Cassazione Penale, Sez. 4, 05 aprile 2018, n. 15181 - Infortunio mortale di uno spuntatore di treni investito da un locomotore. Necessità di interventi coordinati in un'ottica di prevenzione degli infortuni


 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 16/01/2018

Fatto

1. Con sentenza del 19.10.2016 la Corte di appello di Torino, per quanto qui interessa, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Novara (resa in sede di giudizio abbreviato) nella parte in cui ha dichiarato la responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine al reato di omicidio colposo in danno di T.D., socio lavoratore di Novar Co.P.S. dal 5.3.2007, con mansione di spuntatore dei treni.
2. L'infortunio mortale per cui è processo è avvenuto il 26.10.2007 presso il piazzale Eurogateway del C.I.M. (Centro Interportuale Merci) S.p.a., con sede in Novara.
Il teatro dell'evento è costituito da un terminal ferroviario sul quale corrono n. 7 binari a raso della lunghezza di circa 500/600 metri, che terminano con dei paraurti. Lateralmente ai binari e lungo la recinzione di confine sono posizionate le aree di stoccaggio dei container. I sette binari che si trovano nell'area del terminal provengono dallo scalo ferroviario di Novara "Boschetto", da dove parte un binario principale che si divide poi in due tronchi, dai quali a loro volta si diramano i vari binari (quelli da 1 a 4 dal primo e quelli da 5 a 7 dal secondo tronco).
2.1. All'epoca dei fatti all'interno del terminal operavano tre soggetti.
C.I.M. S.p.a. era proprietaria degli immobili e delle infrastrutture presenti nel terminal, ma nessun dipendente di C.I.M. lavorava all'interno dell'area.
Eurogateway S.r.l. era la sub-concessionaria di C.I.M. per la gestione dei servizi di movimentazione di unità di carico diverse (carico e scarico, controllo, temporanea custodia, ausilio ai servizi doganali ecc.); il carico e lo scarico dei container dai treni avveniva tramite proprio personale (gruisti).
Novar Co.P.S. era la cooperativa cui era stata affidato da Eurogateway il compito di provvedere, tramite proprio personale, a controllare il carico dei treni in arrivo e in partenza.
T.D. era uno degli addetti alla "spunta" dei treni.
Per effetto di un accordo stipulato il 1.2.1999, le manovre di introduzione o estrazione dei treni erano affidate al personale di macchina di Trenitalia S.p.a., su richiesta di Eurogateway.
2.2. Secondo la ricostruzione processualmente condivisa, la mattina del 26.10.2007 T.D. prendeva servizio alle ore 5.00 e, ricevuto dal responsabile di Eurogateway (Pasquale Rubini) l'elenco dei treni da controllare, si recava a controllare per primo il treno sul 5° binario. Terminata la spunta, T.D. rientrava nell'ufficio di Eurogateway insieme alla collega A.B.; qui, cambiata la radio in suo possesso, che non funzionava, egli riusciva dall'ufficio verso le ore 7.00-7.10.
Nel frattempo la squadra di Trenitalia, composta da G.C. (macchinista), A.S. (manovratore) e R.G. (capo zona) era stata incaricata dal capo nucleo di introdurre un treno con carri vuoti sul 7° binario. Raggiunto tale binario, A.S. scendeva dal locomotore e lo sganciava dal treno; nel frattempo R.G., che si trovava in fondo ai carri, attraversava a piedi i binari per recarsi sul 1° binario. G.C. e A.S. tornavano indietro con il locomotore sino allo scambio per incanalarsi sul secondo tronco; risalivano il 1° binario per recuperare il collega R.G., che veniva raggiunto verso le ore 7.20; quindi il locomotore, con i tre a bordo, rientrava verso lo scalo "Boschetto".
In quei frangenti T.D., mentre attraversava i binari in corrispondenza del passaggio pedonale previsto dalla viabilità interna, intorno alle ore 7.20 veniva investito dal locomotore che proveniva dal 1° binario. Il personale di Trenitalia non si accorgeva di quanto accaduto. Solo alle ore 8.00 un operaio addetto alla manutenzione della autogru, A.R., notava il corpo del T.D. supino al suolo, a scavalco su una rotaia ferroviaria, e allertava i soccorsi.
