Regione Umbria
Legge Regionale 14 febbraio 2018, n. 1.
Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.
B.U.R. 21 febbraio 2018, n. 8 - s.o. n. 1

 

L'assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:



CAPO I
PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1
(Principi generali)

1. la presente legge, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento dell'Unione europea e statale, in attuazione degli articoli 14 e 15 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della regione Umbria) e della normativa nazionale, disciplina la programmazione e l'attuazione integrata delle politiche della Regione in materia di lavoro ed apprendimento permanente.
2. la regione riconosce e tutela il diritto al lavoro stabile e dignitoso come diritto della persona e promuove le condizioni per renderlo effettivo attraverso un efficace sistema di servizi per il lavoro, di politiche attive e di risorse a sostegno dell'occupazione.
3. la regione promuove e sostiene, quale parte dei diritti individuali, l'apprendimento permanente, inteso come qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
4. La regione promuove il passaggio da un sistema di politiche assistenziali ad un sistema di politiche di attivazione

 

Art. 2
(Ambito di intervento e finalità)

1. Le politiche regionali in materia di lavoro e di apprendimento permanente sono coordinate con le politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione ed il diritto allo studio, la ricerca e le politiche sociali, attraverso l'esercizio della programmazione unitaria nell'ambito del Documento di economia e Finanza regionale (DEFR), attuato nel rispetto ed in applicazione del dialogo sociale.
2. Le politiche regionali in materia di lavoro e di apprendimento permanente sono rivolte:
a) alla promozione dell'eguaglianza degli individui che devono avere identiche opportunità, che tengano conto delle proprie potenzialità ed aspirazioni;
b) allo sviluppo delle capacità individuali e della possibilità di effettuare ed esercitare le proprie scelte lungo il corso della vita, agendo sulla qualità informativa, l'orientamento e la partecipazione;
c) all'affermazione della piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica;
d) al contrasto ad ogni forma di discriminazione basata su condizioni fisiche, etniche e di nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, caratteristiche personali, economiche e sociali;
e) alla promozione dello sviluppo economico, sociale, della qualità dell'occupazione, della cultura e della ricerca scientifica.
3. Le politiche regionali di cui al comma 1 sono finalizzate a:
a) promuovere l'occupazione, l'attivazione al lavoro e l'occupabilità e potenziare il sistema di incontro fra domanda e offerta di lavoro;
b) promuovere e sostenere il sistema regionale integrato dell'offerta di formazione ed apprendimento, per favorire l'accesso flessibile e personalizzato alle opportunità di sviluppo, sulla base dei bisogni individuali e per valorizzare le competenze maturate lungo il corso della vita;
c) assicurare i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per il lavoro a tutti i cittadini, garantendo standard minimi e condivisi delle prestazioni ed un adeguato grado di copertura territoriale dei servizi medesimi, ai quali accedere gratuitamente;
a) assicurare i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi rivolti al riconoscimento ed alla certificazione delle competenze, anche ai fini dell'accesso a ulteriori opportunità di apprendimento, modulando l'accesso individuale secondo un approccio prioritario e differenziato sulla base della rilevanza e della specificità dei bisogni e delle caratteristiche degli utenti;
b) realizzare un sistema integrato dei servizi per il lavoro costituito dai soggetti pubblici e privati accreditati ed autorizzati e assicurare agli utenti la facoltà di scelta per l'accesso alle relative prestazioni;
c) promuovere la sussidiarietà attraverso il riconoscimento del ruolo ricoperto da tutte le parti sociali e la valorizzazione del sistema della bilateralità;
d) garantire la presa in carico dei lavoratori e dei disoccupati e prevedere misure specifiche per il loro inserimento lavorativo attraverso l'utilizzo del patto di servizio personalizzato;
e) affiancare gli strumenti nazionali di sostegno al reddito con politiche attive che favoriscano l'effettiva ricollocazione dei lavoratori tramite percorsi personalizzati utili all'acquisizione di nuove competenze;
f) garantire la condizionalità, ossia l'obbligo dei soggetti beneficiari di strumenti di sostegno al reddito alla partecipazione attiva alla ricerca del lavoro ed individuare meccanismi che ne prevedano l'effettiva applicazione;
g) promuovere e sostenere l'autoimpiego e l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo come misure ordinarie e disponibili di attivazione al lavoro e di reimpiego per i disoccupati, anche in integrazione con le misure rivolte all'innovazione del sistema economico-produttivo;
h) promuovere e favorire l'accesso individuale, lungo il corso della vita attiva, alle opportunità di apprendimento, sulla base dei bisogni, delle condizioni e delle risorse personali, in coerenza con il mercato del lavoro e le politiche di sviluppo regionali;
i) prevedere azioni idonee a garantire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, dei soggetti a rischio di esclusione sociale e dei lavoratori immigrati;
j) creare nel territorio integrazione e coordinamento tra i servizi e le politiche attive del lavoro, dell'apprendimento e le misure rivolte all'inclusione sociale attraverso forme stabili di rete, secondo approcci multidisciplinari;
k) assicurare alle imprese servizi finalizzati a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ad accedere agli incentivi e alle misure di politica attiva e ad anticipare e gestire le situazioni di crisi, anche attraverso misure specifiche di politica attiva destinate ai contesti di crisi;
l) individuare, a livello nazionale e internazionale, le imprese attrattive dal punto di vista della domanda di lavoro e sostenerne l'insediamento, anche attraverso misure di agevolazione rispetto alle risorse umane ed al welfare promozionale ed aziendale;
m) sostenere il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale forma comune di rapporto di lavoro e favorire i processi di stabilizzazione dei rapporti di lavoro;
n) promuovere il contratto di apprendistato quale modalità di accesso, attraverso attività formativa, al lavoro dei giovani;
o) promuovere la parità di genere nell'accesso all'apprendimento, al lavoro e nei percorsi di carriera, nonché la parità salariale e l'incremento del numero delle donne nei livelli e nei settori ove sono sottorappresentate, e garantire politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini);
p) realizzare programmi mirati alla lotta al lavoro nero, al contrasto del lavoro precario e al miglioramento della condizione di vita dei lavoratori e delle donne vittime di violenza;
q) promuovere opportune forme di raccordo con i competenti organismi di vigilanza al fine di evitare usi distorti degli strumenti di politica attiva e verificare gli adempimenti dovuti;
r) promuovere il diritto alla sicurezza sul lavoro e sostenere la responsabilità sociale delle imprese;
s) prevedere la massima semplificazione amministrativa e la completa digitalizzazione dei processi, in applicazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
t) supportare lo sviluppo del sistema dell'offerta di apprendimento, nella direzione della sua maggiore coerenza e qualità, in rapporto ai riferimenti europei ed all'evoluzione del quadro nazionale;
z) rafforzare il sistema di monitoraggio e valutazione degli effetti delle politiche attive, dei servizi del lavoro e delle misure rivolte all'apprendimento permanente.

 

CAPO II
PROMOZIONE DELL'ATTIVAZIONE AL LAVORO E RETE REGIONALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO

Art. 3
(Promozione dell'attivazione al lavoro)

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, esercita il ruolo di indirizzo, programmazione e pianificazione in materia di politiche per il lavoro e della formazione, e governa il sistema regionale dei servizi per il lavoro e delle politiche attive.
2. La Regione attua i principi ed adotta gli strumenti della riforma del mercato del lavoro di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) e dei successivi decreti attuativi, con particolare riferimento alle misure di politica attiva, adottando i provvedimenti necessari per consentire la piena attuazione sul territorio regionale degli strumenti di attivazione al lavoro.
3. La Regione promuove altresì il principio dell'attivazione al lavoro del disoccupato sulla base della profilazione del grado di occupabilità.

 

Art. 4
(Competenze della Regione e livelli essenziali delle prestazioni)

1. La Regione esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, attuando gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone, con particolare riferimento a quelle con disabilità. La Regione, in particolare:
a) definisce la strategia regionale per l'occupazione in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
b) costituisce propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, garantendone una diffusa ed equilibrata presenza sul territorio;
c) adotta criteri generali e modelli di intervento per favorire l'omogeneità dei servizi;
d) individua le tecnologie digitali e le infrastrutture regionali dedicate quali strumenti essenziali per garantire l'accesso ai servizi ed alle politiche per il lavoro;
e) svolge le funzioni di monitoraggio e di valutazione dei risultati e degli effetti delle politiche del lavoro e delle prestazioni erogate;
f) definisce, sulla base della normativa vigente, il regime di accreditamento dei soggetti che operano nel territorio regionale;
g) assicura la presenza e la funzionalità di un nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), con tecniche di interoperabilità e scambio di dati, secondo un'ottica di massima integrazione anche con gli altri sistemi informativi regionali e nazionali;
h) esercita le funzioni di indirizzo e controllo sull'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 13.
2. La Regione garantisce nel proprio territorio i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro di cui al d.lgs. 150/2015 a favore dei lavoratori e delle imprese come definiti ai sensi della normativa vigente assicurando:
a) lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro che assicurano la presenza e la funzionalità dei centri per l'impiego di cui al comma 1, lettera b) e la disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro;
b) adeguati percorsi per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro;
c) misure di attivazione al lavoro dei beneficiari di ammortizzatori sociali attraverso meccanismi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione nel rispetto del principio di condizionalità;
d) l'adempimento dei compiti connessi ai servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) effettuando uno specifico monitoraggio degli effetti ottenuti con le procedure di assunzione previsti dalla legge medesima;
e) l'avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);
f) la presa in carico delle diverse categorie di utenti, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 2, comma 2 del d.lgs. 150/2015, anche con riferimento ai margini di adeguamento dei tempi di convocazione ivi previsti;
g) l'erogazione dei servizi del lavoro quali la profilazione degli utenti e la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del d.lgs. 150/2015;
h) i servizi di assistenza alla ricollocazione anche attraverso l'erogazione dell'assegno individuale di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del d.lgs. 150/2015, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i servizi competenti.
3. La Regione, al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, stipula con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apposita convenzione ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
4. La Regione, sulla base della normativa statale vigente, inoltre:
a) svolge attività di mediazione nei conflitti di lavoro collettivi e assume la qualità di soggetto istituzionale di mediazione attiva per la sigla di accordi e protocolli;
b) effettua l'esame congiunto, previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e quello previsto nelle procedure di licenziamento collettivo su base regionale.

