Categoria: 2006
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Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 2 maggio 2006
Validità: 02.05.2006 - 31.12.2009
Parti: Gruppo Unicoop Tirreno, Accdt e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, RSA/RSU
Settori: Commercio, GDO, Unicoop Tirreno
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
1) Relazioni sindacali
2) Diritti di informazione – Partecipazione
3) Diritti sindacali
4) Occupazione e mobilità interna fra le società del gruppo
5) Premio aziendale
6) Salario variabile
7) Misure per favorire l’incremento occupazionale
8) Lavoro a chiamata e somministrazione a tempo indeterminato
9) Atipici – Merchandising
10) Appalti di servizi
11) Part-time
12) Criteri per la trasformazione da part time a full time
13) Lavoro supplementare
14) Sperimentazione in materia di orario di lavoro
  15) Isole del tempo
16) Ferie
17) Lavoro domenicale e festivo
18) Missioni e trasferimenti
19) Rimborsi per mobilità
20) Trasferimenti
21) Trasferte per formazione
22) Apprendisti trasferte per formazione
23) Mobilità straordinaria
24) Formazione
25) Diritto allo studio
26) Congedi per formazione
27) Congedi per attività umanitarie
28) Pari opportunità
29) Codice antimolestie
30) Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
31) Costituzione commissione testo Unicoop Tirreno
32) Decorrenza e durata

Ipotesi di accordo del contratto integrativo aziendale del Gruppo Unicoop Tirreno

Il giorno 2 maggio 2006, in Roma, tra il Gruppo Unicoop Tirreno […], l’Accdt […] e le OO.SS.LL. Nazionali […] Filcams Cgil, […] Fisascat Cisl, […] Uiltucs Uil; le OO.SS. Regionali e Territoriali […] Filcams Cgil, […] Fisascat Cisl, […] Uiltucs Uil; e da una delegazione regionale e territoriale di RSA/RSU.

