Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 26 settembre 2007
Validità: 31.12.2009
Parti: Castorama e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil,
Settori: Commercio, GDO, Castorama
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 - Validità ed ambito di applicazione
Art. 2 - Responsabilità sociale
Art. 3 - Relazioni sindacali
Art. 4 - Politica occupazionale
Art. 5 - Contratto di apprendistato
Art. 6 - Lavoro a tempo determinato e stagionale
Art. 7 - Classificazione inquadramento professionale
Art. 8 - Formazione professionale
Art. 9 - Ambiente di lavoro e sicurezza
Art. 10 - Assicurazione integrativa infortuni
Art. 11 - Sconti
Art. 12 - Previdenza integrativa e anticipazioni
Art. 13 - Orario di lavoro
  Art. 14 - Ferie e permessi retribuiti
Art. 15 - Aspettativa
Art. 16 - Permesso straordinario
Art. 17 - Tempo parziale post maternità
Art. 18 - Permessi per assistenza bambino
Art. 19 - Permessi per visite mediche
Art. 20 - Diritto allo studio
Art. 21 - Missioni e trasferte
Art. 22 - Malattia
Art. 23 - Infortunio - Trattamento economico
Art. 24 - Telecamere
Art. 25 - Ticket restaurant
Art. 26 - Premio di risultato
Art. 27 - Decorrenza e durata

Ipotesi di accordo integrativo aziendale per i dipendenti di Castorama Italia spa e Castorama Real Estate srl

Il giorno 26 settembre 2007 presso l’Associazione dei Commercianti di Bologna, tra la società Castorama Italia spa e Castorama Real Estate srl […] e la Filcams-Cgil, […], la Fisascat-Cisl, […], la Uiltucs-Uil, […], assistiti dalla delegazione trattante, si è stipulata la presente ipotesi di Accordo per il rinnovo dell’Integrativo aziendale per i dipendenti delle società Castorama Italia spa e Castorama Real Estate srl
Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti delle parti stipulanti

Art. 1 - Validità ed ambito di applicazione
Il presente accordo integrativo aziendale sarà applicato nella sede della Società Castorama Italia spa, nei punti vendita presenti e futuri da essa gestiti, nonché nella sede della società Castorama Real Estate srl con le modalità e con le tempistiche indicate nel presente accordo.
Castorama Italia spa si propone di esercitare il ruolo di leader sul mercato italiano del bricolage, utilizzando il Know-how derivante dall'esperienza internazionale del Gruppo Kingfisher e la conoscenza del mercato italiano acquisita nel corso dei 19 anni di presenza sul territorio nazionale.
Altro elemento di forza della società è l'esperienza maturata in diversi format di punto vendita:
- grandi superfici (orientativamente da 6.000 a 8000 mq. denominate warehouse) con un'offerta di prodotti ampia e profonda (circa 40 - 50 mila referenze), dedicata a clienti esperti e semi-professionisti, per rispondere a bisogni relativi alla costruzione, manutenzione ed abbellimento della casa e del giardino, con una forte componente di vendita assistita e servizi complementari;
- medie superfici (orientativamente da 3.500 a 4000 mq e, denominate medium box o miniwarehouse quest’ultimo più decorativo), con un assortimento di prodotti meno profondo (circa 25 - 30 mila referenze) dedicati ad una clientela iniziata al bricolage ed a clienti esperti per rispondere a bisogni relativi alla costruzione, manutenzione ed abbellimento della casa e del giardino. L’offerta ha una impostazione maggiormente orientata al libero servizio rispetto al formato warehouse.
Le parti convengono che il presente accordo novella ed assorbe quanto previsto dai precedenti contratti integrativi aziendali o accordi locali aziendali per gli istituti qui regolati.

Art. 2 - Responsabilità sociale
Il Gruppo Kingfisher, di cui Castorama Italia spa fa parte, da sempre crede che lo sviluppo aziendale debba accompagnarsi al rispetto dei diritti delle persone e delle comunità con cui entra in contatto a livello economico, sociale ed ambientale. Allo scopo il Gruppo Kingfisher, conseguentemente anche Castorama Italia, si impegna ad essere una azienda responsabile ed assicura che le proprie azioni siano socialmente ed ambientalmente sostenibili nel lungo periodo.