 

Art. 5
(Rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro)

1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, promuove, nel rispetto della normativa statale, la rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro costituita dai seguenti soggetti, individuati in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente:
a) l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, di seguito denominata ARPAL Umbria;
b) l'INPS regionale;
c) l'INAIL regionale;
d) l'Ispettorato territoriale del lavoro;
e) le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti accreditati per i servizi per il lavoro ai sensi della normativa nazionale vigente e dell'articolo 11;
f) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)) promossi dalle associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale;
g) gli enti bilaterali e i patronati costituiti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale;
h) la Fondazione Consulenti per il Lavoro;
i) l'Agenzia regionale per il diritto allo studio Universitario (ADiSU) e Sviluppumbria Spa;
j) le Università;
k) le Camere di commercio;
l) i Comuni;
m) gli organismi formativi accreditati ai sensi dell'articolo 12.
2. La rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro garantisce l'effettività del diritto al lavoro e alla formazione attraverso interventi destinati a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro e ad assicurare, attraverso l'attività posta in essere dai servizi competenti, ai datori di lavoro, il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze e ai lavoratori il sostegno all'inserimento e al reinserimento lavorativo.
3. La rete di cui al comma 2 si coordina, per il tramite dell'ARPAL Umbria, con le reti per l'apprendimento permanente di cui all'articolo 6.

 

Art. 6
(Reti territoriali per l'apprendimento permanente)

1. Le reti territoriali per l'apprendimento permanente sono forme associative stabili a natura volontaria, dotate di specifici requisiti di qualità, integrazione e specializzazione.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, previo confronto con le parti sociali di cui all'articolo 8, comma 5, gli organismi di formazione e gli altri soggetti che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione, del lavoro e dell'inclusione sociale che costituiscono le reti di cui al comma 1, e ne stabilisce le modalità di funzionamento.
3. Le reti di cui al comma 1 costituiscono uno specifico strumento attuativo della programmazione regionale ed operano in maniera integrata con le politiche in materia di istruzione, formazione, lavoro, welfare ed inclusione sociale finalizzato alla crescita di qualità e di capacità di azione del sistema regionale dell'offerta di apprendimento, collegata organicamente alle strategie per la crescita economica.
4. Le reti territoriali per l'apprendimento permanente operano in modo integrato con la rete regionale dei servizi per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 5.

 

Art. 7
(Programmazione degli interventi in materia di servizi per il lavoro e politiche attive)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce annualmente la programmazione delle attività di cui alla presente legge, nell'ambito delle strategie e dei tempi di realizzazione degli interventi in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, delineate nel DEFR, nella legge regionale di bilancio e negli atti di programmazione europea, ed in coerenza con le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 150/2015, previo confronto con le parti sociali di cui all'articolo 8, comma 5, e tenuto conto dei dati e delle elaborazioni prodotti dal sistema regionale di analisi e monitoraggio del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.
2. La Giunta regionale trasmette la programmazione di cui al comma 1 all'Assemblea legislativa che la approva entro tre mesi dalla approvazione della legge regionale di bilancio.
3. La programmazione di cui al comma 1 stabilisce gli obiettivi annuali dell'azione regionale con particolare riguardo agli interventi di politica attiva del lavoro, incluse le politiche formative, di apprendimento permanente e di orientamento, agli strumenti, ai destinatari, agli indicatori, alle modalità di valutazione dei risultati e il loro confronto con le parti sociali, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e della necessità di integrazione con le altre politiche regionali.

 

Art. 8
(Comitato regionale per i servizi e le politiche per il lavoro)

1. Al fine di assicurare il confronto con le parti sociali nella proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche dei servizi e delle politiche del lavoro, è istituito il Comitato regionale per i servizi e le politiche per il lavoro.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dall'assessore regionale competente o suo delegato.
3. Il supporto tecnico di segreteria ai lavori del Comitato è assicurato dall'ARPAL Umbria.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento e la durata del Comitato, i cui membri vi partecipano a titolo gratuito.
5. Il confronto con le parti sociali previsto dalle disposizioni della presente legge si svolge sempre con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle professioni, nell'ambito del Comitato di cui al comma 1.

 

Art. 9
(Sistema informativo regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro)

1. La Regione promuove la digitalizzazione dei servizi per il lavoro e favorisce l'accesso diretto degli utenti a tali servizi.
2. Nell'ambito della rete regionale di cui all'articolo 5 ed attraverso il Sistema informativo regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro di cui al presente articolo, la Regione promuove il coordinamento e l'integrazione tra i sistemi informatici contenenti i dati in materia di servizi sociali detenuti dalle Aziende unità sanitarie locali e dai Comuni, e il sistema dei servizi di accompagnamento al lavoro (SAL) ed i centri per l'impiego di cui all'articolo 16.
3. la regione, nelle more dell'implementazione del sistema informativo unico, anche attraverso la valorizzazione e il riutilizzo delle componenti informatizzate esistenti, realizza, per le parti di competenza, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 150/2015, il nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e della formazione professionale.
4. Il Sistema informativo di cui al comma 2 rappresenta uno strumento di erogazione e di accesso ai servizi previsti dalla presente legge, costituisce la base informativa per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore e persegue finalità statistiche e di monitoraggio delle politiche del lavoro.
5. Il Sistema informativo è realizzato con tecniche di interoperabilità e in un'ottica di condivisione di informazioni tra i soggetti della rete di cui all'articolo 5, nonché di scambio di dati e di integrazione con altri sistemi informativi regionali e statali e comunitari, al fine di costituire un patrimonio informativo comune in materia di lavoro, di istruzione e sociale.
6. la regione, in coordinamento con l'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito denominata ANPAL, garantisce la funzionalità del Sistema informativo di cui al comma 2 avvalendosi dell'ARPAL Umbria che provvede alla gestione operativa dello stesso per le parti di propria competenza.
7. la regione promuove l'utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) quale modalità di accesso ai servizi digitali per il lavoro.

 

Art. 10
(Sistema regionale di analisi, monitoraggio e valutazione)

1. La regione implementa un sistema regionale di analisi del mercato del lavoro e di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle politiche del lavoro che, in collegamento con la struttura regionale competente in materia di statistica, e avvalendosi dell'ArPAL Umbria e del Sistema informativo di cui all'articolo 9, ha lo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) disporre di analisi ed elaborazione dei dati di tipo strutturale e congiunturale, delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro;
b) fornire la base statistica per le attività di programmazione regionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 7 e per la pianificazione operativa degli interventi e delle misure di politica attiva proprie dell'ARPAL Umbria;
c) monitorare l'attuazione degli interventi di politiche del lavoro e dei servizi erogati;
d) acquisire le informazioni sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese, anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali, per la promozione delle politiche attive e dell'offerta di apprendimento anche ai fini dell'aggiornamento dei repertori regionali degli standard professionali, di percorso formativo e di certificazione;
e) rilevare i dati utili alla verifica del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro regionali;
f) elaborare le analisi ed i rapporti sulla valutazione e l'impatto degli incentivi, delle misure, delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento;
g) effettuare il monitoraggio dei servizi erogati dalle reti di cui agli articoli 5 e 6 anche al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati ed il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, garantendo una adeguata diffusione dei risultati con cadenza almeno annuale;
h) raccordarsi con i sistemi nazionali di analisi del mercato del lavoro, e di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi per il lavoro.
2. I soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi degli articoli 11 e 12 nonché gli altri soggetti appartenenti alle reti di cui agli articoli 5 e 6 mettono a disposizione del sistema regionale di cui al comma 1, anche mediante apposite convenzioni, le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni di monitoraggio regionale del mercato del lavoro, incluse quelle utili alla misurazione dei livelli di efficacia e di efficienza dei servizi erogati.

