Cassazione Civile, Sez. Lav., 02 marzo 2018, n. 4972 - Danno biologico da condotta inadempiente ex art. 2103 c.c.. Rigetto del ricorso di Poste Italiane


 

 

 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE Relatore: DE GREGORIO FEDERICO Data pubblicazione: 02/03/2018

 

Fatto

 


La Corte di Appello di Trieste con sentenza numero 42 in data 9 febbraio - 27 aprile 2012 rigettava l'impugnazione principale proposta da POSTE ITALIANE S.P.A. contro la sentenza del Tribunale di Pordenone, emessa il 21 maggio 2008, e in accoglimento dell'appello incidentale, proposto da F.A. avverso la medesima pronuncia, in parziale riforma di quest'ultima, accertava il diritto dell'attore ad essere definitivamente inquadrato nel livello B ruolo SUPERVISOR secondo il c.c.n.l. del 2003 dopo tre mesi dall'inizio dello svolgimento delle corrispondenti mansioni superiori, risalente agli inizi di maggio 2005. Condannava, quindi, la convenuta società a corrispondere al F.A. tutte le differenze tra la retribuzione erogata di fatto e quella maturata dal lavoratore a partire dal 2 maggio <<2006>> (rectius: 2005) per effetto prima dello svolgimento di mansioni superiori e poi dell'acquisizione del diritto al suddetto inquadramento nel livello B, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Condannava, altresì, POSTE ITALIANE S.p.A. a pagare al F.A., a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale conseguente all'avvenuto demansionamento, la somma complessiva di 12.505,85 euro, con la rivalutazione monetaria dal 7 novembre 2005 e interessi di legge calcolati sul capitale, rivalutato di anno in anno dalla medesima data al saldo. Condannava, infine, la società appellante al rimborso delle spese di lite in favore del F.A., siccome ivi liquidate, oltre accessori di legge.
Ad avviso della Corte triestina, erano infondate le doglianze della società appellante principale, secondo la quale l'attore non era mai stato nominato direttore dell'ufficio postale di Arba, non aveva svolto tutte le funzioni di direttore ed aveva assunto ed espletato il ruolo di responsabile di quell'ufficio in via provvisoria e temporanea, avuto riguardo in particolare alle acquisite risultanze testimoniali, specificamente esaminate. Tra l'altro, secondo la Corte distrettuale, era infondata la tesi della società, ad avviso della quale non competeva l'invocato superiore inquadramento, trattandosi di ufficio monoperatore, di modo che risultava compatibile la previsione della contrattazione collettiva in ordine al livello C, ruolo di coordinatore. Infatti, secondo i giudici dell'appello, la figura del direttore dell'ufficio postale era presente sia nella declaratoria del livello C che in quella del livello B, ruolo supervisor. Ciò che distingueva il direttore di livello C da quello del livello B era, in base al sistema di classificazione derivante dal contratto collettivo, la tipologia dell'ufficio, laddove tuttavia occorreva considerare altresì quanto previsto dall'allegato 2 al suddetto C.C.N.L. riguardo alle disposizioni per l'attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale, in forza del quale a partire dal 31 dicembre 2004 il personale confluito nel livello C appartenente alla figura professionale direttore ufficio postale con responsabilità di una risorsa confluiva nel livello B; ciò che peraltro risultava confermato, ad avviso della Corte distrettuale, dalle circostanze di fatto all'uopo evidenziate.
Inoltre, il gravame risultava infondato pure in ordine al preteso difetto di legittimazione passiva, eccepito dall'appellante principale, in relazione alla copertura assicurativa pure del danno biologico ex art. 13 dl.vo n. 38/2000, di modo che il F.A. avrebbe dovuto rivolgersi all'INAIL, poiché l'indennizzo previsto dall'art. 13 riguardava esclusivamente il danno biologico permanente, atteso il richiamo operato da tale norma unicamente in relazione all'art. 66 n. 2 del T.U. di cui al d.P.R. n. 1124/65, laddove nella specie si discuteva del danno biologico temporaneo, tuttora estraneo però alla copertura assicurativa fornita dall'INAIL, sicché non operava l'esonero da responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 10 dello stesso testo unico.
Infine, venivano confutate con apposite argomentazioni le doglianze mosse dalla società appellante riguardo al nesso di causalità tra <<l'illecito addebitato al datore di lavoro e la malattia che ne sarebbe derivata>>, quest'ultima ad avviso di POSTE ITALIANE dipesa da gravi problemi familiari del dipendente, avuto riguardo invece a quanto emergente dalle riportate deposizioni testimoniali ed in base alle manifestazioni patologiche descritte dal dr. M. (sentito anche come teste) nella sua relazione del 28 dicembre 2005, <<cessate solo dopo la sua reintegra nel posto di direttore;»> [secondo la Corte territoriale, tra l'altro, i problemi familiari, cui aveva fatto cenno il teste T. - dirigente di Poste Italiane - erano stati genericamente indicati dal F.A. in occasione del colloquio menzionato dal teste <<senza fornire alcuna specifica notizia al riguardo>, sicché doveva ritenersi che fosse stato il T. ad interpretarli, unilateralmente, come causa della condizione di disagio psicologico del lavoratore. Inoltre, il colloquio, di cui aveva parlato il teste, risaliva al 23 novembre (2005), e cioè ad un paio di settimane dopo il demansionamento (epoca immediatamente successiva e prossima al 4 nov. 2005), per cui nulla vietava che i problemi tra il F.A. ed il suo coniuge fossero la conseguenza e non la causa dello stato ansioso depressivo in cui versava ormai l'appellato, come del resto evidenziato sul punto dal teste dr. M.).
Per il resto, risultavano fondate le doglianze rappresentate dall'appellante incidentale, che aveva chiesto la parziale riforma dell'impugnata pronuncia di primo grado. In particolare, secondo la Corte distrettuale, pure alla luce di quanto riferito dai testi dr. M. e dr. B., circa il perdurare del riscontrato stato morboso, provocato dal demansionamento, anche in seguito alla reintegra nel posto di direttore dell'ufficio postale di Arba, l'invalidità temporanea con il conseguente danno biologico era durata dagli inizi di novembre 2005 sino agli inizi del mese di giugno 2006, per un totale di 212 giorni. Di conseguenza, applicate le tabelle del Tribunale di Milano in ordine al danno non patrimoniale temporaneo e ritenuta la percentuale media d'invalidità in ragione del 70%, come stimata dal giudice di primo grado sulla quale non vi erano state specifiche contestazioni, al F.A. spettavano 65 euro per ciascuno dei 212 giorni, pari ad un totale di 13.789,00 euro, somma che devalutata al novembre 2005 si riduceva a 12.505,85.
Avverso l'anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione POSTE ITALIANE S.p.a. con tre motivi, cui ha resistito F.A. mediante controricorso.
In seguito, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
 