La visione delle società del Gruppo Kingfisher è quella di inserire la Responsabilità Sociale al centro del proprio business. Questo comporta non solamente tenere in considerazione i bisogni dei suoi clienti ed azionisti, ma anche quello dei suoi collaboratori, delle persone che realizzano i prodotti che vengono venduti e delle comunità con le quali entra in contatto.
L’impegno del Gruppo Kingfisher e, quindi di Castorama Italia, in materia di responsabilità sociale si articola in iniziative che riguardano:
• la tutela delle condizioni di lavoro, la sicurezza dell’integrità fisica dei propri dipendenti: allo scopo Castorama Italia spa s’impegna all’osservanza delle disposizioni normative vigenti e ed al rispetto di quanto previsto dal codice di condotta 2006 del Gruppo Kingfisher nella parte riguardante i dipendenti (all. 1 Employees, all. n. 2 punti nn. 10 e 11);
• la tutela delle condizioni di lavoro, la sicurezza dell'Integrità fisica dei dipendenti e collaboratori dei partners commerciali e fornitori così come previsto dal codice di condotta del Gruppo Kingfisher relativo alle condizioni di lavoro nelle fabbriche (all. n. 3, all. n. 2 punto n. 10);
• la garanzia della commercializzazione di prodotti sicuri in ossequio alle disposizioni legislative nazionali vigenti;
• la riduzione dell’impatto ambientale connessa allo smaltimento differenziato degli imballaggi in osservanza delle previsioni contenute nel documento del Gruppo Kingfisher relativo alla politica in materia di responsabilità sociale (all. 2 punti nn. 6, 7 e 9);
• aiuti umanitari così come previsto dalla policy del Gruppo Kingfisher in materia di beneficenza (all. 4);
• acquisto di materiali legnosi nel rispetto delle prescrizioni contenute sia nel documento del Gruppo Kingfisher, relativo alla politica in materia di responsabilità sociale, (all. 2 punto n. 3) sia nella policy relativa agli standard per l’acquisto di legno (all. n. 5).
Viene istituita una commissione paritetica di 6 componenti complessivi (3 RSU/RSA e OO.SS.LL. e 3 azienda) per l’esame di progetti congiunti relativi all’applicazione delle politiche del gruppo. La commissione si incontrerà una volta l’anno su richiesta di una delle parti anche al fine di promuovere piani e progetti formativi in relazione alle policy sopra indicate.

Art. 3 - Relazioni sindacali
Premessa
In un contesto di flessione dei consumi, di riorganizzazione dei processi e di nuova forte competizione l’azienda è impegnata nel produrre crescita durevole di risultati, attraverso la valorizzazione delle qualità personali dei collaboratori finalizzate alla soddisfazione della clientela attraverso elevate performance di servizio.
In tale contesto, le parti condividono la reciproca intenzione di valorizzare le relazioni sindacali; a tal fine, condividono che le stesse relazioni devono essere improntate alla ricerca congiunta di soluzioni in grado di garantire il necessario livello di competitività idonea a favorire l’azione di sviluppo dell’impresa, a sostenere l’occupazione e lo sviluppo professionale, nonché le esigenze dei lavoratori nel comune intento di consolidare la struttura della competitività dell’impresa in una logica concorrenziale ispirata a principi di lealtà.
Con riferimento a tale impostazione, le parti condividono l’obiettivo e l’interesse di consolidare e migliorare il complesso delle relazioni sindacali già in essere, istituendo un assetto di relazioni sindacali mirato alla individuazione dell’adeguato livello di interlocuzione per ogni articolazione aziendale e per le materie assegnate dal CCNL alla contrattazione aziendale.
In tale ambito, le parti convengono di favorire un sistema di relazioni sindacali improntato all’informazione ed al confronto finalizzato al raggiungimento di intese su materie demandate alla contrattazione collettiva. Resta salvo quanto previsto dall’ultimo comma del presente articolo.
