Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 marzo 2018, n. 5293 - Infortunio sul lavoro e indennità per inabilità temporanea relativa


 

 

 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data pubblicazione: 06/03/2018

 

 

 

Rilevato
che la Corte d'appello di Bologna, con la sentenza n. 281/2011, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da R.M. - il quale in data 22.2.2005 aveva affermato di aver subito un infortunio sul lavoro in primo grado non riconosciuto tale - esclusa un'invalidità permanente idonea a radicare il diritto all'indennizzo per infortunio sul lavoro, dichiarava che l'evento occorso aveva cagionato all'appellante una invalidità temporanea assoluta per 60 giorni ed un'invalidità temporanea relativa per 60 giorni; che, per la cassazione di tale decisione, ricorre l'INAIL, affidando l'impugnazione ad unico motivo, cui non ha opposto difese R.M., rimasto intimato;
 

 

Considerato
che viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 68 T.U. 1124/1965, censurandosi la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto al R.M. l'indennità per il periodo di inabilità temporanea relativa (parziale), deducendosi che tale indennità poteva essere al predetto riconosciuta solo per il periodo di inabilità temporanea assoluta, a norma del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 68, non innovato dal d.lgs 38/2000, secondo cui l'indennità per inabilità temporanea è dovuta sino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro; che il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66 prevede a favore dell'assicurato le seguenti prestazioni: 1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea; 2) una rendita per l'inabilità permanente; 3) un assegno per l'assistenza personale continuativa; 4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte; 5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici; 6) la fornitura degli apparecchi di protesi;
che il successivo art. 68 dispone che l'indennità per l'inabilità temporanea è dovuta "fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro"; che, pertanto è errata la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto all'assicurato, nei periodi di inabilità parziale, l'indennità di  inabilità temporanea, presupponendo questa uno stato di inabilità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative (cfr. Cass. 9 febbraio 1990 n. 946; Cass. 17 maggio 1999 n. 4785);
che si tratta di una prestazione economica a carattere assistenziale diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le prestazioni lavorative, a differenza della rendita per inabilità permanente, la quale presuppone invece uno stato di inabilità permanente ed ha la funzione d'indennizzare il danno fisico subito dall'assicurato in relazione alle percentuali di riduzione della sua attitudine al lavoro (cfr. Cass. 22 agosto 2002 n. 12402, Cass. n.2894/2015; Cass. n. 16733 /2017 );
che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c., comma 2, con l'accertamento dell'insussistenza del diritto del lavoratore relativo all’indennità temporanea relativa, ferma restando la restante statuizione relativa all'indennità temporanea assoluta non impugnata; che non va mancato di rilevare che l'esito alterno dei gradi di merito giustifica la compensazione totale delle spese dei medesimi gradi, mentre le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo;
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e, decidendo nel merito, dichiara non dovuta a R.M. l'indennità per inabilità temporanea relativa; dichiara compensate le spese dei gradi di merito e condanna la parte intimata al pagamento del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 1500,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento e spese accessorie di legge.
Roma, così deciso nella adunanza camerale del 15.11.2017.