Tipologia: CIA
Data firma: 8 maggio 2006
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: American Express Services Europe Limited/Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, CdA/RSA
Settori: Commercio-Servizi, American Express
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 Sfera di applicazione del Contratto Aziendale
Art. 2 Applicazione del contratto collettivo nazionale per i dipendenti da aziende del terziario
Art. 3 Diritti di informazione
Art. 4 Commissione Tecnica paritetica
Art. 5 Mercato del Lavoro
Art. 6 Diritti sindacali
Art. 7 Classificazione del personale
Art. 7 bis Apprendisti - livelli d'inquadramento professionale e trattamento economico
Art. 8 Quadri
Art. 9 Orario di lavoro
Art. 9 bis: Addetti al videoterminale
Art. 10 Part-time
Art. 11 Lavoro straordinario
Art. 12 Indennità di reperibilità
Art. 13 Lavoro con modalità disagiate
Art. 13.1 - Indennità turno mensili
Art. 13.2 - Indennità turno aggiuntive
Art. 14 Festività
  Art. 15 Ferie
Art. 16 Congedi per motivi familiari
Art. 17 Missioni e trasferimenti
Art. 18 Uso di autovettura propria
Art. 19 Integrazione dell'indennità di malattia e dell'indennità per inabilità temporanea assoluta
Art. 20 Scatti di anzianità (disposizioni transitorie)
Art. 21 Prestazioni sostitutive della mensa
Art. 22 Premio di Produttività
Art. 22 bis Quality monitoring e premio qualità
Art. 23 Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 24 Metodologia di calcolo relativamente ai livelli Quadro Super e Terzo Super
Art. 25 Tutela della salute
Art. 26 Polizza infortuni professionali ed extraprofessionali
Art. 26 bis Polizza assicurativa “vita"
Art. 27 Polizza Sanitaria
Art. 28 Prestito aziendale
Art. 29 Normativa TFR
Art. 30 Decorrenza e durata

Il giorno 8 Maggio 2006 in Roma, presso la Confcommercio, tra la società American Express Services Europe Limited […], assistita da […] Confcommercio […] e la Filcams Cgil […], la Fisascat Cisl […] e la Uiltucs Uil […], unitamente al CdA/RSA della società American Express Services Europe Limited.
Vista la piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo aziendale si è stipulato il presente contratto integrativo aziendale di secondo livello in applicazione dei criteri previsti dall'accordo Governo/Imprenditori/ Sindacati del 23 Luglio 1993 ed a quanto stabilito in materia di contrattazione integrativa aziendale, dal vigente CCNL del Terziario

Art. 1 Sfera di applicazione del Contratto Aziendale
Il presente contratto integrativo collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra l'American Express Services Europe Limited, Amex Broker Assicurativo S.r.l. - Socio Unico e le società' di cui american express detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale e il relativo personale dipendente in servizio sul territorio dello Stato italiano.

Art. 2 Applicazione del contratto collettivo nazionale per i dipendenti da aziende del terziario
I rapporti di lavoro di cui all'art. 1 sono regolati: dal vigente CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, distribuzione e servizi e dal presente contratto integrativo aziendale il quale sostituisce e nova integralmente il contratto integrativo aziendale del 5 Dicembre 2000.

Art. 3 Diritti di informazione
Le Parti, confermati i distinti ambiti di competenza, autonomia e responsabilità che contraddistinguono rispettivamente le Organizzazioni Sindacali e la Direzione Aziendale; tenuto conto della specificità aziendale, delle politiche e strategie decise in ambiti sovranazionali e quindi particolarmente sensibili alla congiuntura internazionale; considerato che l'elevata dinamicità del settore può incidere profondamente sia sull'organizzazione del lavoro con necessità di soluzioni razionali, sia sui livelli occupazionali; nello spirito del vigente CCNL, nonché dell'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, convengono di articolare il reciproco scambio di informazioni nei tempi e con i contenuti seguenti e in conformità a quanto previsto in materia dal vigente CCNL
Di norma semestralmente l'Azienda si incontrerà con le OO.SS. ed il Consiglio d'Azienda/RSA per fornire:
- informazioni di carattere generale riguardanti l'Azienda nel suo complesso con relativi supporti cartacei. In particolare l'informazione riguarderà l'andamento economico, i programmi di investimento e sviluppo, le innovazioni tecnologiche previste, eventuali processi di ristrutturazione collegati, organico aziendale e sua composizione;
- informazioni relative all'andamento degli indicatori del Premio di produttività e del premio qualità quindi alle prospettive di raggiungimento o meno dell'intero premio, e le relative strategie correttive concordate e da applicare;
- Preventiva informazione, anche orientata al raggiungimento di intese, nel rispetto delle prerogative e autonomie delle parti, relativa alla eventuale applicazione delle forme di lavoro previste dal CCNL e relativa ai livelli occupazionali (composizione del l'organico, part-time, full-time, contratti a contenuto formativo etc..)
- informazione preventiva su nuove forme di organizzazione del lavoro, terziarizzazioni ed appalti, anche orientate al raggiungimento di intese
- Preventiva informazione sulla filosofia che guida le politiche di incentivazione al Personale.
Le Parti convengono che qualora venissero trattate questioni che possano avere interesse per la concorrenza, le stesse saranno soggette ai criteri di riservatezza.
Dichiarazione a verbale.
L'azienda conferma la propria disponibilità a prendere in esame eventuali richieste di assunzione provenienti da personale precedentemente occupato presso la stessa, sempreché le professionalità siano compatibili con le esigenze e i profili ricercati.

