Tipologia: CIA
Data firma: 8 novembre 2006
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Arthis e Filcams, Fisascat, Uiltucs, RSA/RSU
Settori: Commercio-Servizi, Arthis
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 Validità e ambito applicazione
Art. 2 Relazioni sindacali
Art. 3 Appalti
Art. 4 Diritti sindacali
Art. 5 Eventi gravi - luttuosi
Art. 6 Conciliazione tempi di vita e di lavoro
Art. 7 Part-time post maternità
Art. 8 Organizzazione del lavoro
Art. 9 Mercato del lavoro
Art. 10 Malattia
Art. 11 Infortunio sul lavoro
  Art. 12 Permessi retribuiti per visite mediche
Art. 13 Flessibilità in entrata ed in uscita
Art. 14 Pause
Art. 15 Part time
Art. 16 Trattamento sostitutivo mensa
Parte economica
Art. 17 Salario variabile
Art. 18 Elemento salariale premio risultato aziendale
Art. 19 Decorrenza e durata
Allegati

Ipotesi di accordo integrativo aziendale per i dipendenti della società Arthis spa

Il giorno otto novembre 2006, a Milano si sono incontrati: per la società Arthis spa […], per Filcams, Fisascat, Uiltucs nazionali […], con la presenza delle strutture territoriali e RSU, RSA.
Le parti hanno convenuto la stipula della presente ipotesi di accordo integrativo aziendale per i dipendenti della Società Arthis spa.

Art. 1 Validità e ambito applicazione
Il presente accordo Integrativo aziendale sarà applicato ai dipendenti Arthis spa.
Nel caso di costituzione di nuove società che siano controllate da Arthis spa e/o nel caso di acquisizione di società che siano successivamente controllate da Arthis spa, che esercitino le stesse attività, Arthis si impegna a realizzare condizioni normative ed economiche omogenee rispetto a quelle introdotte dal presente accordo e a tale riguardo sarà attivato un apposito confronto.
Per società controllate di cui al precedente comma, devono intendersi esclusivamente quelle società la cui attività sia direttamente gestita e amministrata e che siano controllate in misura maggioritaria (superiore al 50%) da Arthis spa.
Le parti convengono che il presente accordo per gli istituti qui regolati sostituisce e/o assorbe ad ogni effetto quanto previsto dai precedenti contratti integrativi aziendali derivanti dall'ex gruppo Rinascente,
Per gli altri istituti non modificati o non regolati dal presente accordo, continueranno ad essere applicate le condizioni normative ed economiche derivanti dagli accordi e dalla contrattazione integrativa precedente a tutti I livelli.
Le parti concordano sull'opportunità di costituire una commissione paritetica che avrà il compito di redigere entro il 2007 un testo unico contrattuale, integrandolo con il presente, attraverso la disamina dei richiamati precedenti accordi e contratti Integrativi aziendali derivanti dall'ex Gruppo Rinascente.

Art. 2 Relazioni sindacali
Considerato che Arthis spa è un azienda nata per effetto della cessione di ramo d'azienda (vedi accordo 18 luglio 2003, che qui si intende integralmente richiamato), le parti condividono l'obiettivo e l'interesse a riconfermare e nel contempo rimodulare il complesso delle relazioni sindacali già in essere per addivenire ad un modello Incentrato sulla reciproca correttezza, sulla informazione preventiva e il confronto finalizzato alla definizione di Intese ai vari livelli e per le materie Indicate alle lettere a) e b) del presente articolo.
Tale sistema, volto al conseguimento di obiettivi aziendali definiti anche in considerazione degli interessi dei lavoratori, sarà articolato su due livelli:
a) Diritti di informazione e confronto a livello d'azienda
Compete a tale livello l'Informazione ed il confronto sulle seguenti tematiche:
• strutture degli assetti societari, processi di acquisizione e fusioni;
• risultati economici e di bilancio;
• strategie generali e politiche commerciali da cui discendono anche gli obiettivi annuali collegati al meccanismo di salarlo variabile;
• sviluppo ed Investimenti;
• situazione occupazionale .in termini quantitativi e di tipologia d'impiego (contratti a termine, d'inserimento, apprendisti, tirocini/stage, telelavoro, somministrazione a tempo determinato, ecc.)
• processi di riorganizzazione e ristrutturazione, Innovazione tecnologica, terziarizzazioni e appalti;
• plani di formazione/addestramento ed aggiornamento professionale:
• azioni positive:
• ambiente e salute;
• Salario variabile: andamento dei parametri Individuati e verifica risultati conseguiti nei poli; approfondimento e confronto, sulla base dei risultati realizzati, sulla adeguatezza del meccanismo istituito, apportando laddove convenuto, modifiche e/o integrazioni a parametri/obiettivi come disposto dagli artt. 17 e 18 rubricati "salario variabile" e "elemento salariale premio risultato aziendale";
Tali incontri si effettueranno almeno due volte l'anno su richiesta delle parti.
b) Diritto d'informazione e/o confronto a livello di unità produttiva/ territoriale
A richiesta di una delle parti, compete a questo livello l'informazione e/o il confronto, anche finalizzato a realizzare intese sulle seguenti tematiche:
• andamento economico e commerciale;
• Investimenti;
• organici e loro composizione quantitativa e qualitativa, lavoro straordinario e supplementare;
• mercato del lavoro: tipologie d'impiego, contratti a termine, d'inserimento, apprendistato, tirocini/stage, telelavoro, somministrazione a tempo determinato;
• organizzazione del lavoro e dell'attività lavorativa;
• appalti e terziarizzazioni;
• ambiente di lavoro, tutela della salute, anche in relazione ad eventuali effetti delle innovazioni tecnologiche e di interventi di ristrutturazione;
• Informazioni relative all'andamento del salario variabile dell'unità produttiva e approfondimento riguardo agli strumenti gestionali utili al raggiungimento.