Pertanto, tale sistema si sviluppa contemperando in modo bilanciato:
• il confronto a livello nazionale;
• le relazioni sindacali a livello di punto vendita.
In considerazione di quanto previsto dal Dl.gs. n. 25 del 5 febbraio 2007 si riafferma il carattere preventivo dell'informazione e della sua finalizzazione anche alle intese tra le parti ai vari livelli e per le materie previste successivamente.
Le stesse parti convengono e s’impegnano ad esaurire il confronto finalizzato al raggiungimento di intese ai vari livelli di contrattazione entro 30 giorni di calendario dal primo incontro avente ad oggetto una delle materie sopra indicate. Trascorso infruttuosamente tale termine le parti potranno agire liberamente nel rispetto dei reciproci ruoli.
Informazione a livello nazionale
Confronto annuale in base normativa CCNL vigente ex art. 1 secondo tempi e modalità contrattualmente previste.
Attiene a tale livello l'informazione ed il confronto finalizzato alle intese, così come previsto dall’art. 3 del presente accordo, con le Segreterie Nazionali delle OO.SS.LL. sulle seguenti tematiche:
• andamento economico aziendale (l’azienda invierà alle OO.SS.LL., copia del bilancio approvato, pubblicato e relativo ad esercizi chiusi);
• sviluppo e investimenti;
Attiene a tale livello l'informazione ed il confronto finalizzato alle intese tra le parti, così come previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 3 (premesse) del presente accordo.
• la politica occupazionale e le dinamiche qualitativa e quantitativa del mercato del lavoro e dell’utilizzo dell’apprendistato e dell’occupazione femminile con le possibili azioni positive come previsto dal CCNL vigente;
• le innovazioni tecnologiche;
• i piani di formazione/addestramento ed aggiornamento professionale;
• i processi di riorganizzazione e di ristrutturazione;
• appalti e terziarizzazione;
• informazione annuale dei cui all’art. 9 L. 125/91, nonché, nel mese di settembre di ogni anno, i dati relativi alla legge 125/’91 (riguardante le parti opportunità);
• prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
• la formazione e la riqualificazione professionale;
• premio di risultato;
• modelli di articolazione e distribuzione dell’orario di lavoro;
A tal fine, le parti si incontreranno, di norma entro il mese di marzo o su richiesta di una delle stesse parti.
Informazione e relazioni a livello di punto vendita e/o territoriali
In particolare a livello di punto vendita RSU/RSA e/o territoriali si procederà ad una informativa trimestrale sui seguenti argomenti:
1) andamento delle vendite;
2) carrello medio;
3) demarque;
4) andamento dei parametri definiti per il funzionamento del meccanismo di salario variabile;
Attiene anche a tale livello l'informazione ed il confronto finalizzato al raggiungimento d’intese tra le parti, così come previsto dall’art. 3 del presente accordo.
5) numero di ore di lavoro supplementare;
6) numero di ore di lavoro straordinario;
7) numero di ore di assenza;
8) informativa sui competitors limitrofi ed impatto sul punto vendita;
9) organico complessivo suddiviso per tipologie contrattuali;
10) distribuzione dell’orario di lavoro attraverso uno o più dei regimi d’orario turni, turni spezzati, fasce differenziate, eventuali forme di flessibilità di orario;
11) progetti di riorganizzazione e ristrutturazione delle unità;
12) ambiente di lavoro, tutela della salute, anche in relazione ad eventuali effetti delle innovazioni tecnologiche;
13) aperture domenicali e festive del pdv di cui all'art. 13 del presente accordo.
I dati relativi ai punti 1), 2) e 3) a livello nazionale verranno forniti in forma aggregata, attraverso il modello ivi allegato (Allegato n. 6), entro due mesi dalla scadenza del trimestre di riferimento. Tale tempistica è legata alla quotazione del titolo Kingfisher quotato alla borsa di Londra.