 

Art. 11
(Accreditamento dei servizi per il lavoro)

1. La Regione eroga i servizi per il lavoro direttamente, attraverso l'ARPAL Umbria ed i centri per l'impiego di cui all'articolo 16 e/o mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai sensi del presente articolo, nel rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e dell'articolo 12 del d.lgs. 150/2015, i quali concorrono, come stabilito dall'articolo 18, comma 2 del medesimo d.lgs. 150/2015, all'attuazione delle politiche del lavoro ed all'erogazione dei servizi.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce il regime di accreditamento dei servizi per il lavoro, previo confronto con le parti sociali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del d.lgs. 276/2003, secondo i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 12, comma 1 del d.lgs. 150/2015, e sulla base dei seguenti principi:
a) rendere trasparente ed efficiente il mercato del lavoro;
b) promuovere la rete dei soggetti che intervengono sul mercato del lavoro;
c) sostenere le iniziative volte a incrementare l'occupazione;
d) garantire la presenza di un sistema integrato di servizi per il lavoro;
e) favorire l'accesso alle misure di attivazione al lavoro;
f) favorire i processi di crescita della professionalità dei cittadini, la qualità del lavoro, nonché lo sviluppo del sistema imprenditoriale;
g) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, limitativi dell'uguaglianza dei cittadini, anche favorendo le pari opportunità tra uomini e donne, nell'inserimento nel mondo del lavoro;
h) garantire i livelli essenziali delle prestazioni di cui al d.lgs. 150/2015 nel rispetto degli standard di servizi previsti a livello statale e regionale.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce l'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro e stabilisce altresì modalità e requisiti per l'inserimento nello stesso nel rispetto dei principi di cui al comma 2.
4. I soggetti accreditati operano nel sistema dei servizi per il lavoro ad integrazione dei centri per l'impiego di cui all'articolo 16, anche al fine di sviluppare ed ampliare, sul territorio, il sistema dei servizi e fornire misure anche specialistiche per determinate categorie di utenti.
5. La Giunta regionale per l'esercizio delle attività di propria competenza, con propria deliberazione, previo confronto con le parti sociali, definisce le modalità di affidamento mediante procedure di evidenza pubblica dei servizi oggetto di accreditamento, secondo il principio che i servizi affidati e remunerati dalla Regione siano erogati senza oneri per le persone e le imprese che ne beneficiano.
6. Nell'ambito degli affidamenti di cui al comma 5, la Regione mette a disposizione dei soggetti accreditati, che sono tenuti ad utilizzarlo, il Sistema informativo di cui all'articolo 9.

 

Art. 12
(Accreditamento degli organismi formativi)

1. La Regione provvede all'accreditamento degli organismi formativi, nel rispetto delle linee guida elaborate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del d.lgs. 150/2015, al fine di garantire standard elevati di qualità del sistema dell'offerta formativa regionale.
2. I criteri e le modalità per l'accreditamento vengono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previo confronto con le parti sociali, tenendo conto dell'accesso al finanziamento pubblico, delle diverse tipologie di attività formativa, differenziandosi per capacità gestionali, logistiche, economiche, professionali e relazionali richieste, tali da garantire un sistema orientato ai risultati, anche occupazionali, e alle performance.

 

CAPO III
AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E CENTRI PER L'IMPIEGO

Art. 13
(Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)

1. La Regione, con la presente legge, istituisce l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria) quale ente strumentale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed avente autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e gestionale.
2. L'ARPAL Umbria ha la stessa sede della Regione Umbria.

 

Art. 14
(Funzioni dell'ARPAL Umbria)

1. L'ARPAL Umbria, in coerenza con la normativa statale e regionale e con gli atti della programmazione regionale, nel rispetto degli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard di servizio stabiliti dalla normativa statale e regionale, svolge le seguenti funzioni:
a) gestione dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 16, delle politiche attive e dei servizi per il lavoro e dei procedimenti relativi allo stato di disoccupazione, ai sensi del d.lgs. 150/2015;
b) individuazione e diffusione delle opportunità di lavoro, anche mediante il Sistema informativo di cui all'articolo 9, rilevate dai centri per l'impiego di cui all'articolo 16 e dalla rete di cui all'articolo 5, incluse quelle ai fini dell'assolvimento dell'obbligo assunzionale di cui alla l. 68/1999, le cui modalità di accesso, comunicazione e utilizzo sono definite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, previo confronto con le parti sociali;
c) gestione dei servizi per il collocamento dei disabili di cui alla l. 68/1999, nonché attuazione del Programma annuale di intervento di cui all'articolo 46, comma 3;
d) attuazione delle misure previste dal Sistema regionale di inclusione attiva di cui all'articolo 33, ivi compresi i percorsi formativi e di accompagnamento, rivolti ai datori di lavoro privati, per l'inserimento e l'integrazione lavorativa nel mondo del lavoro, al di fuori dell'obbligo di cui alla l. 68/1999, delle persone con disabilità, finanziati con il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 43;
e) avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della l. 56/1987;
f) pianificazione operativa ed erogazione delle misure di rafforzamento e di sviluppo dei servizi offerti dal sistema regionale per il lavoro, delle misure di politica attiva, di orientamento al lavoro e alla transizione, delle politiche formative e di apprendimento permanente, con particolare riguardo ai disoccupati e inoccupati, agli apprendisti e agli altri occupati, nonché nell'ambito del Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale), definite dalla programmazione regionale e dagli interventi promossi ai sensi della programmazione statale per il lavoro;
g) raccordo tra i soggetti della rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro di cui all'articolo 5 e i soggetti delle reti territoriali per l'apprendimento permanente di cui all'articolo 6 alla stessa connesse;
h) individuazione di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio regionale con le modalità di cui agli articoli 21 e 22 del d.lgs. 150/2015;
i) offerta ed organizzazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro di competenza;
j) promozione e gestione delle attività connesse alle politiche attive del lavoro di competenza, previste dalla normativa europea, statale e regionale attribuite alla stessa ARPAL Umbria dalla programmazione regionale, in coerenza con le azioni previste per le politiche di genere, per le politiche a favore dei giovani e di altri destinatari individuati dalla medesima programmazione regionale;
k) stipulazione e gestione delle convenzioni con soggetti pubblici e privati nelle materie di cui alla presente legge;
l) gestione delle procedure di competenza della Regione connesse agli ammortizzatori sociali e di licenziamento collettivo;
m) altre attività attribuite dalla Giunta regionale concernenti le politiche attive del lavoro.
2. La Giunta regionale può coinvolgere l'ARPAL Umbria nell'affiancamento alle misure di politica del lavoro relative e connesse ai processi di reindustrializzazione, riconversione e sviluppo di aree del territorio regionale oltre che nella gestione delle crisi aziendali.
3. L'ARPAL Umbria, inoltre:
a) supporta la Giunta regionale nell'attività di elaborazione normativa, di programmazione di cui all'articolo 7, di gestione e sviluppo del Sistema informativo di cui all'articolo 9, di analisi, monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 10 nonché nelle ulteriori attività e compiti relativi alle materie di cui alla presente legge;
b) collabora con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, dello sviluppo economico e sociale, della formazione e dell'apprendimento;
c) collabora con l'ANPAL, con le altre agenzie regionali, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con altri enti pubblici e con gli organismi privati interessati dalle materie di cui alla presente legge;
d) supporta i lavori del Comitato regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 3.
4. Oltre alle funzioni e alle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, la Giunta regionale può attribuire all'ARPAL Umbria ulteriori compiti nell'ambito delle azioni previste dai programmi dei fondi strutturali e dai programmi operativi statali e regionali, nel rispetto della normativa statale ed europea.
5. L'ARPAL Umbria, per lo svolgimento delle proprie attività, con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi finanziari e di bilancio, alla gestione del personale, al provveditorato, agli appalti, ai servizi informatici e alla gestione dei beni mobili ed immobili, si avvale degli uffici e dei servizi regionali, nonché delle strumentazioni in uso alla Giunta regionale e messi a disposizione dalla medesima.
6. Ai fini di cui al comma 5 la Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge predispone uno schema di disciplinare con cui vengono individuate le modalità di attuazione di quanto previsto al medesimo comma 5.
7. La Giunta regionale mette a disposizione dell'ARPAL Umbria, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, beni mobili e immobili attraverso contratti di comodato d'uso gratuito, nonché mediante la stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni locali.

 

Art. 15
(Articolazione organizzativa dell'ARPAL Umbria)

1. L'ARPAL Umbria è articolata in una struttura centrale e in dipartimenti e uffici territoriali.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce l'articolazione organizzativa dell'ARPAL Umbria assicurando l'equilibrio territoriale e l'aggregazione omogenea con le zone sociali di cui all'articolo 268-bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali). La Giunta regionale, con il medesimo atto, disciplina, per l'espletamento delle funzioni dell'ARPAL Umbria, le modalità di coordinamento e cooperazione tra la stessa ARPAL Umbria e le strutture della Giunta regionale.

