Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 17 maggio 2004
Validità: 17.05.2004 - 31.12.2007
Parti: Società Sileasud/Società Gruppo PAM e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, Sileasud
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 Relazioni sindacali e diritti di informazione
Art. 2 Diritti sindacali
Art. 3 Azioni positive e pari opportunità
Art. 4 Ambiente e sicurezza
Art. 5 Classificazione del personale
Art. 6 Indennità di mansione
Art. 7 Mercato del lavoro
Art. 8 Orario di lavoro
Art. 9 Organizzazione del lavoro
Art. 10 Ferie
Art. 11 Malattia
Art. 12 Infortunio
Art. 13 Visite specialistiche
Art. 14 Libretto sanitario
  Art. 15 Trattamento economico di maternità
Art. 16 Anticipazione del TFR
Art. 17 Congedi per la formazione
Art. 18 Lavoro ordinario notturno
Art. 19 Lavoro straordinario domenicale e festivo
Art. 20 Premio aziendale
Art. 21 Salario di ingresso
Sistema di compensi variabili
Art. 22 Compensi variabili
Art. 23 Sede centrale
Art. 24 Compensi variabili – Modalità di applicazione
Art. 25 Decorrenza e durata
Allegati

Ipotesi di contratto integrativo aziendale della società Sileasud srl

Bologna, 17 maggio 2004, tra la Società Sileasud srl […], assistiti da A.M. e M.C. in rappresentanza della Società Gruppo PAM spa, e le Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria: Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], assistite dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria unitamente al Coordinamento Sindacale Aziendale, facendo seguito alle richieste avanzate dalle Organizzazioni Sindacali si è definito il presente accordo integrativo aziendale.

Art. 1 Relazioni sindacali e diritti di informazione
Le Parti, in relazione alla continua evoluzione del mercato, sia per quanto attiene alle formule commerciali che alla competitività della concorrenza, ed in riferimento alle necessarie iniziative che in tale quadro si impongono all’Azienda, riconfermano che un sistema di relazioni sindacali ulteriormente consolidato e sensibile a cogliere il rapido mutare del contesto esterno può contribuire significativamente ad un efficace contemperamento delle esigenze aziendali e di quelle dei lavoratori.
In tale ottica le Parti si danno atto che la puntuale e corretta applicazione del presente accordo richiede, a supporto, un coerente esercizio del diritto di informazione.
Tale coerenza si realizza attraverso il pieno riconoscimento del ruolo dell’Azienda e delle rappresentanze dei lavoratori ai vari livelli di competenza sulle materie previste come oggetto di informazione, nonché attraverso il confronto per la gestione delle intese secondo quanto previsto dagli accordi in essere e dal vigente CCNL.
In tal senso le Parti confermano il loro impegno a far sì che gli orientamenti sopra descritti trovino concreta realizzazione locale nella gestione di situazioni che lo richiedano, prevedendo fin d’ora interventi congiunti laddove si manifestassero particolari difficoltà.
In particolare l’azienda fornirà annualmente in apposito incontro alle OO.SS. Nazionali informazioni relative a:
andamento economico dell’azienda;
politiche commerciali;
strategie di sviluppo ed investimenti;
innovazioni tecnologiche;
processi di riorganizzazione e ristrutturazione;
terziarizzazioni
occupazione e mercato del lavoro: dinamiche quantitative e qualitative;
tipologie contrattuali di impiego;
inquadramenti professionali
andamento del sistema di compensi variabili concordato nel presente accordo.
Attiene al livello territoriale (regionale/provinciale) l’informazione ed il confronto sulle medesime materie previste per il livello nazionale, in rapporto alla loro attuazione ed agli effetti dalle stesse determinati sulla struttura occupazionale e organizzativa dell’ipermercato.
A livello invece di ipermercato, nel confermare che interlocutore delle Rappresentanze sindacali per la soluzione di specifici problemi è, in prima istanza, il Direttore dell’unità di vendita, si precisa che l’informazione ed il confronto finalizzato al raggiungimento di possibili intese riguarderanno i seguenti temi:
organizzazione del lavoro;
orari di lavoro;
organici, loro composizione qualitativa e quantitativa e inquadramenti professionali;
lavoro straordinario e lavoro supplementare;
mercato del lavoro: tipologie contrattuali di impiego;
utilizzo degli impianti;
progetti di riorganizzazione e/o ristrutturazione della filiale di vendita;
andamento del sistema di compensi variabili di filiale.

Art. 2 Diritti sindacali
A) Permessi sindacali […]
B) Assemblee:

Ferma restando la normativa contrattuale e di legge in materia, le Parti convengono che le ore di assemblea a disposizione del personale ammontino a dodici ore annue.
Nota a verbale
La regolamentazione prevista ai precedenti punti A) e B) ha decorrenza dal 1° gennaio 2004.