Art. 3 Appalti
Fermo restando quanto previsto dall'art. 211 del vigente CCNL per ¡ dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, Arthis spa si impegna:
• a concludere contratti d'appalto solo con imprese che siano in regola con tutte le licenze ed autorizzazioni richieste per l'esercizio della relativa attività;
• ad esigere da queste pieno rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico di appartenenza;
• a far rientrare nei contratti d'appalto l'impegno delle imprese appaltatrici ad operare secondo modalità e ad utilizzare attrezzature e macchinari in regola con le vigenti norme antinfortunistiche e in materia di sicurezza sul lavoro, dando applicazione all'art. 7 della legge [dlgs] n. 626/94 e relative modificazioni intervenute in materia.

Art. 4 Diritti sindacali
Assemblea
Fermo restando quanto previsto dall'art. 30 del vigente CCNL, di cui si conferma integralmente il contenuto, il limite massimo di dodici ore annue di assemblea previste dal CCNL, viene elevato a 15 ore annue.
Lo svolgimento delle ore di assemblea aggiuntive, dovrà avvenire nelle giornate e nelle ore di minore intensità lavorativa.
Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento previsto dal presente accordo per l'istituto dell'assemblea costituisce un trattamento complessiva/ mente migliorativo rispetto a quanto previsto dal CCNL.
Permessi sindacali […]

Art. 6 Conciliazione tempi di vita e di lavoro
Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volta a conciliare il tempo di vita e di lavoro (ad es. telelavoro, part-time, flessibilità positiva) ed al fine di definire programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo un periodo di congedo per maternità, le parti si incontreranno per predisporre progetti ai sensi dell'art. 9 lettera b) della legge n. 53/2000 nell'ambito delle azioni positive per la flessibilità finanziabili.

Art. 7 Part-time post maternità
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL (art. 87- sezione quarta) in materia di part-time post maternità, al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, l'azienda accoglierà, nell'ambito del 5% della forza occupata nelle unità produttive con più di 15 dipendenti, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
Nelle unità produttive che occupano da 16 a 49 dipendenti tale richiesta spetta ad almeno due lavoratori nel corso dell'anno.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 87, la richiesta dì passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà Indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa nonché la proposta di articolazione dell'orario prescelta.

Art. 8 Organizzazione del lavoro
Le parti nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito dei livelli di informazione e confronto previsti nel capitolo "relazioni sindacali", ribadiscono che il tema dell'organizzazione del lavoro compete al livello della singola unità produttiva/territorio.
Le parti confermano che i programmi di organizzazione e riorganizzazione del lavoro devono ispirarsi a modelli che valorizzino la professionalità, migliorino complessivamente le condizioni di vita e di lavoro in tutti i loro aspetti, migliorando nel contempo la qualità del servizio, più elevati livelli di redditività, produttività ed efficienza, anche attraverso una più equa ripartizione dei ritmi e dei carichi di lavoro, e un accrescimento della professionalità.
A livello di unità produttiva/sede, si attiveranno confronti con le RSA/RSU anche con l'assistenza delle OO.SS. territoriali di Filcams-Cgil, Fisascat-cisl, Ulltucs-uil al fine di realizzare intese sull'organizzazione del lavoro e sull'insieme delle variabili che ad essa concorrono (composizione degli organici, orari e turni di lavoro, distribuzione degli orari, ecc.).