 

Art. 16
(Articolazione territoriale dell'ARPAL Umbria e Centri per l'impiego regionali)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere obbligatorio della Commissione assembleare competente, definisce l'articolazione territoriale dell'ARPAL Umbria e costituisce i propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 150/2015, definendone il numero e gli ambiti territoriali, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 3 della l. 56/1987 e della necessità di integrazione degli stessi con le zone sociali di cui all'articolo 268-bis della l.r. 11/2015.
2. I centri per l'impiego assicurano, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18, comma 1 del d.lgs. 150/2015. I centri per l'impiego erogano altresì i servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla l. 68/1999 e per l'avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della l. 56/1987.
3. I centri per l'impiego svolgono, in particolare, le seguenti attività:
a) presa in carico, profilazione per la determinazione del profilo personale di occupabilità, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e orientamento di base;
b) stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del d.lgs. 150/2015;
c) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche con sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
d) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, proposte di lavoro o altre misure di politica attiva, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro;
e) orientamento e assistenza all'autoimpiego e all'attività di lavoro autonomo e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa e gestione, anche in forma indiretta, dei relativi incentivi;
f) avviamento alla formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'inserimento lavorativo;
g) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno di ricollocazione;
h) promozione di esperienze lavorative, ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio, dell'apprendistato e di iniziative di mobilità nazionale e transnazionale;
i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
j) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
k) promozione di prestazioni di pubblica utilità;
l) attivazione di servizi mirati a favore delle fasce deboli;
m) svolgimento del servizio di individuazione e validazione delle competenze;
n) fornitura di servizi alle imprese quali, tra gli altri, la facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'assistenza alla preselezione in ragione dei fabbisogni professionali, l'accesso agli incentivi e la rilevazione e l'analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi;
o) individuazione delle imprese attrattive per il mercato del lavoro regionale alle quali fornire servizi individualizzati;
p) promozione dell'autoimpiego e dei servizi di affiancamento alla creazione di nuovo lavoro autonomo;
q) adozione di ulteriori misure atte a favorire la crescita delle competenze e l'inserimento occupazionale dei giovani, con particolare riferimento a quelli non occupati e non impegnati in percorsi di istruzione o formazione;
r) tutti gli altri compiti in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ad essi attribuiti dall'ARPAL Umbria.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo confronto con le parti sociali, definisce le modalità per la formazione delle graduatorie e le relative procedure di scorrimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
5. I servizi e le misure di politica attiva di cui al presente articolo sono erogati sulla base degli standard di servizio definiti dall'ANPAL e da ulteriori standard di servizio stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

 

Art. 17
(Organi dell'ARPAL Umbria)

1. Sono organi dell'ARPAL Umbria:
a) il Direttore;
b) il Coordinatore;
c) il Collegio dei revisori.

 

Art. 18
(Direttore)

1. Il Direttore della Giunta regionale competente in materia di lavoro e formazione, di seguito denominato Direttore, svolge anche la funzione di direttore dell'ARPAL Umbria.
2. Il Direttore, fermo restando le competenze attribuite dalla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) e dai regolamenti di organizzazione vigenti, ha la rappresentanza legale dell'ARPAL Umbria e, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi fissati dalla giunta regionale, esercita i poteri di direzione e controllo interno dell'ARPAL Umbria stessa.
3. Il Direttore, per l'esercizio delle funzioni di Direttore dell'ARPAL Umbria, non percepisce compensi aggiuntivi.
4. Il Direttore predispone la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dall'ARPAL Umbria e la trasmette, ai fini dell'approvazione, alla giunta regionale. Trasmette altresì alla stessa giunta regionale gli atti e i documenti di cui all'articolo 19, comma 4, lettere a), b), c), i) e j), come previsto dall'articolo 23, comma 2, per la loro approvazione.

 

Art. 19
(Coordinatore)

1. Il Coordinatore dell'ARPAL Umbria è individuato tra i dirigenti regionali e tra i dirigenti dell'ARPAL Umbria e nominato ai sensi di quanto previsto dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 21, comma 1.
2. La Giunta regionale, avuto riguardo al maggior onere in termini di complessità, rilevanza, strategicità delle funzioni e delle responsabilità assunte, può determinare il compenso spettante al coordinatore, nel rispetto della contrattazione collettiva, prevedendo una maggiorazione della retribuzione di posizione e/o di risultato sulla base del vigente sistema di valutazione e correlata al livello di raggiungimento degli obiettivi specifici attribuiti in base alla presente legge e rapportata al periodo di incarico.
3. Il Coordinatore è responsabile della realizzazione degli obiettivi dell'ARPAL Umbria in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale e nel rispetto delle direttive impartite dal Direttore.
4. Il Coordinatore esercita i poteri di gestione e coordinamento dell'ARPAL Umbria e, in particolare:
a) propone al Direttore il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 21;
b) propone al Direttore il piano annuale di attività, in coerenza con la programmazione regionale;
c) propone al Direttore l'organigramma e dispone l'utilizzo del personale;
d) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ARPAL Umbria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e di quelle di cui alle lettere a) e b);
e) emana, sentito il Direttore, le direttive e verifica il conseguimento dei risultati, l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
f) stipula i contratti, le convenzioni nonché tutti gli altri atti obbligatori o necessari per lo svolgimento delle attività e dei compiti dell'ARPAL Umbria;
g) coadiuva il Direttore nella predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 18, comma 4;
h) cura le relazioni sindacali;
i) propone al Direttore, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni, allegando allo stesso la relazione del Collegio dei revisori di cui all'articolo 20;
j) propone al Direttore, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una relazione relativa all'attività svolta, nonché la relazione del Collegio dei revisori di cui alla lettera i).

 

Art. 20
(Collegio dei revisori)

1. Le funzioni di revisione e controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'ARPAL Umbria sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale di cui al Titolo VII bis della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).
2. Il Collegio dei revisori redige una relazione trimestrale sull'attività ARPAL Umbria e una relazione sul bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo.
3. Il Collegio dei revisori, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione ARPAL Umbria, ne riferisce immediatamente al Presidente della Giunta regionale e all'Assemblea legislativa.

 

Art. 21
(Regolamento per l'organizzazione dell'ARPAL Umbria)

1. Per la propria organizzazione, l'ARPAL Umbria si dota di un regolamento di organizzazione e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1, sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 15, comma 2 e 16, comma 1, stabilisce:
a) le attività da espletare a livello regionale e territoriale, al fine di assicurare il rispetto dei principi di efficacia, efficienza e qualità di prestazioni dell'ARPAL Umbria;
b) la dotazione strumentale per garantire lo svolgimento uniforme ed omogeneo sul territorio regionale delle attività delle strutture territoriali, nel rispetto degli standard di servizio definiti a livello regionale e dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

 

Art. 22
(Personale dell'ARPAL Umbria)

1. L'ARPAL Umbria dispone di personale proprio inquadrato in un apposito ruolo, nei limiti della dotazione organica approvata dalla Giunta regionale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
2. Al personale dell'ARPAL Umbria si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-autonomie locali.
3. Fermo restando quanto previsto in via transitoria dall'articolo 49, commi 2 e 3, alla copertura della dotazione organica dell'ARPAL Umbria si provvede mediante trasferimenti e comandi di personale regionale, degli enti locali ovvero di altri enti strumentali della Regione.
4. La giunta regionale può richiedere all'ARPAL Umbria l'attivazione di procedure di mobilità verso le strutture della Giunta stessa.
5. Nel caso in cui con legge regionale vengano disposte la soppressione dell'ARPAL Umbria, la riforma del suo assetto istituzionale ovvero la modifica, anche parziale, delle funzioni di cui all'articolo 14 che determinino una eccedenza di organico, il personale dell'ARPAL Umbria interessato dall'eccedenza medesima, fatte salve diverse disposizioni previste dalla normativa nazionale, confluisce, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 della l.r. 2/2005, nell'organico regionale, con corrispondente incremento della relativa dotazione organica.

 

Art. 23
(Vigilanza e controllo e organismo Indipendente di Valutazione)

1. La giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'ARPAL Umbria anche avvalendosi delle relazioni del Collegio dei revisori.
2. Sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale:
a) il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 21, comma 1;
b) il piano annuale di cui all'articolo 19, comma 4, lettera b);
c) l'organigramma di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c);
d) la relazione annuale di cui all'articolo 19, comma 4, lettera g);
e) il bilancio di previsione di cui all'articolo 19, comma 4, lettera i);
f) il conto consuntivo di cui all'articolo 19, comma 4, lettera j).
3. Le funzioni di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e i compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) sono esercitate, per l'ARPAL Umbria, dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di diretta collaborazione della Giunta regionale di cui all'articolo 99, comma 2 della l.r. 13/2000.

 

Art. 24
(Bilancio e risorse finanziarie dell'ARPAL Umbria)

1. La gestione economica e finanziaria dell'ARPAL Umbria è disciplinata dalle norme statali e regionali vigenti in materia.
2. L'ARPAL Umbria, per lo svolgimento delle proprie attività e per gli oneri derivanti dal proprio personale, utilizza le risorse finanziarie derivanti da:
a) trasferimenti ordinari della Regione relativi alle spese del personale regionale di cui agli articoli 22, comma 3 e 49, comma 3;
b) trasferimenti dello Stato;
c) entrate derivanti da trasferimenti comunitari e statali a destinazione vincolata;
d) altre eventuali entrate.

