Regione Piemonte
Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2018, n. 34-6629
D.C.R. n. 124-7279 del 1 marzo 2016 Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020. Linee di indirizzo e indicazioni operative per la redazione dei Piani di Lavoro di demolizione/rimozione amianto ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/08.
B.U.R. 22 marzo 2018, n. 12

 

A relazione dell'Assessore Saitta:
Premesso che:
l’art. 10 della Legge 257/92, Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottino piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
con Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2016, n. 124-7279 è stato approvato il Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020;
con Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2016, n. 13-4341 “D.C.R. n. 124-7279 del 1 marzo 2016. Attuazione del Piano Regionale Amianto per quanto riguarda i programmi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi degli operatori che effettuano attività di bonifica, smaltimento dell'amianto, controllo e manutenzione” sono stati definiti i contenuti della formazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell’amianto e per i responsabili tecnici di gestione rimozione bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto;
con Deliberazione della Giunta Regionale 10 luglio 2017, n. 28-5326 sono stati recepiti: l’Accordo Stato Regioni rep. 80 del 7 maggio 2015 concernente la qualificazione dei laboratori pubblici e privati che effettuano attività di campionamento e analisi sull’amianto e l’Accordo in Conferenza Unificata rep. 5 del 20 gennaio 2016, che definisce le modalità per l’informatizzazione e la dematerializzazione degli adempimenti previsti dall’articolo 9 della legge 27 marzo 1992 n. 257, e dagli articoli 250 e 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, relativi agli obblighi delle imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto o che lo utilizzano indirettamente nei processi produttivi.

Tenuto conto che:
il Titolo IX Capo III del D.lgs. 81/08 stabilisce che per tutte le attività lavorative che possono comportare ancora esposizione ad amianto, quali, ad esempio, la manutenzione, la rimozione, lo smaltimento dei materiali contenenti il minerale e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, i datori di lavoro, pubblici e privati, debbano valutare il rischio e adottare specifiche misure per eliminarlo;
l’art. 9 della Legge 257/92 ha previsto l’obbligo, per tutte le imprese che utilizzano direttamente o indirettamente amianto nei propri processi produttivi, della comunicazione del consuntivo delle attività svolte sui MCA nell’anno precedente alla Regione e alle ASL competenti territorialmente; questa comunicazione obbligatoria si riferisce quindi alle attività già svolte, e costituisce un riepilogo;
il compito di vigilare sul rispetto della normativa che tutela i lavoratori, e quindi di svolgere un’efficace azione di prevenzione nei loro confronti, spetta ai servizi SPreSAL delle ASL, che verificano l’adempimento degli obblighi di legge negli ambienti di lavoro con rischio di esposizione diretta e indiretta all’amianto;
rispetto ai lavori di bonifica e rimozione, l’ASL verifica sia la congruità dei piani di lavoro che le imprese abilitate devono inoltrare agli SPreSAL prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’articolo 256 D.Lgs 81/08, sia il rispetto delle procedure operative adeguate in corso d’opera, attraverso la verifica direttamente in cantiere. L’attività di valutazione e controllo dei piani di lavoro consente anche di evitare i rischi per la popolazione e l’ambiente in generale.
Il Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto per gli anni 2016-2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2016, n. 124 - 7279, ha indicato tra i suoi obiettivi:
• la continuazione, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie messe a disposizione, dell’opera di prevenzione effettuata dagli SPreSAL in questi anni attraverso la valutazione dei piani di lavoro di rimozione amianto ex art. 256 del D.Lgs. 81/08 e delle notifiche ex art. 250 del D.Lgs. 81/08, l’attività di vigilanza durante l’esecuzione dei lavori e le verifiche previste a fine lavori;
• 1’aggiornamento delle Linee di indirizzo e le indicazioni operative inerenti la corretta esecuzione dei lavori di rimozione dell’amianto predisposte dalla Regione Piemonte negli anni passati (Circolari n. 151/48 del 08/01/1993 e n. 2794/48/768 del 26/04/1996) al fine di omogeneizzare le modalità di valutazione dei piani di lavoro da parte delle diverse ASL.
In conformità con il Piano regionale amianto 2016-20 e al fine di fornire ai servizi SPreSAL strumenti operativi comuni, la Direzione Sanità con nota 25475 del 19/12/2016 ha costituito un gruppo di lavoro, composto da tecnici dei servizi di prevenzione delle ASL, con il compito di definire un modello unificato per la presentazione dei piani di lavoro da parte delle imprese che svolgono attività di smaltimento e di bonifica dell'amianto, con l’obiettivo di uniformare la raccolta delle informazioni e agevolare l’informatizzazione delle procedure.
Considerato che è necessario approvare le Linee di indirizzo e le indicazioni operative per la redazione dei Piani di lavoro di demolizione/rimozione amianto allegate alla presente deliberazione (Allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale
Ritenuto, inoltre, di demandare al Dirigente del Settore competente gli aggiornamenti tecnici delle indicazioni operative per la redazione dei piani di lavoro che si rendessero necessarie.
Vista la Legge 257/92;
visto il D.P.R. dell’8 agosto 1994;
visto il D.M. del 6 settembre 1994;
visto il D.Lgs. 81/08 e smi;
vista la D.C.R. 124-72791 del 1 marzo 2016.
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.
Tutto ciò premesso; la Giunta Regionale, unanime,
 