Premesso che
Il Gruppo Unicoop Tirreno sta attraversando una fase di profonda trasformazione. In effetti nel giro di pochi anni la Cooperativa è passata dalla tipologia supermercati, presenti in due regioni ad una presenza su tutte le tipologie di vendita operanti su quattro regioni. Tutto questo ha comportato una complessa riorganizzazione aziendale che ha generato una forte crescita occupazionale, infatti, gli scenari di riferimento si sono molto modificati, oggi siamo in presenza del Gruppo Unicoop Tirreno che, oltre ad avere cambiato la denominazione sociale, presenta delle situazioni completamente diverse rispetto al precedente periodo. Attualmente il Gruppo Unicoop Tirreno è composto dalle seguenti società: Unicoop Tirreno, Ipercoop Tirreno, Tirreno Logistica, Vignale Immobiliare, Vignale Comunicazioni, Vignale Finanziaria e Gestincoop che operano in 4 Regioni (Toscana, Lazio, Campania, Umbria) e in tre canali distributivi supermercati (n. 48) ipermercati (n. 7) e negozi di prossimità (n. 48) con numero dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti che complessivamente per l’intero gruppo è pari a n. 4997 unità, con una saldo attivo di n. 2.537 unità rispetto al precedente contratto integrativo di gruppo. di cui n. 210 assunzioni e n. 145 incrementi orario part time effettuati o in corso di effettuazione in conseguenza del presente negoziato.
Tutto questo a voler sottolineare che nel corso di questi anni la Cooperativa e le società da essa controllate si sono notevolmente sviluppate e insediate, oltre che nei territori storici anche in nuove regioni (Umbria e Campania).
L’apertura di nuove strutture soprattutto in Campania, e con un piano di sviluppo fortemente incentrato su quel territorio ha comportato un notevole impegno di risorse non solo finanziarie e contemporaneamente ha creato le condizioni, per l’accrescimento di una occupazione di qualità in un territorio con un elevato tasso di disoccupazione e ad alto rischio di evasione del rispetto delle leggi in materia di lavoro e previdenza. La realizzazione del piano di sviluppo poliennale comporterà un incremento occupazionale di almeno 2000 unità.
Unicoop Tirreno, (costituitasi come Coop La Proletaria) si è sempre sviluppata nei 60 anni della sua storia attraverso un rapporto proficuo e profondo con i territori in cui ha operato. La pratica dimostrazione di questa enunciazione è l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa di un piano di Responsabilità Sociale, sul quale proseguirà il confronto con le OO.SS., conforme ai dettati del libro verde della Comunità Europea.
L’obiettivo comune che può e deve realizzarsi attraverso la pratica attuazione è quello di costruire le fondamenta di una Cooperativa in cui i dipendenti si sentono a tutti gli effetti cittadini e protagonisti dello sviluppo della medesima. In questo contesto è opportuno trovare insieme ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria, firmatarie dell’accordo integrativo aziendale, momenti di informazione e confronto finalizzati ad aumentare il coinvolgimento e la partecipazione dei dipendenti alla pratica attività della Cooperativa e delle società che compongono il Gruppo Unicoop Tirreno. Le parti convengono che quanto previsto al punto 2.1.1. del libro verde della Commissione delle Comunità Europee “promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese” opportunamente integrato alla realtà del Gruppo Unicoop Tirreno può rappresentare un inizio di confronto proficuo con le Organizzazioni Sindacali di categoria, per realizzare un percorso condiviso che abbia l’obbiettivo di valorizzare il significato del lavoro inteso come contributo anche individuale in qualità di cittadino della comunità del Gruppo Unicoop Tirreno alla realizzazione della missione cooperativa.
È in questo contesto che le parti si impegnano a redigere un accordo che, tenuto conto del lavoro della Commissione sulla partecipazione, può rappresentare un percorso innovativo per le società del Gruppo Unicoop Tirreno e per le OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil teso a creare le condizioni di sviluppo della Cooperazione, anche in territori dove attualmente è scarsamente presente. A tal fine si potranno utilizzare forme innovative di partecipazione attiva anche di carattere economico dei dipendenti alle iniziative di sviluppo, condividendone la gestione e contribuendo al conseguimento degli obiettivi assegnati.
Tutto ciò premesso e condiviso, si è concordato la seguente ipotesi di accordo integrativo di gruppo:

1) Relazioni sindacali
Relazioni sindacali
Al fine di consolidare e migliorare le relazioni sindacali e di renderle funzionali rispetto alla struttura societaria, fermo restando quanto previsto in materia di contrattazione di secondo livello dall’art. 11 del vigente CCNL, le parti convengono di definire le materie oggetto di informazione e confronto ai livelli previsti
1.1) livello nazionale di gruppo
- andamento economico del gruppo e strategie generali
- processi di ristrutturazione, sviluppo e investimenti
- relazioni sindacali, diritti sindacali e di informazione
- politiche occupazionali e formative
- sistema della mobilità intersocietaria
- pari opportunità
- salario variabile
- azioni positive
- fabbisogni formativi e programmi annuali di formazione in rapporto sinergico con la gestione delle risorse umane tra le società del gruppo Unicoop Tirreno
- responsabilità sociale di impresa e iniziative sociali della cooperativa verso i soci e i consumatori, ivi comprese proposte commerciali a tutela dell’ecologia e della salute del consumatore
- decreto legislativo 626/94, sicurezza ed igiene del lavoro
- informazione sui criteri per la predisposizione del calendario per le aperture domenicali e festive
1.2) livello regionale/ territoriale /società
- politiche commerciali, strategie, andamento economico
- dinamiche quantitative e qualitative dell’occupazione
- applicazione di strumenti di flessibilità e regimi di orario che possono interessare la prevalenza dei punti di vendita all’interno del canale o regionale
- verifica andamenti gestionali per l’erogazione del salario variabile
- applicazione decreto legislativo 626/94, sicurezza ed igiene del lavoro
- accordi di avvio per nuove aperture
- strumenti e sperimentazioni per la conciliazione di tempi di lavoro/tempi di vita (isole)
- informazione sul calendario delle aperture domenicali e festive (in rapporto con le delibere regionali o comunali di riferimento) e definizione dei criteri di pianificazione delle turnazioni.
- appalti e terziarizzazione
- strumenti di flessibilità e gestione degli orari di lavoro
1.3) livello di unità produttiva
- composizione qualitativa e quantitativa degli organici
- organizzazione del lavoro
- merchandiser – atipici
- distribuzione dell’orario di lavoro, nelle varie tipologie contrattuali, inventari
- verifica per l’applicazione dei criteri di trasformazione da part time a full time
- inserimento innovazioni tecnologiche e riflessi su organizzazione del lavoro
- gestioni ferie, permessi e permessi per lo studio
- utilizzazione degli impianti
- andamento dei parametri definiti per la corresponsione del salario variabile
- verifica della programmazione, nei singoli reparti, delle turnazioni in rapporto al calendario annuale per il lavoro domenicale e festivo
1.4) Le parti concordano che le materie definite ad un livello di contrattazione non possono essere riproposte e contrattate ad altro livello.
Le parti si rendono garanti della piena applicazione degli accordi, da loro sottoscritti, per tutti i territori in cui operano le società del gruppo.
Le parti precisano inoltre che, a fronte di eventuali controversie a livello di singole unità produttive, verrà applicata la seguente procedura: “su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto dall’ Accordo Integrativo di Gruppo, dal CCNL e dalle leggi vigenti, si ricorrerà ad un confronto a livello di area territoriale tra le organizzazioni firmatarie il presente contratto, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta”. In caso di disaccordo, il confronto si dovrà attivare e concludere entro 15 giorni con la struttura sindacale di livello immediatamente superiore a quello con cui è iniziato. Trascorso tale periodo, ed esperite le procedure, le parti riprenderanno libertà di azione.

3) Diritti sindacali
3.1) Fermo restando quanto previsto in materia dal vigente CCNL e vista la nuova realtà costituita dal presente accordo di gruppo, le parti convengono quanto segue:
- il numero dei componenti le rappresentanze aziendali, per ogni singola unità produttiva, viene determinato secondo quanto previsto dal vigente CCNL;
- le OO.SS. firmatarie della contrattazione di 2° livello riconoscono le rappresentanze sindacali come unitariamente costituite e conseguentemente si attiveranno per comunicare alla Direzione Personale del Gruppo Unicoop Tirreno la composizione per unità produttiva delle rappresentanze medesime;
- viene costituito un organismo di coordinamento nazionale formato da 16 componenti che avranno a disposizione un monte ore di permessi sindacali pari a 600 ore annue per ciascun membro. Tale monte ore sostituisce e annulla quanto in precedenza normato su tali materie;
- sarà cura delle Segreterie Nazionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, firmatarie del Accordo Integrativo di Gruppo comunicare alla Direzione Personale del Gruppo Unicoop Tirreno i criteri e i nominativi dei dipendenti per l’utilizzo delle ore di permesso complessive.
-vengono istituite 900 ore annue di permesso sindacale per le attività di ognuna delle tre OO.SS Nazionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil firmatarie del presente contratto integrativo di gruppo.
La gestione di tali ore, farà capo alle tre Segreterie Nazionali firmatarie del presente accordo integrativo di Gruppo.
- Le parti dichiarano che la quantificazione dei permessi sindacali oggetto del presente capitolo, è da intendersi omnicomprensiva di quanto previsto dall’art. 27 del vigente CCNL in materia di distacco sindacale.
- Per la concessione dei permessi sindacali, disciplinati del presente accordo saranno seguite le procedure previste dall’ultimo comma dell’art. 23 legge 20 maggio 1970 n. 300.
3.2) Le parti ritenendo inoltre opportuno confermare la costituzione di Commissioni Paritetiche, convengono di ampliare il confronto sulle seguenti tematiche: conciliazione dei tempi di lavoro/tempi di vita, progetti di organizzazione del lavoro, partecipazione, salario variabile, applicazione contrattuale in merito ai profili professionali, formazione professionale, con particolare attenzione all’attivazione di percorsi di “formazione in continuo”, tenuto conto della legislazione nazionale/ regionale in materia, ivi compresa la eventuale presentazione di progetti di formazione a Foncoop. La composizione delle commissioni sarà definita in riferimento alle materie da analizzare e tenuto conto dei livelli di confronto.
3.3) Il presente articolo sostituisce e annulla quanto precedentemente sottoscritto su tale materia.
Le parti si impegnano a costituire, entro 60 giorni, la Commissione Inquadramento che avrà il compito di analizzare l’applicazione contrattuale in merito ai profili professionali, per analizzare la corrispondenza tra le mansioni svolte e i profili contrattuali all’interno delle società del Gruppo Unicoop Tirreno.
In questo contesto si segnala che dall’apertura delle trattative per il rinnovo dell’accordo integrativo di gruppo ad oggi, si sono realizzati e/o sono in corso di realizzazione n. 73 passaggi di livello.