 

CAPO IV
SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ATTIVE E DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE

Art. 25
(Assegno di ricollocazione e remunerazione del servizio)

1. La Regione adotta l'assegno individuale di ricollocazione quale strumento ordinario di politica attiva, con il quale il lavoratore può richiedere un servizio di accompagnamento al lavoro. L'importo dell'assegno varia in funzione del profilo personale di occupabilità del lavoratore.
2. L'assegno è rilasciato a favore dei disoccupati percettori della Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), secondo le modalità e i tempi previsti dall'articolo 23 del d.lgs. 150/2015, ed è spendibile presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 11 ovvero dell'articolo 12, comma 2 del d.lgs. 150/2015.
3. Il servizio di assistenza nella ricerca di lavoro erogato dai centri per l'impiego e dai soggetti accreditati di cui al comma 2 garantisce, al soggetto richiedente che ricerca un'occupazione, un servizio organizzato, tempestivo ed appropriato ed un'assistenza adeguata, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore.
4. I centri per l'impiego e i soggetti accreditati di cui al comma 2 conferiscono le informazioni relative alle richieste, all'utilizzo e all'esito del servizio secondo le modalità previste dall'articolo 23 del d.lgs. 150/2015.
5. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definiti nel rispetto di quanto stabilito dall'ANPAL ai sensi dell'articolo 23, comma 7 del d.lgs. 150/2015, nonché di quanto previsto dal piano di utilizzo coordinato di fondi di cui all'articolo 24, comma 2 dello stesso decreto legislativo.
6. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 7, può estendere o sviluppare gli interventi di cui al presente articolo anche a favore di altre categorie di lavoratori e di disoccupati e inoccupati. L'assegno di cui al comma 2 è spendibile presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati di cui all'articolo 11.
7. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 7, può provvedere alla remunerazione degli interventi formativi e di apprendimento e di orientamento specialistico che si rendano necessari per sostenere l'occupabilità del disoccupato coinvolto nel percorso di reimpiego attraverso l'assegno di ricollocazione di cui ai commi 2 e 6.

 

Art. 26
(Sistema regionale dell'apprendimento permanente)

1. Il sistema regionale dell'apprendimento permanente nell'ambito delle politiche del lavoro è costituito dall'insieme integrato dei servizi e delle misure relativi a:
a) l'orientamento alle transizioni della vita attiva;
b) il riconoscimento e la certificazione delle competenze maturate in contesti formali, non formali ed informali;
c) l'accesso e la positiva partecipazione ad opportunità strutturate di apprendimento formale e non formale, secondo approcci individualizzati, flessibili ed integrati, funzionali al raggiungimento di risultati occupazionali.
2. La Giunta regionale stabilisce, con proprie deliberazioni, sulla base degli indirizzi di cui alla presente legge e previo confronto con le parti sociali:
a) i criteri e le modalità di accreditamento degli organismi formativi di cui all'articolo 12, comma 2;
b) gli standard di servizio, le modalità di programmazione e di gestione del sistema regionale di orientamento di cui all'articolo 27;
c) gli standard di servizio, le modalità di programmazione e di gestione del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi;
d) le caratteristiche minime delle misure di apprendimento a supporto delle politiche attive del lavoro e delle relative modalità di accesso;
e) le modalità di costituzione, riconoscimento ed esercizio delle reti territoriali per l'apprendimento permanente di cui all'articolo 6, comma 2;
f) le modalità di supporto all'apprendimento nell'ambito dell'apprendistato di cui all'articolo 31.
3. Il sistema di cui al comma 1 opera in modo integrato, nel rispetto delle relative autonomie, con:
a) le istituzioni scolastiche, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), le università e le istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e coreutica (AFAM);
b) i servizi sociali territoriali, secondo modalità programmatorie ed attuative stabilite con specifici atti della Giunta regionale.

 

Art. 27
(Sistema regionale di orientamento)

1. Nell'ambito della programmazione del sistema regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e nel rispetto dell'autonomia scolastica, la Regione promuove il sistema regionale di orientamento, definendone le modalità di organizzazione e sostenendo iniziative volte a facilitare l'accesso di tutti i cittadini ai servizi di orientamento nonché a rafforzare le garanzie di qualità dei servizi erogati.
2. Il sistema regionale di orientamento opera secondo una logica di rete basata sulla centralità della persona e rivolta a:
a) ridurre la dispersione scolastica e l'insuccesso formativo;
b) favorire la valorizzazione delle attitudini e del potenziale degli individui;
c) ridurre la distanza e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
3. Alla creazione di un'offerta regionale integrata di servizi di orientamento, in grado di soddisfare le diverse tipologie di bisogni nelle varie fasi della vita, concorrono i servizi regionali per il lavoro e per le politiche attive e le reti territoriali per l'apprendimento permanente di cui all'articolo 6.

 

Art. 28
(Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi)

1. La Regione istituisce il sistema regionale integrato di certificazione delle competenze, volto al riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali ed all'attuazione delle politiche regionali per l'apprendimento.
2. Fanno parte del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi:
a) il repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo, costituito dai repertori degli standard professionali, formativi e di certificazione;
b) il sistema informativo di accesso e gestione, integrato con il Sistema informativo di cui all'articolo 9.
3. L'individuazione e la validazione delle competenze, sulla base dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni, nel rispetto della normativa statale vigente, e previo confronto con le parti sociali, compete:
a) alla Regione, anche attraverso l'ARPAL Umbria;
b) agli organismi formativi accreditati di cui all'articolo 12 in possesso degli specifici requisiti aggiuntivi definiti per i servizi in oggetto;
c) ai soggetti accreditati per i servizi per il lavoro di cui all'articolo 11 in possesso degli specifici requisiti aggiuntivi definiti per i servizi in oggetto.
4. La Regione assicura il presidio delle funzioni di:
a) accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze;
b) pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici;
c) realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale.
5. Le qualificazioni regionali afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), nonché relative ad una attività o professione oggetto di regolamentazione, hanno valore sul territorio nazionale, ed i relativi attestati costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi come disposto dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale).
6. Le qualificazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dalla Regione, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dalla normativa statale vigente:
a) in esito ad apprendimento formale, attraverso certificazione delle competenze;
b) in esito ad apprendimenti non formali ed informali, a seguito di individuazione e validazione, seguita da certificazione delle competenze.
7. La certificazione è rilasciata da specifiche commissioni, sulla base del rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo valutativo. La composizione delle commissioni è disciplinata con propria deliberazione dalla Giunta regionale.

 

Art. 29
(Misure di apprendimento a supporto delle politiche attive)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo confronto con le parti sociali, stabilisce le caratteristiche delle misure di apprendimento formali, non formali ed informali, finalizzate all'acquisizione di competenze professionali utilizzabili nel mercato del lavoro; tali misure tengono conto dell'età, del livello di istruzione e della condizione sociale e personale dei destinatari e operano anche nell'ambito dell'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati.
2. Le misure e gli interventi di cui al comma 1, integrabili con lo svolgimento del servizio civile di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), al fine di consentire la realizzazione di una migliore prospettiva occupazionale, sono rivolte:
a) all'orientamento;
b) alla formazione, anche in alternanza o accompagnata da tirocinio curricolare;
c) al tirocinio extracurriculare;
d) al supporto alla mobilità professionale, anche transnazionale;
e) al riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce il Catalogo Unico Regionale dell'offerta di Apprendimento (CURA), finalizzato allo sviluppo ed alla certificazione di competenze professionali per la specializzazione, riqualificazione, riconversione professionale del lavoratori.
4. Il CURA contiene le iniziative formative, le opportunità di tirocinio extracurriculare accessibili a domanda individuale e gli interventi formativi non finanziati dalla Regione e riconosciuti dalla Regione stessa su richiesta degli organismi formativi. La Giunta regionale, con la medesima deliberazione di cui al comma 3, definisce le modalità di gestione del CURA.
5. Le misure di apprendimento a supporto delle politiche attive del lavoro sono erogate attraverso presa in carico, realizzazione dell'intervento e remunerazione, in parte a processo sulla base dell'attività realizzata, ed in parte sulla base del risultato occupazionale dell'intervento. Nel rispetto del principio di condizionalità tra politiche attive e pas-sive, la Regione sostiene e finanzia l'intervento formativo eventualmente definito e concordato nel momento della presa in carico del disoccupato e precisato nel patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del d.lgs. 150/2015.
6. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce il valore economico del titolo per la partecipazione all'intervento formativo di cui al comma 5 e la quota della remunerazione, per il soggetto accreditato che realizza l'intervento, con le rispettive quote a processo e a risultato, tenuto conto delle difficoltà occupazionali dei destinatari dell'intervento e dei relativi standard di costo nazionali o regionali.

 

Art. 30
(Promozione e regolazione del tirocinio)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale, promuove il tirocinio quale strumento atto a favorire l'orientamento delle scelte professionali, la formazione e l'acquisizione di competenze professionali utili all'inserimento ed al reinserimento lavorativo.
2. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di apprendimento in contesto lavorativo, anche se diversamente denominata, svolta presso datori di lavoro pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro.
3. I tirocini si distinguono in:
a) curriculari, intesi come esperienze previste all'interno di percorsi formali di istruzione o formazione finalizzate al conseguimento di un titolo di studio e/o di una qualificazione;
b) extracurriculari, intesi come:
1) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro;
2) tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro.
4. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale, disciplina con proprie deliberazioni i tirocini extracurriculari e regolamenta lo svolgimento dei tirocini curriculari relativi all'offerta formativa di propria competenza.
I centri per l'impiego e i soggetti delle reti di cui agli articoli 5 e 6 sostengono l'utilizzo dei tirocini extracurriculari anche inserendoli all'interno di un percorso strutturato definito nel patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del d.lgs. 150/2015 finalizzato all'incremento dell'occupabilità del beneficiario.
5. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le misure volte ad incentivare la trasformazione dei tirocini extracurriculari in rapporti di lavoro, anche attraverso l'attribuzione di una premialità per i soggetti promotori, misurata in considerazione della classe di profilazione e del contratto di assunzione del tirocinante.
6. La Regione può intervenire anche con propri fondi per promuovere i tirocini extracurriculari presso le imprese all'interno di specifici programmi di inserimento lavorativo anche a cofinanziamento di oneri a carico del soggetto ospitante.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce uno specifico elenco ove sono inseriti i soggetti per i quali è stato accertato un utilizzo del tirocinio non conforme alla normativa vigente.
8. La Giunta regionale con propria deliberazione può prevedere, nei confronti dei datori di lavoro che hanno ospitato dei tirocinanti, delle premialità, nei casi in cui abbiano assunto detti tirocinanti in numero superiore ai limiti individuati dalla Giunta regionale medesima con la deliberazione di cui al comma 4, ovvero, delle penalizzazioni, nei casi in cui il numero di assunzioni non abbia raggiunto detti limiti.

