PROTOCOLLO DI INTESA
per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture del Comune di Milano
Tra il Comune di Milano e le Confederazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL di Milano

 

Oggi, 19 febbraio 2018 presso Palazzo Giureconsulti, in Milano, Piazza dei Mercanti 2, si sono incontrati:
• in rappresentanza del Comune di Milano, il Sindaco Giuseppe Sala e l’Assessore alle Politiche del Lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse Umane Cristina Tajani;
• in rappresentanza della CGIL Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, il Segretario Generale della Camera del Lavoro di Milano Massimo Bonini e la Segretaria Melissa Oliviero;
• in rappresentanza della Cisl di Milano Metropoli, il Segretario Generale Danilo Galvagni e il Segretario Carlo Gerla;
• in rappresentanza della Uil di Milano e Lombardia, il Segretario Generale Danilo Margaritella e il Segretario Antonio Albrizio,
e hanno sottoscritto il presente Protocollo.
 

Richiamati

Il Protocollo di Relazioni tra il Comune di Milano e le Confederazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL di Milano, sottoscritto in data 24 ottobre 2011 e il Verbale di Intesa del 23 Maggio 2016.
 

Confermati

I Protocolli sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali confederali e di categoria operanti in materia di sicurezza ed ambiente di lavoro, di interdizione del lavoro nero e irregolare e di contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata su appalti e contratti di lavori, servizi e forniture.
 

Premesso che

Il miglior utilizzo delle risorse pubbliche è assunto dall’Amministrazione comunale quale valore e impegno prioritario da perseguire, garantendo la massima trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità nei servizi rivolti ai cittadini e valorizzando le risorse interne e il funzionamento della macchina amministrativa;
il ricorso ad aggiudicazioni finalizzate al mero criterio della contrazione dei costi:
o può non garantire tempi e qualità nella realizzazione delle opere e dei servizi oggetto di appalto;
o può favorire l’impiego di manodopera irregolare e precaria;
o può alterare il mercato del lavoro, favorendo il ricorso a forme di lavoro irregolare, con conseguente evasione contributiva e pesanti ricadute sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza;
o può provocare effetti negativi nel tessuto economico e produttivo, quali fenomeni di dumping sociale, alterazione della leale concorrenza a danno delle imprese che rispettano la normativa fiscale e del lavoro e dar luogo a fenomeni di illegalità.
 

Tutto ciò premesso

Il Comune di Milano e le Organizzazioni Sindacali Confederali che sottoscrivono il presente Protocollo, identificano nei suoi principi gli impegni e le buone pratiche a cui riferirsi in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, nelle procedure di accreditamento e di affidamento diretto e ritiene che questi principi abbiano una valenza generale per il sistema delle imprese.
Il Comune di Milano e le Organizzazioni Sindacali Confederali che sottoscrivono il presente Protocollo, ritengono prioritari gli obiettivi della responsabilità sociale, del rispetto della contrattazione, della tutela del lavoro, del lavoro regolare e sicuro e della concorrenza leale, impegnandosi a porre in atto ogni accorgimento idoneo a garantire la tutela e la promozione occupazionale.
Il Comune di Milano e le Organizzazioni Sindacali Confederali che sottoscrivono il presente Protocollo, ritengono essenziale la promozione di appalti pubblici nei quali vengano richiamati i principi della responsabilità sociale dell’impresa appaltatrice e nei quali si tenga conto, nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto, delle specificità del territorio e del tessuto sociale coinvolto.
In materia di forniture il Comune di Milano si impegna a richiedere il rispetto dei codici etici riconosciuti a livello internazionale secondo la normativa vigente a garanzia della trasparenza del ciclo produttivo.
Il Comune di Milano e le Organizzazioni Sindacali Confederali che sottoscrivono il presente Protocollo si impegnano inoltre a rendersi parte attiva per il rispetto dei suoi contenuti.
Il Comune di Milano, nel rispetto dei tempi di pagamento alle imprese, si adopererà come da prassi consolidata, a garantire un ciclo economico virtuoso ed evitare esposizioni finanziarie delle imprese, che potrebbero generare difficoltà, da parte di queste ultime, nell’erogare le spettanze ai lavoratori.
 