Comitato Aziendale Europeo
Verificato che la Castorama Italia fa parte del gruppo Kingfisher che è interessata dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 74 del 2/4/2002) sul Comitato aziendale europeo, in considerazione dell’avvenuta costituzione dello stesso, la Direzione Castorama Italia si impegna a rispettare le disposizioni definite in sede di regolamentazione del CAE Kingfisher, denominato Kingfisher European Forum.
Diritti sindacali
In aggiunta a quanto previsto dalle norme in essere, i permessi sindacali per le attività di coordinamento delle rappresentanze sindacali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo, sono incrementati di 24 ore annue complessive per punto vendita.
Per le attività di coordinamento si riconferma integralmente quanto previsto dal Contratto integrativo del novembre 2002.
Le ore di permesso per le trattative convocate dalla Direzione non saranno conteggiate; inoltre le spese a piè di lista saranno a carico dell’azienda secondo le modalità stabilite dalle procedure aziendali.
L’azienda per l’esercizio dell’attività sindacale, metterà a disposizione, previo preavviso di almeno 24 ore, l’utilizzo della sala riunioni alla RSA/RSU e RLS, inoltre metterà a disposizione un armadietto (dotato di serratura) dove depositare materiale sindacale e/o relativo alla sicurezza.
L’azienda inoltre, dietro specifica richiesta, potrà autorizzare l’utilizzo del fax per comunicazioni sindacali e/o di materiale informativo pertinente i compiti della RSU/RSA o del RLS.
Monte ore: l’azienda si dichiara disponibile ad avviare un confronto, prima di effettuare un’eventuale trattenuta in caso di superamento dei permessi previsti dal vigente CCNL qualora si presentassero oggettive necessità tali da limitare l’attività sindacale.
Assemblee: Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL all'art. 30 in materia di Assemblea, di cui si conferma integralmente il contenuto, le parti concordano che la partecipazione alle assemblee dei lavoratori effettuate, fuori dal proprio normale orario di lavoro nei locali aziendali messi a disposizione, nell’ambito delle ore di assemblee retribuite, ex art. 30 CCNL, potranno essere, a scelta dei lavoratori, retribuite o recuperate.
Permessi sindacali: Le OOSSLL s’impegnano, in occasione della richiesta di permessi sindacali, a indicare nell’oggetto della richiesta se il permesso richiesto è retribuito, ai sensi dell’art. 23 del CCNL (art. 23 L. n. 300/1970), o ex art. 22, commi 3 o 4, del CCNL; ovvero se lo stesso non è retribuito ex art. 28 CCNL (art. 24 L. n. 300/1970).
Per il diritto previsto dall’art. 22 ai commi 3 e/o 4 le OOSSLL sono tenute a darne comunicazione scritta alla direzione del punto vendita nel termine previsto dall’art. 23, comma 5, CCNL.

Art. 4 - Politica occupazionale
[…]
Fermo restando quanto previsto dall'art. 211 del vigente CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, la società si impegna:
• a richiedere alle aziende appaltatrici di servizi formale dichiarazione attestante l’integrale rispetto delle disposizioni normative in materia di appalti;
• copia della predetta dichiarazione verrà fornita alle OOSSLL nazionali;
• ad esigere il rispetto di tutte le norme previdenziali attestato a mezzo documento di regolarità contributiva: DURC;
• a far rientrare nei contratti di appalto di servizi l’impegno delle imprese appaltatrici ad operare secondo modalità e ad utilizzare attrezzature e macchinari in regola con le vigenti norme antinfortunistiche e in materia di sicurezza del lavoro.
A tal fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato d'appalto.

Art. 5 - Contratto di apprendistato
Per la disciplina del contratto di apprendistato si rinvia a tutto quanto previsto dal CCNL vigente in materia di apprendistato, sezione 4, titolo I, capo II, artt. da 42 a 60.
[…]

Art. 6 - Lavoro a tempo determinato e stagionale
In considerazione delle caratteristiche dell’attività svolta, potrà risultare necessario anche il ricorso al lavoro a termine di tipo stagionale. Allo scopo le parti si impegnano ad effettuare incontri finalizzati alle intese, così dall’art. 3 del presente accordo.