 

Art. 31
(Apprendistato)

1. La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tipologie previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), al fine di:
a) favorire l'accesso all'occupazione da parte dei giovani;
b) facilitare il collegamento tra la scuola, le istituzioni formative e le imprese;
c) favorire gli apprendimenti.
2. La Giunta regionale, ai sensi del d.lgs. 81/2015, con proprie deliberazioni e previo confronto con le parti sociali, definisce:
a) la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica;
b) gli indirizzi per la programmazione della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante e disciplina la relativa offerta formativa pubblica;
c) la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione;
d) la programmazione finanziaria degli interventi formativi in apprendistato;
e) la programmazione di eventuali azioni di sistema in materia di apprendistato.

 

Art. 32
(Ulteriori misure di inserimento lavorativo)

1. La Regione promuove misure di politica attiva del lavoro attraverso specifici programmi mirati all'inserimento o reinserimento lavorativo a favore di particolari categorie di soggetti che incontrano maggiori difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro, attraverso l'erogazione dei servizi per il lavoro e l'attivazione degli strumenti e delle misure previste dalla presente legge.
2. I programmi di cui al comma 1, sulla base della ricognizione del fabbisogno formativo e occupazionale delle imprese, assicurano un accompagnamento individualizzato all'inserimento lavorativo e prevedono la combinazione di diversi strumenti e misure di politica attiva tra cui:
a) orientamento;
b) tirocini extracurriculari;
c) l'accesso individuale a misure di apprendimento, erogate anche attraverso lo strumento del CURA di cui all'articolo 29, comma 3;
d) assegno di ricollocazione o bonus occupazionali definiti anche in funzione della profilazione e del grado di occupabilità dei soggetti interessati;
e) misure di accompagnamento alla pensione.
3. Tutte le misure previste dai programmi di cui al presente articolo sono inserite nel patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del d.lgs. 150/2015.
4. La regione favorisce il rientro dei cittadini italiani che lavorano all'estero, con particolare attenzione ai soggetti in possesso di elevate competenze che possono contribuire alla crescita del sistema economico regionale.
5. la regione, per l'assolvimento degli obiettivi di cui al comma 4, definisce uno specifico programma di intervento, in sede di programmazione, che prevede intese con le università dell'Umbria a sostegno del rientro di ricercatori e docenti, la promozione di accordi con le imprese per programmi di perfezionamento all'estero con rientro in Italia e l'introduzione di incentivi per il rientro dei lavoratori italiani dall'estero, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale e definiti con provvedimenti specifici.

 

Art. 33
(Sistema regionale di inclusione attiva)

1. La regione promuove il sistema regionale di inclusione attiva, in attuazione delle specifiche linee guida approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nell'ambito del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
2. la Giunta regionale, con proprie deliberazioni e nell'ambito delle misure programmate, può disporre l'ampliamento dei partecipanti alle misure di sostegno al reddito, inclusione ed attivazione sostenute ai sensi della normativa e programmazione statale di riferimento e valutare l'adozione di iniziative specifiche.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo confronto con le parti sociali, disciplina l'applicazione delle misure di cui al presente articolo a favore di specifiche categorie di soggetti, quali i lavoratori stranieri, i disabili di cui all'articolo 1, comma 1 della l. 68/1999, i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, le persone in esecuzione penale, gli ex detenuti e le persone svantaggiate.
4. la regione promuove e sostiene con risorse specifiche la definizione di intese con le aziende unità sanitarie locali, i Comuni e le zone sociali di cui all'articolo 268-bis della l.r. 11/2015 volte alla presa in carico, all'affiancamento e alla attivazione di persone svantaggiate e/o con disabilità con elevato deficit di occupabilità e prese in carico dai servizi sociali del territorio.
5. Per la valutazione della capacità lavorativa residua delle persone con disabilità prevista dalla l. 68/1999, la regione promuove il sistema della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF).
6. La Giunta regionale istituisce la rete delle imprese socialmente responsabili, alla quale possono aderire le imprese che partecipano ai percorsi formativi e di accompagnamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d).
7. Al fine della presa in carico unitaria dei cittadini svantaggiati, i centri per l'impiego di cui all'articolo 16 e le amministrazioni di cui al comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), condividono le informazioni, individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, necessarie all'attivazione degli interventi di cui al presente articolo volte a definire le difficoltà socio sanitarie e lavorative contenute nei sistemi informativi.
8. Per le finalità di cui al presente articolo, le unità multidisciplinari di valutazione di cui all'articolo 320 della l.r. 11/2015 sono integrate da personale dell'ARPAL Umbria.

 

Art. 34
(Parità di genere e conciliazione dei tempi di lavoro e cura)

1. la regione, in coerenza con le previsioni della l.r. 14/2016, promuove la partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro secondo le modalità previste dalla presente legge e lo sviluppo di servizi e azioni volti ad assicurare la conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e la cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).
2. la regione, per le finalità di cui al comma 1, sperimenta misure innovative di welfare aziendale e pratiche di lavoro flessibile o di telelavoro e può incentivare progetti sperimentali proposti da altri enti pubblici o imprese private.

 

CAPO V
NORME SULLA TUTELA DEL LAVORO

Art. 35
(Passaggio generazionale sul lavoro)

1. La Regione, in coerenza con le previsioni della l.r. 14/2016, promuove interventi volti a sostenere il passaggio generazionale e lo scambio di competenze e conoscenza tra le generazioni. Nella programmazione di cui all'articolo 7 vengono individuate le modalità e le forme di sostegno ed incentivazione finanziaria di cui al presente articolo.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce il sostegno a interventi che prevedono, sulla base di specifici accordi con le parti sociali e le aziende interessate, di forme di accompagnamento ed affiancamento al lavoro di giovani neoassunti da parte dei lavoratori che stanno fuoriuscendo dal lavoro.
3. L'intervento di promozione del passaggio generazionale di cui al comma 2 può essere attivato anche nei confronti di contesti aziendali caratterizzati dalla presenza di lavoratori che usufruiscano dell'anticipo pensionistico ai sensi della normativa statale vigente.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, promuove altresì, anche attraverso l'erogazione di specifici incentivi, la sperimentazione della trasmissione di impresa, sulla base di accordi con le parti sociali e le aziende, al fine di promuovere la creazione di nuove imprese, forme di auto impiego, cessione di impresa o attività di lavoro autonomo da parte di imprenditori o professionisti che, prima della cessione stessa, trasferiscono le competenze possedute.

 

Art. 36
(Interventi di politica attiva in aree di crisi)

1. La Regione promuove interventi specifici di supporto all'attivazione al lavoro ed al reimpiego dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area di crisi definiti ai sensi della normativa vigente.
2. La Regione definisce, in collaborazione con i Ministeri competenti, misure specifiche di agevolazione al reimpiego per i lavoratori in aree di crisi e coinvolti in piani di intervento e reindustrializzazione.
3. La Regione sostiene gli interventi di formazione, sostegno all'autoimpiego, promozione di nuovo lavoro autonomo, creazione di cooperative di ex dipendenti e tutte le misure di sostegno alla promozione delle competenze e del capitale umano in contesti territoriali di crisi.

 

Art. 37
(Misure di contrasto delle delocalizzazioni produttive)

1. Alle imprese che delocalizzino la propria produzione da un sito presente nel territorio della Regione Umbria a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il cinquanta per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 60 e 61 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)), sono applicate le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Le imprese che beneficiano di contribuiti regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione di cui al comma 1 entro tre anni dalla concessione dei medesimi, decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti. In presenza di programmi di delocalizzazione delle attività, la Regione effettua il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di incentivo nel precedente triennio. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, modalità e tempi di restituzione.
3. La Regione garantisce la possibilità del cambiamento di destinazione d'uso delle aree e degli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro o per ragioni di pubblica utilità.
4. In presenza di programmi di chiusura aziendale o di delocalizzazione delle attività, la Regione verifica e favorisce la possibilità di ricorrere ad accordi di programma per la reindustrializzazione, promuovendo il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione d'impresa, anche in forma cooperativa.

 

CAPO VI
AUTOIMPIEGO, CREAZIONE D'IMPRESA

Art. 38
(Promozione dell'autoimpiego e del lavoro autonomo)

1. La Regione promuove l'autoimpiego ed il lavoro autonomo nell'ambito della programmazione regionale e comunitaria quale strumento di politica attiva per l'accesso al mercato del lavoro ed il reimpiego.
2. La Regione sostiene l'autoimpiego e l'avvio di attività di lavoro autonomo, anche ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), con particolare riferimento ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita e alle iniziative proposte dalle donne, dai giovani, dai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o da altre categorie di soggetti svantaggiati e/o con disabilità.
3. Alle iniziative di cui al comma 2 è garantito il sostegno attraverso i servizi di orientamento e assistenza previsti dalla presente legge sia nella fase di progettazione che di avvio delle attività, anche stipulando convenzioni non onerose ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della l. 81/2017.
4. La Regione sostiene altresì, attraverso gli interventi della programmazione regionale e comunitaria, la promozione di servizi a supporto della creazione di nuovo lavoro autonomo e professionale e di sviluppo dell'idea imprenditoriale, anche nell'ambito della attivazione delle misure finalizzate a supportare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro in esito a percorsi di istruzione, formazione professionale ed apprendimento comunque denominati.