Art. 3 Azioni positive e pari opportunità
L’Azienda ribadisce il proprio intendimento ad operare nello spirito di cui alle direttive CEE del 1984 ed alla legge 125/1991.
Al fine di dare concreta attuazione a quanto sopra e visto l’accordo raggiunto sul tema dal CIA Panorama del 17/05/2004, nel quale si prevede la costituzione di un’apposita Commissione paritetica, le Parti convengono di reincontrarsi con cadenza annuale al fine di valutare le risultanze dei lavori di detta Commissione e di Al fine di dare concreta attuazione a quanto sopra e visto l’accordo raggiunto sul tema dal CIA Panorama del 17/05/2004, nel quale si prevede la costituzione di un’apposita Commissione paritetica, le Parti convengono di reincontrarsi con cadenza annuale al fine di valutare le risultanze dei lavori di detta Commissione e di prevederne l’attuazione anche nell’ambito della Sileasud srl, tenute presenti le specificità aziendali.

Art. 4 Ambiente e sicurezza
Riconfermando le Parti la volontà di perseguire gli obiettivi previsti dalla legge in uno spirito di reciproca collaborazione e con atteggiamenti di partecipazione attiva, l’azienda rinvia al D.L[GS]. 626/94 e successive modifiche nonché all’accordo interconfederale applicativo del 18 novembre 1996 per quanto attiene il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni.
In applicazione della normativa su richiamata, si ritiene comunque opportuno specificare quanto segue:
A) ogni rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per lo svolgimento delle attività attribuitegli, avrà a disposizione 40 ore annue retribuite;
B) ad ogni rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per consentire l’acquisizione delle necessarie conoscenze in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, verrà riconosciuto un programma formativo di 32 ore retribuite da ritenersi aggiuntive rispetto ai permessi previsti alla precedente lettera A)

Art. 7 Mercato del lavoro
7.1. Contratti a tempo determinato
In relazione all’utilizzo di tale istituto ed a fronte di specifica richiesta delle rappresentanze sindacali le Parti concordano che, a livello di fil In relazione all’utilizzo di tale istituto ed a fronte di specifica richiesta delle rappresentanze sindacali le Parti concordano che, a livello di filiale di vendita e/o territoriale, verranno fornite informazioni sul numero dei contratti a tempo determinato in essere, la loro tipologia, la loro durata e l’orario di lavoro previsto.
7.2. Apprendistato
Le Parti individuano nell’apprendistato un importante strumento di ingresso nel mondo del lavoro, orientato a consentire l’acquisizione di conoscenze e competenze necessarie allo svolgimento di un’attività lavorativa.
Ferma restando la normativa in essere ed in attesa delle determinazioni che in materia potranno essere assunte in sede di rinnovo del CCNL, l’Azienda conferma che, a parità di condizioni e costi, per quanto attiene gli aspetti formativi valuterà prioritariamente l’utilizzo dei servizi offerti dall’Ente Bilaterale Territoriale, ove costituito.
A livello di unità di vendita le Parti procederanno ad una verifica, ad un anno dalla scadenza, circa l’andamento del singolo contratto di apprendistato finalizzata all’eventuale conferma anticipata a tempo indeterminato, a seguito della quale il contratto stesso proseguirà, mantenendo le specifiche condizioni normative ed economiche previste in sede di stipula, fino alla sua naturale scadenza.
7.3. Contratti di inserimento
Le Parti, riconoscendo che il contratto di inserimento può costituire un efficace contributo all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, prevedono la realizzazione di una verifica, da effettuarsi a livello di filiale, trascorsa la metà del periodo di durata previsto dal singolo contratto, con l’obiettivo di un’eventuale conferma anticipata a tempo indeterminato, a seguito della quale il contratto stesso proseguirà, mantenendo le specifiche condizioni normative ed economiche previste in sede di stipula, fino alla sua naturale scadenza.
7.4. Part time
In attesa di quanto potrà scaturire dal rinnovo del CCNL, l’Azienda ribadisce la propria disponibilità a valutare eventuali richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time e viceversa, nonché modifiche dell’orario settimanale contrattualizzato rispetto alla situazione in essere, confermando peraltro che tale orientamento non può prescindere da una specifica analisi sulle possibili conseguenze organizzative e di efficienza delle attività interessate.
In particolare si dovrà tener conto, all’interno delle compatibilità di carattere organizzativo, dei profili professionali interessati, della valutazione professionale del lavoratore, di quali siano i settori di attività nei quali si presentino eventuali opportunità di inserimento, della data di presentazione della richiesta e dell’anzianità di servizio.
Eventuali richieste di variazione in incremento dell’orario settimanale contrattualizzato, presentate dalle rappresentanze sindacali a livello di unità di vendita, saranno esaminate nell’ambito di appositi incontri finalizzati al raggiungimento di possibili intese.
[…]
Nota a verbale
L’Azienda conferma la sua disponibilità, successivamente alla stipula del CCNL attualmente in fase di rinnovo, a confronti finalizzati al raggiungimento di possibili intese, relativamente agli istituti richiamati in questo articolo, per i temi di competenza del presente livello di contrattazione aziendale.

