Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 marzo 2018, n. 6188 - Presunto mobbing al dipendente Inail


Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: BLASUTTO DANIELA Data pubblicazione: 14/03/2018

 

 

 

Rilevato che
1. La Corte di appello di Perugia, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l'appello proposto dall'avv. G.F., dipendente dell'INAIL, che aveva proposto un'azione risarcitoria nei confronti dell'Istituto assumendo di avere subito un mobbing nel corso del rapporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 1979 e il 1999.
1.1. La Corte territoriale, premessa la definizione giuridica di mobbing, ha precisato che non possono integrare tale fattispecie le semplici tensioni ambientali, i dissapori, i conflitti interpersonali e, tantomeno, le reazioni indotte da comportamenti illegittimi della presunta vittima; né può essere qualificata come mobbing una condotta datoriale sgradevole o anche illegittima, che non sia però connotata dall'alta frequenza e della protrazione per un tempo prolungato e comunque significativo. Ha altresì precisato che è necessaria la sussistenza di un intento ostile e vessatorio, che non sia solo frutto di una rappresentazione soggettiva della presunta vittima.
1.2. Tutto ciò premesso, ha osservato che nei fatti enunciati nel ricorso introduttivo non era possibile individuare quella volontà di emarginazione del prestatore, perseguita mediante una serie di atti vessatori e compiuti in un apprezzabile intervallo di tempo, in cui si sostanzia , dal lato del soggetto attivo, il mobbing. Ha specificamente disatteso i rilievi mossi dall'appellante in merito ai carichi di lavoro, asseritamente eccessivi, ed ha escluso che il ricorrente fosse stato penalizzato nella sua attività, in attuazione di disegno finalizzato alla sua mortificazione e al suo isolamento. La Corte di merito ha poi specificamente ritenuto irrilevanti, ai fini della configurabilità del mobbing, le ulteriori condotte richiamate l'impugnazione ed ivi elencate ai punti 2,3,4 e 5, specificamente argomentando in ordine all'assenza di qualsiasi atteggiamento ostile o irriguardoso insito in alcune condotte datoriali, peraltro coerenti con la disciplina normativa degli istituti di riferimento (mancata erogazione dei premi incentivanti, diniego di conversione del rapporto da tempo pieno a part-time, diniego del trattamento di missione, diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie da cui G.F. era affetto).
1.3. Ha pure rilevato che, essendo il datore di lavoro un ente impersonale, incapace di condotte riferibili solo persone fisiche, il ricorrente avrebbe dovuto specificare quali soggetti all’interno dell'Istituto avevano tenuto i comportamenti denunciati, perseguendo quel fine illecito; quest'indicazione tuttavia era mancata, tanto nell'atto introduttivo, quanto nei successivi scritti difensivi, compreso l'appello.
1.4. Conclusivamente, la sentenza di appello ha evidenziato che "è paradossale che l'avv. G.F. si lamenti di presunte vessazioni, mentre, proprio lui si è reso responsabile di gravissimi comportamenti nei confronti dell'istituto", avendo riportato sentenza irrevocabile di condanna alla pena di nove mesi di reclusione per i delitti continuati di truffa aggravate danni dell'Inail e di uso di falsi certificati medici. Era infatti emerso nel processo penale "nel periodo compreso fra il 3 gennaio 1997 e il dicembre 1999, egli si recò più volte in ferie a Cuba; una volta a destinazione, comunicava all'Inail l'interruzione del godimento delle ferie per sopravvenire di uno stato di malattia. Rientrava in Italia solo dopo diverso tempo, percependo regolarmente lo stipendio e conservando la gran parte delle ferie. I soggiorni avvenivano le località di mare molto distanti dalla capitale L'Avana, impossibili da raggiungere per i medici incaricati delle visite di controllo. In realtà, il G.F. acquistava il biglietto aereo con la data del rientro che non coincideva con il termine del periodo di ferie concesso, bensì corrispondeva alla data effettiva. In sostanza il ricorrente ' prevedeva' che una volta arrivato a Cuba si sarebbe ammalato, che avrebbe quindi interrotto le ferie e procrastinato il ritorno in patria e in servizio ben oltre il termine fissato al datore di lavoro".
2. Avverso tale sentenza G.F. ha proposto ricorso "a) per violazione falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti accordi collettivi nazionali di lavoro; b) per nullità della sentenza emessa (c.p.c. 156, 161) anche per violazione assoluta del diritto di difesa come meglio specificato al punto 17; c) per omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (c.p.c. 132, n. 4, 384)". A tale rubrica fa seguito la promiscua illustrazione di svariate doglianze relative al merito della causa.
3. L'INAIL resiste con controricorso, seguito da memoria nei termini di cui all'art.380-bis, comma 1, c.p.c., come introdotto dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016.
 

 

 

 

Considerato che

 


1. Il ricorso è inammissibile.
2. In via generale, va osservato che il fatto che un motivo di ricorso per cassazione sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, se la sua formulazione permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr. (Sezioni Unite, sentenza n. 9100 del 6 maggio 2015). Dunque, l'inammissibilità non sussiste allorquando il ricorso per cassazione, pur presentando congiuntamente in rubrica più profili di censura, esibisca con sufficiente specificità i profili attinenti la ricostruzione del fatto e passi successivamente alla trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o alla applicazione della o delle norme appropriate alla fattispecie (Cass. n. 9793 del 2013).
3. Tuttavia, nel caso in esame tali condizioni non ricorrono, in quanto il ricorso risulta formulato mediante la mera sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., senza un'adeguata specificazione che consenta, nel contesto dell'illustrazione ciascun motivo, di disarticolare l'unitarietà onde ricondurre specifiche questioni all'uno o all'altro profilo. In particolare, il ricorso prospetta la violazione di norme di diritto sostanziale, di diritto processuale e vizi di motivazione mediante un'esposizione che mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ. per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.
4. Giova ribadire che il ricorso per cassazione costituisce un mezzo di impugnazione privo di effetto devolutivo ed a critica vincolata. Dalla tassatività dei motivi di ricorso, si desume che non sia consentito alla parte omettere di precisare per quale, tra i tipi elencati dall'art. 360 cod. proc. civ., la singola censura sia proposta, dovendo il ricorrente individuare sia la natura del lamentato vizio che affligge la sentenza, di modo che esso rientri esattamente nelle categorie logiche enucleate dal codice di rito, sia i punti o i capi del provvedimento gravato ad esso riferibili. Il motivo deve consentire di individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella pronuncia impugnata e deve contenere la specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione.
5. A ciò aggiungasi che la sentenza gravata è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012. Trova dunque applicazione il nuovo testo dell'art. 360, secondo comma, n. 5, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 54, comma 1, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134. L'intervento di modifica del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un'ulteriore sensibile restrizione dell'ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto. Con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053 le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione anzidetta deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. A seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta).
5.1. Con la medesima sentenza, le Sezioni Unite hanno chiarito, con riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una quaestio facti, che il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. consente tale denuncia nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo
(vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In proposito, è stato, altresì, affermato che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (seni. 8053/14 cit.).
5.2. Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, atteso che la sentenza ha dato conto, puntualmente, delle ragioni poste a base del decisum. La motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell'apprezzamento fattuale appaiono manifestamente illogici o contraddittori. La censura di omesso esame di un fatto decisivo si risolve, invece, in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito della causa.
6. Per tali assorbenti profili, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
7. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, inammissibilità del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
 

 

P.Q.M.

 


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma l-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso nella Adunanza camerale del 22 novembre 2017