 

Art. 39
(Promozione di nuove attività d'impresa)

1. la regione promuove e sostiene l'avvio di nuove attività d'impresa organizzate nelle forme di imprese previste dal Codice Civile, nel rispetto della programmazione regionale, con particolare riferimento alle imprese promosse dai soggetti di cui all'articolo 38, comma 2, o che operano nell'ambito di specifici settori individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19 della l.r. 14/2016.
2. Per le finalità di cui al presente articolo la regione sostiene, attraverso gli interventi della programmazione regionale e comunitaria, la promozione di servizi avanzati a supporto della creazione d'impresa di sviluppo dell'idea imprenditoriale, anche nell'ambito della attivazione delle misure finalizzate a supportare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro in esito a percorsi di istruzione, formazione professionale ed apprendimento comunque denominati.

 

Art. 40
(Finanziamento degli interventi)

1. La Giunta regionale disciplina annualmente, con propria deliberazione, le modalità di attuazione e di finanziamento degli interventi di sostegno all'avvio delle attività di cui agli articoli 38 e 39 mediante l'utilizzo di strumenti quali:
a) fondi di rotazione;
b) fondi di garanzia, controgaranzia e riassicurazione;
c) contributi in conto impianti ed in conto esercizio;
d) incentivi fiscali nella forma di riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive.
2. Le agevolazioni concedibili nella forma di fondi di rotazione e di microcredito consistono in:
a) prestiti della durata massima di 5 anni oltre ad un anno di preammortamento per un importo massimo di euro 25.000,00 per le iniziative di autoimpiego e di lavoro autonomo cui all'articolo 38, comma 2;
b) prestiti della durata massima di anni 7 oltre ad un anno di preammortamento per un importo non superiore ad euro 50.000,00 ed al 75 per cento delle spese ammissibili per le iniziative di creazione d'impresa di cui all'articolo 39.
3. la regione, con legge di stabilità di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), può disporre la concessione di benefici nella forma di riduzioni o esenzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive ovvero può stabilire altre forme di agevolazione fiscale destinate all'avvio di nuovo lavoro autonomo e professionale e alle imprese di nuova costituzione.
4. Le agevolazioni previste dal presente Capo sono concesse nel rispetto della normativa europea in materia di concorrenza e della disciplina sugli aiuti di Stato.
5. la regione riserva, in particolare, una quota specifica di risorse, pari ad almeno il 25 per cento, per coloro che non abbiano compiuto 35 anni.

 

CAPO VII
SICUREZZA SUL LAVORO, LEGALITÀ E RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

Art. 41
(Promozione della sicurezza sul lavoro)

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 178 della l.r. 11/2015, promuove, anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli, la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità lavorativa, esercitando funzioni di indirizzo e coordinamento.
2. La regione, in collaborazione con gli enti locali e le organizzazioni datoriali e dei lavoratori, programma azioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 favorendo iniziative e progetti diretti:
a) alla realizzazione di più elevati standard di sicurezza sul lavoro;
b) alla promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori e delle lavoratrici;
c) alla promozione di incentivi e misure premiali a sostegno delle iniziative aziendali, specie di piccola e media impresa, volti al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza o finalizzati al riconoscimento e alla diffusione di buone prassi applicative;
d) all'inserimento, nell'ambito delle misure di prevenzione, degli aspetti relativi al genere e all'età dei lavoratori e delle lavoratrici, alla presenza di lavoratori immigrati, alle forme di partecipazione al lavoro e alle sue modalità di organizzazione;
e) al miglioramento degli standard qualitativi e della diffusione degli interventi formativi di cui al d.lgs. 81/2008.
3. La Regione favorisce la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso:
a) campagne informative e azioni di sensibilizzazione, monitoraggio e analisi dell'andamento infortunistico e delle malattie professionali, anche d'intesa con le altre istituzioni e organizzazioni competenti, nonché analisi specifiche su settori produttivi, agenti, modalità organizzative, condizioni sociali e professionali dei lavoratori e delle lavoratrici e caratteristiche delle imprese e dei territori;
b) formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni;
c) accordi con i soggetti autorizzati alla somministrazione e all'intermediazione di lavoro finalizzati alla istituzione di unità formative dedicate al tema della sicurezza nel lavoro;
d) accordi con le organizzazioni dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative, finalizzati a definire migliori condizioni di tutela dei lavoratori rispetto ai livelli minimi stabiliti dalla legislazione nazionale.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua forme di premialità nell'ambito delle attività svolte sulla base di concessioni, bandi od avvisi di competenza regionale rivolte ad aziende che abbiano realizzato investimenti verificati od abbiamo stipulato intese aziendali per incrementare la sicurezza sul lavoro e per sostenere le iniziative di cui al presente articolo.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce l'elenco delle imprese virtuose di cui al comma 4. Tale elenco è pubblicato sul sito istituzionale regionale.
6. La Giunta regionale concorda con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative modalità di coordinamento e di verifica periodica dei risultati delle iniziative di cui al presente articolo.

 

Art. 42
(Promozione della regolarità del lavoro e responsabilità sociale delle imprese)

1. La Regione promuove la regolarità delle condizioni di lavoro quale principale obiettivo delle proprie politiche in materia di sicurezza, tutela e qualità del lavoro.
2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 mediante:
a) iniziative di educazione alla legalità attraverso interventi formativi e informativi, nei confronti dei soggetti pubblici e privati, aventi ad oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e dell'economia sommersa;
b) supporto a progetti diretti a raccordare e a potenziare le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;
c) azioni dirette a promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali per fornire uno sviluppo locale funzionalmente e strutturalmente collegato all'emersione del lavoro sommerso;
d) iniziative volte a facilitare l'accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare.
3. La Regione, anche in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 12 novembre 2002, n. 21 (Interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle imprese umbre), promuove la responsabilità sociale delle imprese, nelle politiche regionali del lavoro, nell'istruzione e nella formazione, nelle politiche giovanili e nelle strategie regionali di coesione sociale e di promozione della legalità e della sicurezza, quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale.
4. La Regione promuove il rispetto della salute e della sicurezza del lavoro, adottando il criterio dell'appalto responsabile e definendo una intesa con le parti sociali volta a garantire il miglioramento della qualità dei servizi, la tutela dell'occupazione, il rispetto della trasparenza nelle procedure di gara, il contrasto a fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale a salvaguardia delle imprese che operano nel rispetto dei contratti e della legge.
5. Per le finalità di cui al comma 4 la Regione stipula con le parti sociali, le Aziende unità sanitarie locali e i suoi enti strumentali, un protocollo di intesa volto ad utilizzare, nelle procedure di gara, criteri di trasparenza e di semplificazione, da applicare nelle stesse amministrazioni che aderiscono all'accordo.

 

CAPO VIII
DISCIPLINA DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI

Art. 43
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

1. Le risorse finanziarie del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 24 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e annesso bilancio pluriennale 2000-2002) sono impiegate per:
a) le iniziative volte al sostegno e all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità anche mediante l'utilizzo dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 25, comma 6;
b) il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro;
c) le azioni volte al miglioramento qualitativo della domanda e dell'offerta di lavoro delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle attività di tutoraggio, orientamento e formazione;
d) ogni intervento necessario ai fini dell'attuazione della l. 68/1999.

 

Art. 44
(Beneficiari)

1. Beneficiari delle agevolazioni e dei contributi previsti dal fondo di cui all'articolo 43 sono:
a) i datori di lavoro pubblici e privati;
b) le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo dell'accompagnamento al lavoro, della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione;
c) le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
d) i consorzi di cui all'articolo 8 della l. 381/1991;
e) le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 371 della l.r. 11/2015;
f) gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
g) gli altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della l. 68/1999.

 

Art. 45
(Interventi non ammissibili a finanziamento)

1. Non possono essere concessi benefici ed agevolazioni a carico del Fondo regionale di cui all'articolo 43 per attività ed interventi già finanziati con le risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4 della l. 68/1999.
2. Non sono ammissibili a finanziamento gli oneri contrattuali dei datori di lavoro, nonché le spese per personale dipendente o in collaborazione e le spese generali di struttura non direttamente riferibili a servizi prestati o a beni utilizzati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 43, comma 2.

 

Art. 46
(Programma annuale di intervento)

1. La Giunta regionale, in attuazione della programmazione di cui all'articolo 7, definisce, previo confronto con le parti sociali e sentito l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 352 della l.r. 11/2015, il Programma annuale delle iniziative da finanziare mediante l'utilizzazione delle risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 43.
2. Il Programma annuale contiene:
a) le priorità di intervento;
b) i criteri di riparto del Fondo regionale;
c) le risorse economiche assegnate a ciascuna tipologia di intervento;
d) i criteri generali per la disciplina dei procedimenti amministrativi di attribuzione di benefici finanziari.
3. Le funzioni amministrative inerenti l'attuazione del Programma annuale competono all'ARPAL Umbria.