È comune interesse

Utilizzare, così come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, prioritariamente nelle commesse di lavori e sempre in quelle di servizi ad alta intensità di lavoro, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che consente di valutare la qualità complessiva delle offerte, invece che il criterio del massimo ribasso, così da garantire la più alta qualità e sicurezza nei lavori affidati e nei servizi erogati, attraverso la massima tutela del lavoro;
garantire, in caso di cambio di gestione dell’appalto, l’assorbimento e l’utilizzo prioritario, nell’espletamento delle prestazioni lavorative, dei lavoratori adibiti alle suddette mansioni nella precedente gestione, mantenendo i diritti acquisiti e il trattamento economico complessivo e normativo non inferiore a quello goduto in precedenza, in particolare nel caso di acquisizione di lavori e servizi che contemplano un’alta intensità di lavoro (c.d. labour intensive);
garantire la regolarità, la sicurezza, la trasparenza e la qualità del lavoro ad ogni livello della filiera di erogazione dei lavori e dei servizi, come elemento di contrasto alla corruzione e alle possibili infiltrazioni delle mafie e della criminalità organizzata, anche attraverso l’utilizzo della piattaforma del Comune di Milano per la segnalazione online di fatti e comportamenti illeciti (servizio interno di "whistleblowing ”, come previsto dalla L. 190/12 in materia di contrasto agli illeciti nella P.A.), quale strumento di contrasto e prevenzione dei fenomeni di corruzione e più in generale di condotte irregolari e lesive dell’interesse pubblico;
assicurare l’applicazione dei contratti nazionali del settore merceologico cui si riferisce l’appalto di filiera sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dalle rappresentanze dei datori di lavoro. Nella determinazione delle stime sul costo del lavoro da inserire negli appalti, il Comune di Milano si impegna a basare le stesse in coerenza con quanto previsto all’art. 23 c. 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
auspicare un minor ricorso al subappalto, che impoverisce il lavoro e riduce di fatto le responsabilità in capo al committente e alle imprese appaltanti ed è spesso causa di problematiche in termini di regolarità contributiva e di sicurezza;
monitorare e vigilare sul subappalto, al fine di assicurare gli interessi pubblici e la tutela del lavoro e del personale in essi impegnato;
assicurare alle rappresentanze sindacali la più ampia informazione anche sul controllo periodico degli andamenti degli appalti di lavori, servizi e forniture a garanzia di correttezza e trasparenza;
favorire la diffusione di buone prassi di qualificazione e sviluppo dell’occupazione dell’area metropolitana milanese;
prevedere, per quanto riguarda gli appalti di servizi e compatibilmente con le concrete modalità di svolgimento dell’appalto, ove possibile, una durata non inferiore ai quattro anni, come buona prassi ed in particolare come “clausola di buona occupazione”, con contestuale assunzione del personale a tempo indeterminato e diritto di passaggio in caso di cambio d’appalto.
 

Premesso che tutto ciò che precede è parte integrante e sostanziale del presente protocollo
le Parti convengono:

Il Comune di Milano in qualità di stazione appaltante e/o di committente, si impegna, negli appalti di lavori, servizi, forniture, nelle procedure di accreditamento e di affidamento diretto, a inserire negli atti di gara clausole coerenti con il presente protocollo.
Il Comune di Milano si impegna in particolare ad inserire clausole per cui:
a) si assicuri che, nella costruzione delle basi d'asta e nell'analisi di congruità dell'offerta, sia sempre verificato il rispetto del costo del lavoro cosi come determinato ai sensi di legge (art. 23 comma 16, art. 95 comma 10 e art. 97, comma 5 lettera d), al fine di contrastare l'utilizzo del lavoro nero o di qualsiasi forma di lavoro irregolare.
Si preveda l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 30 del Codice, del Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell'appalto. Lo stesso dispositivo si applica in caso di subappaltatori, nonché di appaltatori e subappaltatori con sede produttiva situata fuori dal territorio italiano, che utilizzano lavoratori con distacco trans-nazionale.
Nei casi dei soli appalti di lavoro sia previsto quanto contemplato dall’art. 105 comma 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con riferimento a tutte le imprese, indipendentemente se appaltatori, affidatari o eventualmente subappaltatori.
b) Sia previsto l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prioritariamente nelle commesse di lavori e sempre in quelle di servizi ad alta intensità di lavoro, a garanzia di una valutazione più complessiva dell’offerta, assegnando all’elemento economico un valore inferiore rispetto a quello tecnico/organizzativo/gestionale. La stazione appaltante, al fine di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta; a tal fine la stazione appaltante stabilisce una soglia di punteggio attribuibile per l’offerta economica entro il limite massimo del 30 per cento. Contemporaneamente si tuteli il rispetto dei livelli salariali stabiliti dalle tabelle ministeriali, nonché dei livelli retributivi e delle condizioni del rapporto di lavoro, che derivano dall’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali di ogni livello sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.
c) Sia proseguita la prassi di fissare una soglia minima di punteggio per gli aspetti tecnici e qualitativi al di sotto della quale l’offerta non viene considerata.
d) Sia prevista una quota dei punteggi attribuibili in sede di gara, in presenza di sistemi certificati di gestione della qualità, di sostenibilità ambientale, di responsabilità sociale di impresa e di bilancio sociale, di politiche di conciliazione e di pari opportunità, nel quadro di una logica volta a incentivare lo sviluppo della qualità da parte delle aziende.
e) Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, in caso di aggiudicazione a nuovo appaltatore, a parità di condizioni prestazionali ed economiche e ove non si tratti di nuovi servizi o lavori o di servizi a carattere non continuativo e/o eccezionali, il Comune di Milano garantirà l’inserimento nei capitolati di una “clausola sociale tipo” volta ad assicurare la stabilità occupazionale.
In particolare il nuovo aggiudicatario dovrà assumere l’impegno:
• a garantire l’assunzione di tutto il personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni dall’appaltatore uscente;
• a garantire condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro, non peggiorative rispetto a quelle preesistenti;
• ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, (art. 30 del D.lgs. 50/2016 comma 4).
In ogni caso e fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore dovrà impegnarsi comunque a garantire un confronto con le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative.
In presenza di pari condizioni prestazionali ed economiche in aggiunta alla clausola di capitolato sopra citata, ove possibile, sarà previsto negli atti di gara un punteggio tecnico premiante per gli offerenti che garantiranno le condizioni economiche di miglior favore per i lavoratori tra i contratti del comparto merceologico di riferimento sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale a tutti i lavoratori uscenti. Ogni tutela dovrà essere assicurata anche per i lavoratori assunti in caso di incremento di attività.
f) In caso di trasferimento, di cessione e di fusione di azienda nello svolgimento dell’appalto, verrà garantito il passaggio diretto dei lavoratori ai sensi del 2112 del CC - alle medesime condizioni normative, economiche e contrattuali in essere e l’applicazione del CCNL del comparto merceologico o di attività dell’appalto, nonché quelli territoriali di ogni livello sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
g) Nei casi in cui, nello svolgimento del contratto d’appalto dopo l’aggiudicazione, si verifichi un avvicendamento di ditta appaltatrice/esecutrice, verrà garantito il passaggio dei lavoratori interessati nell’azienda subentrante alle medesime condizioni normative, economiche e contrattuali e l’applicazione del CCNL sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative e firmatarie del presente Protocollo.
h) In caso di successione di imprese nel contratto di appalto per attività di cali center il rapporto di lavoro continua con l’appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai CCNL applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.
i) Fermo restando quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ripetute inadempienze delle leggi in materia di lavoro, salute e sicurezza, nonché dei contratti collettivi di lavoro stipulati ad ogni livello dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative e firmatarie del presente Protocollo, alle imprese appaltatrici e subappaltatoci e/o di fornitura di servizi inadempienti, come prassi consolidata del Comune di Milano, verrà intimato di rimuovere
tempestivamente tali situazioni di irregolarità, attraverso una gradualità di penali, ivi inclusa la risoluzione del contratto ed ogni altra tutela idonea a garantire quanto dovuto ai lavoratori e a prevedere altresì che si vigili sulla concreta irrogazione di tali sanzioni.
j) Le offerte economiche, come previsto dall’art. 95 c.10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., garantiscano per il personale l’applicazione del trattamento economico e delle tariffe approvate dai contratti collettivi nazionali, territoriali di ogni livello in vigore per il settore (ivi compresi i contratti nazionali di filiera, ove presenti) sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative e firmatarie del presente Protocollo;
