La Corte d'appello di Genova, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da B.G. nei confronti dell'INPS per ottenere il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva prevista dalla  L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, sul rilievo che il ricorrente era stato collocato in pensione con decorrenza 1.9.1992, ovverosia quando ancora la norma anzidetta non aveva subito le modifiche introdotte dalla  L. n. 271 del 1993, la quale, convertendo il  D.L. n. 169 del 1993, aveva eliminato ogni distinzione quanto ai destinatari del beneficio, attribuendolo, indipendentemente dall'attività svolta dall'impresa di appartenenza, a tutti i lavoratori, purchè esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni.

Ricorre in Cassazione B.G. -  Inammissibilità della domanda medesima per sopravvenuto difetto di interesse a una pronuncia sul merito della stessa (essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti prima ancora della definizione del giudizio di primo grado): è lo stesso ricorrente a riconoscere che l'Istituto previdenziale ha soddisfatto spontaneamente la sua pretesa, attribuendogli il beneficio rivendicato in giudizio, la Corte non può che ritenere cessata la materia del contendere per il venir meno delle posizioni di contrasto tra le parti.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8958/2006 proposto da:
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell'avvocato ANTONINI Giorgio, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE Nicola, BIONDI GIOVANNA, PULLI CLEMENTINA, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 212/2005 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 16/03/2005 R.G.N. 234/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/12/2008 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;
udito l'Avvocato ANTONINI GIORGIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
 
Fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Genova, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da B.G. nei confronti dell'INPS per ottenere il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva prevista dalla  L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, sul rilievo che il ricorrente era stato collocato in pensione con decorrenza 1.9.1992, ovverosia quando ancora la norma anzidetta non aveva subito le modifiche introdotte dalla  L. n. 271 del 1993, la quale, convertendo il  D.L. n. 169 del 1993, aveva eliminato ogni distinzione quanto ai destinatari del beneficio, attribuendolo, indipendentemente dall'attività svolta dall'impresa di appartenenza, a tutti i lavoratori, purchè esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni.
B.G. ricorre per la cassazione di questa sentenza con due motivi.
L'INPS ha depositato la sola procura speciale ai difensori.
 
 
 
Diritto

1. In via pregiudiziale osserva la Corte che il B., nella parte finale del ricorso, riferisce che l'INPS, a seguito di domanda presentata da esso ricorrente in sede amministrativa, in data 14.5.2002 ebbe a provvedere, senza alcuna riserva, a ricalcolare la pensione oggetto di controversia a far tempo,come richiesto, dal 1 settembre 1992 (data del collocamento in quiescenza) mediante rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto certificato dall'INAIL, in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità a proposito dei requisiti (soggettivi e oggettivi) necessari all'ottenimento del beneficio pensionistico introdotto dalla L. n. 257 del 1992, art. 8.
Riferisce ancora l'odierno ricorrente che lo spontaneo adempimento dell'INPS risulta "inequivocabilmente" dalla copia della documentazione che allega al ricorso "ai fini dei provvedimenti meglio ritenuti" dalla Corte.
2. In effetti, i documenti depositati dal B. confermano quanto riferito, e cioè la presentazione, da parte sua, in data 30.10.2001, di una domanda amministrativa di ricostituzione della pensione con l'attribuzione dei benefici da amianto; il rilascio, da parte dell'INAIL, della dichiarazione di esposizione a rischio; la comunicazione di riliquidazione inviata dall'INPS il 14.5.2002, che attesta l'avvenuto ricalcalo della pensione dal 1.9.1992.
 
3. Orbene, poichè è lo stesso ricorrente a riconoscere che l'Istituto previdenziale ha soddisfatto spontaneamente la sua pretesa, attribuendogli il beneficio rivendicato in giudizio, la Corte non può che ritenere cessata la materia del contendere per il venir meno delle posizioni di contrasto tra le parti; cessazione che va riferita al momento in cui ancora pendeva il giudizio di primo grado, posto che la comunicazione di riliquidazione dell'INPS reca (incontestatamente) la data del 14.5.2002, mentre la sentenza del Tribunale di Genova risulta emessa in data 13.3.2003.
 
4. La composizione in tal modo della controversia comporta conseguenze di ordine sostanziale sul contenuto della proposta domanda (giudiziale) e delle successive sentenze, di cui quella di appello ancora oggetto di impugnazione in questa sede, determinando non già una mera inammissibilità del ricorso per cassazione - che si esaurirebbe sul piano processuale - ma la inammissibilità della domanda medesima per sopravvenuto difetto di interesse a una pronuncia sul merito della stessa (essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti prima ancora della definizione del giudizio di primo grado) e la rimozione delle sentenze già emesse, in quanto non più attuali, attraverso una pronuncia di cassazione senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, ultima parte, vertendosi in situazione in cui il processo, secondo il codice di rito, "non poteva essere proseguito" (Vedi, da ultimo, Cass. sent. n. 19160 del 2007;n. 10478 del 2004).
 
5. Quanto alle spese, relativamente alle quali occorre provvedere per l'intero giudizio, ritiene la Corte che ne giustifichi la compensazione tra le parti (ex art. 92 c.p.c., comma 2), la circostanza che entrambe hanno dato causa, con il loro comportamento, alla inutile continuazione del processo: il B. non comunicando, nel corso del giudizio di primo grado, che la pretesa in esso dedotta era stata spontaneamente soddisfatta dall'ente previdenziale obbligato e quest'ultimo appellando una sentenza inutiliter data, posto che, al tempo dell'adozione del provvedimento era già venuta meno la posizione di contrasto sulla quale il giudice di primo grado era stato chiamato a pronunciarsi.

P.Q.M.
 
 
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perchè il processo non poteva essere proseguito sin dal primo grado; per l'effetto dichiara inammissibile la domanda e compensa fra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2009