Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 7 novembre 2006
Validità: 10.07.2006 - 30.06.2009
Parti: Holding dei Giochi e Unione Ctsp - Milano, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Coordinamento RSA
Settori: Commercio-Servizi, Holding dei Giochi
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali
Art. 2 - Diritti di informazione e materie di confronto a livello nazionale
Art. 3 - Diritti di informazione e materie di confronto a livello decentrato
  Art. 4 - Modello e funzionamento delle relazioni sindacali
Art. 5 - Formazione
Art. 6 - Organizzazione del lavoro
Art. 8 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 9 - Premio di risultato
Art. 10 - Decorrenza e durata

Ipotesi di Contratto Integrativo Aziendale Nazionale di II Livello per i dipendenti della Holding dei Giochi spa

Addì 7 novembre 2006, in Roma, presso la sede della Confcommercio nazionale si sono incontrati […] la società Holding dei Giochi spa […], l’Unione Ctsp - Milano […], la Filcams-Cgil […], la Filcams-Milano […], la Fisascat-Cisl Nazionale […], Fisascat-Cisl Milano […], Uiltucs-Uil Nazionale […], Uiltucs-Uil Brescia […], il Coordinamento RSA, ed hanno stipulato il presente Accordo Aziendale Nazionale di II Livello

Premessa
Con il presente accordo integrativo, si procede al rinnovo di quanto iniziato e stabilito nel mese di ottobre del 2001; questa premessa ha la finalità di spiegare ed approfondire le modalità operative, le fasi gestionali, le gradualità contrattuali, il clima aziendale, le politiche Industriali e le logiche che hanno guidato questi anni di vigenza del primo accordo.
Nel corso del periodo di vigenza, vi è stata più di una riorganizzazione aziendale e si è continuato a ricercare ii più corretto approccio al confronto sindacale.
Peraltro il sistema di "Relazioni Sindacali”, instaurato a partire dall’ottobre 2001, ha consentito alle parti una concertata gestione dei vari processi di riorganizzazione aziendale e le diverse fasi gestionali di tali processi hanno impegnato le parti nella ricerca del consenso su varie tematiche, in particolare sia su quelle riconducibili al riequilibrio degli organici che su quelle dell’attuazione del nuovo modello organizzativo/commerciate di cui allo specifico "Progetto” presentato e illustrato dall’azienda negli Incontri tenutosi nel primo semestre del 2006.
Pertanto, il confronto sindacale va rafforzato e consolidato senza pregiudiziali in riferimento a tutti gli strumenti possibili.
Conseguentemente il presente nuovo accordo integrativo va visto come una conferma delle relazioni in essere tra le parti e come una ulteriore tappa del percorso avviata anni fa.
Preso atto di tutto quanto sopra, nel confermare la validità delle “Premesse" al modello/ sistema di "Relazioni Sindacali" in precedenza definito, le Parti, hanno concordato, dopo un lungo confronto, sulla opportunità di un aggiornamento del contratto integrativo da integrare sia nelle parti normative che in quelle economiche.
Tutto ciò premesso, le parti hanno stipulato il presente Contratto Integrativo Aziendale Nazionale, da valere quale accordo di II Livello, che cosi come di seguito formulato, rappresenterà il modello contrattuale a cui le parti faranno riferimento perla, sua pratica gestione.

Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali
Al. fine di consolidare il modello/sistema di "Relazioni Sindacali” praticato In precedenza con Holding dei Giochi ed allo scopo di armonizzare l’attivazione di tale esercizio con quanto dichiarato in premessa e con quanto in materia è previsto dal vigente CCNL, le parti hanno concordato di strutturare un articolato sistema di relazioni sindacali che, senza duplicazioni di competenze, prevede, oltre al livello nazionale, un livello di confronto decentrato.
Ciò al fine di meglio rispondere alla esigenza delle varie strutture aziendali dislocate sul territorio nazionale, individuando le soluzioni più idonee e formulando soluzioni concordate che favoriscano, nel contempo, I diritti, Il miglioramento delle condizioni dei lavoratori ed il raggiungimento degli imprescindibili obbiettivi produttivi ed economici. dell’Azienda.
Coerentemente, tenuto conto della ubicazione territoriale delle unità lavorative, si conviene che:
A) Il livello nazionale che avrà come soggetti sindacali riconosciuti le Federazioni Nazionali di categoria firmatarie del presente Accordo, Il Coordinamento Nazionale delle strutture sindacali aziendali (RSA/ RSU) con le relative OO.SS. territoriali,
A tale livello compete la contrattazione di II livello, le materie ad esso attribuite dal CCNL e le informazioni di rilevanza generale per l’Azienda, nonché la gestione delle materie delegate dal presente Accordo.
B) Il livello decentrato che avrà come soggetti riconosciuti le Federazioni Regionali di categoria firmatarie del presente accordo, congiuntamente alle RSA/RSU e alle OO.SS. dello/degli specifico/l territorio/i,
Sono altresì soggetti riconosciuti le Federazioni Provinciali/Comprensoriali di categoria ove nella stessa Provincia siano ubicati più di 4 unità lavorative. Allo stato attuale e salve eventuali modificazioni, si fa riferimento alle province di Verona, Brescia, Milano, Torino e Roma.
Tali soggetti opereranno congiuntamente alle RSA presenti nella Provincia/Comprensorio ed in raccordo con le loro rispettive Federazioni Regionali.
A tale livello compete la gestione delle materie delegate dal CCNL e dal presente Accordo.

