Cassazione Penale, Sez. 4, 05 aprile 2018, n. 15191 - Realizzazione di un impianto fotovoltaico. Il titolare dell'impresa esecutrice ha l'obbligo di curare la cooperazione e le interazioni con le attività che avvengono all'interno del cantiere


 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 16/01/2018

 

Fatto

 

1. In data 11 gennaio 2017, la Corte d'appello di Trento ha parzialmente riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Trento, il 12 gennaio 2016, aveva condannato A.T. alla pena di giustizia in relazione all'imputazione di cui all'art. 97, comma 1 e comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008, nonché in relazione all'imputazione di cui agli artt. 113 e 590, commi 2 e 3, cod.pen. (in regime di cooperazione colposa con Guglielmo e Luca Z.): addebiti riferiti all'incidente sul lavoro occorso a S.M. in Fiavé - loc. Curé, il 3 novembre 2011. All'esito del giudizio d'appello, la Corte di merito - per quanto qui d'interesse - ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 97, D.Lgs. n. 81/2008 e ha, per l'effetto, rideterminato la pena a carico del A.T., revocando inoltre le statuizioni civili adottate in primo grado per intervenuta revoca della costituzione di parte civile.
I fatti oggetto del giudizio si verificarono all'interno di un cantiere ove i committenti Guglielmo e Luca Z., titolari di un'azienda agricola, avevano affidato ad alcune ditte (fra cui la B.M. Elettronica S.p.A. del A.T.) i lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico. La B.M. Elettronica aveva affidato in subappalto alla ditta individuale del S.M. il posizionamento dei pannelli fotovoltaici sul tetto di una stalla (p.ed. 63 C.C. Stumiaga); il S.M. aveva dapprima affidato a un suo dipendente il collocamento delle staffe su cui dovevano essere posizionati i pannelli, collocamento che veniva eseguito il 2 novembre 2011; il giorno successivo, il S.M. si recava sul cantiere per controllare l'esecuzione del lavoro e si incamminava sul colmo del tetto; a un tratto egli scivolava, rotolando per alcuni metri sulla falda e quindi sfondando il parapetto, opera provvisionale che era stata fornita e montata da un'altra ditta (S.a.s. G.E.), per poi cadere da un'altezza di 5 metri, provocandosi le gravissime lesioni di cui in rubrica.
Risulta accertato, in base a quanto é dato leggere nella sentenza d'appello, che il parapetto realizzato dalla ditta G.E. era manifestamente inadeguato, sia per caratteristiche costruttive che per i materiali impiegati (vds. pag. 6 sentenza); tuttavia, la Corte trentina ha constatato l'insussistenza dell'addebito mosso ai committenti relativi all'omessa nomina di un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (nomina che invece era stata regolarmente attuata); ma ha ritenuto che tale circostanza non riverberasse effetti di sorta sulla posizione del A.T., il quale aveva al riguardo eccepito la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen.. In proposito, la Corte di merito ha osservato che al A.T. veniva contestato di avere omesso, nella sua qualità di titolare dell'Impresa appaltatrice, di verificare le condizioni di sicurezza del cantiere e, in specie, delle opere provvisionali (il parapetto da cui cadde il S.M.); secondo la Corte distrettuale, il A.T. non può validamente sostenere che non era al corrente dell'avvio della fase dei lavori subappaltati all'impresa del S.M., per i quali era necessario approntare il cantiere con i connessi obblighi in tema di sicurezza; tanto più che alcune delle irregolarità nella realizzazione delle opere provvisionali, secondo quanto affermato dal teste ing. E., erano di immediata evidenza; e che la B.M. aveva fornito materiali elettrici al S.M., già presente in cantiere, a nulla rilevando che si trattasse di materiali non destinati a essere impiegati per la posa in opera dei pannelli, ma essendo invece emerso che il S.M. faceva pressione sul A.T. per poter cominciare i lavori, perché pressato dai committenti.
2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorre il A.T., per il tramite del suo difensore di fiducia.
Il ricorso si articola in due motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla questione della mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato, sollevata in sede d'appello ex art. 521, cod.proc.pen.. Secondo l'esponente, la circostanza - emersa nel giudizio di merito - dell'avvenuta nomina, da parte dei committenti, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori aveva rilievo non solo per la posizione degli Z., ma anche in relazione alla contestazione mossa al A.T., il quale - se di tale circostanza si fosse tenuto conto nel formulare l'imputazione a suo carico - si sarebbe potuto difendere in modo assai diverso; nei suoi confronti, invece, sono stati formulati addebiti in relazione solo ad alcuni profili di colpa specifica, in ordine ai quali il A.T. si é potuto difendere; ove invece fosse stata presa in considerazione nell'accusa anche la presenza di un coordinatore per la sicurezza, il ruolo di costui avrebbe posto problemi di ordine ben diverso in relazione alla posizione del A.T. e ai suoi obblighi di garante della sicurezza nel cantiere. Ma, lamenta l'esponente, l'eccezione formulata sul punto con l'appello non ha formato oggetto di alcuna argomentazione nel testo della sentenza impugnata, se non con formule affatto generiche e di stile.
2.2. Con il secondo motivo di lagnanza l'esponente denuncia violazione di legge in relazione al concetto di "apertura del cantiere": concetto che, secondo il ricorrente, non poteva dirsi sussistente nel caso di specie, con riguardo in particolare alla prima fase dei lavori, con i quali la ditta A.T. non aveva nulla a che fare. Il ricorrente si era limitato a consegnare materiale elettrico, senza che ciò potesse interpretarsi come la presa di possesso di un cantiere per far partire le lavorazioni. Infine, il ricorrente richiama quanto stabilito dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 a proposito dell'apertura del cantiere ove operino più ditte, evidenziando come tale fase coincide con quella della presenza del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: il che dimostra ulteriormente che la nomina del CSE, anche ai fini del primo motivo di ricorso, segna un momento caratterizzante anche ai fini dell'imputazione.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso é infondato.
