Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 22 marzo 2018, n. 13334 - Infortunio del dipendente comunale durante la potatura degli alberi. Responsabilità di un preposto di fatto


Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 09/02/2018

 

 

 

Fatto

 


1. La Corte d'Appello di Lecce confermava integralmente la sentenza del Tribunale di Lecce, con la quale C.F. veniva condannato alla pena di 1.500,00 euro di multa per il reato p. e p. dall'art. 590, c. 3, cod.pen., perché, in qualità di preposto coordinatore della squadra di operai addetti ai lavori di manutenzione nel Comune di Specchia, cagionava a D.M., per negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme contro infortuni sul lavoro, lesioni personali gravi, consistite nello schiacciamento somatico di L 1, frattura acetabolo a destra, frattura polso sinistro, con sottoposizione ad intervento chirurgico e prognosi di giorni 60. Venivano concessi i doppi benefici di legge.
2. Il fatto veniva pacificamente ricostruito. Il dipendente comunale D.M. subiva un infortunio mentre era intento all'attività di potatura degli alberi su una strada comunale di Specchia, insieme ad altro lavoratore, su incarico dato da C.F., il quale, dopo aver portato i due operai sul posto a bordo di un camion, si era allontanato. Gli operai avevano con loro solamente una scala a pioli, che si apriva e si appoggiava all'albero senza avere nulla che la tenesse ferma. Il D.M., per procedere alla potatura, vi saliva sopra con una motosega, mentre il collega era ai piedi della scala, deputato a raccogliere i rami potati. Ad un certo punto la scala vacillava, senza che fosse tenuta da nessuno e senza che i lavoratori fossero dotati di alcun presidio antinfortunistico (quali caschi o cinture di sicurezza) né tanto meno di una scala con cestello, ed il D.M. cadeva al suolo, provocandosi le lesioni per cui è processo.
3. A seguito delle indagini, venivano imputati due soggetti, B.A., in qualità di dirigente responsabile dell'Ufficio tecnico-manutentivo del Comune di Specchia, e C.F., in qualità di preposto di fatto.
3.1. Il primo veniva mandato assolto in primo grado, escludendosi che la sua nomina a responsabile del settore tecnico, posizione organizzativa, potesse essere considerata sufficiente per costituirlo datore di lavoro. Si escludeva altresì una sua responsabilità in qualità di semplice dirigente, dal momento che il gruppo di "stradini" (così venivano chiamati gli operai addetti alla manutenzione), si occupava di lavori di manutenzione esterni e di giardinaggio, ma non era deputato ad eseguire lavori di potatura di alberi ad alto fusto, che in genere venivano affidati a ditte esterne, ed in questo senso andavano sempre le direttive impartite dal B.A.. Ciononostante, il gruppo risultava dotato di particolare "autonomia", potendosi "muovere" in base a determinate esigenze e situazioni che richiedessero il suo intervento. Di talché, gli stradini prendevano sì ordini anche dall'Ufficio tecnico, ma più spesso decidevano autonomamente gli interventi da eseguire.
3.2. In tale quadro di autonomia, un ruolo organizzativo di fatto e assai preciso veniva ricostruito in capo al C.F.. Era infatti il prevenuto ad indicare ai colleghi - nel corso di appositi ritrovi la mattina presto presso il deposito dove erano custoditi gli attrezzi - i lavori da svolgere quotidianamente, ricoprendo, di fatto, il ruolo di caposquadra. Di conseguenza, la sua attività non era la medesima degli altri stradini, ma consisteva anche nel ripartire le competenze degli operai e nel dislocare gli stradini nei diversi luoghi dove era necessaria l'attività lavorativa. Tale delineata situazione di preminenza, organizzativa e funzionale, era dovuta alla maggiore anzianità ed esperienza del C.F., ed era di fatto conosciuta e riconosciuta non solo dai colleghi ma anche dall'amministrazione comunale.
4. C.F. propone, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
5. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b) e lett. e), cod.proc.pen., violazione di legge in relazione agli artt. 2, lett. e) e 299 del d.lgs. 81/2008, e conseguente vizio della motivazione.