8) Lavoro a chiamata e somministrazione a tempo indeterminato
Le società che compongono il Gruppo Unicoop Tirreno s’impegnano, per la valenza temporale del presente accordo integrativo, a non utilizzare il lavoro a chiamata e la somministrazione a tempo indeterminato.

9) Atipici – Merchandising
Per merchandiser si intende il lavoratore che, in forma autonoma, subordinata o cooperativa, svolge per incarico di una Agenzia, e nell’interesse e per conto di un Fornitore, le operazioni di ordine e allestimento di un determinato prodotto all’interno di un punto vendita, senza dipendenze o subordinazione alcuna nei confronti del personale delle società del Gruppo che, quindi, non hanno facoltà di esercitare alcun potere direttivo o disciplinare nei confronti dei lavoratori suddetti.
Le società del Gruppo si impegnano ad adottare, nei confronti dei propri fornitori/Agenzie di merchandiser, ivi compresi i promoter, che operano all’interno delle società suddette, clausole contrattuali finalizzate al rispetto delle norme legislative vigenti, nonché alle norme contrattuali di riferimento.
Nell’ambito della definizione annuale dei contratti di fornitura merci, chiarita la natura commerciale del rapporto in questione, le società s’impegnano ad informare periodicamente le rappresentanze sindacali del punto vendite e/o aziendali e comunque su richiesta delle medesime, circa il possibile utilizzo da parte dei fornitori stessi di proprio personale e non.

10) Appalti di servizi
Le Società del Gruppo Unicoop Tirreno s’impegnano ad includere nei contratti di appalto una clausola che preveda l’obbligo per le imprese appaltatrici al rispetto delle norme legislative vigenti, ed un’ulteriore clausola che preveda l’obbligo da parte delle imprese appaltatrici, eventualmente subentranti, ad un confronto preventivo con le OO.SS. territoriali.

