Tipologia: CCA
Data firma: 4 agosto 2005
Validità: 01.08.2005 - 31.12.2008
Parti: Siaer e OO.SS.
Settori: Commercio, Siaer
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa Generale
Art. 1 - Destinatari
Art. 2 - Sfera di applicazione
Criteri di Classificazione del Personale
Art. 3 - Classificazione dell’organico
Art. 4 - Apprendistato
Art. 5 - Passaggi di qualifica
Assunzione
Art. 6 - Assunzione
Art. 7 - Periodo di prova
Art. 8 - Part-time e lavoro condiviso
Art. 9 - Orario di lavoro
Art. 10 - Permessi
Art. 11 - Ricorrenza 8 marzo
Art. 12 - Permessi per studio
Art. 13 - Festività
Art. 14 - Festività del patrono
Art. 15 - Ferie
Art. 16 - R.o.l
Cause di sospensione del rapporto
Art. 17 - Aspettativa
Art. 18 - Gravidanza e puerperio
Art. 19 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 20 - Rimborsi spese per attività esterne alla sede di lavoro
Art. 21 - Reperibilità
Retribuzione
Art. 22 - Scatti di anzianità
Art. 23 - Contingenza
Art. 24 - Trattamento economico
Art. 25 - Retribuzione di fatto
  Art. 26 - Retribuzione mensile
Art. 27 - Retribuzione giornaliera
Art. 28 - Quota oraria
Art. 29 - Non limite orario
Art. 30 - Straordinario forfetizzato
Art. 31 - Lavoro straordinario
Art. 32 - Indennità di funzione
Art. 33 - Terzo elemento
Art. 34 - Tredicesima mensilità
Art. 35 - Quattordicesima mensilità
Art. 36 - Salario variabile
Art. 37 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 38 - Preavviso
Relazioni sindacali
Art. 39 - Diritti di informazione
Art. 40 - Formazione e aggiornamento
Art. 41 - Relazioni sindacali
Art. 42 - Ambiente e salute
Varie
Art. 43 - Assicurazioni
Art. 44 - Trattamento assistenziale
Art. 45 - Assistenza legale - quadri
Art. 46 - Previdenza integrativa - fonte
Art. 47 - Anticipazione tfr
Art. 48 - Telelavoro
Art. 49 - Mensa
Art. 50 - Decorrenza e durata
Tabella retribuzioni
Allegati

Contratto Collettivo Aziendale

Premessa Generale
Art. 1 - Destinatari

Il presente contratto collettivo é destinato a regolare i rapporti di lavoro dei dipendenti del Siaer annullando e sostituendo tutti i contratti collettivi aziendali vigenti. Tale fonte contrattuale sarà integrata, per quanto qui non previsto, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Terziario, Distribuzione e Servizi, in seguito per brevità indicato come TDS, che per precisione si individua come CCNL/TDS stipulato in data 2/07/04 tra Confcommercio e Cgil/Cisl/Uil. Il presente contratto e quello collettivo nazionale citato dovranno considerarsi, nel rispetto ed in armonia con le disposizioni di legge, le uniche fonti regolatrici dei rapporti di lavoro di tutto il personale attualmente alle dipendenze di Siaer e del personale che sarà assunto in futuro. Di conseguenza non saranno applicati altri contratti di livello Provinciale e Regionale e Nazionale, stipulati e stipulandi, fatte salve le modificazioni future del CCNL/TDS e quanto attualmente applicato dall’Accordo Provinciale del 7/02/1973.

Art. 2 - Sfera di applicazione
Il Siaer provvederà ad applicare l’odierno contratto collettivo, con delibera del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto della specificità della società medesima; tale delibera dovrà essere comunicata per iscritto alle rappresentanze dei lavoratori. Per opportuna reciproca chiarezza si concorda che le assunzioni presso aziende del Sistema Cna Emilia Romagna, siano esse relative ad uno o più dipendenti, siano definite attraverso specifici accordi fra le parti, dopo una preventiva informazione.
Si conviene inoltre di fissare un tempo massimo di un anno dalla data di passaggio per un eventuale rientro nella struttura di provenienza.
Criteri di Classificazione del Personale

Art. 4 - Apprendistato
Per tutta la normativa sull’apprendistato il presente contratto richiama in via espressa le leggi vigenti in materia (Art. 47- 53 D.lgs n. 276/2003) ed il CCNL stipulato in data 2 luglio 2004 e la normativa regionale.
[…]