Art. 2 - Diritti di informazione e materie di confronto a livello nazionale
Annualmente, dì norma entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura dei bilanci, la direzione dell’Azienda, le OO.SS. Nazionali, le OO.SS. Regionali/Provinciali/Comprensoriali e il Coordinamento Nazionale delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA/RSU), si incontreranno al fine effettuare un esame congiunto sulle tematiche previste dal CCNL.
Nel corso di tale incontro, o anche al di fuori della scadenza sopra indicata nel caso si presentassero fatti o eventi nuovi e rilevanti, l’Azienda fornirà le seguenti informazioni preventive e consuntive:
• Andamento economico dell’azienda supportato dai dati di bilancio;
• Prospettive di sviluppo, investimenti per nuove presenze, acquisizioni e/o diversificazione sul mercato, investimenti per innovazioni tecnologiche, eventuali mutamenti dell’assetto organizzativo societario;
• Progetti di riorganizzazione, ristrutturazione, terziarizzazione, interventi di cessione, appalti, cogestione di spazi commerciali e tutto quanto comporti modifiche inerenti l’organizzazione del lavoro e che possa incidere sui livelli occupazionali;
• Dati sugli organici, loro composizione quantitativa e qualitativa, inquadramenti professionali;
• Mercato del lavoro, tipologie delle forme di impiego e loro utilizzo;
• Ore di lavoro straordinario e supplementare;
• Politiche degli orari;
• Formazione e progetti formativi;
• Applicazione delle norme relative alla tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, anche in riferimento all’ambiente e sicurezza di cui alla legge [dlgs] 626/94;
• Attuazione della D.Lgs 198/06, politiche per le: pari opportunità;
• Attuazione del premio di risultato;

Art. 3 - Diritti di informazione e materie di confronto a livello decentrato
Con riferimento alle materie previste al precedente articolo 2, su richiesta di una delle due parti potrà essere avviato il confrontò sindacale decentrato inerente la gestione sul/i territorio/i degli impatti conseguenti alle informazioni.
Sono demandate altresì alla contrattazione decentrata le materie ed i problemi riconducibili alla organizzazione del Lavoro più specificatamente tutte le tematiche relative ai singoli PDV o per le aree comprensori di VR, BS, MI, TO e Roma, a titolo di esempio:
■ Orari, turni e nastri orari
■ Ferie e riposi
■ Lavoro domenicale
■ Utilizzo degli impianti
■ Spostamenti territoriali, trasferte e trasferimenti
■ Organici
■ Costituzione RLS
■ Rapporti con gli Enti Bilaterali Territoriali
Ai finì dell’attivazione del confronto a livello decentrato le parti hanno convenuto che i referenti a cui inviare la richiesta siano i seguenti:
per l’Azienda la Direzione Risorse Umane.
Per le OO.SS: le Sedi delle OO.SS. di cui alla lettera B) del precedente articolo 1
Le parti confermano che il sopracitato modello/sistema di “Relazioni Sindacali” a Livello Decentrato è. orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni e la ricerca di soluzioni condivise, atte a risolvere i problemi locali,
Pertanto in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo di confronto ovvero di mancato raggiungimento di un accordo sulle tematiche discusse, le parti si impegnano ad incontrarsi a livello Nazionale per ricercare congiuntamente le soluzioni più idonee.

