Tipologia: Accordo
Data firma: 28 settembre 2005
Validità: 31.12.2008
Parti: GD Ipermercato e RSA, OO.SS.
Settori: Commercio, GDO, GD Modena
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 - Sfera di applicazione e CCNL
Art. 2 - Relazioni sindacali e diritti di informazione
Art. 3 - Rappresentanze sindacali
Art. 4 - Ore assemblea
Art. 5 - Saletta sindacale
Art. 6 - Contratto di lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione a tempo determinato
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Permessi retribuiti
Art. 9 - Pausa giornaliera
Art. 10 - Distribuzione orario di lavoro
Art. 11 - Lavoro straordinario
Art. 12 - Aperture festive
Art. 13 - Lavoratori part-time
  Art. 14 - Mobilità interna
Art. 15 - Professionalità e livelli di inquadramento
Art. 16 - Ferie
Art. 17 - Servizio mensa
Art. 18 - Visite mediche
Art. 19 - Gravidanza puerperio
Art. 20 - Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 21 - Trasferte e rimborsi spese
Art. 22 - Premio aziendale
Art. 23- Salario variabile
Art. 24 - Capi reparto
Art. 25 - Validità e durata
Allegati

Accordo GD

Il giorno 28 settembre 2005, tra GD srl Ipermercato di Modena strada Morane 500 […], e le RSA del punto vendita […] e le Organizzazioni sindacali di categoria provinciali […], si è definitivamente stipulato il presente accordo integrativo aziendale.
Con il presente accordo le parti dichiarano conclusa la procedura di cui all’art. 47 della legge 428/1990, in base a quanto stabilito dall’accordo sindacale del ………. e successive proroghe, la scadenza delle quali coincide con la decorrenza del presente accordo, e dispongono con il presente atto una disciplina speciale e sostitutiva rispetto all’integrativo aziendale generalmente applicabile del 1998.

Art. 1 - Sfera di applicazione e CCNL
Con decorrenza 1/1/2006 ai dipendenti del punto vendita di Modena strada Morane 500 si applicherà il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.
I dipendenti inseriti nei livelli 3°s e 4°s del Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, attualmente applicato, verranno inquadrati rispettivamente nel 3° e 4° livello del Contratto Collettivo Nazionale terziario distribuzione e servizi. La differenza retributiva risultante fra i due livelli verrà riconosciuta a titolo di indennità di funzione assorbibile solo da eventuali futuri passaggi di livello.
Verranno mantenute le condizioni ad oggi previste ed applicate dalla contrattazione collettiva nazionale della distribuzione cooperativa in tema di trattamento economico in caso di malattia ed infortunio e di maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo.
Il presente accordo integrativo aziendale, che sostituisce ed assorbe ogni altro accordo integrativo precedentemente sottoscritto ed applicabile nel punto vendita, si applica esclusivamente ai dipendenti dell’unità organizzativa di GD srl Ipermercato di strada Morane 500 Modena.
Per quanto non regolato dal presente accordo le parti convengono che si applicherà quanto previsto dal CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Art. 2 - Relazioni sindacali e diritti di informazione
Fermo restando quanto disposto dal CCNL, il sindacato ha diritto ad informazioni preventive e periodiche al fine di consentire una adeguata conoscenza dello stato e delle prospettive aziendali mediante specifici incontri che avverranno:
§ annualmente entro il 1° quadrimestre di ogni anno in merito a
1.Piani di sviluppo, consolidamento o ristrutturazione
2.Progetti di innovazione ed investimento
3.Bilanci consuntivi e preventivi
4.Politiche commerciali, tipologie dei servizi e orari di apertura
5.Organizzazione del lavoro;
6.Piani formativi e sentieri di carriera
7.esternalizzazioni ed appalti
§ semestralmente sullo stato di realizzazione di quanto preventivato, con consegna dei dati relativi alla produttività, agli organici e alle sue variazioni (assunzioni, dimissioni, full-time, part-time), alle ore supplementari per i lavoratori a part-time e alle ore straordinarie per i lavoratori full-time; nell’occasione si esamineranno le eventuali variazioni organizzative dei turni di lavoro, gli scollamenti rilevanti di quanto preventivato e le previsioni di andamento economico annuale.
§ Nei casi previsti al precedente punto 7, nel rispetto della piena autonomia delle parti, il punto vendita si impegna a fornire informazioni anche orientate all’eventuale raggiungimento di intese preventive.
Le informazioni relative ad eventuali modificazioni temporanee, contingenti straordinarie dovranno essere poste a conoscenza delle RSA/RSU. con almeno 6 giorni di anticipo.