Assunzione
Art. 8 - Part-time e lavoro condiviso

Si concorda che l’Azienda comunicherà semestralmente alla RSU eventuali richieste di riduzioni di orario, i tempi parziali concessi e non concessi, e le eventuali modifiche dei tempi parziali esistenti.
Ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa costituire un mezzo idoneo sia ad agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, sia come risposta ad esigenze individuali dei lavoratori anche già occupati, si dichiara la volontà di utilizzare questo istituto.
Si valuterà, inoltre, la possibilità di usufruire di rapporti di lavoro condivisi.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, dopo valutazione delle compatibilità con le esigenze aziendali, potrà essere concesso ai dipendenti che ne fanno richiesta e disciplinato secondo i seguenti principi:
a) il Part-Time concesso sarà da intendersi a termine, non dovrà essere superiore a 12 mesi e ne va annualmente verificata la proroga, fatte salve le situazioni di Part-Time già in essere concesso a tempo indeterminato;
b) la riduzione dell’orario di lavoro presuppone una riparametrazione degli Istituti previsti dal CCNL/TDS e dal CCA;
c) la richiesta di Part-Time dovrà essere scritta ed inoltrata alla Direzione Aziendale. Dovrà indicare il periodo richiesto e la struttura dell’orario di lavoro. La Direzione si impegnerà ad analizzare la domanda e, se il dipendente possiede tutti i requisiti, a concordare le modalità dell’applicazione del Part-Time entro 30 giorni dalla richiesta;
d) Le richieste saranno esaudite secondo l’ordine di arrivo, tranne quelle che dimostreranno, con opportuna certificazione, la necessità di assistenza ad un familiare; a queste ultime sarà data priorità facendo riferimento alla legge 53/2000 sui congedi parentali;
e) il numero minimo di ore settimanali è pari a 20 (venti);
f) a fronte di specifiche richieste del lavoratore sarà possibile sperimentare nuove modalità di distribuzione dell’orario di lavoro, anche articolato su tre giorni settimanali, qualora non inducano problemi organizzativi per l’azienda.
Per i part-time non concessi la proprietà informerà la RSU e il dipendente interessato per iscritto, dando contestualmente opportuna motivazione e rendendosi disponibile ad un eventuale incontro.
Le parti concordano, visto il comma 4, Art. 5 della legge n. 863/1984, sulla possibilità dell’Azienda di richiedere al lavoratore di effettuare, per esigenze organizzative, prestazioni supplementari, fermo restando la volontà dello stesso, per un tetto massimo complessivo di 80 ore annue ai seguenti fini:
- aggiornamento professionale;
- scadenze per consegna procedure ai fini legislativi;
- attività non prevedibili che possano causare particolari impegni.
Per il calcolo del trattamento economico del part-time si procederà alla percentualizzazione mensile a tempo pieno.
Il valore percentuale è determinato dal rapporto fra orario settimanale di riferimento e quello settimanale a tempo parziale.
In fase di richiesta della effettuazione delle ore supplementari, sarà programmato il periodo di massima per il recupero delle medesime.
Eventuali residui al 31/12 potranno essere oggetto di recuperi fino al 30/4 dell’anno successivo; altrimenti saranno liquidati con busta paga del mese di maggio dell’anno successivo.
Nel caso non sussistano condizioni di recupero programmato, si concorderà il pagamento delle ore supplementari da liquidare con la retribuzione del mese di effettuazione.
Le ore di lavoro supplementari comprese quelle effettuate di sabato saranno retribuite e/o potranno essere recuperate, fermo restando la corresponsione di una maggiorazione pari al 35% comprendenti i ratei degli istituti contrattuali differiti (ferie, 13ma, 14ma, festività, ex festività).
Le ore così retribuite saranno comprese nel calcolo del TFR.

Art. 9 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro è fissato in 38 ore settimanali.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro e le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
La Direzione Aziendale, d’intesa con la RSU, stabilirà la struttura dell’orario, sia estivo che invernale.
Impiegati e Quadri
Dal Lunedì al Giovedì:
Mattino: dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Pomeriggio: dalle ore 13.30 alle ore 17.30
Al Venerdì:
Mattino: dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Pomeriggio: dalle ore 13.30 alle ore 15.30
Impiegati Settore Operativo
Dal Lunedì al Venerdì, articolato in turni:
Mattino: dalle ore 7.00 alle ore 14.00
Pomeriggio: dalle ore 13.00 alle ore 20.00
Al Sabato, (turno alternato):
Mattino: dalle ore 7.00 alle ore 13.00
All’orario aziendale sopra definito si applica la flessibilità di un’ora in entrata e in uscita.
La Direzione Aziendale e la RSU si incontreranno entro Ottobre 2005 per definire, all’interno dei riferimenti contrattuali e legislativi, un orario aziendale annuale, anche al fine di tener conto delle esigenze di una maggiore copertura di servizio ai clienti e della nuova attività di Data Center.

