Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 12 gennaio 2007
Validità: 31.12.2009
Parti: Società Arval e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Coordinamento Nazionale RSU
Settori: Commercio-Servizi, Arval
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Norma transitoria
Premessa
1 - Diritti di informazione
2 - Diritti sindacali
3 - Part-time
4 - Asili nido
5 - Contratti a termine
  6 - Apprendistato
7 - Ferie / Permessi
8 - Certificazioni mediche
9 - Polizza sanitaria e infortuni
10 - Appalti
11 - Premio di risultato
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Ipotesi di contratto integrativo aziendale

Il giorno 12 gennaio 2007, presso la Sede Arval Service Lease Italia spa di Scandicci, si sono incontrati: la Società Arval […], le OO.SS. Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl […], il Coordinamento Nazionale delle RSU […].

Norma transitoria
Al fine di rendere il Contratto Integrativo Aziendale uno strumento chiaro e correttamente interpretabile entro marzo 2007, le parti si incontreranno per definire e completare la stesura di un testo unico.

Premessa
Le parti visti il CCNL in vigore, il precedente Integrativo Aziendale e la piattaforma presentata dalle OO.SS in conformità di quanto previsto dal protocollo del 23.07.1993 sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, fermo restando quanto sottoscritto dalle parti nel precedente contratto integrativo aziendale del 11 dicembre 2002, relativamente ai punti 1) Relazioni sindacali; 2) Il confronto: procedure e tempistiche; 4) Orario di lavoro; 7) Livelli di inquadramento – classificazione del personale; 8) Modalità di pagamento – retribuzione; che non subiranno nessuna modifica, dichiarano di aver positivamente completato, con la stesura del presente accordo integrativo di secondo livello, un’importante fase di confronto che per l’intera durata del presente accordo dovrà svilupparsi con riferimento alle materie qui contenute e/o richiamate e a quelle previste dal CCNL di riferimento.
Le parti dichiarano, confermando quanto previsto dagli accordi sottoscritti in precedenza, che i futuri momenti di confronto saranno improntati ad un sistema reso ulteriormente solido ed efficace dalla comune volontà di incrementare i flussi informativi ed al fine di prevenire ogni possibile contenzioso.
Quanto sopra premesso e rilevato, le parti hanno convenuto quanto segue:

1 - Diritti di informazione
Con l’obiettivo comune dello sviluppo quantitativo e qualitativo dell’occupazione ed il rispetto delle professionalità e competenze attualmente presenti in Azienda, le parti si danno atto che la Direzione Aziendale si impegna a fornire alla RSU/RSA e alle OO.SS. una tempestiva informativa in caso di ristrutturazioni, riorganizzazioni e modifiche di orari di lavoro ed a confrontarsi preventivamente con la stessa per un approfondimento congiunto nell’intento di conseguire i citati obiettivi di sviluppo e di prevenire l’insorgenza di conflitti.

2 - Diritti sindacali
Nell’ottica di un continuo miglioramento della comunicazione interna e a garanzia dei diritti sindacali dei lavoratori, le parti concordano che l’Azienda metterà a disposizione della RSU/RSA per ogni filiale, nuove bacheche a muro con chiave di chiusura gestita direttamente dalla RSU/RSA locale e concorderà con la stessa eventuale nuova collocazione.
Rimangono confermati i seguenti punti già presenti nel precedente Integrativo Aziendale:
- L’Azienda metterà a disposizione, compatibilmente con le proprie disponibilità, un locale per le assemblee dei lavoratori. Qualora il locale dovesse essere scelto al di fuori delle proprie sedi, l’Azienda se ne accollerà la relativa spesa.
- L’Azienda consentirà l’uso della e-mail e del fax per le comunicazioni sindacali in uscita dall’Azienda, previa autorizzazione della Direzione Risorse Umane.
- l’Azienda rimborserà le spese di viaggio, ed, eventualmente, quando se ne presenta la necessità, anche quelle di pernottamento, al Coordinamento Nazionale che dovrà partecipare a trattative aventi natura di problematiche generali per l’Azienda.
- L’Azienda rimborserà le spese di viaggio alla RSU/RSA nel limite di due incontri medi l’anno per la durata dell’attuale contratto integrativo aziendale.