Art. 4 - Modello e funzionamento delle relazioni sindacali
[…]
4.2) Gruppo per le Pari Opportunità
Le parti in attuazione del Dlgs 198/06 convengono dì istituire il gruppo di lavoro per le pari opportunità che sarà composto da quattro rappresentanti di cui, uno designato dalla Holding dei Giochi e tre dalle OO.SS. nazionali, i cui nominativi saranno comunicati entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
Il “Gruppo dì Lavoro” potrà, In particolare, occuparsi di:
• Studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia sia a livello Nazionale che Comunitario:
• Formulare specifici progetti di azioni positive utilizzando gli strumenti previsti dalla D.Lgs 198/06
• Seguire l’iter dei progetti sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell’attuazione degli stessi.
Il “Gruppo di Lavoro”, annualmente, in occasione dell’incontro di cui all’articolo 1, riferirà sull’attività svolta alle parti stipulanti il presente “Contratto”
Per l’espletamento del ruolo e dei compiti assegnati al “Gruppo di Lavoro” vengono utilizzati i permessi previsti per il coordinamento nazionale ed al termine del primo anno di lavoro del gruppo si definiranno eventuali ore ad hoc.
Ai fini della titolarità di richiesta delle ore di cui sopra questa è di spettanza delle OO.SS. Nazionali,
4.3) Modulistica e Strumenti per la comunicazione delle informazioni
Le parti convengono di realizzare una apposita modulistica con l’obiettivo di sperimentare un sistema sintetico per fornire parte delle informazioni.
Resta inteso che qualora tra le parti fossero definiti ulteriori diritti informativi strutturali si valuterà la possibilità e/o l’opportunità di ampliare ulteriormente la modulistica di cui sopra.
L'Azienda favorirà la comunicazione delle informazioni dovute e su richiesta autorizzerà l'utilizzo di fax aziendali per facilitare tale scambio di informazioni.

Art. 6 - Organizzazione del lavoro
Tenuto conto della possibile diversa offerta commerciale nei vari punti vendita derivante dalla loro diversa struttura dimensionale ed ubicazionale, che potranno produrre una organizzazione del lavoro non omogenea a livello nazionale, le parti, al fine di favorire la gestione dei confronti a livello decentrato di cui al precedente articolo 3, hanno convenuto che tali confronti siano coerenti con gli indirizzi e con gli obbiettivi come di seguito definiti,
6.1) Orario di Lavoro
L’orario di lavoro per il personale full - time addetto ai punti vendita sarà di 40 (Quaranta) ore settimanali, dal lunedì al sabato e 104 (Centoquattro). ore annuali di permessi individuali.
6.2) Mercato del Lavoro - Utilizzo Part-Time - Contratti a Termine - Interinali
a. Utilizzo Part-Time

Considerata la specificità dell’attività svolta nei punti vendita, attività che vede un rapporto più orientato ad assistere la clientela e favorire la vendita, oltre alla normale attività di ordinazione e rotazione delle merci nello scaffale, le parti concordano sull’opportunità di favorire un impiego di. rapporti di lavoro full-time rispetto a quelli part-time specie a quelli orizzontali.
Pertanto constatata allo stato attuale la persistenza di una presenza elevata di rapporti di lavoro Part-Time rispetto alla finalità sopra dichiarata, le parti concordano di privilegiare, in caso, di aumento degli organici o di sostituzione di personale per turn-over, ove possibile e coerentemente agli aspetti professionali, la trasformazione del rapporto di lavoro Part-Time a Full-Time.
Le parti inoltre, fatta salva la trasformazione da Full-Time a Part-Time nei casi di maternità Post-Partum, così come disciplinata dal CCNL, concordano sulla opportunità che vengano analizzati ulteriori casi, anche attraverso il diretto coinvolgimento della Direzione Risorse Umane, e verificati possibili interventi temporanei di supporto.
b. Utilizzo dei Contratti a Tempo Determinato
Con riferimento alle ragioni di carattere produttivo ed organizzativo legate alla maggiore intensità di lavoro del periodo natalizio, le parti concordano nel ricorrere a contratti di assunzione a tempo determinato, superando i limiti previsti dal vigente CCNL.
Tale necessità nasce dalla forte concentrazione in tale periodo dell’anno non solo sugli incassi nei punti vendita ma anche della massima attivazione nel periodo stesso dei tempi determinati, raramente utilizzati nel restante periodo dell’anno.
Le parti, inoltre, concordano che in caso di avvio di nuove attività e, in particolare, dì aperture di nuovi punti vendita potranno essere stipulati contratto a tempo determinato per un periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale che, a fronte di esame congiunto con le strutture sindacali citate all’art. 1 lettera b), potrà raggiungere i 24 mesi.
c. Utilizzo dei lavoratori somministrati a tempo determinato
Nell’ambito dell’organizzazione del personale stagionale ed al ricorso di lavoratori Interinali per il periodo natalizio, le parti concordano nel rispettare i limiti previsti dal CCNL e comunque nel non superare le 120 (centoventi) unità nel suddetto periodo di alta intensità di lavoratori stagionali e con contratto a termine.
d. Organici
Al fine di addivenire ad un corretto ed equilibrato dimensionamento dell’organico dei punti vendita, in alcuni di questi, rispetto ai loro parametri di fatturato, di metri quadri e di regimi di orario, le parti convengono sulla opportunità di favorire, in materia di organici funzionali i seguenti orientamenti:
rimodulazione dell’orario di lavoro settimanale in applicazione delle norme previste dal CCNL in materia di flessibilità dell’orario di lavoro;
spostamenti presso altri punti vendita all’interno dello stesso Comune o Interland.
[…]