Nel corso dei predetti incontri sarà altresì possibile ricercare anche eventuali soluzioni alternative (tempo parziale ciclico o misto, flessibilità dell’orario annuo).
[…]

Art. 9 - Ambiente di lavoro e sicurezza
Le parti riconoscono l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso una funzione preventiva e di conoscenza dei fattori di rischio determinati dallo svolgimento di ogni attività.
Si concorda, pertanto, di definire all’inizio di ogni anno il calendario delle riunioni periodiche e si effettueranno le verifiche del caso sui luoghi di lavoro al fine di constatare l’applicazione di quanto previsto in materia dal D.L. 626/94.
Verrà garantita la formazione di tutti i RLS attraverso la programmazione dei corsi di formazione, concordando con le OO.SS.LL. i contenuti e le modalità di partecipazione, così come previsto dalle norme di legge. A tali iniziative formative parteciperanno congiuntamente i vari RLS e i Rappresentanti Aziendali alla Sicurezza dei punti di vendita.
I Direttori dei negozi consentiranno un’adeguata partecipazione alle assemblee per l’elezione degli RLS (come previsto dalla normativa vigente e dal CCNL) e della loro frequenza ai corsi.
Al fine di un loro corretto utilizzo, per quanto riguarda i dispositivi individuali di protezione e gli indumenti di lavoro sarà garantita l’idoneità degli stessi ed i normali cambi, di norma una volta all’anno.
Le parti confermano che sono stati formalizzati sin dal 2003 corsi di formazione per i lavoratori addetti alla movimentazione delle merci con mezzi meccanici che prevedano una formazione teoriche ed una pratica.
In data 31/05/2007 è terminata la verifica delle attrezzature antinfortunistiche e dei DPI in dotazione al personale. All’uopo è prevista una visita dei negozi, che verrà monitorata da idonea documentazione, due volte all’anno. Tale visita viene effettuata dalla figura preposta alla sicurezza presso il punto vendita, con l’RLS in sua assenza dalle RSU/RSA e anche dal RSPP. Tale documentazione rimane a disposizione della RLS e in sua assenza della RSU/RSA presso la direzione del Punto Vendita.
Entro il mese di settembre 2007 è previsto il lancio di una campagna di sensibilizzazione, informazione e formazione in materia di sicurezza del personale denominata “Sicurezza day”. Tale iniziativa verrà ripetuta di norma annualmente.
Castorama Italia s’impegna ad effettuare un’analisi riguardo al l’adeguatezza numerica e qualitativa degli strumenti di lavoro quali: scale, muletti, traspallet. Durante la citata verifica verrà coinvolto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (in caso di assenza di quest’ultimo verranno coinvolte le RSA/RSU).
In considerazione della delega al Governo contenuta nella L. 123/07 e relativa al riordino della normativa in tema di sicurezza sul lavoro e alla emanazione entro 9 mesi dall’entrata in vigore della legge di uno o più decreti legislativi in materia, le parti concordano sull’opportunità di incontrarsi al fine di armonizzare le emanande disposizioni con quelle attualmente vigenti

Art. 13 - Orario di lavoro
Ferme restando le discipline normative, quelle previste dal CCNL vigente (art. 116 punto C CCNL) e successive, ivi compreso quanto previsto dall’accordo del 3 maggio 2005 che fa parte integrante del presente accordo, la direzione locale si impegna ad effettuare incontri finalizzati alle intese, così come previsto dall’art. 3 del presente accordo per le modifiche che dovessero rendersi necessarie per improrogabili esigenze tecnico-organizzative, e/o rilevanti necessità legate alla vendita. Altresì sarà oggetto di esame preventivo la necessità del ricorso a lavoro supplementare e/o straordinario nell’ambito di sistemi di flessibilità dell’orario su base annua, stabiliti dal CCNL, i cui criteri saranno definiti con le RSU e/o RSA e le OO.SS. territoriali In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4, comma 4 del Dl.gs 66/2003. Le parti concordano di estendere da 4 mesi a 12 mesi il periodo previsto dallo stesso art. 4, comma 3, ai soli fini dell’obbligo di comunicazione agli enti competenti.