3 - Part-time
Al fine di consentire ai genitori, assunti a tempo pieno indeterminato, l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, l’Azienda accoglierà favorevolmente, nell’ambito del 3 per cento della forza occupata nell’unità produttiva, le richieste di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con le seguenti modalità:
per i/le lavoratori/ici che ricoprono ruoli di responsabilità (responsabili di reparto e/o di funzione), detentrici di competenze specifiche: riduzione di orario di 2 ore giornaliere con possibilità di uscita alle ore 16:00;
per tutte gli altri/e lavoratori/ici: sarà concesso il part-time a 4 ore giornaliere consecutive (20 settimanali), da svolgersi con turno mattutino o pomeridiano (facoltà di scelta del lavoratore). Il part-time sarà concesso non appena la Direzione Risorse Umane avrà provveduto a reperire la sostituzione per le restanti 4 ore giornaliere e comunque al massimo entro 90 giorni dalla richiesta.
Nelle unità produttive che occupano meno di 20 dipendenti, la riduzione dell’orario di lavoro sarà accolta per un solo lavoratore con modalità da concordare.
Le richieste di part-time (non post-maternità) per comprovate, particolari e gravi situazioni familiari, saranno valutate caso per caso.

6 - Apprendistato
L’Azienda dichiara che attualmente non viene utilizzata questa tipologia contrattuale per nessun lavoratore; qualora si verifichi la necessità di attivare l’apprendistato per rispondere a nuove o mutate esigenze organizzative, le parti si incontreranno per esaminare la richiesta di elevare la percentuale minima di conferma prevista dal CCNL di riferimento

10 - Appalti
Le parti, al fine di valorizzare ed estendere l’opera di allargamento della sfera dei diritti e delle tutele dei lavoratori che ne sono oggi esclusi, ritengono sia necessario inserire, in sede di definizione dei capitolati, la previsione delle tipologie di rapporto di lavoro da instaurare da parte delle imprese esecutrici.
A tal fine l’Azienda si impegna ad indicare, laddove le mansioni previste lo giustifichino, il rapporto di lavoro subordinato quale unica forma di rapporto instaurabile ed a richiedere la completa applicazione dei CCNL sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.
Le parti convengono sulla necessità di prevedere azioni positive al fine di consolidare la consapevolezza sull’obbligo, da parte del committente, di effettuare costantemente tutte le attività di vigilanza e controllo, circa il rispetto delle condizioni contenute nei capitolati e relativi contratti di appalto, al fine di combattere eventuali fenomeni di lavoro nero o eventuali soprusi nei confronti dei lavoratori interessati.
A tal fine l’Azienda si impegna a prevedere in tutti i capitolati particolari azioni e penali nei confronti delle società esecutrici, che non rispettino il vincolo sulla tipologia di rapporto da instaurare, nonché le condizioni economiche, di sicurezza e di diritti sindacali che derivano dai c A tal fine l’Azienda si impegna a prevedere in tutti i capitolati particolari azioni e penali nei confronti delle società esecutrici, che non rispettino il vincolo sulla tipologia di rapporto da instaurare, nonché le condizioni economiche, di sicurezza e di diritti sindacali che derivano dai contratti di lavoro indicati nei capitolati medesimi; tali azioni, sulla base della gravità, potranno anche consistere nella rescissione dell’appalto.
Consapevoli della necessità di promuovere un’azione congiunta di tutte le parti cointeressate a garanzia dell’esigibilità di quanto sopra indicato e nell’ottica di determinare un percorso virtuoso di rientro nei parametri definiti dai capitolati riducendo l’alea di possibili vertenzialità, si prevedono le seguenti ulteriori procedure:
le Organizzazioni Sindacali e le RSU/RSA, nell’ambito del loro normale operato, al verificarsi di situazioni incoerenti o contrastanti rispetto all’esatto adempimento degli obblighi normativi e contrattuali di cui sopra, richiederanno un incontro nel corso del quale saranno ricercate le possibili soluzioni rispetto alle divergenze rilevate; tale incontro dovrebbe avere preferibilmente un ambito trilaterale: – azienda committente/ azienda appaltatrice/ sindacato –
L’azienda si impegna ad una verifica dei contratti di appalto in essere anche in ottemperanza a quanto previsto dal Codice Etico Aziendale - capitolo 3) punto 4 -paragrafi “a’ e “b’ - capitolo 5) punto 3 -.