delibera

• di approvare, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 di cui alla D.C.R. n. 124-7279 del 1 marzo 2016, le Linee di indirizzo corredate delle indicazioni operative per la redazione dei piani di lavoro da parte delle imprese che effettuano la demolizione/rimozione di materiale contenente amianto di cui all’art. 256 del D.Lgs. 81/08, allegate alla presente deliberazione (allegato 1) per fame parte integrante e sostanziale, che sostituiscono ogni precedente disposizione adottata in materia;
• di demandare al Dirigente del Settore competente gli aggiornamenti tecnici delle indicazioni operative per la redazione dei piani di lavoro che si rendessero necessarie;
• di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)
 

Allegato 1

LINEE DI INDIRIZZO E INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI LAVORO DI DEMOLIZIONE/RIMOZIONE AMIANTO AI SENSI DELL’ART. 256 DEL D.LGS. 81/08


PREMESSA
Le presenti Linee di indirizzo contengono le indicazioni per la redazione dei Piani di lavoro (PDL) per la rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto in matrice compatta e friabile, sulla base di quanto stabilito dall’art. 256 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
La scheda relativa all’amianto in matrice compatta riguarda le coperture e le tubazioni in cemento- amianto; per quanto riguarda le tubazioni, non sono comprese quelle interrate.
Nella scheda relativa all’amianto in matrice friabile non è compresa la bonifica di amianto in matrice minerale, ballast e materiali dispersi nel terreno, nonché di materiali contenenti amianto utilizzati impropriamente (esempio polverino).
La finalità delle Linee di indirizzo è duplice: fornire alle imprese che devono eseguire questa tipologia di lavori indicazioni chiare per la redazione dei Piani di lavoro, omogeneizzare le valutazioni dei Piani che le Strutture S.Pre.S.A.L. delle ASL della Regione Piemonte devono effettuare, nel rispetto della normativa vigente e dell’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori occupati nei lavori di bonifica e la protezione dell’ambiente esterno.
Prima di entrare nel merito della valutazione dei Piani di lavoro, sono di seguito riportati alcuni principi generali e richiami alla norma, sempre nell’ottica di uniformare l’attività dei Servizi e agevolare la redazione dei Piani.
Gli aspetti che il PDL deve contenere sono definiti dal comma 4 dell’art. 256 del D.Lgs. 81/08. Il presente documento entra nel merito di questi aspetti, definendo i contenuti minimi, irrinunciabili, del PDL.
Il Piano dovrà essere redatto dal Datore di Lavoro della ditta esecutrice dei lavori (DL) secondo il contenuto delle schede allegate, che sostituiscono le disposizioni contenute nelle Circolari n. 151/48 del 08/01/1993 e n. 2794/48/768 del 26/04/1996 della Regione Piemonte.
Anche i datori di lavoro che eseguono direttamente i lavori di rimozione, senza ausilio dei propri dipendenti, hanno l’obbligo di redigere il Piano di lavoro.
Copia del PDL deve essere inviato dal DL alla Struttura S.Pre.S.A.L. competente per territorio almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Nelle more della predisposizione del sistema di invio telematico il PDL dovrà essere inviato privilegiando il formato digitale.
La trasmissione del PDL alla Struttura S.Pre.S.A.L. non comporta per il Datore di lavoro alcun onere economico. Nei casi di rimozione di materiali contenenti amianto per i quali è prevista la certificazione di restituibilità, si dovrà prevedere il pagamento alla predetta Struttura delle tariffe stabilite dalla DGR n. 42-12939 del 5 luglio 2004.
Visto che l’art. 256 c. 4 lett. g) del D.Lgs. 81/08 prevede l’obbligo di comunicare all’organo di vigilanza anche la data di inizio dei lavori e la loro durata presumibile, il DL deve indicare nel PDL la data di inizio e il programma dei lavori, con il cronoprogramma dell'effettiva attività di bonifica. Qualora la data di inizio lavori o il cronoprogramma indicati nel PDL non siano rispettati, deve essere inviata comunicazione alla Struttura S.Pre.S.A.L. almeno 3 giorni lavorativi prima delle modifiche che interverranno.
Tutti i Piani di Lavoro che pervengono alle Strutture S.Pre.S.A.L, di norma, devono essere valutati entro 30 giorni dalla data di arrivo. Se entro tale periodo la Struttura non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del Piano e non rilascia prescrizione operativa, il DL può eseguire i lavori e le Strutture SPreSAL non devono comunicare l’adeguatezza del PDL. Se, invece, la Struttura formula motivata richiesta di integrazione/modifica del PDL o rilascia prescrizioni operative, il DL non può eseguire i lavori.
La presentazione da parte del DL delle integrazioni richieste o del PDL modificato, fanno ripartire l’iter di cui sopra e pertanto l’organo di vigilanza avrà nuovamente 30 gg. di tempo per valutare i nuovi documenti ed eventualmente formulare una nuova richiesta di integrazione o modifica del PDL nonché rilasciare prescrizioni operative. Qualora la valutazione dell’organo di vigilanza dia esito positivo prima della nuova scadenza, si procederà ad informare per iscritto il DL della possibilità di iniziare i lavori, con le modalità sopra indicate (comunicazione almeno 3 giorni lavorativi prima dell’inizio dei lavori).
L’obbligo del preavviso di 30 giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. Nel Piano di lavoro, in questo caso, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal DL l’indicazione dell’orario di inizio delle attività.
I casi di urgenza sono rappresentati da lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti in presenza di materiale pericolante o altri fattori di rischio, per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità, in condizioni di emergenza, dell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione, quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.
Al fine di evitare fraintendimenti, la committenza o l’impresa incaricata possono contattare la Struttura S.Pre.S.A.L. territorialmente competente per verificare se sussistano gli effettivi presupposti dell’intervento in urgenza.