 

Diritto

 


Con il primo motivo la società ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'articolo 2103 del codice civile, degli articoli 115 e 116 c.p.c., dell'articolo 2697 c.c., nonché dell'articolo 21 C.C.N.L. 2003, in relazione agli articoli 1362 e seguenti del codice civile (articolo 360 numero 3 c.p.c.).
Con il secondo motivo POSTE ITALIANE ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2103, 2087 e 2056 del codice civile, degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c. - in relazione all'articolo 360 comma 1° numero 3 c.p.c., laddove la pronuncia di appello, quanto al nesso di causalità, aveva ritenuto soddisfatti tutti i relativi principali criteri utilizzati dalla scienza medico legale. Per contro, nulla era stato dimostrato dal F.A. in relazione al preteso diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, visto che il comportamento asseritamente illecito sarebbe stato individuato soltanto nel preteso errato inquadramento, da cui avrebbe avuto origine il demansionamento. L'attore nulla aveva provato con idonea documentazione circa la causale e la lesione all'integrità psicofisica, quale conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. Al riguardo la ricorrente ha richiamato la deposizione, resa all'udienza del 3 marzo 2006, dal direttore della filiale di Pordenone, signor T., secondo il quale egli avrebbe convocato il dipendente nel suo ufficio per un colloquio tenutosi il 23 aprile 2005, allorché il F.A. parlò di gravi problemi connessi alla moglie, per cui il direttore gli disse che eventualmente poteva valutarsi la possibilità di collocarlo in una posizione organizzativa di livello superiore col suo (B livello) in uffici limitrofi ad Arba ...>>.
La sentenza risultava, altresì, erronea perché non negava che il F.A. avesse anche gravi problemi familiari, di modo che aveva affermato e ammesso che il preteso demansionamento non era stato l'unico fattore a causare la malattia del dipendente. Ciò ad ulteriore conferma del fatto che il lavoratore non aveva dimostrato che l'asserito demansionamento fosse stato l'unico fattore da cui avesse avuto origine la denunciata malattia. Dunque, l'attore non aveva allegato, né provato alcunché in relazione all'esistenza e all'entità del preteso danno, ma soprattutto in relazione alla sua imputabilità ad una condotta di parte datoriale.
Con il terzo motivo POSTE ITALIANE S.p.A. ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 numero 38, in relazione agli articoli 1362 seguente codice civile, tanto con riferimento all'articolo 360 comma 1° n. 3 c.p.c., avendo l'impugnata sentenza errato nell'applicare l'anzidetto articolo 13, che aveva invece introdotto il principio della estensione al danno biologico della copertura assicurativa pubblica (Inail), con conseguente esonero di responsabilità per il datore di lavoro, sicché l'attore avrebbe dovuto rivolgere la sua domanda all'Istituto pubblico e non già alla società. Pertanto, il danno, ove dimostrato, poteva esser risarcito soltanto dall'INAIL, quale unico soggetto legittimato passivamente.
Tanto premesso, le anzidette censure vanno disattese in base alle seguenti considerazioni. Ed invero, quanto al primo motivo, non solo mancano specifiche deduzioni in ordine agli errori di diritto, che si assumono commessi da parte ricorrente in relazione alle norme indicate, ma soprattutto non risulta svolta alcuna precisa confutazione riguardo all'argomentazione, secondo la quale nella specie operava quanto previsto dall'allegato 2 (confluenza) al suddetto contratto collettivo in tema di disposizioni per l'attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale, per cui tra l'altro con decorrenza 31 dicembre 2004 il personale confluito nel livello C, appartenente alla figura professionale direttore di ufficio postale con responsabilità di 1 risorsa, confluiva nel livello B.
Parimenti, va detto per quanto concerne il terzo motivo di ricorso, laddove in effetti POSTE ITALIANE ha omesso di confutare la specifica argomentazione in forza della quale la Corte distrettuale ha ritenuto nella specie non operante l'esonero di cui all'articolo 10 del testo unico ex d.P.R. n. 1124/65, in base all'articolo 13, che fornisce, peraltro in parte, mediante l'indennizzo nei limiti ivi previsti, copertura assicurativa per il solo danno biologico permanente, atteso il riferimento unicamente alla prestazione di cui al n. 2 dell'articolo 66 del testo unico, e non già per quello temporaneo.