Secondo l'autopsia del medico legale, dr.ssa E.A., la causa della morte del lavoratore, da collocarsi tra le ore 7.15 e le ore 8.00, era da ascriversi ad un «grande traumatismo da investimento ferroviario con primario trauma contusivo alla regione toracica posteriore sinistra e terminale sezione completa del corpo al passaggio fra bacino e arti inferiori».
2.3. Sulla dinamica dell'investimento i giudici di merito si sono basati sulla ricostruzione dei funzionari dello Spresal di Novara, secondo cui dall'accertata posizione del corpo della vittima, degli indumenti e degli oggetti in suo possesso e da quanto emerso in sede di ispezione del locomotore, il T.D. era stato investito pressoché frontalmente dal locomotore, mentre il lavoratore, verosimilmente in ultimo accortosi dell'arrivo della motrice, si era parzialmente rivolto verso la stessa, portando istintivamente avanti le mani, che toccavano il respingente anteriore di destra, sporco di olio (di qui l'olio rinvenuto sul palmo di entrambe le mani della vittima). I giudici hanno ritenuto che la vittima stesse camminando, dando le spalle al locomotore che proveniva dal 1° binario, per raggiungere i baraccamenti della Novar Co.P.S., ubicati nelle immediate vicinanze, al fine di ripararsi dalla pioggia intensa di quella mattina.
Dalla lettura della registrazione della zona tachigrafia del locomotore coinvolto nel sinistro, si ricavava che l'investimento era avvenuto alle ore 7.21-7.23, allorché la velocità del locomotore era di circa 21 Km/h.
2.4. E' stata invece disattesa dai giudici di merito la ricostruzione alternativa elaborata in sede di indagini difensive dal c.t.p. ing. L., secondo cui il T.D. era salito sul predellino del locomotore e, scivolando, era rimasto travolto dalla ruota successiva al predellino della motrice.
3. Sulle singole responsabilità degli odierni ricorrenti la Corte territoriale ha osservato quanto segue.
3.1. A B.G., nella qualità di presidente del C.d.A. di Novar Co.P.S., si rimprovera l'insufficiente individuazione, nel documento di valutazione dei rischi, di strumenti di prevenzione adeguati all'entità del rischio inerente all'attraversamento delle aree di transito all'interno del C.I.M., correttamente individuato come elevato (coefficiente 8). Si censura il fatto che l'intervento formativo-informativo non abbia visto i responsabili delle società operanti al C.I.M. affrontare la problematica con strategie condivise, di fatto rimaste lettera morta, essendo incontestato che nei sette mesi successivi alla riunione del 16.3.2007, fino all'infortunio mortale, i soci Novar Co.P.S., ed in particolare gli "spuntatori", non parteciparono ad alcun corso di formazione, né della Eurogateway, né della cooperativa.
3.2. A S.B., nella qualità di consigliere delegato di Eurogateway S.r.l., si rimprovera l'omesso intervento in materia di sicurezza dei lavoratori, a fronte di una organizzazione del lavoro non solo inadeguata rispetto ai rischi connessi con l'attività lavorativa, ma addirittura contrassegnata da palese, grave e non occasionale violazione delle regole da parte dei dipendenti della società Trenitalia che interagivano nell'area C.I.M. Si fa riferimento, in particolare, ai rischi dovuti alle cd. manovre "selvagge" dei treni, in violazione del documento di coordinamento tra Trenitalia e Eurogateway e del registro delle disposizioni di servizio e procedure operative M47, che prevedevano stringenti norme di comportamento per il transito dei treni all'interno dell'area C.I.M., con particolare riguardo alla necessità, per qualsiasi movimento in entrata ed uscita, di una specifica richiesta di benestare all'incaricato di Eurogateway. Tale procedura, per prassi, era stata completamente disattesa all'interno del C.I.M.
Si rimprovera, inoltre, l'omesso obbligo formativo anche nei confronti dei soci-lavoratori di Novar, nonché la mancata redazione di un documento di coordinamento che coinvolgesse anche Novar, oltre a Trenitalia e Eurogateway.
Si addebita ulteriormente al S.B. l'omessa previsione di efficaci dispositivi e procedure di controllo e segnalazione delle manovre, come era avvenuto anche la mattina dell'incidente: nessun avviso era stato dato al momento dell'ingresso della motrice che spingeva i carri vuoti sul binario 7, nonostante la presenza nel terminal di dipendenti di Novar e di Eurogateway. 
