Tipologia: Accordo
Data firma: 23 settembre 2009
Parti: Iper Serravalle e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, Iper Serravalle
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
1) Relazioni sindacali e diritti di informazione
2) Mercato del lavoro
3) Apprendistato e contratto di formazione lavoro
  4) Part time
5) Mobilità interaziendale
6) Appalti
7) Monitoraggio

Verbale di accordo

In data 23.09.2003 presso l’Iper Serravalle si sono incontrati [...] la Società Iper Serravalle spa, […] la Filcams Cgil, […] la Fisascat Cisl, […] la Uiltucs Uil, stipulando il presente protocollo come accordo di avvio dell’Iper Serravalle.

Premesso l’obiettivo di operare, fermo restando le rispettive autonomie e responsabilità, affinché questa nuova struttura possa raggiungere gli obiettivi per cui è stata realizzata, le parti ritengono fondamentale individuare una metodologia con cui saranno affrontati e gestiti temi oggetto del presente accordo in conformità a quanto demandato dal CCNL in tema di:
- Relazioni sindacali e diritti di informazione
- Mercato del lavoro
- Contratto di formazione lavoro/apprendistato
- Part time
- Missioni e trasferimenti, mobilità
- Appalti
Le parti convengono che i modelli organizzativi e le relative componenti nella fase di allestimento, lancio ed apertura siano funzionali alle esigenze di garantire da un lato un adeguato grado di efficienza della struttura e dall’altro allo sviluppo dei livelli occupazionali.

1) Relazioni sindacali e diritti di informazione
In coerenza con quanto in premessa le parti convengono sulla inderogabile necessità/utilità dell’informazione preventiva rispetto alle materie e secondo le procedure previste dagli artt. 12 e 20 Titolo V CCNL del Terziario 1° parte, e in particolare:
- piani di investimento anche tecnologico
- organizzazione del lavoro
- andamento e risultati in termini di produttività
- lavoro straordinario e supplementare
- eventuali forme di flessibilità organizzativa
- terziarizzazioni, esternalizzazioni

2) Mercato del lavoro
Le parti concordano sullo sviluppo di una politica occupazionale che produca un rapporto equilibrato tra i lavoratori Full Time e Part Time, tra i tempi indeterminati e tempi determinati, tra i contratti di formazione lavoro / Apprendistato, ed eventuali altre tipologie d’impiego, secondo le modalità previste dal CCNL e dalle leggi e previo un specifico confronto fra le parti tenuto conto della situazione logistica e della specificità organizzativa nel contesto in cui si trova ad operare. È comunque obiettivo comune, in prospettiva, raggiungere una maggiore qualità e stabilità dell’occupazione, tale da raggiungere il 90% di conferme per il personale avviato al lavoro attraverso la forma del CFL, nonché in maniera congrua per le atre tipologie di avviamenti.

3) Apprendistato e contratto di formazione lavoro
Verificato il progetto numerico e formativo presentato dall’Azienda, considerando che una parte delle risorse umane verrà assunta con il CFL/Apprendistato orientandola al conseguimento di livelli professionali in linea con le esigenze del modello organizzativo, l’Azienda dichiara la propria volontà ad un utilizzo del CFL e Apprendistato in termini corretti, funzionale alla trasformazione degli stessi a tempo indeterminato.

4) Part time
Le parti nel darsi atto che:
· il rapporto di lavoro a tempo parziale rappresenta uno strumento di flessibilità
· risponde ad esigenze individuali oltre che una forma di rapporto di lavoro
· il rapporto di lavoro part-time verrà utilizzato nelle diverse configurazioni previste dalla dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e della legge.
· in questo contesto il part-time deve avere, rispetto al full-time, parità di diritti e di tutele, sia sul piano professionale che sul piano delle garanzie sociali e contrattuali,
convengono quanto segue:
a) la collocazione delle prestazioni lavorative part-time, anche tenuto conto delle esigenze del lavoratore, si uniforma alle articolazioni orarie secondo schemi di alternanza giornaliera distribuiti a livello settimanale, così come indicate nella lettera di assunzione e/o in eventuali modifiche concordate per entità e distribuzione, nell’ottica di un’equa ripartizione di carichi di lavoro;
b) l’assegnazione individuale della sequenza delle turnazioni, con l’indicazione della fascia oraria nella quale è inserita la prestazione lavorativa, sarà su base periodica, in funzione dell’organizzazione del lavoro;
c) In funzione dell’allestimento, apertura, lancio e rodaggio della nuova unità è ammesso, nei limiti previsti dal CCNL e dalla Legge, lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie anche per le ipotesi di assunzione con contratti a termine.
Alla luce di eventuali variazioni introdotte, per legge o CCNL, sulle materie di cui ai punti 3 e 4 del presente accordo le parti si incontreranno per valutare l’opportunità di apportare eventuali modifiche.

6) Appalti
Con riferimento a quanto previsto dal CCNL Terziario e dalle leggi vigenti in materia le parti si confronteranno periodicamente per verificare la corretta applicazione, di tali norme, nei confronti di qualsiasi tipologia di Impresa appaltatrice.