14) Sperimentazione in materia di orario di lavoro
Fermo rimanendo le previsioni contrattuali delle singole società in materia di orario di lavoro, le parti convengono sulla opportunità di sperimentare, previo accordo sindacale, all’interno delle unità produttive, tenuto conto delle specificità organizzative, orari plurisettimanali finalizzati a sperimentare turnazioni lavorative atte a permettere la realizzazione degli obbiettivi di economicità della struttura, in questo contesto la sperimentazione di orari plurisettimanali sarà attivata per i lavoratori con orario a tempo pieno nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL
L’attivazione dell’orario plurisetimanale nelle singole strutture di vendita, oltre ad essere uno strumento per la realizzazione degli obiettivi gestionali di efficacia ed efficienza, può e deve rappresentare uno strumento per una sperimentazione dei tempi di lavoro e di vita. In questo contesto si potranno sperimentare anche forme di orario di lavoro che, tenuto conto delle esigenze personali conciliate e condivise con le esigenze personali degli altri dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, possa da una parte rispondere alle esigenze aziendali e dall’altra risolvere le problematiche individuali di conciliazione del binomio tempi di lavoro-tempi di vita. Su questa particolare problematica, relativa alla conciliazione dei tempi, le parti convengono sull’opportunità di attivare una commissione paritetica per analizzare nel dettaglio le possibili soluzioni organizzative, tenuto conto delle diverse specificità delle unità produttive stesse e con la possibilità di sperimentare le “isole del tempo” in reparti diversi dal reparto casse degli Ipermercati, nonché al di fuori degli stessi.
14.1) Sperimentazione orario di lavoro uffici – sede di Vignale Riotorto e sede di Terni
Le parti convengono che i lavoratori degli uffici della sede di Vignale Riortorto, tenuto conto delle compatibilità organizzative dei singoli uffici, intesi come naturale interfaccia delle unità produttive del gruppo e dei referenti esterni, potranno, in via sperimentale, attivare la flessibilità dell’orario di lavoro che sarà così disciplinata:
ingresso ore 8,30 – uscita ore 16,30
ingresso ore 8,40 – uscita ore 16,40
ingresso ore 8,50 – uscita ore 16,50
ingresso ore 9,00 – uscita ore 17,00
Il singolo dipendente dovrà tempestivamente comunicare al Responsabile dell’Ufficio la richiesta della flessibilità dell’orario di lavoro, potranno altresì essere concordati, in via sperimentale, orari che tengono conto di recuperi differenti da quelli sopra trascritti e che comunque dovranno essere compensanti, di norma, nella settimana di riferimento.