In sostanza la Corte territoriale rimprovera al S.B. la mancata previsione e adozione di misure organizzative realmente idonee ad evitare che i lavoratori a piedi fossero esposti al pericolo costante di investimenti.
3.3. Ad A.S., quale manovratore di Trenitalia a bordo del locomotore investitore (unitamente al macchinista G.C. e al capo zona R.G.), si rimprovera di aver partecipato alla manovra di ingresso della motrice sul binario 1 (dopo aver sganciato i carri vuoti dal binario 7) che non era né prevista né autorizzata, in violazione delle disposizioni di servizio contenute nel modello M47. In particolare lo A.S. aveva girato lo scambio per andare sul binario 1, come riferito da G.C., in tal modo cooperando con gli altri due colleghi di lavoro alla condotta colposa a lui addebitata.
3.4. La responsabilità degli Enti (Novar e Eurogateway) è stata ritenuta sulla base dell'assenza di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire condotte illecite come quella verificatasi, mediante la circolazione di informazioni e la formalizzazione di adeguate misure precauzionali atte a neutralizzare o quantomeno ridurre il rischio da investimento; al contrario, la "tolleranza" mantenuta in ordine alle frequenti manovre "selvagge" costituiva dimostrazione, secondo i giudici di merito, della inesistenza di un valido modello organizzativo.
4. Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione i soggetti di seguito indicati.
5. Il difensore di S.B. e della S.r.l. Eurogateway lamenta, con unico motivo, la mancanza di motivazione sulla relazione causale tra la condotta del S.B. e l'evento.
Deduce che l'incidente non interviene per una cattiva organizzazione dei lavori da svolgere nel terminale, ma per un fatto improvviso e quindi inconoscibile, che vede trascurate regole elementari di prudenza da parte dei diretti protagonisti. Ritiene che i rimproveri mossi al S.B. non abbiano alcuna relazione causale con l'evento.
6. Il difensore di A.S. lamenta quanto segue.
I) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità.
Deduce che la responsabilità del ricorrente è stata desunta da dichiarazioni rese dallo stesso A.S. e dai coimputati G.C. e R.G., nella forma di sommarie informazioni testimoniali rese alla P.G. nel giorno del sinistro e in quello seguente, senza alcuna garanzia difensiva, e quindi sulla base di dichiarazioni inutilizzabili ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti sin dall'inizio in qualità di indagati. 
II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla dedotta mancata conoscenza da parte dello A.S. degli ordini di manovra impartiti dal capo nucleo Mastronunzio al capo zona R.G..
Deduce che la Corte territoriale ha totalmente ignorato il problema della effettiva conoscenza degli ordini di servizio da parte del ricorrente, muovendo dall'erroneo presupposto che le posizioni del ricorrente e quelle dei due colleghi, R.G. e G.C., fossero assimilabili per il solo fatto che si trovassero tutti e tre a bordo del locomotore. In realtà il ruolo dello A.S. era meramente manuale e assolutamente passivo tanto dal punto di vista decisionale (eseguiva gli ordini impartiti dal R.G.) tanto dal punto di vista operativo (mentre la motrice era in movimento non aveva alcun compito). Lo spostamento sul primo binario era stato ordinato al G.C. dal R.G., mentre lo A.S. era gerarchicamente subordinato ai due.
7. Il difensore di B.G. lamenta quanto segue.
I) Violazione di legge in tema di nesso di causalità.
Deduce l'insussistenza del nesso causale fra le presunte condotte omissive del B.G. e l'evento mortale, tenuto conto della ricostruzione dell'incidente da parte dei giudici di merito, sulla base della quale: a) l'investimento della persona offesa fu dovuto principalmente ad una manovra "selvaggia", non prevista e non autorizzata, posta in essere dai dipendenti di Trenitalia; b) il T.D., in condizioni atmosferiche avverse e con scarsa visibilità, attraversò i binari in un punto non previsto per raggiungere la baracca Novar, non indossando la giacca catarifrangente di lavoro se non in modo sommario e con il cappuccio calato sulla testa, in modo da non consentirgli una corretta visibilità e ad impedirgli di udire chiaramente i rumori o i suoni. Ritiene trattarsi di cause da sole idonee e sufficienti a produrre l'evento, a prescindere dalle condotte omissive addebitate al ricorrente.
II) Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle omissioni in capo al B.G. e del nesso causale tra le dette omissioni e l'evento, con esclusione di altre cause da sole sufficienti a determinare l'incidente mortale.
Deduce che dall'esame della stessa sentenza impugnata emerge che in Novar fu eseguita una corretta valutazione rischi e formazione in punto rischi attraversamento treni e fu eseguito un corretto coordinamento con Eurogateway.
Denuncia che la sentenza non ha chiarito la dinamica del sinistro con argomentazioni convincenti, rimanendo irrisolti i molti interrogativi emersi in primo e secondo grado.
Ili) Violazione di legge in tema di elemento psicologico del reato e per inesistenza della colpa in capo al B.G.. 
Ritiene che il comportamento del lavoratore sia stato quantomeno eccezionale e/o esorbitante dalle mansioni lavorative e quindi non prevedibile ex art. 43 cod. pen.
IV) Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo al B.G. e travisamento dei fatti.
Deduce come l'attività di formazione e di coordinamento svolta da Novar risulta in sentenza provata attraverso testimonianze e documenti prodotti, e che tale attività è stata considerata, a torto, come generica e insufficiente dalla Corte di appello, che neanche ha dato rilevanza alla chiara testimonianza del F. in merito ai corsi e alla formazione ricevuta.
8. Il difensore di Novar Co.P.S. lamenta quanto segue.
I) Violazione di legge in tema di nesso di causalità.
Deduce che l'incidente è avvenuto per un investimento ferroviario dovuto alla scarsa visibilità determinata da condizioni meteorologiche sfavorevoli. L'impatto si verifica perché, dall'una come dall'altra parte, non viene prestata la più elementare e minima attenzione. Pertanto gli addebiti mossi al B.G. non hanno alcuna relazione causale con l'evento verificatosi, perché cause da sole idonee e sufficienti a provocare la morte del T.D. sono state la manovra del locomotore ed il comportamento imprudente della stessa vittima.
II) Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle omissioni in capo al B.G. e del nesso causale tra le dette omissioni e l'evento.
Deduce che dall'esame della stessa sentenza impugnata emerge che in Novar fu eseguita una corretta valutazione rischi e formazione in punto rischi attraversamento treni. Ogni altro aspetto diverso dalla formazione non spettava a Novar. La società si era puntualmente dotata di responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione e aveva abituali scambi di informazioni e confronto con V.B., dirigente di Eurogateway. Non sussiste quindi la prova di una colpevole inerzia o, comunque, di mancanza di circolarità di informazione in ordine ad organizzazione e strategia da parte di Novar.
 

Diritto


1. Tutti i ricorsi in esame non sono meritevoli di accoglimento e vanno, pertanto, rigettati.
2. Il ricorso di A.S..
2.1. Sulle censure di carattere processuale dedotte con il primo motivo, si osserva come la questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le necessarie garanzie difensive da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non possa essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito (Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Tornasi, Rv. 26989101; Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, Gjonaj, Rv. 26772901). Si tratta, infatti, di delibazione pienamente ascrivibile alle valutazioni di merito, cui spetta il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese; e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 24658401).
Nel caso di specie la relativa questione non è mai stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio, ed anzi, avendo gli imputati acceduto al rito abbreviato, la difesa del ricorrente ha fatto ampio ricorso e largamente attinto alle dichiarazioni rese dai tre dipendenti di Trenitalia per argomentare e cercare di confutare la tesi accusatoria.
Del resto, è pacifico che sia lo A.S. che i suoi due colleghi siano stati sentiti nell'imminenza del fatto (il giorno stesso e quello dopo), quando ancora non potevano dirsi emersi particolari elementi di responsabilità nei loro confronti in relazione all'Incidente, tanto che il tenore delle domande degli inquirenti appare chiaramente finalizzato a chiarire nell'immediatezza le modalità fattuali di quanto accaduto. E la scelta del rito abbreviato, come correttamente stabilito in sentenza, rende utilizzabili tali sommarie informazioni testimoniali in quanto acquisite legittimamente in un momento in cui la posizione processuale - in senso sostanziale - che i dichiaranti rivestivano nel momento in cui venivano sentiti, a prescindere dagli sviluppi investigativi che ne avrebbe modificato, in una fase successiva, la situazione, da originari testimoni ad imputati, non appare idonea ad inficiare gli atti legittimamente compiuti nel precedente momento procedimentale, in base al principio di conservazione degli atti e della regola ad esso connessa del tempus regit actum (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 21624601).