Programmazione orario mensile
Le tabelle relative all'orario di lavoro del mese a venire verranno rese note mediante affissione nei luoghi di lavoro e/o consegna al personale con cadenza mensile, di norma entro il 20 di ogni mese; eventuali variazioni, imputabili ad impreviste diminuzioni dell’organico del punto di vendita, e/o ad eventi eccezionali, verranno comunicate agli interessati tempestivamente.
Festività ex art. 136 CCNL cadente nel giorno di riposo
La presente novella e sostituisce eventuali accordi esistenti.
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL in materia di festività, di cui si conferma integralmente il contenuto, le parti concordano che nell’ipotesi in cui l’orario di lavoro per il personale a tempo pieno si svolga su 5 giorni, in caso di coincidenza del riposo settimanale mobile, quindi del riposo non predeterminato in giorno fisso della settimana, con una della festività ex art. 136 CCNL si darà luogo alla riprogrammazione del riposo stesso. Nel caso di impossibilità di riprogrammazione del riposo per esigenze organizzative al lavoratore in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto un ulteriore importo pari ad 1/26 della retribuzione mensile ex art. 136 comma 6° CCNL a titolo di festività.
Le sopra indicate disposizioni non trovano applicazione ove il riposo cada alternativamente ma costantemente in due giornate consecutive (a mero titolo esemplificativo martedì e mercoledì), in tal caso il lavoratore svolgerà la prestazione lavorativa come da normale programmazione.
Pausa compresa nell’orario di lavoro
Viene riconfermata la possibilità di usufruire da parte di tutti i lavoratori di una pausa di 15 minuti, ricompresa nell’orario di lavoro, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative.
A livello di singolo reparto si definirà la fascia oraria in cui collocare l’effettuazione della pausa.
Tutte le pause sopra indicate saranno oggetto di timbratura secondo l’emananda procedura aziendale non appena il sistema di rilevazione presenze sarà attivato.
Apertura Punti Vendita nella giornata di domenica
Le parti concordano che l’orario di lavoro settimanale di 38 ore, così come previsto dall'art. 116, lettera c, del CCNL viene distribuito dal lunedì al sabato. Pertanto, le prestazioni lavorative eccedenti le 38 ore e/o quelle svolte la domenica sono ore di lavoro straordinario.
Le parti concordano che, fatta salva la volontarietà del dipendente, ed avuto riguardo alla norma di legge e contrattuali relativa al riposo settimanale, l’azienda potrà richiedere prestazioni di lavoro nelle domeniche programmate di apertura dei punti di vendita.
In ogni punto vendita, ad eccezione di quelli situati aree ad economia prevalentemente turistica e/o città d’arte (ex artt. 12, 13 D.lgs. 114 del 31 marzo 1998), si procederà entro il mese di gennaio di ogni anno, ad un incontro per definire la programmazione delle aperture domenicali, tenuto conto delle disposizioni delle Amministrazioni Locali. In tale occasione verranno definite le modalità organizzative di turnazione dei dipendenti disponibili con riferimento alla presenza di lavoratori all’interno dei vari reparti adeguata all’erogazione di un servizio di qualità alla clientela. In ogni punto vendita si procederà a due incontri semestrali ogni anno.
Il trattamento economico del lavoro domenicale è il seguente:
> I lavoratori occupati nelle domeniche del mese di dicembre (deroghe natalizie) avranno diritto oltre alla retribuzione delle ore effettivamente prestate (=100%) maggiorate del 30% (=130%), ad un riposo compensativo (= tot. 230%) in un periodo concordato con il lavoratore, anche cumulato ad altri recuperi, da effettuarsi entro il mese di febbraio dell’anno successivo.