Art. 4 Commissione Tecnica paritetica
Le Parti confermano la costituzione di una Commissione Tecnica Paritetica composta da 3 membri di nomina sindacale e da 3 membri di nomina aziendale.
La Commissione non ha poteri decisionali bensì compito di analisi e studio delle varie problematiche aziendali che a titolo esemplificativo e non esaustivo riguarderanno materie di classificazione del personale, flessibilità di orario, orari di lavoro, flussi occupazionali e loro composizione/disaggregazione, verifica sulle modifiche organizzative e possibili mutamenti sul piano della professionalità e quindi dell'inquadramento, nonché eventuali disagi per i lavoratori, nuove forme di lavoro.
Linee guida per il regolamento operativo della Commissione Paritetica
Le Parti definiranno preventivamente i componenti che faranno parte dell'organismo, in funzione delle tematiche che si dovranno affrontare, nonché il suo regolamento operativo e la durata.
Per quanto riguarda i componenti di nomina sindacale parte di questi potranno essere individuati di volta in volta, anche tra i lavoratori al di fuori delle RSA e RSU, secondo l'argomento trattato.
Per lo svolgimento delle riunioni della commissione durante l'orario di lavoro è previsto l'utilizzo del monte ore sindacale fino ad un massimo di sei ore trimestrali per ciascun componente.
Tutti i membri della Commissione sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto aziendale in ordine a tutti i fatti e dati di cui possono venire a conoscenza nell'espletamento del loro incarico. Di conseguenza i suddetti membri saranno tenuti a sottoscrivere apposito patto di confidenzialità.
I risultati del lavoro della commissione saranno redatti in appositi verbali che verranno inoltrati alle RSU RSA, alle OO.SS. e alla Direzione Aziendale e fungeranno quali elementi di supporto alla trattativa sindacale tra le parti per gli argomenti in oggetto.

Art. 5 Mercato del Lavoro
L'Azienda agevolerà soluzioni al fine di favorire occupazione diretta e stabile utilizzando le tipologie di assunzione in tal senso più idonee
Contratto a termine […]

Art. 6 Diritti sindacali
[…]
Le parti convengono la creazione di una bacheca elettronica via intranet entro il 31 Luglio 2006.
Si concorda, inoltre, di stabilire a livello aziendale una regolamentazione dell’utilizzo del sistema di posta elettronica aziendale dedicato al C.d.A. e delle modalità operative della bacheca elettronica stessa

Art. 9 Orario di lavoro
- Orario settimanale e permessi retribuiti
L'orario normale di lavoro effettivo è di 39 ore settimanali ed è regolamentato secondo quanto previsto dall'articolo 116 lettera b) del vigente CCNL del terziario.
Le parti convengono che le rimanenti 68 ore di cui all'art. 140 del vigente CCNL sono disciplinate secondo i criteri e le modalità previste dallo stesso articolo.
A decorrere dal 1° gennaio 2005, tale monte permessi sarà incrementato di 8 ore per un totale di complessive 76 ore annue esclusivamente per il personale in forza al 31 Marzo 2005
Chiarimento a verbale
Per il personale assunto successivamente al 31 Marzo 2005 si prevede un'applicazione graduale dell'incremento di 8 ore annue del monte permessi rispetto a quanto previsto dal vigente CCNL pari a 68 ore annue, con le seguenti modalità:
• 4 ore annue dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il quarto anno di anzianità;
• ulteriori 4 ore annue dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il sesto anno di anzianità.
Dichiarazione a verbale […]
Flessibilità dell'erario in entrata ed in uscita
Con l'eccezione degli uffici/reparti aperti al pubblico, del personale che lavora su turni o part-time, è consentita la flessibilità nell'inizio lavoro di 60 minuti, rispetto al normale orario di inizio lavoro stabilito per il singolo reparto, con recupero nella stessa giornata, salvaguardando la buona funzionalità del servizio definito aziendalmente per il reparto/ufficio.
Intervallo mensa
Il personale operante in orario fisso dal lunedì al venerdì con entrata alle ore 8,00 e relativa flessibilità fissata entro 60 minuti fruisce di un intervallo mensa di 48 minuti. Il personale che opera su turni e/o nelle unità ove non è possibile un servizio di mensa interno, invece, fruisce di un intervallo mensa di 60 minuti.
Nelle unità/uffici ove l'orario settimanale è distribuito su cinque giorni - non su turni - ed è disponibile un servizio di mensa interno, la prestazione lavorativa sarà di otto ore e dodici minuti dal lunedì al giovedì e di sei ore e dodici minuti il venerdì. Agli effetti del calcolo dei giorni lavorativi di ferie, tutti i giorni lavorativi verranno computati per una unità, quale sia la durata della prestazione lavorativa giornaliera (otto ore e dodici minuti ovvero sei ore e dodici minuti) nei giorni compresi nel periodo di ferie, ferma restando l'applicazione di quanto previsto in materia dal vigente CCNL
Nuovi nastri orari:
In relazione all'esigenza di una maggiore flessibilità al fine di ottimizzare il servizio al Cliente, vengono definiti e introdotti i seguenti nuovi nastri orari:

Area Orari
MTS 8 - 20 Lun - Ven
Centurion 8 - 20 Lun - Ven
NA, BI, BCS 8 - 20 Lun - Ven
Credit 8 - 21 Lun - Ven
Credit Revolve 8 - 21 Lun - Ven
Frodi 8 - 20 Lun - Ven
Sac 8 - 20 Lun - Ven
TSC Revolve 7 - 1 Lun - Dom

Per le aree Credit e Credit Revolve viene prevista la copertura della fascia dalle 20 alle 21 su base volontaria, con l'impegno di garantire comunque l'agibilità del servizio.
La giornata di sabato per le aree Credit e Credit Revolve avrà orario 9-19; per tutte le altre citate aree, ad esclusione di TSC Revolve, la giornata del sabato avrà orario 9-18;
In coerenza con quanto previsto dall’Art. 4 per l'area Credit e Credit Revolve verrà istituita tra le parti una Commissione Tecnica paritetica con la finalità di ottimizzare la funzionalità degli orari in relazione all'attività lavorativa ed anche in funzione del contenimento del relativo disagio nonché di quanto sopra espresso.
In riferimento ai suddetti nastri orari e per tutti i reparti che operino già su turni la programmazione ai lavoratori interessati deve essere comunicata con tre mesi di anticipo.
L'effettuazione di 39 ore di lavoro settimanale verrà realizzata a titolo individuale, sulla base di un programma settimanale, bisettimanale, trisettimanale oppure quadrisettimanale, predisposto dal capo reparto, conciliando le istanze individuali con le esigenze organizzative.
Tra Direzione Aziendale e Consiglio d'Azienda/RSA potranno essere concordate ulteriori modalità di applicazione della norma a livello locale.
Ogni ulteriore variazione all'orario di lavoro aziendale nonché alla sua applicazione nelle singole unità produttive dovrà essere preventivamente discussa e concordata con il CdA/RSA.
Frequenza turni

Reparti

Sabato

Frequenza dopo 19

MTS

4 all'anno

4 al mese

MTS Centurion

6 all'anno

6 al mese

New Accounts, BI, BCS

1-2 al mese

3 al mese

Credit

1-2 al mese

2 settimane al mese

Credit Revolve

1-2 al mese

6-7 al mese

Frodi

1-2 al mese

3 al mese

Sac

1 al mese

3-4 al mese

Tali frequenze, che di norma si ripetono, rappresentano una effettiva simulazione di volumi a organici costanti.

Art. 9 bis: Addetti al videoterminale
Inserire la legge [dlgs] 626 per la definizione di addetti al videoterminale.
A seguito di approfondita, congiunta analisi delle attività lavorative svolte in Azienda, le Parti concordano che tutti i lavoratori che comportano un utilizzo di attrezzature munite di videoterminale tale da essere soggette alle previsioni ex artt. 54 e 55 del D.Lgs 626/94 e successive modifiche così come previsto dai predetti articoli che si riportano integralmente eserciteranno, nel corso dell'attività lavorativa, delle pause di 15 minuti ciascuna che consentano il cambiamento di attività lavorativa ai termini di legge:
Inoltre, in considerazione delle caratteristiche organizzative ed operative delle mansioni di cui sopra ed acquisito il parere positivo del medico competente al riguardo, si concorda che i lavoratori addetti ai videoterminali eserciteranno tali pause a seguito di un periodo di applicazione continuativa al videoterminale compreso tra un minimo di centocinque ed un massimo di centotrentacinque minuti con una media di permanenza non superiore ai centoventi minuti. A tal fine, ove organizzativamente necessario a discrezione dell'Azienda, l'articolazione delle singole pause verrà disciplinata da appositi ordini di servizio sempre nel rispetto delle presenti disposizioni.
Le Parti infine si impegnano ad operare congiuntamente, nel rispetto delle diverse competenze, nella informazione e sensibilizzazione del personale interessato, facendo sì che lo stesso venga reso edotto di quanto concordato, nonché delle specifiche responsabilità individuali in termini di rispetto delle disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti o dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale.
Al fine di individuare le mansioni rientranti nella categoria di addetti al videoterminale previste dalla legge, sarà condotta un'apposita analisi congiunta e redatto un relativo elenco che verrà costantemente aggiornato a seguito di eventuali evoluzioni dell'organizzazione del lavoro.