Infatti, l'art. 13 del decreto n. 38/2000 (secondo il testo in vigore dal 14-06-2001), al secondo comma stabilisce che < <In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2). del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni...>>. A sua volta, l'art. 66 del T.U. elenca le prestazioni dell'assicurazione, fornite dall'INAIL: 1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea; 2) una rendita per l'inabilità permanente; 3) un assegno per l'assistenza personale continuativa; 4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte; 5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici; 6) la fornitura degli apparecchi di protesi. Dal combinato disposto delle due norme di legge, pertanto, appare evidente come il danno biologico coperto dall'Istituto si riferisca esclusivamente e soltanto alla inabilità permanente, perciò con esclusione di quella temporanea, della quale si discute, invece, in questa sede. Dunque, l'esonero di cui all'art. 10 del T.U. non opera, inevitabilmente, per le responsabilità datoriali concernenti danni non coperti dalle prestazioni previste dall'art. 66 del medesimo testo unico, tra le quali, come visto, di certo non è compreso il danno biologico da invalidità temporanea, tenuto altresì conto che fino all'entrata in vigore del Dl.vo n. 38/2000 l'INAIL copriva il solo danno patrimoniale, laddove per il resto pacificamente risultava, quindi, inapplicabile l'esenzione ex art. 10. Di conseguenza, quest'ultima può considerarsi estesa nei soli limiti in cui la novella del 2000 ha ampliato la copertura assicurativa contemplata dalla precedente normativa, e non oltre [cfr. tra le altre Cass. lav. n. 9166 del 10/04/2017, unitamente alla giurisprudenza ivi richiamata: <<Dal disposto chiaramente si ricava che, ex lege, per tutti i danni coperti dall'assicurazione obbligatoria il datore di lavoro non può essere chiamato a rispondere civilmente. Letta in positivo la regola è che l'esonero del datore di lavoro sussiste solo nei limiti in cui il danno sia indennizzabile.
La stessa Corte costituzionale, nella pur progressiva espansione delle tutele del lavoratore, ha illustrato che "l'istituto dell’esonero, ... , è strettamente inserito nel vigente sistema previdenziale-assicurativo, come uno degli aspetti del complesso rapporto tra oggetto dell'assicurazione, erogazione dei contributi, prestazioni assicurative. ...
L'esonero opera pertanto all'interno e nell'ambito dell'oggetto dell'assicurazione, così come delimitata dai suoi presupposti soggettivi ed oggettivi. Laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di quei presupposti, non opera l'esonero: e pur trovando il danno origine dalla prestazione di lavoro, la responsabilità è disciplinata dal codice civile, senza i limiti posti dall'art. 10 del T.U. del 1965. ..." (Corte cost. n. 356 del 1991; v. poi Corte cost. n. 405 del 1999; principi ribaditi anche da questa Corte: Cass. n. 1114 del 2002; Cass. n. 16250 del 2003; Cass. n. 8386 del 2006; Cass. n. 10834 del 2010).
Ne consegue che ove l'assicurazione obbligatoria, notoriamente selettiva, non operi, per ragioni soggettive od oggettive, di esonero del datore di lavoro non è dato parlare. In tali casi vigono per il debitore le regole generali del diritto comune per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Per comodità espositiva tali tipologie di danni possano sinteticamente definirsi, come convenzionalmente accade, "danni complementari", nel senso di danni non coperti dall'assicurazione obbligatoria.
Se l'esonero opera esclusivamente in relazione alle conseguenze dannose derivanti da infortuni o malattie professionali che rientrano nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria è indispensabile individuare quali siano gli eventi indennizzabili secondo le regole vigenti tempo per tempo.
Vuole dirsi che, per come è strutturata la disciplina, all'ampliamento ovvero al restringimento dei limiti soggettivi ed oggettivi dell'assicurazione obbligatoria corrisponde una dilatazione o un ridimensionamento della responsabilità del datore di lavoro.
Tale fenomeno si è reso particolarmente evidente proprio in relazione al danno biologico, originariamente non coperto dall'INAIL, per cui costituiva danno complementare sottratto alla regola dell'esonero ed il datore di lavoro poteva sempre essere chiamato a rispondere con azione diretta del lavoratore danneggiato, secondo i comuni presupposti della responsabilità civile (cfr. Corte cost. n. 87 del 1991); successivamente l'art. 13 del d. lgs. 28 febbraio 2000, n. 38, ha esteso la tutela INAIL al danno biologico... .