Art. 4 - Ore assemblea
Si concorda che lo svolgimento delle assemblee avvenga secondo le seguenti modalità:
1.le assemblee che riguardano la totalità dei lavoratori dell’ipermercato o di tutti i lavoratori di un settore, si svolgeranno al di fuori dall’orario di apertura al pubblico dell’ipermercato;
2.le assemblee che riguardano i lavoratori di un singolo reparto si potranno svolgere all’interno dell’orario di apertura dell’ipermercato, a condizione che sia salvaguardato il servizio alla clientela.
Tali ore saranno retribuite in aggiunta alla normale retribuzione (le presenze saranno rilevate dalle RSA/RSU e comunicate all’Azienda).
In caso di variazioni significative dell’orario di apertura al pubblico del punto vendita le parti si incontreranno al fine di adeguare le previsioni contenute nel presente articolo.

Art. 5 - Saletta sindacale
L’Azienda metterà a disposizione delle RSA/RSU un locale in uso permanente per svolgere l’attività sindacale.

Art. 6 - Contratto di lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione a tempo determinato
Per consentire un costante ed adeguato livello di servizio e di gestione aziendale e al fine di promuovere ulteriori occasioni occupazionali si concorda che il punto vendita, nel rispetto della normativa vigente, potrà utilizzare contratti a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dell’organico in forza nel punto vendita ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività.
Le parti convengono che i contratti a tempo determinato stipulati per ragioni di carattere sostitutivo non rientrano nella suddetta limitazione quantitativa.
Relativamente alle assunzioni a tempo determinato verranno fornite informazioni trimestrali alle RSA/RSU.
[…]
Le parti convengono che, nel rispetto della normativa vigente, il punto vendita potrà stipulare contratti di somministrazione a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dell’organico in forza nel punto vendita.
Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e i contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno superare complessivamente il 35% annuo dell’organico in forza al punto vendita.
Le parti convengono che non rientrano nelle limitazioni quantitative di cui al presente articolo i contratti di lavoro:
stipulati per ragioni di carattere sostitutivo;
riferiti ad attività a carattere stagionale e intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;
sottoscritti per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario ed occasionale.

Art. 7 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro è fissato nella misura di 37,5 ore settimanali. I dipendenti con contratto di lavoro part-time effettueranno l’orario nominale previsto e sottoscritto dalle parti.

Art. 9 - Pausa giornaliera
I lavoratori del punto vendita hanno diritto ad effettuare una pausa giornaliera non retribuita in base a quanto previsto dalla legislazione vigente.
I dipendenti del punto vendita a tempo indeterminato e di apprendistato che avevano maturato il diritto alla pausa giornaliera retribuita in base al precedente contratto integrativo aziendale, ad esclusione del personale con funzioni direttive, usufruiranno in sostituzione della stessa, di n° 65 ore di permessi retribuiti per i lavoratori full-time, di 48 ore per i lavoratori con contratto part-time superiore alle 20 ore, di 30 ore per i lavoratori con contratto part-time uguale o inferiore a 20 ore. Per i lavoratori part-time si procederà secondo i criteri di proporzionalità in base all’orario di lavoro settimanale. Al fine di favorirne l’effettiva fruizione, i suddetti permessi retribuiti dovranno essere oggetto di programmazione unitamente ai periodi di ferie.

Art. 10 - Distribuzione orario di lavoro
Si conviene che la distribuzione dei turni di lavoro di tutti gli addetti dovrà essere, di norma, contenuta in una fascia non superiore a 11 ore giornaliere.
L’orario massimo giornaliero non dovrà, di norma, essere superiore a 9 ore per gli addetti area di vendita e 8 ore per gli addetti alla barriera casse.
In casi eccezionali, previa comunicazione e d’accordo con RSA/RSU., si potrà derogare a quanto previsto dal 1° comma.
La durata minima del turno unico giornaliero sarà di norma pari a 3,5 ore; eventuali necessità di riduzione di tale orario dovranno essere oggetto di accordo sindacale.
Per i turni giornalieri spezzati l’orario minimo sarà pari a 3 ore e il turno massimo continuato di norma non sarà superiore alle 6 ore.
Compatibilmente con le necessità di copertura dei presidi l’azienda definirà dei turni di lavoro che garantiscano ai lavoratori a tempo pieno almeno 3 giornate con turno continuato.
In caso di turno spezzato la pausa tra i due turni sarà non inferiore ad un’ora, e compatibilmente con le esigenze organizzative, non superiore a tre ore.
L’Azienda si impegnerà per evitare che i turni di lavoro impediscano al lavoratore di consumare il pranzo fra le ore 11.00 e le ore 14.00.
La comunicazione degli orari avverrà nella giornata di mercoledì, ed avrà valenza quindicinale.
A chiarificazione delle modalità:
- il mercoledì della settimana 1 comunicazione degli orari delle settimane 2 e 3;
- il mercoledì della settimana 2 comunicazione dell’orario della settimana 4;
- il mercoledì della settimana 3 comunicazione dell’orario della settimana 5 e così via.

