Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 marzo 2018, n. 7097 - Lavoratrice molestata dall'autista del sindaco: condannato il Comune che però può rivalersi sul dipendente


Presidente: DI CERBO VINCENZO Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 22/03/2018

 

 

 

Fatto

 


1. La Corte d'Appello di Genova, con la sentenza n. 1220 del 2013, pronunciando sulla impugnazione proposta da V.C. nei confronti del Comune di Carrara e di L.G. condannava il suddetto Comune a pagare alla lavoratrice a titolo di risarcimento danni l'ulteriore somma di euro 15.000,00 (quantificata ai valori attuali), oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data della sentenza al saldo. Condannava L.G. a rifondere al Comune di Carrara il 60% della somma predetta pari ad euro 9.000,00, oltre accessori. Condannava il L.G. a rifondere al Comune di Carrara il 60% delle somme già riconosciute come dovute a V.C. in forza della sentenza di primo grado.
2. Il Tribunale aveva dichiarato la responsabilità del Comune di Carrara, datore di lavoro di V.C., per la violazione dell'art. 2087 cod. civ., condannandolo al risarcimento dei danni dalla stessa subiti liquidati a titolo di danno non patrimoniale nella somma di euro 5.532,00, a titolo di indennità temporanea assoluta nella somma di euro 2.100,00, a titolo di indennità temporanea parziale nella somma di euro 940,00, oltre interessi legali per il periodo dal luglio 2000 al 27 giugno 2012 calcolati sul capitale devalutato al luglio 2000 ed annualmente rivalutato secondo gli indici Istat sino alla data della sentenza, nonché alla rivalutazione ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutate dalla sentenza al saldo.
Dall'istruttoria svolta era risultato che la lavoratrice, nel corso del rapporto lavorativo, aveva subito una serie di comportamenti vessatori posti in essere da colleghi e superiori qualificabili come mobbing. La stessa, inoltre, aveva subito l'11 ottobre 1999 una molestia sessuale da parte di altro dipendente tale L.G. (autista del sindaco).
In relazione a tale episodio la lavoratrice aveva sporto denuncia senza che però l'Amministrazione si fosse attivata per perseguire disciplinarmente il dipende e per prevenire il compimento di ulteriori condotte dello stesso carattere.
3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre L.G. con tre motivi di ricorso.
4. Con successivo ricorso la sentenza di appello è stata impugnata anche dal Comune di Carrara prospettandosi un motivo di impugnazione.
5. Il Comune di Carrara resiste con controricorso.
6. V.C. resiste con controricorso ad entrambe le impugnazioni, rilevando comunque che il ricorso del L.G. non riguarda la propria posizione.
7. Sia il Comune di Carrara che V.C. hanno depositato memoria in prossimità dell'udienza pubblica. 
8. All'udienza pubblica per L.G. si è costituito, giusta procura notarile, nuovo difensore.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso di L.G. è articolato in tre motivi e verte, nel complesso, sulla statuizione che ha riconosciuto il diritto del Comune di Carrara al rimborso "manleva" di una parte della somma attribuita alla V.C. a titolo di risarcimento del danno.
3. Con il primo motivo è dedotta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, in quanto la Corte d'Appello avrebbe pronunciato su un motivo diverso da quello proposto.
Vi sarebbe stata erronea lettura da parte della Corte d'Appello del motivo di appello del Comune che, secondo il ricorrente, non riguardava la manleva rispetto alla somma già quantificata in primo grado, ma solo rispetto alla somma ulteriore eventualmente riconosciuta in secondo grado.
4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.
Vi sarebbe violazione del giudicato interno in quanto sulla esclusiva condanna del Comune al pagamento della somma liquidata in primo grado in favore di V.C. non vi era stato appello quanto alla manleva, e il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente letto l'impugnazione.
5. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono inammissibili non avendo la parte ottemperato all'onere di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso e le condizioni di procedibilità di esso (in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 366, comma 1, n. 6 e dell'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.).
Tale onere, peraltro, sussiste anche allorché si denunci non un errore di giudizio che attenga al rapporto sostanziale dedotto in lite (come vorrebbe il riferimento contenuto nella rubrica del motivo in esame all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), bensì ti) errore di attività che, essendosi verificato nel corso del processo, si assume possa averne inficiato l'esito e rispetto al quale la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso, ovviamente, come fatto processuale (cfr., Cass., S.U., n. 8077 del 2012).
Dunque, anche in tal caso, la parte ricorrente è tenuta ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, affinché il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Cass. n. 6225 del 2005; Cass. n. 9734 del 2004), in modo tale da individuare il dedotto vizio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato dedotto.
Tanto non è accaduto nella specie, laddove nel ricorso è riportato il motivo dell'appello incidentale condizionato del Comune, con cui quest'ultimo chiedeva manleva o rimborso in relazione ai danni rivendicati dalla V.C. in correlazione diretta con l'evento della molestia sessuale (pag. 7 del ricorso, ultimo capoverso), ma non il contenuto delle censure dell'appello principale della V.C. dal quale, in relazione a come richiamato nell'appello incidentale condizionato del Comune, il ricorrente fa discendere il carattere limitato dell'impugnazione incidentale del Comune.
6. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata la violazione dell'art. 2087 cod. civ. per avere il giudice di secondo grado ascritto ad un terzo le conseguenze del comportamento proprio del datore di lavoro.
