la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'impugnazione proposta dall'INPS avverso la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda - avanzata da N.A., I.L., G.F., I. C., C.G. e G.S. - di riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva, secondo il coefficiente 1,5 ai sensi della  L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, per l'esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa.

Il giudice del gravame ha ritenuto che il periodo da rivalutare per l'esposizione al rischio amianto debba coincidere con l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali.

Ricorre in Cassazione l'Inps -  Inammissibilità per decadenza dell'impugnazione.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14686/2006 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro N.A., I.L., G.F., I. C., C.G., G.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, rappresentati e difesi dall'avvocato
FERRARA Raffaele, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1723/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/05/2005 R.G.N. 3294/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/12/2008 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;
udito l'Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE per delega FERRARA RAFFAELE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata l'11 maggio 2005 la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'impugnazione proposta dall'INPS avverso la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda - avanzata da N.A., I.L., G.F., I. C., C.G. e G.S. - di riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva, secondo il coefficiente 1,5 ai sensi della  L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, per l'esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa da essi rispettivamente svolta, quali lavoratori dipendenti dell'ATAN (poi divenuta ANM) addetti al deposito "(OMISSIS)".
Il giudice del gravame ha ritenuto che il periodo da rivalutare per l'esposizione al rischio amianto debba coincidere con l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali.
La cassazione di questa sentenza è stata richiesta dall'Istituto soccombente con ricorso basato su un motivo.
Gli intimati hanno resistito con controricorso, poi illustrato con memoria.
 
Diritto

L'unico motivo denuncia, unitamente a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, del  D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, artt. 24 e 31, dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ..
Deduce l'errore in cui è incorso il giudice del gravame nell'affermare la rivalutabilità dell'intero periodo di attività lavorativa coperto da assicurazione obbligatoria contro l'amianto, anche se il rischio derivante dall'esposizione a questa sostanza sia limitato ad un diverso e ridotto lasso di tempo. Addebita inoltre alla Corte territoriale di avere riconosciuto il beneficio in questione ai lavoratori, odierni resistenti, senza avere verificato lo specifico periodo di effettiva esposizione all'amianto per ciascuno di essi, e senza tenere conto delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, la quale aveva escluso per i lavoratori il requisito di esposizione ultradecennale all'amianto.
Prima delle suesposte censure, deve essere esaminata, in quanto pregiudiziale, la questione di inammissibilità del ricorso - peraltro rilevabile di ufficio - sollevata dai resistenti, i quali hanno eccepito la decadenza dall'impugnazione per la decorrenza del termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ..
 
L'eccezione è fondata.
 
Dalla copia della sentenza di appello allegata dagli intimati, risulta che la sua notificazione, come attestato dalla relativa relata dell'ufficiale giudiziario, fu eseguita nei confronti dell'Istituto il 1 luglio 2005, presso i procuratori dell'ente nel domicilio indicato, notificazione valida ai fini della decorrenza del termine breve stabilito dall'art. 325 cod. proc. civ., comma 2.
Nè in proposito l'ente ha svolto alcuna deduzione.
Di conseguenza, il ricorso per cassazione dell'INPS avverso la detta sentenza, notificato a mezzo posta, con raccomandata spedita il 9 maggio 2006, è stato proposto tardivamente, quando già si era verificata la decadenza dall'impugnazione.
Va perciò dichiarata la inammissibilità del ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.
 
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Istituto al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 13,50 e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2009