Art. 10 Part-time
Ricorrendo specifiche esigenze organizzative è consentita, con l'accordo degli interessati, la prestazione di lavoro supplementare da parte dei lavoratori con contratto part-time.
Ferma restando la volontarietà delle parti ed il pieno rispetto della vigente normativa contrattuale e di legge, le concessioni di part-time dovranno essere compatibili con le esigenze di funzionalità e copertura del servizio e potranno essere accordate fino a un massimo del 15% della forza a tempo indeterminato impiegata a tempo pieno.
L'Azienda si incontrerà semestralmente con il Consiglio d’azienda/RSA per analizzare la situazione delle domande di part-time in corso e le relative risposte dell'Azienda.
A fronte di incrementi di occupazione verrà concessa ai lavoratori part-time la priorità di accesso al full-time.
Nel caso si effettui lavoro supplementare, per un totale di oltre sei ore di lavoro complessivamente svolto, è obbligatorio effettuare l'intervallo mensa, che per tutti i part-time è fissato in 60 minuti.
Le Parti concordano altresì:
• l'armonizzazione delle norme rispetto al vigente CCNL del terziario;
• in particolare, rispetto all'art. 87 (part-time post maternità), che nelle unità produttive che occupano da uno a 33 dipendenti, tale richiesta spetta ad un lavoratore nel corso dell'anno;
• in particolare, rispetto all'articolo succitato, la percentuale degli aventi diritto è del 3% per unità produttiva e qualora la realtà produttiva lo permetta, tale percentuale potrà essere superata;
• che verrà valutata compatibilmente con le esigenze aziendali, su richiesta del lavoratore, la possibilità di usufruire di un arco di tempo di flessibilità in entrata con conseguente flessibilità

Art. 11 Lavoro straordinario
[…]
Per quanto attiene al limite di ore di lavoro straordinario si fa riferimento a quanto disciplinato dall'art. 131 del vigente CCNL Terziario salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 13 Lavoro con modalità disagiate
Per lavoro con modalità disagiate s'intende esclusivamente quello svolto su turni settimanali sfalsati, con intervallo mensa di 60 minuti e senza flessibilità di 60 minuti rispetto all’orario di inizio di lavoro in quanto operanti in uffici/reparti aperti al pubblico.

Art. 13.2 - Indennità turno aggiuntive
[…]
In alternativa all’ indennità sopra riportata il lavoratore potrà scegliere in tutto o in parte il riconoscimento di 70 minuti di permesso retribuito per ogni sabato lavorato. Il monte ore risultante verrà contabilizzato in un'apposita banca delle ore e fruito con le modalità di cui all'art. 140 del vigente CCNL Terziario
Ogni singolo lavoratore interessato potrà optare per l'utilizzo alternativo dell'indennità economica ovvero della trasformazione della stessa in permessi orari (70 minuti per ogni sabato). Ciò andrà formalizzato preventivamente entro il 31 Dicembre di ogni anno, per il periodo 1° Gennaio - 30 Giugno dell'anno seguente, e entro il 30 Giugno per il periodo 1° Luglio - 31 Dicembre dello stesso anno. In difetto di comunicazione si intenderà prescelto il pagamento dell'Indennità economica.
[…]

Art. 21 Prestazioni sostitutive della mensa
[…]
Per la risoluzione del problema relativo alla consumazione del pasto, per i lavoratori operanti presso le sedi che non hanno disponibilità di mensa interna, l’azienda verificherà la possibilità di attivare apposite convenzioni con bar/ristoranti, tenuto conto del numero dei dipendenti, della localizzazione della sede di lavoro e della concreta fruizione del pasto nei suddetti esercizi convenzionati da parte dei lavoratori interessati

Art. 25 Tutela della salute
• Le Parti, in conformità alle disposizioni previste dalla legge [dlgs] 626/94 e successive modifiche e dall'accordo interconfederale del 18 novembre 1996. concordano l'istituzione di un percorso formativo di aggiornamento, a carico aziendale, regolare e con frequenza minima annuale per tutti i delegati per la salute e la sicurezza dei lavoratori.