REQUISITI DELLE IMPRESE
Come previsto dall’art. 256 c. 1 del D.Lgs. 81/08, i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo dalle imprese rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 212 commi 5 e 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Tutte le imprese, anche quelle individuali, devono quindi essere iscritte all'Albo Gestori Ambientali nella Categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto (cfr. Deliberazione 30.03.2004 n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti).

FORMAZIONE DEI LAVORATORI
I lavoratori possono essere adibiti alle attività di bonifica amianto solo se in possesso di specifica abilitazione rilasciata a seguito della frequenza dei corsi di formazione professionale previsti dall’art. 10 c. 2 lett. h) della Legge n. 257/92.
La Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2016, n. 13-4341 “DCR n. 124-7279 del 1 marzo 2016. Attuazione del Piano Regionale Amianto per quanto riguarda i programmi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi degli operatori che effettuano attività di bonifica, smaltimento dell'amianto, controllo e manutenzione” indica i contenuti della formazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell’amianto e per i responsabili tecnici di gestione rimozione bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto.
Gli oneri per la formazione, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori sono a carico del DL.

RESTITUIBILITÀ DELLE AREE BONIFICATE
L’art. 256 c. 4 lett. c) del D.Lgs. 81/08 stabilisce espressamente che il PDL contenga informazioni sulla “verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto". Tale verifica consiste nel visionare accuratamente l’area di cantiere per accertare l’assenza di residui di materiale contenente amianto.
Ferma restando tale verifica, che deve essere condotta in tutti i casi dall’impresa esecutrice dei lavori, si dovrà richiedere alla Struttura S.Pre.S.A.L. la certificazione di restituibilità nei seguenti casi:
- rimozione amianto in matrice compatta in ambienti confinati;
- rimozione amianto in matrice friabile;
- rimozione amianto con tecnica del glove-bag se questa avviene in ambienti confinati
Alla richiesta della certificazione di restituibilità è necessario allegare copia del pagamento della tariffa prevista dalla DGR n. 42-12939 del 5 luglio 2004.
La procedura di restituibilità si svolge in due fasi:
1) la Struttura S.Pre.S.A.L. effettua l'ispezione visuale degli ambienti secondo il D.M. 6/9/94; in caso di ispezione visuale con esito negativo saranno formulate prescrizioni operative e concordata una nuova ispezione visuale, da effettuare quando le prescrizioni operative saranno state realizzate;
2) se l’ispezione visuale ha dato esito positivo, saranno effettuati i campionamenti e l’analisi dell’aria con metodologia SEM (microscopia elettronica a scansione), secondo il D.M. 6/9/94.
I costi del campionamento e delle analisi sono a carico del committente.
 

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