Art. 10 - Permessi
a) Visite mediche
I dipendenti, di norma, dovranno effettuare tali visite fuori dell’orario di lavoro; in via eccezionale si concorda di concedere brevi permessi retribuiti della durata massima di quattro ore giornaliere pari ad un massimo di 20 ore annuali, a fronte di assenze per visite mediche generiche, specialistiche, esami strumentali e piccoli interventi chirurgici.
Esse dovranno essere motivate dalla impossibilità di non farle coincidere con il normale orario di lavoro e dovranno altresì essere documentate.
Ciò premesso, tali permessi dovranno il più possibile essere fruiti all’inizio od alla fine della giornata lavorativa.
b) Cure e terapie.
Possono inoltre essere concessi permessi non retribuiti della durata massima di due ore giornaliere, a fronte di assenze per cure e terapie, che dovranno essere comunque documentate; tali permessi non saranno concessi ai dipendenti con residui ore di ferie e ROL, e/o recuperi di ore straordinarie.
A fronte di particolari disagi, dovuti alla distanza o ad altri condizionamenti, in via del tutto eccezionale tali permessi potranno coprire un massimo di 4 ore lavorative.
c) Decesso di un familiare […]
d) Congedi parentali

Si applicano integralmente le norme di legge (L. 53/2000 e successive modificazioni) e il contratto CCNL vigenti (artt. 148, 150, 151).

Cause di sospensione del rapporto
Art. 18 - Gravidanza e puerperio

[…]
Fermo restando le attuali norme di legge e la normativa sui congedi parentali, si concorda che, al fine di dare risposta ad esigenze individuali del personale a seguito di gravidanza e puerperio, è data la facoltà di utilizzare l’istituto del Part-Time (orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto), dal compimento del primo anno di vita del bambino, per un periodo non superiore ai 24 mesi eventualmente rinnovabili.

Art. 21 - Reperibilità
In relazione ad eventi straordinari l’Azienda ha la facoltà di richiedere ai lavoratori di rendersi reperibili al di fuori del normale orario di attività dell’impresa, purché ciò non crei gravi disagi al lavoratore stesso.
Di norma gli orari di reperibilità sono di 16 ore nei giorni feriali e di 24 ore al sabato e festivi.
Il servizio di reperibilità è compensato, per tutti i dipendenti, nella seguenti misure lorde giornaliere: …omissis…

Retribuzione
Art. 31 - Lavoro straordinario

Per gli impiegati sono da considerarsi straordinarie le ore eccedenti le 8 ore giornaliere (6 al venerdì) e le 38 ore settimanali; […]
Le ore di straordinario individuali non possono superare complessivamente le 180 ore annue
È prevista la possibilità di recuperare eventuali ore straordinarie erogando solamente una maggiorazione pari al 15%.
Eventuali ore di straordinario non recuperate alla data del 31/12 di ogni anno potranno essere oggetto di recupero sino al 30 aprile dell’anno successivo o liquidate con la busta paga del mese di maggio e con un’ulteriore maggiorazione del 15%.

Relazioni sindacali
Art. 39 - Diritti di informazione

Le scelte di rilevanza strategica e gli obiettivi di sviluppo economici ed organizzativi primari del Siaer devono essere alla base di un sistema di informazioni e di incontri periodici per favorire un coinvolgimento del personale nel raggiungimento degli obiettivi posti.
La Direzione Aziendale, su richiesta delle OO.SS. firmatarie del presente accordo e della RSU, si impegna a illustrare in un apposito incontro, a cadenza annuale ed entro il mese di Aprile, le informazioni relative a:
a) andamento economico- finanziario con consegna annuale del bilancio;
b) organizzazione aziendale e modifiche agli assetti societari;
c) scelte relative alla pianta organica, e consegna semestrale di prospetti riguardanti la situazione delle ferie, permessi e straordinari.
d) politiche di sviluppo e formazione del personale e utilizzo di risorse esterne
e) profili ed inquadramenti;
f) informazione preventiva su eventuali progetti di particolare rilevanza;
g) consulenze programmate per l’esercizio e scostamento rispetto all’anno precedente.
h) In caso di attuazione di programmi di outsourcing, la Direzione Aziendale si impegna ad un confronto preventivo con la RSU.