Art. 8 Orario di lavoro
8.1
Fermo restando che l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, le Parti confermano che, per il personale con contratto di lavoro a tempo pieno, la prestazione lavorativa settimanale si articola in 38 ore di presenza e 2 ore di permesso retribuito di cui all’art. 68 del vigente CCNL.
Sulla base di tale impianto e del combinato disposto degli artt. 33 e 68 del CCNL residuano pertanto 32 ore di permessi retribuiti individuali da fruire secondo le modalità di cui al comma 2 del già citato art. 68.
Per il personale impiegato con contratto di lavoro a tempo parziale la redistribuzione settimanale dei permessi nonché la determinazione della quota spettante dei permessi individuali residui troverà applicazione in rapporto all’orario ridotto contrattualizzato
8.2
Le Parti, dopo aver attentamente valutato le modalità organizzative con le quali vengono rese le prestazioni lavorative nell’unità di vendita e ciò anche in relazione alle esigenze dei lavoratori, definiscono in 11 ore consecutive il nastro orario massimo giornaliero all’interno del quale può essere resa la prestazione lavorativa.
In particolare, per i lavoratori con orario di lavoro spezzato le Parti individuano in 1 ora l’intervallo minimo tra le due semi prestazioni giornaliere, ferma restando la validità di eventuali diversi accordi in essere a livello di unità operativa.
8.3
Qualora una delle festività di cui all’articolo 64 del vigente CCNL coincidesse con il riposo mobile settimanale programmato per turno, si farà luogo alla riprogrammazione del riposo medesimo.
La presente regolamentazione non trova applicazione nei riguardi del personale con contratto di lavoro part-time, per il quale vale l’orario di lavoro contrattualizzato.
8.4
Le Parti convengono che la programmazione degli orari di lavoro abbia cadenza minima bisettimanale, con esposizione degli orari entro giovedì, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per far fronte ad eventi non prevedibili (assenteismo, etc.).
In sede di confronto a livello di unità di vendita, qualora ne fosse ravvisata l’opportunità, la Direzione e le Rappresentanze sindacali potranno sperimentare, ed eventualmente convalidare, applicazioni migliorative rispetto a quanto previsto nel presente punto.
Tutto ciò nel reciproco convincimento che una quanto più anticipata programmazione degli orari da un lato garantisca l’Azienda circa la più efficace copertura delle posizioni di lavoro e, dall’altro, consenta ai lavoratori una più fluida gestione delle proprie esigenze personali.
8.5
La particolare natura dell’attività svolta dall’Azienda richiede assetti organizzativi in grado da un lato di rispondere con tempestività alle mutevoli esigenze dei consumatori ed ai conseguenti diversi flussi di presenza nei vari periodi dell’anno, dall’altro di far fronte con criteri di efficienza alle necessità operative derivanti dall’articolato sistema di apertura al pubblico della filiale.
Le Parti, in applicazione di quanto previsto all’art. 4, co. 4 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n° 66 e ai soli fini della eventuale denuncia da presentare alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio ai sensi del comma 5 del citato art. 4, concordano di elevare a 12 mesi, riferiti all’arco temporale 1° gennaio – 31 dicembre, il periodo nell’ambito del quale procedere al calcolo della durata media dell’orario di lavoro come normata dall’art. 4, co. 2 del decreto citato.