7. Il motivo non è fondato.
Correttamente la Corte d'Appello ha accolto la domanda proposta dal Comune di Carrara nei confronti del L.G., di cui nel primo grado di giudizio aveva chiesto la chiamata in causa per essere manlevato, tuttavia deve procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.
Occorre, infatti, precisare che il Comune ha agito nei confronti del L.G., quale dipendente, a titolo contrattuale per aver quest'ultimo dato luogo a responsabilità, in parte qua, di esso datore di lavoro in ragione della violazione degli obblighi contrattuali nascenti a carico del lavoratore dal rapporto di impiego.
Né il L.G. ha censurato l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro con il Comune di Carrara effettuato dalla Corte d'Appello nell'indicarlo come autista del Sindaco e possibile destinatario di procedimento disciplinare in quanto dipendente dell'Amministrazione.
7.1. Pertanto, la manleva è stata correttamente riconosciuta non in ragione di una responsabilità del lavoratore ex art. 2087 cod. civ., ma perché lo stesso, con la propria condotta (molesta sessuale nei confronti di altra dipendente) è venuto meno ai doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quali sono gli obblighi di diligenza e di fedeltà prescritti dagli artt. 2104 e 2105 cod. civ., e ai principi generali di correttezza e di buona fede di cui di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., letti anche in riferimento al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, la cui osservanza riguarda non solo lo svolgimento della propria attività lavorativa, ma, tra l'altro, i rapporti con l'utenza e con gli altri lavoratori sul luogo di lavoro, così concorrendo a dare luogo ad una situazione che ha determinato la responsabilità ex art. 2087 cod. civ. del Comune.
7.2. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: "Nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, qualora un dipendente ponga in essere sul luogo di lavoro una condotta lesiva (nella specie molestia sessuale) nei confronti di un altro dipendente, il datore di lavoro, rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo e chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. nei confronti del lavoratore oggetto della lesione, ha diritto a rivalersi a titolo contrattuale nei confronti del dipendente, per la percentuale attribuibile alla responsabilità del medesimo; ciò in quanto il dipendente, nel porre in essere la suddetta condotta lesiva, è venuto meno ai doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quali sono gli obblighi di diligenza e di fedeltà prescritti dagli artt. 2104 e 2105 cod. civ., e ai principi generali di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., letti anche in riferimento al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, che devono conformare non solo lo svolgimento dell'attività lavorativa, ma anche i rapporti tra i dipendenti pubblici sul luogo di lavoro".
8. Con l'unico motivo di ricorso il Comune deduce la violazione dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112 cod. proc. civ. e 1226 cod. civ.
Il ricorrente si duole dell'aumento, in appello, del risarcimento del danno riconosciuto alla V.C., in quanto assume che il danno non patrimoniale era già stato liquidato dal Tribunale, che lo prendeva in esame nel determinare il danno biologico, e poiché la V.C. non si era doluta di tale quantificazione la stessa non poteva essere rivista.
Pertanto, poiché la quantificazione del danno non patrimoniale, che era stato riconosciuto, non aveva costituito oggetto di appello, vi sarebbe la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.
9. Il motivo non è fondato.
La Corte d'Appello (pagg. 9/10 della sentenza impugnata), dopo aver premesso che la V.C. censurava la sentenza di primo grado laddove la stessa aveva omesso di riconoscerle un'equa riparazione per i danni non patrimoniali (esistenziali e morali) subiti in conseguenza delle patite molestie sessuali, specifica, esponendone le ragioni, che la precedente liquidazione del danno era relativa al danno biologico (con la percentuale di cui alla CTU e applicando le tabelle milanesi), mentre esso giudice di secondo grado liquidava il danno attinente unicamente alle sofferenze morali ed alla lesione della dignità subite dalla lavoratrice a causa delle molestie sessuali e della violazione da parte del datore di lavoro dei doveri di protezione imposti dall'art. 2087 cod. civ, danno non patrimoniale liquidato secondo un criterio equitativo.
Lo stesso ricorrente (cfr., pag. 10 del ricorso) dà atto che in appello la V.C. concludeva per la condanna del Comune al risarcimento, tra l'altro del danno morale, in via equitativa, come quantificato.
Pertanto, la questione del riconoscimento del danno morale, ulteriore rispetto al danno biologico come determinato anche in relazione al danno non patrimoniale, comprensivo della quantificazione dello stesso, era devoluta alla Corte d'Appello, rispetto alla sentenza di primo grado le cui statuizioni in merito, dunque, venivano rimesse al vaglio del giudice di secondo grado.
10. Entrambi i ricorsi devono essere rigettati.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione per V.C. in favore dell'avv. Omissis dichiaratosi antistatario.
12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascun ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso art. 13.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta i ricorsi. Condanna L.G. al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del Comune, e il Comune di Carrara al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di V.C., che liquida per ciascuno in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione per V.C. in favore dell'avv. Omissis dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascun ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 novembre 2017.