E' opportuno chiarire preliminarmente che il ricorrente, nella sua qualità di titolare di impresa assuntrice dell'appalto, non può dolersi del fatto che l'imputazione mossa a suo carico non abbia tenuto conto del fatto che fosse stato nominato un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
Non può parlarsi, in primo luogo, di violazione dell'art. 521 cod.proc.pen., atteso che, come affermato dalla giurisprudenza anche apicale di legittimità in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'Imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione é del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'Imputazione (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; vds. più di recente Sez. 4, Sentenza n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio e altri, Rv. 265946; Sez. 2, Sentenza n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569). Vale altresì il principio, a più riprese affermato dalla Corte di legittimità, in base al quale non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito ai giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, Sentenza n. 51516 del 21/06/2013, Miniscalco e altro, Rv. 257902; Sez. 4, Sentenza n. 35943 del 07/03/2014, Denaro e altro, Rv. 260161).
1.1. Nello specifico peraltro, poiché - come si vedrà oltre - le responsabilità del coordinatore per la sicurezza e del titolare dell'impresa appaltatrice si muovono su piani eventualmente concorrenti, ma distinti e separati, l'accertata nomina del CSE non interferiva con la posizione di garanzia assunta dal A.T. nella sua qualità, in quanto non escludeva che questi avesse l'obbligo di verificare che l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto a lui affidato avvenisse in sicurezza; ed é certo che, prevedendo l'appalto il posizionamento in quota di pannelli fotovoltaici, era precipuo compito e dovere del A.T. quello di sincerarsi che i presidi di sicurezza necessari per tale lavorazione (in specie, le opere provvisionali) fossero idonei e correttamente realizzati e installati. Ciò che, pacificamente, non fu fatto, pur a fronte dell'accertata presenza di palesi segni di inidoneità di tali presidi (i morsetti, l'assenza di tavola fermapiede ecc.).
E' chiaro, del resto, che le responsabilità attribuibili all'appaltatore devono commisurarsi alla sua posizione di garante per la sicurezza in relazione alle lavorazioni affidate in appalto e all'esecuzione in sicurezza di tali lavorazioni, siano esse eseguite direttamente dall'impresa appaltatrice o affidate in subappalto ad altre imprese o a lavoratori autonomi. In tale quadro, in un caso per certi versi similare se non altro sotto il profilo dell'individuazione e della distribuzione delle responsabilità prevenzionistiche, la Corte di legittimità ha chiarito che il titolare dell'impresa esecutrice ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle disposizioni dettate per garantire la sicurezza dei ponteggi mobili anche quando questi vengano utilizzati non solo dai propri dipendenti, ma altresì da lavoratori autonomi che abbiano appaltato i lavori di rifinitura, atteso che la legge gli impone di curare la cooperazione con quest'ultimi e le interazioni con le attività che avvengono all'interno del cantiere (Sez. 4, Sentenza n. 29204 del 20/06/2007, Di Falco, Rv. 236904).
Su tali basi, deve reputarsi corretta e pertinente l'osservazione della Corte di merito laddove si evidenzia che al A.T. era stata specificamente contestata l'omessa verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere e, in specie, delle opere provvisionali predisposte per i lavori di posizionamento dei pannelli fotovoltaici (appaltati alla ditta dell'odierno ricorrente e da quest'ultimo subappaltati, almeno in parte, alla ditta della persona offesa). Al riguardo, infatti, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l'esecuzione dei lavori non può avere valore assorbente sulle responsabilità del titolare dell'impresa appaltatrice, atteso che essa ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; mentre il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo (Sez. 4, Sentenza n. 46991 del 12/11/2015, Porterà e altri, Rv. 265661).
1.2. Alla luce di quanto finora osservato, non ha pregio neppure il secondo motivo di ricorso, teso a sostenere che, in relazione alla fase delle lavorazioni oggetto degli addebiti mossi al A.T., non si potesse parlare di "apertura di cantiere" non essendo stato a quel punto ancora designato il CSE e non essendo stato elaborato e distribuito il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008.
In realtà, la Corte di merito ha correttamente osservato (vds. in specie pp. 22-24 sentenza impugnata) che il A.T. era sicuramente a conoscenza dell'avvio del cantiere, nei giorni immediatamente precedenti: egli aveva infatti inviato il materiale in cantiere al S.M.; e, sebbene si trattasse di materiale il cui impiego non sarebbe dovuto avvenire sul tetto, nondimeno é processualmente emerso che l'invio di esso al S.M. derivava dalle insistenze di quest'ultimo presso il A.T. perché si iniziassero i lavori al più presto, insistenze a loro volta indotte dalle sollecitazioni della committenza, e ciò oltretutto rendeva decisamente prevedibile che il S.M. si sarebbe potuto attivare a breve, in vista dell'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto; tanto più che lo stesso S.M., già il 19 ottobre, aveva manifestato in una e.mail l'intenzione di dare corso all'installazione dei pannelli una settimana dopo, e che inoltre - come sottolineato dalla Corte distrettuale - le opere provvisionali erano state apposte già da tempo, di guisa che il A.T. aveva la possibilità, oltreché l'obbligo, di controllarne l'adeguatezza.
Anche sotto questo profilo, quindi, l'incedere argomentativo seguito dalla Corte di merito si sottrae alle censure del ricorrente.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2018.