k) Per le imprese affidatarie (comprese le imprese consorziate esecutrici dei lavori e, se impresa cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori) sia previsto il tassativo ed integrale rispetto, nei confronti dei dipendenti, dei contratti collettivi nazionali, territoriali di ogni livello in vigore per il comparto merceologico o di attività dell’appalto (ivi compresi i contratti nazionali di filiera, ove presenti) sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
l) L’Appaltatore e l’eventuale subappaltatore si vincoli, nel caso in cui la società assuma la forma di cooperativa, a prevedere che l’adesione alla cooperativa da parte dei propri lavoratori avvenga esclusivamente su richiesta degli stessi;
m) L’Appaltatore e l’eventuale subappaltatore, sia obbligato ad esibire su richiesta della stazione appaltante l’elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che operano nel luogo di esecuzione dell’appalto, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc. sia propri che delle eventuali imprese subappaltatrici, anche attraverso l’ausilio di sistemi di comunicazione digitale e, in caso di appalti di lavoro, con l’invio di tali informazioni alla Cassa Edile competente e agli Enti Bilaterali competenti. L’utilizzo della verifica informatica delle presenze e delle movimentazioni sia previsto laddove questo implementi l’efficacia di misure di controllo e rimozione delle irregolarità.
Il Comune di Milano applica integralmente la normativa vigente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, garantendo inoltre che:
1) Sia previsto un invito specifico per cui, in caso di ulteriore assunzione di manodopera per l’esecuzione dell’appalto, sia riservata una quota di personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%): personale disoccupato a seguito di procedure di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008.
2) Sia richiesto che all’avvio delle procedure previste dalla normativa vigente nel caso di cessione ad altra azienda o di fusione di aziende o nel caso di variazioni societarie delle imprese coinvolte nell’appalto venga data comunicazione al Comune in qualità di stazione appaltante.
3) Sia inserita nella documentazione dei bandi di gara opportuna ed esaustiva comunicazione degli impegni assunti dall’Amministrazione con questo Protocollo.
4) L’Appaltatore non proceda ad assegnazioni in subappalto senza preventiva formale autorizzazione del Comune di Milano in quanto stazione appaltante: l’inadempienza costituisce clausola di risoluzione contrattuale, come previsto nell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Nel caso, così come da norme vigenti, l’Appaltatore si assume l’onere in solido dei crediti retributivi e contributivi dei lavoratori in forza presso la società subappaltatrice.
5) L’Appaltatore sia tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia e in particolare:
o Nell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente i contratti di lavoro collettivi di settore di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Protocollo.
o L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
o I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
o L’Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L’Appaltatore si obbliga altresì all’osservanza delle Leggi e Regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
o L’Appaltatore è responsabile dell’osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto stesso.
o Quanto sopra vale anche per le imprese subappaltatrici che devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti di lavoro collettivi di settore di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Protocollo e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
o L’Appaltatore dovrà inserire obbligazioni analoghe in ogni contratto di fornitura eventualmente consentito con i sub contraenti coinvolti nello svolgimento delle relative attività, nonché operare attivamente, anche mediante la previsione di apposite clausole contrattuali, per assicurare l’effettivo rispetto di dette obbligazioni.
o L’Appaltatore dovrà altresì inserire obbligazioni analoghe anche in presenza di subappalti che prevedono la presenza di lavoro autonomo nelle sue diverse forme.
Il Comune di Milano in qualità di stazione appaltante e/o di committente, si impegna infine a:
• segnalare tempestivamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, e per quanto di competenza ad ANAC, all’Osservatorio Nazionale e alla Procura della Repubblica, gli inadempimenti derivati dal mancato rispetto di quanto sopra indicato; nella logica della trasparenza, verrà data informazione di tali inadempimenti anche all’Osservatorio permanente del mercato del lavoro, dei fabbisogni professionali e delle attività produttive;
• consultare, preventivamente alla stipulazione del contratto, le banche dati esistenti previste dalla normativa vigente, ivi compresa la Cassa Edile per gli appalti di lavori; acquisire come di prassi la documentazione antimafia relativa alle imprese operanti nei settori maggiormente esposti a rischio, con specifico riferimento alle “white list ”, elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione maliosa, istituiti presso ciascuna Prefettura a norma di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 (come novellata dal D.L. 90/2014);
• proseguire l’inserimento sul proprio sito trasparenza e sulla propria sezione bandi dei nominativi delle Aziende Appaltatrici e delle scadenze degli appalti dei lavori, di servizi, dei nuovi bandi, degli accreditamenti e affidamenti, compresi quelli CONSIP, per consentire all’Osservatorio del Mercato del Lavoro del Comune di Milano, la verifica del rispetto dei contenuti del protocollo;
• istituire e implementare un registro dei fornitori, esecutori, appaltatori compreso l’elenco di imprese che abbiano segnalazioni di pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari o che abbiano fatto ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento di manodopera - presentando all’Osservatorio sopra citato, entro lo scadere della prima verifica, criteri quantitativi e qualitativi, ivi compreso le parti correlate, atte ad asseverare trasparenza e legalità;
• vigilare ordinariamente sulla regolarità contributiva dell’Appaltatore e del Subappaltatore mediante verifiche periodiche e, a campione, sulla regolarità retributiva. In relazione al tipo di controllo, le verifiche saranno effettuate in fase di aggiudica di gara, di erogazione dei servizi appaltati e nelle fasi di pagamento.
 