15) Isole del tempo
15.1.) Le parti, tenuto conto delle positive sperimentazioni sulla gestione del tempo di lavoro all’interno delle barriere casse degli ipermercati di Livorno e di Roma Casilino, che hanno rappresentato forme innovative di gestione dell’orario di lavoro per le dipendenti operanti nei reparti medesimi e tenuto conto della composizione femminile degli stessi, convengono sulla possibilità di estendere anche ai reparti casse di altri ipermercati dette sperimentazioni, ciò potrà avvenire previo confronto e specifico accordo applicativo con le rappresentanze sindacali di ogni ipermercato e le OO.SS. territorialmente competenti di quanto di seguito concordato e regolamentato:
- negli ipermercati in cui sarà sperimentato il presente accordo, dovrà essere avviata una prima fase di avvio della nuova organizzazione del lavoro, all’interno del settore casse, che ricomprenda le attuali operatrici alle casse in gruppi definiti “isole del tempo”.
- All’interno delle isole parteciperanno un numero di dipendenti che, aiutate da un animatrice, eletta dagli stessi lavoratori all’interno del gruppo e debitamente formata, riconcilieranno i bisogni organizzativi (necessità di copertura delle posizioni di lavoro corrispondenti ai flussi di vendita previsti) con i bisogni individuali, questo a voler dire che ogni singola lavoratrice potrà, tenuto conto delle esigenze organizzative di copertura del servizio e di quelle dei partecipanti all’isola, autodeterminarsi il proprio orario di lavoro su base plurisettimanale (singola programmazione oraria per tre settimane). La particolarità della sperimentazione è dovuta al fatto che l’orario di lavoro, fermo rimanendo come base quello previsto dal contratto individuale, potrà essere modificato, tenuto conto delle esigenze personali conciliate e condivise con le esigenze personali degli altri dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro e ovviamente fatte salve le esigenze organizzative; in caso di eventuali sovrapposizioni di esigenze o non conformità con le esigenze aziendali, dovranno essere le singole animatrici che confrontandosi con le lavoratrici risolveranno i problemi sorti.
- Le animatrici scelte all’interno delle singole “isole del tempo” dalle altre lavoratrici, resteranno in carica per circa 6 mesi e svolgeranno tale funzione all’interno del normale orario di lavoro.
- Tale sperimentazione, effettuata all’interno di Ipercoop Tirreno, può se opportunamente sostanziata permettere una forma di condivisione, all’interno dei partecipanti all’isola, dei problemi legati ai tempi di vita- tempi di lavoro connessi alle esigenze personali; questo condividendo l’orario di lavoro con gli altri dipendenti.
- Fermo rimanendo la quantità e la normale collocazione temporale della distribuzione oraria settimanale prevista nel contratto individuale a tempo parziale, la lavoratrice, durante il periodo di sperimentazione del “progetto isole del tempo”, potrà modificare sia la disposizione temporale degli orari, sia la quantità delle ore lavorate settimanalmente aumentando, di norma, fino ad un massimo di 30 ore settimanali per i part time con contratto individuale a 20 ore settimanali e 36 ore settimanali per i part time con contratto individuale a 24 ore settimanali, o diminuendo la prestazione lavorativa su base settimanale.
- Si intendono prestazioni lavorative effettive quelle realmente svolte; quindi in presenza di ferie, ore a recupero, malattie o infortuni la settimana prevista è da intendersi comunque pari all’importo delle ore settimanali contrattuali, questo indipendentemente da quanto eventualmente concordato in precedenza.
In presenza di risoluzioni del rapporto di lavoro l’eventuale differenza in positivo o in negativo sarà conguagliata senza nessuna eventuale maggiorazione.
Le modalità temporali delle prestazioni lavorative, saranno regolarmente esposte all’interno del reparto di appartenenza, così come disposto dall’attuale legislazione.
Ai singoli dipendenti, che opteranno per il “progetto isole del tempo”, sarà consegnata copia del presente accordo e dovrà essere sottoscritta la clausola di volontaria accettazione del ricorso alla autodeterminazione oraria della prestazione lavorativa da allegare al contratto individuale di part time.
L’azienda evidenzierà, nelle singole buste paga, il numero delle ore positive o negative generate dal presente accordo e derivanti dalla autodeterminazione oraria.
L’Ipercoop si impegna a garantire un monte ore adeguato atto a garantire il presidio della barriera casse secondo le curve di programmazione delle necessità, conseguentemente, se del caso, si potranno attivare assunzioni a tempo determinato; tali eventuali assunzioni a tempo determinato con contratto parziale saranno, nel caso di adesione alla presente sperimentazione, inserite nei gruppi delle cosiddette “isole del tempo”.
15.2) Le parti, dopo ampia discussione, hanno convenuto che la previsione di quanto sopra esposto e più precisamente la sperimentazione di orari di lavoro autodeterminati e programmati dalle singole lavoratrici è da ritenersi specifica compensazione di quanto previsto dalla vigente legislazione e dagli attuali accordi sindacali.
Le parti precisano inoltre che, vista la specificità della prestazione lavorativa, autodeterminata, di fatto viene superata la distinzione tra part time, orizzontale – misto –verticale.

28) Pari opportunità
Le parti riconfermando quanto previsto dal vigente CCNL in materia di Pari Opportunità convengono sulla necessità di istituire una Commissione a livello di Gruppo che promuova attività di studio e ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
Gli schemi di progetto, qualora concordemente definiti, saranno considerati progetti concordati con le Organizzazioni Sindacali e l’eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende del Gruppo, così come previsto dall’articolo 34 dal vigente CCNL, costituisce titolo per l’applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

29) Codice antimolestie
Le parti, tenuto conto di quanto previsto nel vigente CCNL in materia di “molestie sessuali e misure da adottare per la prevenzione e la repressione delle molestie sessuali nell’ambiente di lavoro”, convengono sull’opportunità di attivare, all’interno della commissione paritetica, un confronto su queste tematiche.
Sarà compito della Commissione Paritetica elaborare, tenuto conto del dettato contrattuale e del “protocollo di intesa per il codice antimolestie nella Cooperazione Toscana” firmato dalle Centrali Cooperative e Sindacali il 10 maggio 2001, un codice di comportamento, ivi compresi gli organi di controllo, da applicare all’interno delle società del Gruppo Unicoop Tirreno.

30) Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Le parti si impegnano a incontrarsi entro 6 mesi dalla firma del presente contratto per aggiornare l’accordo esistente sui rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori e estenderlo alle altre società del Gruppo.