Art. 9 Organizzazione del lavoro
9.1.
Nel pieno rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità le Parti riconoscono che un preventivo e corretto confronto sul tema dell’organizzazione del lavoro nelle sue varie implicazioni finalizzato alla definizione di possibili intese a livello di filiale e/o territorio in funzione delle specificità presenti, rappresenta un utile contributo al perseguimento da un lato del comune obiettivo dello sviluppo aziendale e del suo consolidamento sul mercato, dall’altro del possibile miglioramento delle condizioni di lavoro, anche attraverso un più efficiente ed efficace servizio al cliente tenuto conto delle necessità dettate dai flussi della clientela, dagli orari di apertura al pubblico e dalle specificità organizzative dell’ipermercato.
In questo senso l’Azienda, pur riconfermando che gli orari di lavoro in regime spezzato sono i più funzionali alle proprie esigenze commerciali ed operative, si dichiara disponibile a valutare proposte di sperimentazione di orari in turno unico nei reparti non a servizio diretto del cliente.
Tali sperimentazioni dovranno tener conto della tipologia di format e dimensionale dell’ipermercato, dell’assetto organico presente e di tutto ciò che concorre a definirne la specificità, sul presupposto che comunque non abbiano a derivarne di Tali sperimentazioni dovranno tener conto della tipologia di format e dimensionale dell’ipermercato, dell’assetto organico presente e di tutto ciò che concorre a definirne la specificità, sul presupposto che comunque non abbiano a derivarne diminuzioni di efficienza e/o incrementi di costo a carico aziendale.
Proprio per tali ragioni, ed anche in considerazione della necessaria gradualità delle sperimentazioni, la sede naturale per il confronto relativo alle valutazioni di procedibilità, alle modalità operative di attuazione nonché alla definizione dei tempi della sperimentazione e delle verifiche intermedie e finali, viene individuata nel punto di vendita.
9.2.
Qualora nella filiale venissero a crearsi opportunità di impiego in posizioni di lavoro con orario diurno, l’azienda conferma fin d’ora la propria disponibilità a privilegiare l’impiego di quei lavoratori, impegnati in attività di rifornimento serale/notturno, che, svolgendo le medesime o analoghe mansioni ed in possesso delle necessarie attitudini, ne dessero specifico consenso.

Art. 10 Ferie
Fermo restando quanto previsto dall’art. 2109, comma 2, codice civile, e dall’art.10, commi 1 e 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n° 66, le Parti convengono che le ferie non godute oltre il minimo prescritto nell’anno di maturazione potranno, con il consenso dei lavoratori interessati, essere usufruite entro il termine di trentasei mesi dalla fine dell’anno di maturazione.
Qualora, entro tale termine, i lavoratori non abbiano potuto usufruire in tutto o in parte delle ferie residue eccedenti il minimo prescritto dell’anno, dovranno concordare una successiva data tassativa di fruizione, oppure, con specifica domanda, richiedere alternativamente il pagamento della relativa indennità sostitutiva.
Di norma entro il mese di aprile verrà stabilito il calendario della programmazione feriale.
[…]

Art. 13 Visite specialistiche
L’Azienda riconoscerà permessi retribuiti, limitatamente al tempo strettamente necessario, per le visite specialistiche, ad eccezione di quelle odontoiatriche, effettuate presso unità sanitarie pubbliche o convenzionate ove non sia obiettivamente possibile effettuarle al di fuori dell’orario di lavoro.
Tale riconoscimento è subordinato alla presentazione di:
impegnativa del medico di base;
documentazione attestante l’orario della visita e relativa durata.
Nell’ipotesi in cui il medico specialista prescrivesse ulteriori visite specialistiche e/o accertamenti clinici/diagnostici, al collaboratore interessato verrà riconosciuto il permesso retribuito per il tempo impiegato per l’effettuazione di tali ulteriori approfondimenti medici presentando la relativa prescrizione del medico specialista e la documentazione attestante giorno, orario e durata della loro effettuazione.

Art. 19 Lavoro straordinario domenicale e festivo
19.1. Periodo natalizio (1 ÷ 31 dicembre)
Per le ore di lavoro straordinario prestate dal personale nelle giornate di domenica e nelle festività in occasione delle deroghe natalizie all’obbligo di chiusura disposte dalle competenti autorità, fermo restando il criterio della volontarietà, verrà riconosciuto il seguente trattamento economico:
pagamento delle ore effettivamente lavorate più una maggiorazione del 130%.
Il singolo lavoratore/trice interessato/a, in alternativa al trattamento di cui sopra, potrà avanzare preventiva richiesta di usufruire del relativo riposo compensativo che, in questo caso, dovrà essere goduto entro i 30 giorni successivi alla prestazione lavorativa.
[…]
19.2. Periodo extra natalizio (1 gennaio ÷ 30 novembre)
Le Parti hanno convenuto che, per le prestazioni in lavoro straordinario rese dal personale nelle domeniche e festività non ricomprese nel periodo natalizio, fermo restando il criterio della volontarietà, verrà riconosciuto il seguente trattamento economico:
[…]
Il singolo lavoratore/trice interessato/a in alternativa al trattamento di cui sopra, potrà avanzare preventiva richiesta di usufruire del relativo riposo compensativo che, in questo caso, dovrà essere goduto entro i 30 giorni successivi alla prestazione lavorativa.
[…]
19.3. Modalità di accreditamento e fruizione dei riposi compensativi.
Al personale che abbia richiesto di usufruire del riposo compensativo le relative ore verranno accreditate a foglio paga individuale a titolo di PR ’79 in aggiunta a quelle spettanti per l’anno in corso.
La fruizione, che dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla domenica/festività lavorata in orario straordinario, si realizzerà attraverso le consuete modalità procedurali previste per le richieste di assenza dal lavoro.
Nota a verbale […]