• Amianto

La Corte d'appello di Napoli - provvedendo sulla domanda proposta, tra gli altri, dai lavoratori odierni intimati contro l'INPS - ha affermato il diritto di costoro alla rivalutazione contributiva a norma della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e successive modifiche per l'intero periodo soggetto all'assicurazione obbligatoria INAIL contro le malattie professionali derivanti da amianto, avendone accertato l'esposizione "qualificata" alla sostanza nociva per oltre un decennio.

Ricorre in Cassazione l'Inps - Accolto.

La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente enunciato il principio secondo il quale l'attribuzione dell'eccezionale beneficio della rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 5 giugno 1993, n. 169, art. 1, comma 1, e dalla successiva legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271, presuppone l'adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti, per il lavoratore medesimo, un effettivo e personale rischio morbigeno, tale da costituire un pericolo concreto per la salute a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nella legislazione di prevenzione di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, e successive modifiche.

Sulla base di questi principi, l'art. 13, comma 8, attraverso la convergenza degli ordinari criteri ermeneutici (letterale, sistematico e teleologico), deve essere interpretato nel senso che per "intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail" deve intendersi quello, necessariamente superiore ai dieci anni, connotato dal rischio morbigeno come sopra definito, restando esclusi i periodi lavorativi diversi.

Pertanto, in accoglimento del ricorso dell'Inps, la sentenza impugnata va cassata per violazione di legge, mentre la causa va rinviata ad altro Giudice, non ricorrendo le condizioni per la sua decisione nel merito in questa sede, in difetto di indicazione dei periodi per quali periodi sia stato accertato, con riferimento a ciascuno degli odierni intimati, il superamento dei limiti espositivi nei sensi appena precisati.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, TRIPPA GIUSEPPE, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro L.G., R.G., V.S., C.R., S.G.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2104/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/06/2006 R.G.N. 3666/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2009 dal Consigliere Dott. COLETTI DE CESARE GABRIELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI FRANCESCO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

La Corte d'appello di Napoli - provvedendo sulla domanda proposta, tra gli altri, dai lavoratori odierni intimati contro l'INPS - ha affermato il diritto di costoro alla rivalutazione contributiva a norma della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e successive modifiche per l'intero periodo soggetto all'assicurazione obbligatoria INAIL contro le malattie professionali derivanti da amianto, avendone accertato l'esposizione "qualificata" alla sostanza nociva per oltre un decennio in conseguenza dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze dello stabilimento SAE SUD.
L'Inps propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione.
I lavoratori intimati non hanno svolto attività difensiva.
 
Diritto

1. Il ricorso dell'Inps denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3).
Si lamenta che il Giudice di merito abbia riconosciuto il diritto alla rivalutazione contributiva per "l'intero periodo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto" (così il dispositivo della sentenza) anzichè per i (soli) periodi di esposizione qualificata.

Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente enunciato fin dalla sentenza 3 aprile 2001, n. 4913 (e, successivamente, tra tante, 27 febbraio 2002, n. 2926, 15 maggio 2002, n. 7084, 11 luglio 2002, n. 10114, 12 luglio 2002, n. 10185, 23 gennaio 2003, n. 997; 29 ottobre 2003, n. 16256; 13 febbraio 2004, n. 2849), il principio secondo il quale l'attribuzione dell'eccezionale beneficio della rivalutazione contributiva di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 5 giugno 1993, n. 169, art. 1, comma 1, e dalla successiva legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271, presuppone l'adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti, per il lavoratore medesimo, un effettivo e personale rischio morbigeno, tale da costituire un pericolo concreto per la salute a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nella legislazione di prevenzione di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, e successive modifiche.
Le critiche che sono state rivolte alla nozione di "esposizione all'amianto", come ricostruita dalla giurisprudenza richiamata - critiche fondate essenzialmente sulla lettera della legge e sull'identificazione delle lavorazioni a rischio in quelle che "comunque" espongono all'azione di fibre di amianto, come operata dall'ordinamento dell'assicurazione gestita dall'Inail (vedi, oggi, la tabella 8 allegata al D.P.R. n. 1124 del 1965, e la voce 56 della tabella 4 allegata allo stesso decreto) - si confutano osservando che:
- è la stessa L. n. 257 del 1992, a dare fondamento normativo all'esigenza di una esposizione superiore, per intensità, a una determinata "soglia", stabilendo con specifica disposizione (art. 3, poi sostituito dalla L. 24 aprite 1998, n. 128, art. 16, che richiama, e in parte modifica, i valori indicati nel D.Lgs. n. 277 del 1991) il limite di concentrazione al disotto del quale le fibre di amianto devono considerarsi "respirabili" nell'ambiente di lavoro (tanto da non obbligare all'adozione di misure protettive specifiche) e mostrando, così, di ritenere insufficiente, agli effetti del beneficio da attribuire ai lavoratori "esposti all'amianto" (che non abbiano contratto malattia professionale), la presenza della sostanza in quantità tale da non superare il limite anzidetto e da non rappresentare, per tale, ragione, un concreto pericolo per la salute;
- se si ha riguardo alle altre misure di sostegno apprestate per i lavoratori nelle varie disposizioni del cit. art. 13, appare più che giustificata, per coloro che siano stati semplicemente esposti all'azione della sostanza nociva, la necessità di una doppia "soglia" (riguardante cioè sia la durata che la intensità della esposizione) di accesso al beneficio previdenziale, tenuto conto della diversità del rischio che, nel caso considerato dal comma 8, è solo eventuale, mentre è certo e ormai verificato nel caso (della malattia professionale) previsto dal comma 7, mentre è ancora eventuale ma con probabilità massima di manifestazione nel caso (dei lavoratori delle miniere o delle cave di amianto) descritto nel comma 6;
- la Corte costituzionale, nella sentenza n. 5 del 2000, ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 13, comma 8 - sollevata (anche) sotto il profilo che la mancata determinazione del fattore rischio, cioè della misura di esposizione rilevante, avrebbe portato, in violazione dell'art. 3 Cost., a trattare in maniera uniforme situazioni di concreto pericolo e non - proprio in base ad un'interpretazione della norma atta a escludere l'intento di introdurre una indiscriminata rilevanza di qualsiasi tipo di esposizione, anche minima, purchè protrattasi per oltre dieci anni, presupponendo la norma stessa, invece, il superamento di una specifica soglia di rilevanza del rischio (quella appunto indicata dal D.Lgs. n. 277 del 1991, e successive modifiche), in quanto tale, da connotare le lavorazioni di effettive potenzialità morbigene;
- la necessità di subordinare l'applicazione della tutela alla presenza di un concreto rischio morbigeno, il rischio, cioè, per il lavoratore "esposto" di subire danni all'organismo per la obiettiva pericolosità dell'attività lavorativa svolta, è stata ribadita da C. cost. n. 127 del 2002 ed ancora il Giudice delle leggi, nell'escludere che le provvidenze in questione abbiano carattere risarcitorio - indennitario per i lavoratori comunque esposti all'amianto, ha ravvisato la ratio del beneficio nell'intento di favorire il raggiungimento del diritto alla pensione per i lavoratori coinvolti nel processo di dismissione delle lavorazioni comportanti l'uso dell'amianto (C. cost. n. 369 del 2003), confermando così la necessaria rilevanza di un'esposizione "qualificata".
La suddetta interpretazione è stata poi sostanzialmente presupposta nei successivi sviluppi legislativi che hanno modificato la disciplina del beneficio in questione (D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326), peraltro inapplicabili alla controversia ratione temporis.
Sulla base di questi principi, l'art. 13, comma 8, attraverso la convergenza degli ordinari criteri ermeneutici (letterale, sistematico e teleologico), deve essere interpretato nel senso che per "intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail" deve intendersi quello, necessariamente superiore ai dieci anni, connotato dal rischio morbigeno come sopra definito, restando esclusi i periodi lavorativi diversi (così la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte: tra tante, Cass. sent. n. 517 del 2007, n. 27111 del 2006, n. 1140 del 2005, n. 21667 del 2004, n. 4950 del 2002).
Pertanto, in accoglimento del ricorso dell'Inps, la sentenza impugnata va cassata per violazione di legge, mentre la causa va rinviata ad altro Giudice, non ricorrendo le condizioni per la sua decisione nel merito in questa sede, in difetto di indicazione dei periodi per quali periodi sia stato accertato, con riferimento a ciascuno degli odierni intimati, il superamento dei limiti espositivi nei sensi appena precisati.
Il Giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, provvedere anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
 
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2009