Le Parti

Individuano nell’Osservatorio permanente del mercato del lavoro, dei fabbisogni professionali e delle attività produttive, il luogo di monitoraggio e verifica dell’applicazione del presente Protocollo, nonché la sede di confronto, laddove ne venga fatta espressa richiesta dalle parti e/o in caso di insorgenza di situazioni di contrasto e problematiche emergenti nello svolgimento dell’appalto;
concordano che, in sede di Osservatorio permanente, si effettuino incontri periodici per monitorare la situazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, per accertare l’applicazione di quanto convenuto con il presente Protocollo e fornire eventuali ulteriori strumenti;
trasmettono all’Osservatorio un’informazione preventiva sulle scadenze degli appalti e l’informazione sulle gare pubblicate, in modo da avviare un confronto e rafforzare la contrattazione d’anticipo.
 

Il Comune di Milano

nell’ambito delle competenze attribuite dalla normativa, fornirà indirizzi al sistema delle aziende controllate e/o partecipate, agli enti controllati, ai consorzi e alle fondazioni, affinché vengano recepiti i contenuti del presente Protocollo.
Il seguente protocollo ha durata quinquennale e si intende tacitamente rinnovato ove nessuna delle Parti contraenti comunichi per iscritto la sua disdetta entro tre mesi dal termine finale di durata.

Milano, 19 febbraio 2018
 

Per il Comune di Milano

Il Sindaco

Giuseppe Sala

Per le Organizzazioni Sindacali:

La Cgil di Milano

Massimo Bonini
Melissa Oliviero
 

L’Assessore alle Politiche del Lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse Umane
Cristina Tajani

La Cisl di Milano
Danilo Galvagni
Carlo Gerla

La UIL di Milano
Danilo Margaritella
Antonio Albrizio


Fonte: uilmilanolombardia.it