• Infortunio sul Lavoro

La Corte d'appello di Bologna confermava la decisione, emessa dal Tribunale di Forlì, di rigetto della domanda, proposta da P.D. contro la s.r.l. coop. Edile carpentieri e ferraioli ed estesa alla s.p.a. Duomo assicurazioni, di risarcimento di un danno all'integrità fisica conseguito ad infortunio sul lavoro; negava avere l'attore in giudizio P. fornito la prova dello stesso infortunio;

Rigettato l'appello, la Corte riteneva assorbita l'impugnazione incidentale della cooperativa, concernente l'asserita nullità del ricorso introduttivo per indeterminazione della causa petendi.

Contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale il P. ed in via incidentale la s.p.a. Duomo assicurazioni, che è anche controricorrente, insieme alla s.r.l. coop. Edile carpentieri e ferraioli - Rigetto.

La Corte afferma che: incombe sul lavoratore che si dice infortunato l'onere di provare l'infortunio ai sensi dell'art. 2697 c.c.: nel caso di specie il collegio d'appello ha compiutamente dato conto del proprio convincimento di non verificazione dell'infortunio prospettato dall'attore, sulla base delle sue stesse contraddittorie affermazioni nel processo e dell'unica deposizione testimoniale, ed ha plausibilmente spiegato le ragioni dell'inutilità di proprie ulteriori iniziative istruttorie;


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25852/2005 proposto da:
P.D., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo studio dell'avvocato CAVALSASSI ANNA LAURA, rappresentato e difeso dall'avvocato RAGNI FABRIZIO, giusta mandato
in calce al ricorso e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro COOPERATIVA EDILE CARPENTIERI & FERRAIOLI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato COGLITORE EMANUELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BELEFFI MASSIMO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro DUOMO ASSICURAZIONI S.P.A.;
- intimata -
sul ricorso 30310/2005 proposto da:
DUOMO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato PETRONIO UGO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PINZA ROBERTO, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro P.D., COOPERATIVA EDILE CARPENTIERI & FERRAIOLI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.,
- intimati -
avverso la sentenza n. 151/2005 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/08/2005 R.G.N. 375/04;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/01/2009 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;
udito l'Avvocato COGLITORE;
udito l'Avvocato PETRONIO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI, che ha concluso chiedendo che la causa sia discussa in pubblica udienza; in subordine chiede che la Corte di Cassazione voglia, provvedendo in Camera di consiglio, accogliere il ricorso principale e quello incidentale per manifesta fondatezza, conclusioni confermate anche dal Dott. MARCELLO MATERA.

Fatto

Ritenuto in fatto che con sentenza del 12 agosto 2005 la Corte d'appello di Bologna confermava la decisione, emessa dal Tribunale di Forlì, di rigetto della domanda, proposta da P.D. contro la s.r.l. coop. Edile carpentieri e ferraioli ed estesa alla s.p.a. Duomo assicurazioni, di risarcimento di un danno all'integrità fisica conseguito ad infortunio sul lavoro;
che la Corte d'appello negava avere l'attore in giudizio P. fornito la prova dello stesso infortunio sul lavoro: egli infatti aveva parlato nel ricorso introduttivo di "forte contraccolpo al braccio sinistro", subito nel togliere il palo di sostegno di un terrazzo, e di conseguente violento urto di un gomito, mentre in appello aveva prospettato una sua caduta "per improvviso cedimento della struttura di contenimento di un terrazzo";
l'unico testimone aveva parlato di allontanamento dal cantiere da parte del P., che non aveva tuttavia lamentato alcun incidente; il verbale di pronto soccorso parlava di cure prestate all'operaio nel giorno successivo all'incidente (e non nello stesso giorno, come da lui dichiarato nell'interrogatorio formale)e di denuncia di urto di un gomito in seguito a caduta; tutto ciò destava "molte perplessità" (ossia incredulità) nel collegio di merito;
che questo riteneva di aggiungere in motivazione considerazioni circa l'assenza di prova della responsabilità della datrice di lavoro;
che, rigettato l'appello, la Corte riteneva assorbita l'impugnazione incidentale della cooperativa, concernente l'asserita nullità del ricorso introduttivo per indeterminazione della causa petendi:
che contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale il P. ed in via incidentale la s.p.a. Duomo assicurazioni, che è anche controricorrente, insieme alla s.r.l. coop. Edile carpentieri e ferraioli;
che il Pubblico ministero ha chiesto il rinvio della causa in pubblica udienza ed in subordine l'accoglimento di entrambi i ricorsi;
Che entrambe le ricorrenti hanno presentato memoria.
 