2.2. Quanto al secondo motivo, che attiene alla dedotta mancata conoscenza da parte dello A.S. degli ordini di manovra impartiti dal capo nucleo Mastronunzio al capo zona R.G., si osserva come si tratti di mezzo inammissibile in quanto svolgente essenzialmente censure in fatto, come tali insindacabili in sede di legittimità. E ciò a fronte di una motivazione che spiega in maniera adeguata e plausibile il coinvolgimento dello A.S. nella manovra illegittima da cui è derivato l'incidente mortale, avendo egli fornito il proprio contributo materiale (azionando lo scambio per l'ingresso nel primo binario) in sede di cooperazione colposa. La manovra "selvaggia", non autorizzata, di entrata nel primo binario era infatti finalizzata solo al recupero del R.G., per cui anche lo A.S. non poteva che essere consapevole del fatto che l'ingresso nel binario 1 veniva effettuato al di fuori delle direttive assegnate alla motrice (che erano limitate all'ingresso nel binario 7 del terminal per ivi lasciare i carri vuoti del convoglio); la motrice aveva già lasciato i carri vuoti al binario 7 ed in quel momento il suo compito era finito, non essendo previsto alcun ingresso in altri binari del terminal: la motrice non poteva che rientrare nella stazione di provenienza.
Del resto, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, per aversi cooperazione nel delitto colposo, non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta, né la conoscenza dell'Identità delle persone che cooperano, essendo sufficiente la coscienza dell'altrui partecipazione nello stesso reato, intesa come consapevolezza, da parte dell'agente, del fatto che altri soggetti - in virtù di un obbligo di legge, di esigenze organizzative correlate alla gestione del rischio, o anche solo in virtù di una contingenza oggettiva e pienamente condivisa - sono investiti di una determinata attività, con una conseguente interazione rilevante anche sul piano cautelare, nel senso che ciascuno è tenuto a rapportare prudentemente la propria condotta a quella degli altri soggetti coinvolti (Sez. 4, n. 15324 del 04/02/2016, Sansonetti, Rv. 26666501).
Azionando lo scambio per consentire l'ingresso della motrice nel primo binario, manovra in quel momento non autorizzata né rispettosa delle istruzioni ricevute dal datore di lavoro, e quindi commessa in violazione della regola cautelare all'epoca vigente di cui all'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 626/1994, lo A.S. ha cooperato colposamente con i suoi colleghi alla condotta illecita causativa dell'evento dannoso, e tale valutazione della Corte di merito appare insindacabile in Cassazione in quanto logicamente congrua e giuridicamente corretta.
3. Vanno congiuntamente esaminati i motivi di doglianza che attengono al nesso di causalità fra le contestate omissioni e l'infortunio che ha determinato il decesso del lavoratore T.D., proposti sotto vari profili nei ricorsi avanzati da S.B., Eurogateway nonché nei primi due motivi dei ricorsi rispettivamente proposti da B.G. e Novar Co.P.S.
Essi sono accomunati dal fatto di censurare, in buona sostanza, la carenza motivazionale della sentenza di merito in punto di nesso causale, sostenendo essenzialmente che l'incidente sarebbe, in realtà, conseguenza di un fatto improvviso e quindi imprevedibile, determinato dalla violazione di elementari regole di prudenza da parte dei diretti protagonisti (lavoratore deceduto e personale addetto alla motrice) che avrebbero interrotto il nesso di causalità fra gli addebiti contestati e l'evento.
Si tratta di doglianze prive di pregio.
3.1. Quanto alla posizione del S.B. e della Eurogateway, la motivazione sul nesso causale è certamente presente in sentenza e va esente dai prospettati vizi giuridico-motivazionali. La Corte di appello dà conto in maniera congrua, logica e razionale delle omissioni addebitabili a tali soggetti, con particolare riguardo all'omesso intervento organizzativo in materia di sicurezza dei lavoratori, con specifico riferimento al rischio di investimento dei treni, a fronte di una organizzazione del lavoro inadeguata rispetto ai rischi connessi con l'attività lavorativa, e contrassegnata da palese, grave e non occasionale violazione delle regole da parte dei dipendenti della società Trenitalia che interagivano nell'area C.I.M. La Corte di merito, del tutto plausibilmente, evidenzia come una migliore organizzazione del lavoro, la predisposizione di specifiche misure di prevenzione (segnalatori acustici, avvisi, autorizzazioni specifiche e puntuali in ordine ai movimenti dei treni ecc.) ed un migliore coordinamento con i lavoratori di Novar avrebbe potuto ragionevolmente impedire l'evento.
