
Formazione prevista: n. 32 ore annue come da accordo interconfederale del 20.11.96.
Modalità di accesso del RSL: il diritto di accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive salvo emergenze. Il rappresentante per la sicurezza dovrà richiedere all'azienda, con il preavviso di almeno sette giorni lavorativi, i permessi per le visite che intende effettuare nel bacino. In ogni altro caso il permesso andrà richiesto con preavviso di almeno due giorni e, sempre nel rispetto delle esigenze tecnico organizzative dell'azienda. Per regola generale, i permessi non potranno essere fruiti nella giornata di sabato e negli orari di maggior afflusso della clientela.
Il rappresentante per la sicurezza, durante le visite, sarà accompagnato dal responsabile del servizio o da altra persona delegata dall'azienda, Per il caso in cui il rappresentante per la sicurezza utilizzi un automezzo privato per le visite a filiali diverse da quella di appartenenza, si darà luogo ad un rimborso chilometrico secondo le modalità di cui all’art. 6 del presente accordo.