Diritto

che entrambi i ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.;
che col primo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione dell'art. 421 c.p.c., per non avere il collegio di merito chiesto all'Inail l'esibizione della denuncia di infortunio sul lavoro, dalla quale sarebbe risultata la prova dell'infortunio stesso;

che il motivo è manifestamente infondato poichè incombe sul lavoratore che si dice infortunato l'onere di provare l'infortunio ai sensi dell'art. 2697 c.c.; onere a cui egli non può sottrarsi invocando i poteri istruttori del giudice;
 
che nel caso di specie il collegio d'appello ha compiutamente dato conto del proprio convincimento di non verificazione dell'infortunio prospettato dall'attore, sulla base delle sue stesse contraddittorie affermazioni nel processo e dell'unica deposizione testimoniale, ed ha plausibilmente spiegato le ragioni dell'inutilità di proprie ulteriori iniziative istruttorie;

che pertanto non sono persuasive le osservazioni del Pubblico Ministero, il quale ravvisa vizi di motivazione; infatti i vizi di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, non possono riguardare la plausibilità delle dichiarazioni di parte o delle testimonianze, che il ricorrente o il Pubblico ministero apprezzino in grado diverso rispetto al giudice di merito.
Nè essi possono essere dati dalla forma linguistica della motivazione che, pur chiara nella sostanza, appaia non impeccabile quanto al rigore dei termini.
La conseguente istanza di rivalutazione delle risultanze di causa non è ammissibile poichè la giustizia delle scelte di merito non può essere tutelata più che da due gradi di giudizio, e la sostanziale sollecitazione di un terzo grado non può distogliere questa Corte dalla sua essenziale funzione nomofilattica;
 
che col secondo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione dell'art. 2087 c.c., e vizi di motivazione in ordine all'addebitabilità dell'infortunio alla datrice di lavoro;

che il motivo è inammissibile per difetto di interesse, ossia perchè la domanda dell'attuale ricorrente è stata rigettata per difetto di prova dell'infortunio, con la conseguenza che le considerazioni della sentenza qui impugnata circa l'imputabilità dei fatti (non accertati) sono inutili e non hanno in realtà avuto incidenza sulla decisione;
che col primo motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione dell'art. 414 c.p.c., per omessa dichiarazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio;
 
che il motivo è inammissibile: riuscita interamente vincitrice in appello, la datrice di lavoro propone una doglianza che deve ritenersi condizionata e ormai non sorretta da alcun interesse, a causa del rigetto del ricorso principale;

che col secondo motivo essa denuncia l'omessa motivazione nella compensazione delle spese processuali, ma la censura è manifestamente infondata poichè la Corte d'appello ha giustificato la compensazione con "esclusive valutazioni relative alla materia del contendere" vale a dire con ragioni verosimilmente analoghe a quelle che sottostanno all'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo originario;
che la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione fra i due ricorrenti, principale e incidentale, mentre per la cooperativa vale il criterio dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
 
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta; compensale spese fra il ricorrente P. e la s.p.a. Duomo assicurazioni; condanna il medesimo al pagamento delle spese processuali nei confronti della s.r.l. Cooperativa edile carpentieri e ferraioli, in Euro 35,00, oltre ad Euro millecinquecento per onorario, più spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2009