Responsabilità del rappresentante legale di una srl per violazione degli obblighi di cui al  D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 5, lett. b), c), d), e) e g) - Sussiste.


In particolare il V. aveva omesso:
1.  di informare i dipendenti circa i rischi specifici dovuti all'esposizione all'amianto;
2. di consentire ai dipendenti di verificare, mediante loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela e di sicurezza;
3. di fornire ai dipendenti i necessari mezzi di protezione connessi al rischio specifico cui erano esposti;
4. di provvedere ad adeguato addestramento dei dipendenti all'uso di mezzi individuali di protezione;
5. di pretendere da parte del medico competente (mai nominato) l'osservanza degli obblighi previsti dalla citata normativa.

Inoltre la Corte afferma che: "sono soggette a protezione tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
Consegue, perciò, che in dette attività sono comprese non solo quelle in cui avvengono le lavorazioni dell'amianto, ma anche quelle che si svolgano con modalità tali da comportare rischi di esposizione alle polveri di amianto o di materiale contenente amianto"


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere -
Dott. GENTILE Mario - Consigliere -
Dott. MARMO Margherita - Consigliere -
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.V.A., nato il (OMISSIS);
Avverso la Sentenza Tribunale di Castrovillari, emessa il 17/03/08;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per Rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Donadio Michele, difensore di fiducia del ricorrente.

Fatto

Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza emessa il 17/03/08, fra l'altro, dichiarava V.V.A. responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 5 e 50 e lo condannava alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda; pena interamente condonata.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e).
In particolare il ricorrente esponeva.
1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato in esame;
2. che la decisione impugnata, comunque, non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato.
Trattavasi di capannoni adibiti a ricovero di macchinari e/o attrezzi agricoli; nonchè a ricovero di animali da allevamento, nei quali non veniva svolta attività lavorativa, con conseguente non applicabilità della normativa di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 03/02/09, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Diritto

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Castrovillari ha congruamente motivato in ordine ai punti fondamentali della decisione.
In particolare risulta accertato, mediante esame analitico, puntuale ed esaustivo del quadro probatorio acquisito al processo, che V.V., quale rappresentante legale della Vulnera srl - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - nell'ambito di attività aziendale svolta presso tre capannoni ubicati come in atti, con copertura in amianto, aveva violati gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 5, lett. b), c), d), e) e g), violazioni punite ai sensi dell'art. 50, cit. D.Lgs. (norme ora riprodotte nel D.P.R. n. 81 del 2008, artt. 257, 258, 259 e 262 dettate in materia di protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto).
In particolare il V. aveva omesso:
1. di informare i dipendenti circa i rischi specifici dovuti all'esposizione all'amianto;
2. di consentire ai dipendenti di verificare, mediante loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela e di sicurezza;
3. di fornire ai dipendenti i necessari mezzi di protezione connessi al rischio specifico cui erano esposti;
4. di provvedere ad adeguato addestramento dei dipendenti all'uso di mezzi individuali di protezione;
5. di pretendere da parte del medico competente (mai nominato) l'osservanza degli obblighi previsti dalla citata normativa.
Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, delle contravvenzioni come contestate al capo a) della rubrica.
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivata dal giudice del merito.
Sono, altresì, errate in diritto perchè in contrasto con i parametri normativi di cui alla citata disciplina D.Lgs. n. 277 del 1991, ex art. 5 (ora riprodotta nel D.P.R. n. 81 del 2008, artt. 257, 258, 259 e 262).
In particolare va disatteso l'assunto difensivo principale secondo cui - trattandosi di capannoni ove non si svolgeva attività di utilizzazione, trasformazione o smaltimento di amianto - non si applicava la normativa di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, nella parte attinente alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro.
Al riguardo va ribadito ed affermato che nella materia de qua, sono soggette a protezione tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
Consegue, perciò, che in dette attività sono comprese non solo quelle in cui avvengono le lavorazioni dell'amianto, ma anche quelle che si svolgano con modalità tali da comportare rischi di esposizione alle polveri di amianto o di materiale contenente amianto; come nella fattispecie in esame conforme Cass. Sez. 3^, Sent. n. 9515 del 07/09/2000.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da V.V. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte, Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2009