Art. 40 - Formazione e aggiornamento
In aggiunta a quanto previsto dal TDS le parti concordano che:
La Direzione fornirà a cadenza annuale alla RSU il piano formativo e di aggiornamento del personale, in sintonia con il piano industriale e l’evoluzione aziendale; tale documento sarà esaminato tra le parti in apposito incontro.
Successivamente il piano formativo sarà illustrato al personale con modalità da concordare.
Semestralmente le parti si incontreranno per verificare l’attuazione del piano formativo ed eventuali integrazioni.
Qualora le mutate esigenze rendano necessarie nuove figure professionali, l’Azienda si impegna a ricercare, anche al proprio interno, le persone più idonee a svolgere i nuovi compiti, eventualmente promovendo dei corsi di formazione.

Art. 41 - Relazioni sindacali
Le parti confermano la volontà di intensificare le relazioni sindacali con l’obiettivo di favorire, anche attraverso il confronto, il consolidamento e lo sviluppo del Siaer.
Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL/TDS, nella parte riguardante il sistema di relazioni sindacali, e ad integrazione dell’Art. 39 del presente CCA si ribadisce quanto segue:
a) situazione dipendenti
sarà fornita semestralmente informazione scritta contenente il numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, il tipo di legge con la quale é stato attivato il rapporto di lavoro ed il numero dei diversi rapporti di lavoro attivati nell’arco dell’anno solare.
b) assemblea
si potranno svolgere, durante l’orario di lavoro, assemblee retribuite del personale dipendente nella misura massima di 12 (dodici) ore annuali, sia per discutere nel merito dei problemi interni che per affrontare temi generali.
Le comunicazioni scritte di convocazione di assemblea, dovranno giungere al datore di lavoro almeno 48 ore prima della data di svolgimento. Lo svolgimento delle riunioni, durante l’orario di lavoro, dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e dei servizi erogati.
c) elezione degli organi di rappresentanza del personale - consiglio dei delegati
dai quadri e dagli impiegati congiuntamente, sarà eletta una rappresentanza sindacale unica denominata Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). È riconosciuta per i componenti della RSU, la possibilità di usufruire di permessi retribuiti sempre a regime ordinario, nella misura massima di 200 (duecento) ore annuali complessive (nel computo delle ore vanno escluse le ore relative ai Direttivi e alle assemblee del personale).
L’Azienda si impegna nei programmi annuali, a tenere conto delle assenze del delegato dovute ad impegni sindacali, sensibilizzando il coordinatore dell’area di appartenenza.

Art. 42 - Ambiente e salute
A seguito dell’entrata in vigore del D.L[gs]. 626/94, sono stati nominati da parte dell’azienda addetti al servizio prevenzione e protezione antincendio e addetti al servizio di pronto soccorso; è stato eletto dall’assemblea del personale il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che continuerà ad operare come previsto dal D.L[gs]. 626/94.
In base alla sentenza della Corte di Giustizia Europea, tutti i posti di lavoro a VDT andranno adeguati alle caratteristiche previste dall’allegato VII del D.Lgs. 626/94 e 242/96.
Il medico competente sottoporrà a controllo periodico della vista tutti coloro che utilizzano il VDT per almeno 20 ore settimanali.
Ai sensi dell’Art. 33 del D.Lgs. 626/94 l’Azienda deve garantire che i lavoratori respirino aria salubre in quantità sufficiente; dovrà, pertanto, dotare gli ambienti di lavoro di adeguati sistemi di depurazione dell’aria.
L’azienda si impegna ad eseguire rigorosi programmi di manutenzione agli impianti di condizionamento e di riciclo dell’aria per garantire una migliore qualità dell’ambiente di lavoro e del microclima.
Varie

Art. 48 - Telelavoro
Le parti si impegnano a sperimentare modalità lavorative tramite il telelavoro nel comune interesse dell’azienda e dei lavoratori interessati.

Art. 49 - Mensa
È in essere una convenzione con la ditta CIR che erogherà il servizio di mensa nei suoi locali.
[…]
Viene mantenuta la possibilità di usufruire del servizio di mensa anche presso i locali di ristorazione Bar Formula 1 e Pizzeria Grotta Azzurra alle medesime condizioni.
Si precisa che al servizio mensa si ha diritto solo se viene svolta un’attività lavorativa superiore alle 4 ore.