Cassazione Civile, Sez. 6, 22 febbraio 2018, n. 4389 - Amianto, fumo e carcinoma al polmone: nesso causale della malattia


 

"Sebbene l’abitudine al fumo di sigaretta di regola non ha, di per sé, rilievo al fine di interrompere il nesso causale (v. Cass. 30/7/2013 n. 18267), potendo al contrario agire da fattore predisponente o moltiplicatore dell’effetto della sostanza morbigena, è altresì vero che occorre pur sempre che la morbigenicità dell’attività lavorativa abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento. Ciò che nel caso è stato escluso dai giudici di merito, in considerazione delle caratteristiche concrete dell’esposizione (ritenuta inidonea, per frequenza ed entità, a causare alcuna patologia asbesto correlata) sia delle caratteristiche concrete della malattia (l’avere interessato inizialmente, secondo quanto si legge ella sentenza gravata, le vie aeree di medio e grosso calibro), sicché è stato ritenuto che il diverso fattore patogeno costituito dal tabagismo abbia da solo cagionato la malattia "...


 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 22/02/2018

 

 

 

Rilevato che:
1. la Corte d'appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale della Spezia che, sulla base delle risultanze delle deposizioni testimoniali e delle disposte c.t.u. ambientale e medico-legale, aveva respinto la domanda proposta da D.C. diretta ad ottenere la condanna dell'Inail a corrisponderle la rendita ai superstiti per il decesso del marito P.C., asseritamente causata o quantomeno concausata o accelerata dalla neoplasia polmonare (di tipo spinocellulare con metastasi ossee) da cui questi era affetto, che sosteneva essere a sua volta correlata all'attività lavorativa svolta quale installatore di sistemi elettromeccanici a bordo di sommergibili.
La Corte d'appello riferiva che il c.t.u. aveva accertato che il carcinoma al polmone che aveva condotto al decesso il P.C. non era da porre in relazione con la pur possibile sua pregressa esposizione ad amianto, in quanto questa non era stata tale, per frequenza e intensità, da causare qualche patologia asbesto-correlata mentre, per contro, considerato che il de cuius era un forte fumatore e che la patologia aveva inizialmente riguardato le vie aeree di medio e grosso calibro, era da ritenere che essa fosse stata causata dal fumo di sigaretta. La Corte aggiungeva che il fatto che il consulente ambientale avesse accertato l'esposizione del P.C. ad amianto, circostanza di cui il consulente medico aveva tenuto conto, non valeva a dimostrare che il suo decesso per carcinoma polmonare fosse dipeso da quella esposizione, mancando evidenze di una pregressa patologia ad essa correlata e risultando accertato uno specifico importante altro fattore causale quale il fumo di sigaretta.
2. Per la cassazione della sentenza D.C. ha proposto ricorso, a fondamento del quale deduce la violazione dell'articolo 360 numero cinque c.p.c. per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. Riferisce di avere valorizzato nel ricorso in appello alcuni fatti decisivi, dei quali la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, quali: che il c.t.u. avesse escluso dal computo del tempo dell'esposizione gli anni 1974-1978 in cui il P.C. aveva svolto attività di meccanico e gli anni successivi al 1992, data di messa al bando dell'uso dell'amianto; la rilevanza dell'esclusione dell’ esposizione diretta; la rilevanza del fumo quale concausa dell'insorgere del carcinoma in presenza di soggetto esposto.
3. L’Inail ha resistito con controricorso; D.C. ha depositato anche memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c..
4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

 


Considerato che:
1. il motivo di ricorso, così come qualificato sulla base del suo contenuto, è inammissibile, operando il quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ. (introdotto dall’art. 54 comma 1 lett. a) del D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif, nella L. n. 134 dello stesso anno, applicabile, a norma dell’art. 54 comma 2 del medesimo decreto, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione a far data dal 11 settembre 2012 (come chiarito da Cass. n. 26860 del 18/12/2014 e Cass. ord., 24909 del 09/12/2015), il quale prevede che la disposizione contenuta nel precedente comma quarto - ossia l'esclusione del vizio di motivazione dal catalogo di quelli deducibili ex art. 360 cod. proc. civ. - si applica anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’ appello che conferma la decisione di primo grado (cosiddetta "doppia conforme"(Cass. n. 23021 del 29/10/2014).
Nel caso, poiché la ricostruzione delle emergenze probatorie effettuata dal Tribunale è stata confermata dalla Corte d’appello, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528 del 10/03/2014, n. 26774 del 22/12/2016), ciò che nel caso non è stato fatto.
Al contrario, risulta che la Corte territoriale ha sposato e fatto propria la ricostruzione della circostanze fattuali operata dal primo Giudice e dal consulente tecnico da lui nominato, sia in merito all’esposizione ad amianto, sia all’incidenza determinante del tabagismo sull’eziologia del carcinoma, tenendo conto dei rilievi formulati dall’appellante, ma ritenendoli infondati e comunque non decisivi.
Quanto alla critica alla c.t.u., che avrebbe trascurato che l’abitudine al fumo può costituire fattore di moltiplicazione degli effetti dell’esposizione a rischio, occorre ribadire che sebbene l’abitudine al fumo di sigaretta di regola non ha, di per sé, rilievo al fine di interrompere il nesso causale (v. Cass. 30/7/2013 n. 18267), potendo al contrario agire da fattore predisponente o moltiplicatore dell’effetto della sostanza morbigena, è altresì vero che occorre pur sempre che la morbigenicità dell’attività lavorativa abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento. Ciò che nel caso è stato escluso dai giudici di merito, in considerazione delle caratteristiche concrete dell’esposizione (ritenuta inidonea, per frequenza ed entità, a causare alcuna patologia asbesto correlata) sia delle caratteristiche concrete della malattia (l’avere interessato inizialmente, secondo quanto si legge ella sentenza gravata, le vie aeree di medio e grosso calibro), sicché è stato ritenuto che il diverso fattore patogeno costituito dal tabagismo abbia da solo cagionato la malattia, con accertamento di fatto che per le ragioni dette resta insindacabile in questa sede.
9. Il ricorso risulta quindi inammissibile ex art. 375 comma 1 n. 1 c.p.c. ed il Collegio ritiene di confermare con ordinanza in camera di consiglio la proposta formulata dal relatore ex art. 380 bis c.p.c..
10. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.
11. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 .
 

 

P.Q.M.

 


dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atte della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delk ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Ì quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.1.2018