> Per le domeniche lavorate nel restante periodo dell’anno (deroghe extra natalizie) i lavoratori dei punti vendita già aperti alla data della sottoscrizione del presente accordo percepiranno la normale retribuzione delle ore effettivamente prestate (=100%) maggiorata del 50% (=150%). È facoltà del lavoratore, così come previsto dall’art. 138 del CCNL, di recuperare tali ore di lavoro straordinario domenicale. In tal caso il lavoratore manterrà il diritto alla maggiorazione che però sarà pari al 70%. A far data dalla sottoscrizione del presente accordo, nei punti vendita di apertura successiva alla sottoscrizione dello stesso la maggiorazione per il lavoro domenicale sarà pari, a quanto previsto dall’art. 138 del CCNL (30%) per i primi 24 mesi; i lavoratori percepiranno la normale retribuzione delle ore effettivamente prestate (=100%) maggiorata del 30% (=130%). È facoltà del lavoratore, così come previsto dall’art. 138 del CCNL, di recuperare tali ore di lavoro straordinario domenicale. In tal caso il lavoratore manterrà il diritto alla maggiorazione che però sarà pari al 30%. Il predetto periodo verrà ridotto nel caso venga raggiunto il punto di pareggio. Decorso il testé citato periodo la maggiorazione della retribuzione oraria in caso di opzione di recupero è del 50%: i lavoratori percepiranno la normale retribuzione delle ore effettivamente prestate (=100%) maggiorata del 50% (=150%). È facoltà del lavoratore, così come previsto dall'art. 138 del CCNL, di recuperare tali ore di lavoro straordinario domenicale. In tal caso il lavoratore manterrà il diritto alla maggiorazione che però sarà pari al 50%.
> Le parti a livello territoriale possono definire specifiche intese in merito ad una differente distribuzione dell’orario di lavoro per i punti vendita situati in aree ad economia prevalentemente turistica e/o in città d’arte (ex artt. 12 e 13 D.lgs. 114 del 31 marzo 1998). In tal caso per le ore di lavoro effettuate la domenica il lavoratore percepirà la sola maggiorazione del 70%.
> A far data dalla sottoscrizione del presente accordo nei punti vendita di nuovo insediamento che apriranno al pubblico dopo la sottoscrizione del presente accordo; la maggiorazione per il lavoro domenicale sarà pari a quanto previsto dall’art. 138 del CCNL (30%) per i primi 24 mesi. Il predetto periodo verrà ridotto nel caso di raggiungimento del punto di pareggio. Decorso il testé citato periodo la maggiorazione della retribuzione oraria per il lavoro domenicale sarà pari al 50%.
> L’apertura domenicale dei punti vendita integra le causali stabilite dal CCNL ai fini della richiesta di lavoro supplementare e pertanto la prestazione lavorativa dei lavoratori a tempo parziale sarà come tale gestita.

Art. 17 - Tempo parziale post maternità
Fatto salvo tutto quanto previsto dall’art. 87 del CCNL le parti convengono di elevare, unicamente nel formato warehouse, la percentuale di cui al primo comma della sopra menzionata disposizione contrattuale, portandola dal 3% al 4%. In ogni caso potrà usufruire della trasformazione a tempo parziale non più di una persona per settore. Nelle medie superfici la percentuale rimarrà quella prevista dal CCNL all’art. 87.
Nelle unità produttive che occupano da 16 a 49 dipendenti tale richiesta spetta ad un solo lavoratore nel corso dell'anno.
La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.

Art. 19 - Permessi per visite mediche
Le parti convengono che in i lavoratori affetti da una delle patologie previste dall’art. 2 comma 1, lett. d del Decreto Ministeriale 21-7-2000, n. 278 (allegato 7) venga riconosciuta la possibilità usufruire ogni anno di 6 ore di permesso retribuito per l’espletamento di visite mediche. Tali permessi non sono cumulabili nel corso degli anni, ove non goduti non sono liquidabili, ove non usufruiti non daranno diritto, in alcun caso, ad alcun compenso sostitutivo. Per i lavoratori a tempo parziale vale quanto previsto dall’art. 73 CCNL.
Il lavoratore, di norma 15 giorni prima di usufruire del permesso sopra indicato, comunicherà alla propria direzione la necessità di fruirne attraverso la modulistica aziendale in vigore. Effettuata la visita il lavoratore produrrà dichiarazione medica attestante l’avvenimento della stessa.