5.1. Viene contestata la riconosciuta posizione di garanzia di preposto di fatto in capo al C.F.. Di essa, infatti, mancherebbero tutti gli elementi costitutivi, rappresentati dal possedere il soggetto le competenze professionali idonee al compito assegnatogli e, soprattutto, dal ricoprire una posizione di preminenza o supremazia rispetto agli altri lavoratori, conferitagli dal datore di lavoro o dal dirigente, quantunque senza un'investitura formale. Ebbene, dall'Istruttoria probatoria emergeva, anzitutto, che il prevenuto non fosse affatto il più anziano stradino, né anagraficamente, né per anzianità di servizio, atteso che, a parità di anzianità di assunzione nel Comune, tale era sicuramente il D.M.. In secondo luogo, emergeva che la squadra di operai collaborava come una famiglia, essendo tutti gli stradini sullo stesso piano, e non riconoscendosi alcun ruolo di preminenza al ricorrente. Al più, dal momento che poteva accadere che gli ordini sul lavoro da farsi, provenienti dalla dirigenza tecnica, venissero impartiti all'operaio più anziano perché se ne facesse portavoce con gli altri, si potrebbe ipotizzare un ruolo di mero portavoce del C.F., senza che questo significhi aver mai svolto una funzione di responsabilità o assunto la posizione di garanzia propria del preposto.
5.2. In secondo luogo, il ricorrente contesta che vi sia stata un'attribuzione a preposto, ancorché di fatto, da parte del datore di lavoro o del dirigente. Il preposto, infatti, deve non solo essere nella posizione di impartire ordini e direttive, ma deve anche poterne "esigere" dal lavoratore l'applicazione ed il rispetto, sulla base di quella che non può in nessun caso essere un'autoinvestitura, ma che deve qualificarsi come investitura di fatto da parte del datore di lavoro o del dirigente. Né è sufficiente per ritenere soddisfatto questo requisito l'ipotesi, avanzata dai giudici di merito, di una investitura tacita per silenzio assenso, attese le svariate dichiarazioni, rese in processo, che sottolineavano il ruolo di mero portavoce ricoperto dal prevenuto.
5.3. In terzo luogo, viene contestata la competenza tecnica del C.F. a ricoprire l'incarico di preposto, anche se di fatto. Solo specifiche competenze professionali possono consentire al soggetto agente di accettare volontariamente e coscientemente l'incarico con gli obblighi prevenzionistici che ne derivano, soprattutto in mancanza di un'investitura formale.
6. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 605, c. 1, lett. e), cod.proc.pen., mancanza della motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Nonostante, infatti, apposita critica argomentata fosse stata sollevata con i motivi di appello, la Corte territoriale non motiva affatto sul punto, nemmeno per relationem rispetto alla sentenza di primo grado. Di conseguenza, il ricorrente ripropone le osservazioni al riguardo sollevate in grado d'appello. Egli si chiede come sia possibile che la realtà complessivamente emersa dal processo - ossia quella per cui, in capo al datore di lavoro ed al dirigente non sono state riscontrate responsabilità di alcun tipo, nemmeno per culpa in vigilando, salvo però poi riallocare tutta la responsabilità dell'infortunio su un dipendente operaio generico - non possa essere valutata quale elemento positivo per la concessione delle attenuanti generiche.
7. Con memoria difensiva ritualmente presentata, il difensore del ricorrente rileva, in via subordinata, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
 

 

Diritto

 


1. Preliminarmente, osserva il collegio come il reato per il quale l'imputato è stato tratto a giudizio deve ritenersi prescritto, trattandosi di reato commesso il 4 febbraio 2009, tenuto anche conto dei brevi periodi di sospensione del corso della prescrizione verificatisi nel processo.
2. Al riguardo, ritenuto che l'odierno ricorso avanzato dall'imputato non appare manifestamente infondato (effettivamente, la Corte territoriale ha omesso di argomentare in ordine al motivo inerente al diniego delle circostanze attenuanti generiche) né risulta affetto da profili d'inammissibilità di altra natura, occorre sottolineare, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., n. 35490/2009, Rv. 244274).
3. E invero il concetto di 'evidenza', richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui 'positivamente' deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., n. 26008/2007, Rv. 237263).
4. Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni delle sentenze di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p.
5. Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato contestato all'Imputato estinto per prescrizione.
 

 

P.Q.M.
 

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Roma, 9 febbraio 2018