Art. 11 - Lavoro straordinario
Le parti convengono che, nel rispetto della normativa di legge e contrattuale vigente, il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e deve essere motivato da oggettive ragioni tecnico-organizzative.
Si conviene che, nei limiti previsti dal CCNL, l’Azienda potrà richiedere prestazioni straordinarie, previa informazione alle RSA/RSU, nei seguenti casi:
a)inventari;
b)nel mese di dicembre;
c)nelle due settimane antecedenti la Pasqua;
d)le settimane con deroga alla chiusura infrasettimanale.
Ulteriori necessità di ricorso al lavoro straordinario saranno preventivamente esaminate con RSA/RSU salvo il caso di esigenze dettate da ragioni impreviste ed indifferibili.
Entro il mese di dicembre, il lavoratore dovrà dare comunicazione scritta alla Direzione del personale del punto vendita circa la propria volontà di accantonare e recuperare le eventuali ore straordinarie/supplementari che effettuerà nell’anno successivo.
Si concorda che le ore di straordinario/supplementare eventualmente accantonate potranno essere godute entro il 31/10 di ogni anno e le eventuali ore residue potranno essere liquidate. Le ore accantonate dovranno essere oggetto di effettiva programmazione.

Art. 12 - Aperture festive
Nelle occasioni di apertura dei negozi in giornate festive domenicali o infrasettimanali consentite dalle Amministrazioni Locali per i lavoratori interessati ad assicurare il servizio ai clienti varranno le seguenti condizioni:
a) gli organici saranno definiti in misura tale da garantire un adeguato livello di servizio;
b) nella composizione degli organici si terranno in considerazione, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative, le disponibilità e le richieste dei singoli lavoratori; i lavoratori interessati saranno impegnati per un solo turno di lavoro (massimo 6 ore) salvo eccezioni da esaminare preventivamente con RSA/RSU;
c) le ore prestate durante le festività saranno retribuite nel seguente modo:
1.ore festive prestate all’interno dell’orario settimanale di lavoro:
verrà pagata la normale retribuzione lorda mensile + una maggiorazione del 35% per lavoratori full-time o del 70% se si tratta di lavoratori part-time e, a discrezione del lavoratore, un’ulteriore quota pari al 100% della retribuzione oraria o l’accantonamento in permessi delle ore lavorate nel giorno festivo;
2.ore festive eccedenti l’orario settimanale di lavoro:
verrà pagata in aggiunta alla normale retribuzione lorda mensile una quota pari al 100% della retribuzione oraria + una maggiorazione del 35% per lavoratori full-time o del 70% se si tratta di lavoratori part-time e, a discrezione del lavoratore, il pagamento di un’ulteriore quota pari al 100% della retribuzione oraria o l’accantonamento in permessi delle ore lavorate nel giorno festivo;
Inoltre il rapporto tra festività di riposo e festività lavorate è stabilito in 1 giornata festiva di riposo ogni 3 consecutivamente lavorate
Si conviene infine che tutte le ore prestate nelle giornate festive potranno essere recuperate con le modalità previste dall’art. 12.

Art. 13 - Lavoratori part-time
[…]
La percentuale massima di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time presenti nel punto vendita è fissata nella misura massima del 60% rispetto alla composizione complessiva della forza lavoro a tempo indeterminato.
[…]

Art. 17 - Servizio mensa.
Si conferma l’utilizzo della convenzione con la ditta CIR che permette ai lavoratori di potere usufruire della struttura di ristorazione all’interno del centro commerciale.
[…]
Si conviene per i lavoratori che effettuano il turno unico che inizia prima delle 11 e termina dopo le 14,00 la possibilità di usufruire del contributo.
Si stabilisce inoltre per i suddetti lavoratori di effettuare una sosta non retribuita di 30 minuti.
In caso di apertura prolungata sino alle ore 22 ai lavoratori con turni assegnati oltre le 21,30 viene riconosciuto un buono-day del valore di € 2,58.

Art. 18 - Visite mediche
Si stabilisce la possibilità di potersi assentare dal lavoro per visite mediche specialistiche (escluse le visite odontoiatriche e gli esami del sangue) avvalendosi di permessi retribuiti, dietro presentazione di documentazione comprovante l’avvenuta visita, per un massimo di 8 ore annue per i lavoratori full-time riproporzionati per i Part Time (in caso di mancato godimento non saranno riportate nell’anno successivo ne sarà comunque riconosciuta alcuna indennità economica aggiuntiva) secondo la seguente tabella:
-PT 16 ore 3 ore
-PT 20 ore4 ore
-PT 24 ore5 ore
-PT 28 ore6 ore

Art. 24 - Capi reparto
Si conviene che in armonia con le esigenze organizzative dell’azienda i lavoratori in oggetto possano godere di 2 mezze giornate, o di una giornata intera, di riposo settimanale (nel caso in cui non vengano godute non saranno accantonate ne sarà comunque riconosciuta nessuna indennità economica aggiuntiva).
[…]