In sintesi la nuova disciplina -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita i danni coperti dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione; le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa. L'INAIL è esclusivo debitore limitatamente alle prestazioni di tipo indennitario predeterminate in base alla legge. Tutto ciò che non è riconducibile a menomazioni che, per natura o grado, non costituiscono danno biologico -inteso secondo il d.lgs. n. 38 del 2000- superiore al 6% ovvero danno patrimoniale pari o superiore al 16% non è coperto dall'assicurazione obbligatoria e, quindi, è escluso dalla disciplina dell'esonero.
Tuttavia anche per gli eventi ed i danni riconducibili all'assicurazione obbligatoria i commi successivi al primo dell'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965 prevedono un meccanismo in relazione al quale permane la responsabilità del datore di lavoro ...>>.
Dunque, secondo Cass. n. 9166/17 cit., andava cassata, in parte, l'impugnata pronuncia di merito, con conseguente rinvio in base al principio secondo cui le somme eventualmente versate dall’Inail a titolo di indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa (anche nella specie ivi esaminata per demansionamento), il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, deve verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive e oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tal caso, procede, anche di ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 dello stesso, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (c.d. "danni complementari"), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile; ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, è possibile pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall'Inail, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ed a tale ultimo accertamento procedendo pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, ed anche se l'Istituto non abbia in concreto provveduto all'indennizzo stesso].
Pure attenta dottrina ha osservato che l'esonero riguarda il danno patrimoniale per invalidità temporanea, il biologico dal 6%, il patrimoniale dal 16%, la rendita ai superstiti. Non può riguardare altro. La regola dell'esonero - e del suo superamento solo in presenza di illiceità penale - non vale per il danno che esula ab origine dalla copertura assicurativa INAIL (c.d. danno complementare, definito pure differenziale qualitativo come il biologico temporaneo. il biologico in franchigia (fino al 5%,) il patrimoniale in franchigia (fino al 15%), il morale ed i pregiudizi esistenziali, il danno tanatologico o da morte iure proprio e jure successionis, la personalizzazione o ricadute soggettive del danno biologico); per ottenere il quale il lavoratore o suoi eredi possono agire nei confronti del datore secondo il diritto civile, azionando anche una domanda per responsabilità contrattuale (oltre che extracontrattuale); avvalendosi quindi se del caso dell'inversione dell'onere della prova della colpa, nella logica oramai assodata della responsabilità contrattuale ex artt. 2087 e 1218 c.c..
Superate, quindi, le anzidette preliminari obiezioni mosse dalla società ricorrente, siccome inconferenti ed infondate, analogamente vanno disattese le censure svolte con il secondo motivo di ricorso, laddove in effetti irritualmente - perché al di fuori dei limiti ammessi dalla c.d. critica vincolata, consentita dai casi tassativamente contemplati dall'art. 360 c.p.c. - POSTE ITALIANE pretende una nuova e diversa valutazione in punto di fatto rispetto agli accertamenti ed apprezzamenti, per giunta ampiamente motivati ed assistiti anche dalle risultanze di apposita c.t.u., compiuti dalla Corte di merito circa il riconosciuto danno biologico, dipeso dalla condotta inadempiente ex art. 2103 c.c., tenuta dalla medesima parte datoriale con l'acclarato demansionamento.
Pertanto, il ricorso va respinto, con conseguente condanna della parte rimasta soccombente al rimborso delle relative spese.
 

 

P.Q.M.

 


la Corte RIGETTA il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in complessivi euro 4000,00 per compensi professionali ed in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari costituitisi per il controricorrente (avv.ti Omissis).
Così deciso in Roma il 19 settembre 2017