 

CAPO IX
VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47
(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, valutano i risultati e l'efficacia delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento permanente disciplinati dalla presente legge.
2. La Giunta regionale sulla base dei dati del Sistema informativo di cui all'articolo 9, mette a disposizione dell'Assemblea legislativa banche dati informatizzate anonime allo scopo di assicurare l'esercizio della funzione di valutazione da parte dell'Assemblea medesima.
3. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, anche attraverso studi di valutazione su specifiche misure previste dalla legge medesima.
4. L'Assemblea legislativa può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, soggetti attuatori e destinatari degli interventi previsti.
5. Al fine di analizzare l'implementazione della legge, la Giunta regionale, a partire dal mese di settembre 2019 e successivamente ogni anno, presenta all'Assemblea legislativa una relazione che fornisca informazioni sulle attività svolte, i soggetti accreditati coinvolti e gli effetti rispetto alle politiche attive del lavoro e alla formazione permanente.
In particolare vengono inviati dati riguardanti:
a) il conseguimento degli obiettivi definiti nella programmazione di cui all'articolo 7;
b) i servizi erogati dai centri per l'impiego con particolare riguardo all'uso dell'assegno di ricollocazione ed il relativo esito per il lavoratore;
c) la coerenza tra gli interventi formativi a sostegno delle politiche attive del lavoro e il risultato occupazionale delle persone cui sono stati impartiti;
d) le assunzioni stabili favorite dal sistema degli incentivi alle imprese e ai soggetti promotori;
e) gli interventi di inclusione sociale, formazione ed attivazione al lavoro di cui all'articolo 33;
f) gli interventi realizzati per il sostegno delle attività di cui agli articoli 38 e 39;
g) gli interventi e la spesa regionale sostenuta per il sostegno alla responsabilità sociale delle imprese, per favorire il passaggio generazionale ed il rientro in Italia dei giovani e dei talenti, per promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
6. A partire dall'anno 2020 la Giunta regionale integra la relazione, di cui al comma 5, con i risultati delle analisi e degli studi svolti sulla base delle attività previste all'articolo 10.
7. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
8. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono accessibili i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative previste dalla presente legge e pubblicano i documenti relativi all'attività di cui al presente articolo.

 

Art. 48
(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 24 si provvede mediante:
a) trasferimento all'ARPAL Umbria delle risorse finanziarie provenienti dai trasferimenti statali di cui al comma 807 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);
b) trasferimenti ordinari a carico del bilancio regionale per la copertura delle spese relative alle strutture organizzative e al personale regionale, dirigenziale e di comparto, trasferito ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 49, comma 3.
2. Al finanziamento dei servizi e delle politiche per il lavoro e l'apprendimento di cui alla presente legge concorrono le seguenti fonti finanziarie del Bilancio regionale:
a) programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati con risorse comunitarie;
b) “Fondo regionale per le politiche attive del lavoro” istituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili);
c) trasferimenti statali a destinazione vincolata per attività di servizi per il lavoro, politiche attive e formazione professionale;
d) “Fondo regionale per l'occupazione dei disabili” di cui all'articolo 24 della l.r. n. 18/2000;
e) fondi di rotazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1987, n. 40 (Istituzione di un fondo per favorire lo sviluppo dell'occupazione giovanile) e di microcredito di cui alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).
3. Le fonti finanziarie di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, sono trasferite all'ARPAL Umbria sulla base delle attività di cui all'articolo 14 e del piano annuale di cui all'articolo 19, comma 4, lettera b), e possono concorrere, per quanto previsto dalle rispettive discipline di riferimento, con quelle di cui al comma 1, al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 24.
4. Le risorse di cui al comma 2, lettera e) sono e restano trasferite a Sviluppumbria S.p.a..
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni di bilancio necessarie per il trasferimento all'ARPAL Umbria delle risorse di cui al presente articolo.

 

Art. 49
(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'approvazione in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 4 del d.lgs. 150/2015, l'accreditamento regionale degli organismi formativi di cui all'articolo 12 segue i principi guida definiti in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008.
2. Entro novanta giorni dall'adozione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 807, articolo unico della l. 205/2017 e comunque non oltre il 30 giugno 2018 fatte salve diverse disposizioni assunte a livello nazionale, il personale dipendente a tempo indeterminato delle Amministrazioni Provinciali di Perugia e Terni di cui al comma 793 della medesima legge, individuato dalle convenzioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2017, n. 1566, in attuazione dello stesso comma 793 viene trasferito alle dipendenze dell'ARPAL Umbria. L'ARPAL Umbria, in attuazione del comma 795 della l. 205/2017, nei termini di cui al precedente periodo, succede nei contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale individuato dalle ricognizioni di cui alla medesima D.G.R. 1566/2017. Al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato di cui al precedente periodo, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 797 della l. 205/2017 assegnate alla Regione Umbria e dalla stessa trasferite all'ARPAL Umbria e nel rispetto delle previsioni del comma 796 della medesima legge, l'ARPAL Umbria attua le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. A tal fine i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al secondo periodo sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di cui al citato articolo 20 del d.lgs. 75/2017.
3. La Giunta regionale, nei termini di cui al comma 2, trasferisce all'ARPAL Umbria le strutture organizzative e il personale della Giunta regionale dipendente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è addetto alle attività in materia di politiche attive del lavoro e di formazione professionale, sulla base delle funzioni di cui all'articolo 14.
4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'articolazione organizzativa dell'ARPAL Umbria di cui all'articolo 15, comma 2 e individua il Coordinatore di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) in sede di prima applicazione tra i dirigenti regionali nominandolo ai sensi di quanto previsto dal regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale.
5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 4, con propria deliberazione individua i rapporti attivi e passivi nei quali subentra l'ARPAL Umbria e disciplina i rapporti con le Province di Perugia e Terni relativamente alla disponibilità delle risorse strumentali necessarie a garantire la continuità dei servizi.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 4, richiede alla Commissione assembleare competente il parere obbligatorio di cui all'articolo 16, comma 1, ai fini della definizione dell'articolazione territoriale dell'ARPAL Umbria e della costituzione dei propri uffici territoriali. Nelle more del procedimento di cui al precedente periodo, l'articolazione territoriale rimane quella definita dalle Province in attuazione dell'articolo 8, comma 1 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego).
7. Il Direttore dell'ARPAL Umbria, entro novanta giorni dagli adempimenti di cui al comma 4, trasmette alla Giunta regionale, per la loro approvazione, il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 21, comma 1, il piano annuale di cui all'articolo 19, comma 4, lettera b) e l'organigramma di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c).
8. Al fine di completare i procedimenti amministrativi in essere al momento dei trasferimenti all'ARPAL Umbria di cui ai commi 2 e 3, la Giunta regionale è autorizzata ad eseguire i pagamenti disposti dall'ARPAL Umbria a valere sul bilancio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale vengono individuate le modalità operative.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, ancorché abrogate, continuano ad applicarsi, fino alla loro conclusione, ai procedimenti amministrativi non conclusi all'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 50
(Norma di abrogazioni)

1. Salvo quanto previsto all'articolo 49, comma 9, sono e restano abrogate le norme contrarie e incompatibili con la presente legge, quali:
a) legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale);
b) legge regionale 11 agosto 1983, n. 30 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69);
c) legge regionale 12 marzo 1984, n. 16 (Modificazione della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, recante norme sul sistema formativo regionale, così come modificata e integrata dalla legge regionale 11 agosto 1983, n. 30);
d) legge regionale 26 aprile 1985, n. 33 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, recante norme sul sistema formativo regionale);
e) legge regionale 28 maggio 1991, n. 14 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69: «Norme sul sistema formativo regionale»);
f) legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali);
g) legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego);
h) articoli 92, 94, 96, comma 1 e 97 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112);
i) legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili), ad esclusione dell'articolo 16, commi 1, 2, 3, 6 e 7, con riguardo all'istituzione del Fondo regionale per le politiche attive del lavoro;
j) legge regionale 2 maggio 2007, n. 10 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego) - Soppressione dell'Agenzia Umbria Lavoro);
k) legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato);
l) legge regionale 15 aprile 2009, n. 7 (Sistema Formativo Integrato Regionale) ad esclusione degli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater;
m) articolo 18 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese);
n) articolo 24 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);
o) legge regionale 17 settembre 2013, n. 17 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali));
p) articolo 4, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale);
q) articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);
r) regolamento regionale 7 ottobre 1982, n. 3 (Attuazione della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, recante norme sul sistema formativo regionale);
s) regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 - Disciplina dell'apprendistato);
t) regolamento regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Modifica al regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 - Disciplina dell'apprendistato));
u) regolamento regionale 27 gennaio 2010, n. 1 (Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 “Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 - Disciplina dell'apprendistato”);
v) regolamento regionale 31 marzo 2016, n. 3 (Modificazioni al Reg. reg. 7 ottobre 1982, n. 3 (Attuazione della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, recante norme sul sistema formativo regionale)).
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i richiami alle leggi e alle norme regionali abrogate ai sensi del comma 1, si intendono riferiti alla presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 14 febbraio 2018

MARINI