D'altro canto, l'incidente in disamina non è sicuramente avvenuto per cause anomali, eccezionali o eccentriche rispetto alle mansioni del lavoratore, il quale, nella sua qualità di "spuntatore" dei convogli, operava quotidianamente sui binari del terminal, per cui l'attraversamento del binario in cui è avvenuto l'investimento non poteva essere considerato comportamento estraneo o anomalo rispetto alle sue mansioni. E' infatti noto che in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 - dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 26960301).
3.2. Sulla posizione del B.G. e di Novar valgono considerazioni analoghe a quelle che precedono.
Al riguardo la sentenza impugnata ha correttamente addebitato a tali soggetti l'inadeguatezza (anche organizzativa), e quindi la negligenza ed imprudenza, con la quale costoro hanno affrontato la problematica di una (non teorica ma) concreta ed effettiva strategia condivisa con Eurogateway in ordine alla necessità di operare interventi coordinati in materia di prevenzione degli infortuni, al fine di formare ed informare i lavoratori, ed in particolare gli "spuntatori" della cooperativa, sui rischi connessi alla loro attività lavorativa nel terminal. E' stato posto in rilievo che le frequenti - e note anche a Novar - "manovre selvagge" dei treni avrebbero dovuto indurre i responsabili della cooperativa a promuovere, sino a pretendere, a tutela dei propri soci lavoratori, efficaci e risolutivi interventi coordinati, in un'ottica di prevenzione degli infortuni conseguenti all'attività di soggetti interferenti (nella specie, i dipendenti di Trenitalia). La valutazione del nesso causale di tali comportamenti omissivi rispetto all'evento mortale in questione è immanente alla natura del rischio concretizzatosi, che si sarebbe dovuto prevenire (e non soltanto prevedere sul piano teorico) proprio mediante il rispetto delle regole cautelari violate, di cui alla citata disciplina riconducibile al decreto legislativo n. 626/1994 all'epoca vigente.
Sulle doglianze in ordine alla dedotta interruzione del nesso di causalità derivante dalla condotta, asseritamente anomala, dei diretti protagonisti dell'incidente, valgono le stesse considerazioni che sono state sviluppate in precedenza nel paragrafo 3.1.
Infine, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, va qui precisato che la dinamica del sinistro è stata esaurientemente e plausibilmente descritta nella sentenza impugnata (vedi al riguardo supra nella narrativa in fatto) e la motivazione sul punto va certamente esente da vizi attinenti alla congruità e logicità del percorso argomentativo adottato dalla Corte territoriale.
4. Le censure sollevate dal B.G. in tema di elemento psicologico del reato sono manifestamente infondate e quindi inammissibili, per gli stessi motivi evidenziati al paragrafo 3.2., ed in quanto si tratta di doglianze che confondono il profilo causale con quello della colpa, che costituiscono elementi distinti del reato, fra loro evidentemente non sovrapponibili, Il ricorrente, infatti, si duole del comportamento colposo ed esorbitante (rispetto alle sue mansioni) del lavoratore vittima dell'infortunio, per sostenere l'insussistenza di una colpa a sé addebitabile, senza considerare - al di là della già rilevata insussistenza, nel caso, di un comportamento anomalo del lavoratore (vedi supra al paragrafo 3.1.) - che il comportamento esorbitante ed anomalo del lavoratore può semmai rilevare sotto il profilo della interruzione del nesso causale, e giammai sotto il profilo della insussistenza della colpa del garante. In ogni caso, è costante l'orientamento di legittimità che ritiene non configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti - come nella specie - delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Meda, Rv. 26925501).
Nel caso in disamina i profili di colpa specifica addebitabili al B.G. sono stati esaurientemente e congruamente trattati nella sentenza di merito, secondo quanto dianzi riportato, sulla base di un corretto ragionamento giuridico che, in quanto tale, è insindacabile nella presente sede di legittimità.
5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 

P.Q.M.


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 gennaio 2018