Art. 9 Mercato del lavoro
L'azienda dichiara che in caso di nuove assunzioni, le tipologie d'impiego che utilizzerà saranno esclusivamente quelle previste dal CCNL Terziario distribuzione.
a) Apprendistato […]
b) Tirocini formativi/Stage

I tirocini formativi/ stage di cui al D.M. 25 marzo 1998 n. 142 e successive modifiche, sono rivolti a giovani che stanno svolgendo un periodo di formazione o che hanno terminato il ciclo di studi. I tirocinanti non sono considerati lavoratori subordinati.
La durata massima del tirocinio formativo sarà pari a dodici mesi, per i portatori di handicap la durata massima è pari a ventiquattro mesi.
L'azienda, sulla base di quanto previsto dalla legge sulla materia, dovrà designare un tutor. L'orario di formazione in aziende del tirocinante non deve, se non in casi eccezionali corrispondere all'orario di lavoro settimanale, ma essere strettamente commisurato ai tempi di apprendimento in rapporto al profilo professionale stabilito dalla convenzione.
[…]
L'azienda informerà periodicamente le RSU/RSA in merito al numero delle convenzioni stipulate con i soggetti promotori e il numero di tirocinanti presenti.

Art. 12 Permessi retribuiti per visite mediche
L'azienda accorderà al dipendente che ne faccia richiesta, permessi retribuiti di breve durata per visite mediche specialistiche effettuate presso studi medici, strutture ASL, ospedali. Qualora sia necessario sottoporsi a visite specialistiche e non sia possibile effettuarle al di fuori dell'orario di lavoro, al lavoratore competeranno permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario alla loro effettuazione (allegato 1- regolamento permessi).
Il lavoratore dovrà presentare all'azienda, allegandola al rapportino ore mensili, idonea documentazione rilasciata dall'Ente preposto.
Nel caso In cui il dipendente a fine mese non alleghi il certificato di visita specialistica che attesti il permesso, le ore di assenza ingiustificate saranno detratte dal monte ore di permessi individuali retribuiti.

Art. 14 Pause
Nel rispetto della normativa vigente, vengono istituite per tutti i dipendenti con contratto a tempo pieno due pause retribuite giornaliere di quindici minuti cadauna da usufruirsi una al mattino ed una il pomeriggio.
La pausa prevista per i lavoratori part time orizzontali è di 15 minuti da fruirsi orientativamente a metà della loro prestazione giornaliera.
Per i lavoratori part time verticali valgono le medesime regole previste per i lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori dovranno timbrare per ogni pausa l'inizio e la fine.
Fermo restando che il godimento della pausa non potrà avvenire in modo tale da lasciare completamente sguarnito il proprio ufficio di appartenenza, il godimento della stessa non potrà iniziare o terminare in coincidenza dell'inizio o della fine dell'orario di lavoro individuale giornaliero.

Art. 15 Part time
A fronte di esigenze personali i lavoratori a full time potranno richiedere la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time per un periodo definito al termine del quale torneranno a full time.
L'azienda si impegna ad accogliere tali richieste laddove compatibili con le esigenze organizzative.

Art. 16 Trattamento sostitutivo mensa
Nel riconfermare i trattamenti In essere esistenti a Milano e a Catania, al fine di uniformare maggiormente gli stessi anche per la sede di Ancona, in relazione alla fruizione di pasti nel corso dell'effettuazione della pausa pranzo, le Parti si accordano In merito all'introduzione di un servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del Polo di Ancona.
Le modalità con cui sarà garantita la fruizione di tale istituto verranno progressivamente allineate alle condizioni oggi in essere per il Polo di Catania (ove non esiste una mensa aziendale cui l'azienda abbia accesso esclusivo) e, una volta a regime, evolveranno secondo le modalità adottate per la suddetta unità operativa.
Nello specifico sarà sottoscritta una convenzione con una società/esercizio specializzato operante nel settore della ristorazione collettiva ed ubicato nelle immediate vicinanze dell'ufficio di Ancona rendendo fruibile un pasto, nella sua articolazione più completa, compatibilmente con l'offerta che si riuscirà ad individuare in relazione a quanto appena richiamato.
[…]