Tipologia: CCNL
Data firma: 30 settembre 1994
Validità: 01.09.1994 - 31.08.1998
Parti: Federazione italiana dei materiali da costruzione e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Cisnal, Failclea-Confail
Settori: Edilizia, Cemento, calce, gesso
Fonte: CNEL

Sommario:

  Disposizioni generali sul sistema contrattuale
• Contratto collettivo nazionale di lavoro
• Contrattazione aziendale
Disciplina generale
Sistema di relazioni industriali
• A) Per il settore cemento
• B) Per i settori calce, gesso, malte e fibrocemento
• Allegato 1 Aree interregionali di cui al punto 2), sezione B, del sistema di relazioni industriali
Disciplina comune
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Assunzioni - Quota di riserva - Qualifiche non computabili.
Art. 4. - Documenti.
Art. 5. - Visita medica.
Art. 6. - Classificazione del personale.
• Norma transitoria

Art. 7 - Orario di lavoro
• 1) Orario di lavoro settimanale

• 2) Flessibilità
• 3) Riduzione dell'orario di lavoro
• 4) Trattamento festività soppresse
Art. 8. - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 9 - Contratto di lavoro a tempo determinato.
Art. 10. - Lavoro a tempo parziale
Art. 11. - Determinazione quote orarie.
Art. 12. - Aumenti retributivi dei minimi tabellari contrattuali.
Art. 13. - Indennità di contingenza - EDR.
Art. 14. - Aumenti periodici di anzianità
Art. 15. - Passaggi di qualifica.
• A) Ferie, trattamento malattia infortunio, preavviso, dimissioni.
• B) Aumenti periodici di anzianità
• A) Ferie, trattamento malattia o infortunio, preavviso, dimissioni.
• B) Aumenti periodici di anzianità
Art. 16 - Premio di risultato.
Art. 17. - Mensa.
Art. 18. - 13ª mensilità o gratifica natalizia.
Art. 19. - Trattamento di fine rapporto.
Art. 20. - Indennità zona malarica
Art. 21. - Congedo matrimoniale.
Art. 22. - Malattia ed infortunio non sul lavoro.
Art. 23. - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 24. - Gravidanza e puerperio
Art. 25. - Assenze.
Art. 26. - Permessi.
Art. 27. - Trasferimenti.
Art. 28. - Caso di morte del lavoratore.
Art. 29. - Trapasso - Trasformazione - Cessazione o fallimento di azienda.
Art. 30. - Gestione delle crisi occupazionali.
Art. 31. - Assemblea.
Art. 32. - Istituti di patronato
Art. 33. - Rappresentanza sindacale unitaria
Art. 34. - Appalti.
Art. 35. - Igiene il lavoro, pronto soccorso e prevenzione infortuni.
Art. 36. - Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori
• Il delegato alla sicurezza
• Allegato all'art. 36
Art. 37. - Permessi per cariche sindacali - aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali.
Art. 38. - Lavoratori studenti - Diritto allo studio.
• 1) Lavoratori studenti
• 2) Diritto allo studio
Art. 39. - Affissioni
Art. 40. - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 41. - Accordi interconfederali.
Art. 42. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 43. - Estensione di contratti stipulanti con altre associazioni.
Art. 44. - Reclami e controversie.
Art. 45. - Relazioni aziendali e conflittualità
Art. 46. - Previdenza integrativa volontaria.
Art. 47. - Tutela tossicodipendenti e loro familiari.
Art. 48. - Tutela alle categorie dello svantaggio sociale.
Art. 49. - Azioni positive per le pari opportunità.
Art. 50. - Decorrenza e durata.
Allegato n. 1 Tabella dei minimi mensili contrattuali
Disciplina speciale
Parte I Soggetti destinatari della parte prima della disciplina speciale
Art. 51. - Periodo di prova.
Art. 52. - Apprendistato.
• Periodo di prova
• Durata del tirocinio
• Documentazione dei titoli
• Retribuzione dell'apprendista.
Art. 53. - Passaggio di mansioni.
Art. 54. - Mansioni promiscue.
Art. 55. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 56. - Interruzione di lavoro.
Art. 57. - Riduzione di lavoro.
Art. 58. - Recuperi
Art. 59. - Giorni festivi.
Art. 60. - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno.
Art. 61. - Lavoro a turni
Art. 62. - Modalità per la mensilizzazione.
Art. 63. - Cottimi.
Art. 64. - Lavori pesanti e disagiati.
Art. 65. - Pagamento delle competenze.
Art. 66. - Interruzione di anzianità
  Art. 67. - Trasferte.
Art. 68. - Entrata e uscita dallo stabilimento.
Art. 69. - Ferie
Art. 70. - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 71. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 72. - Multe e sospensioni.
Art. 73. - Licenziamento per mancanze.
Art. 74. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 75. - Certificato di lavoro.
Art. 76. - Conservazione utensili.
Art. 77. - Visite d'inventario e di controllo.
Parte II Soggetti destinatari della parte seconda della disciplina speciale
Art. 78. - Periodo di prova.
Art. 79. - Cambiamento di mansioni.
Art. 80. - Sospensioni e riduzione di lavoro.
Art. 81. - Giorni festivi.
Art. 82. - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno.
Art. 83. - Lavoro a turni
Art. 84. - Indennità varie.
• Indennità di sottosuolo

• Indennità di testimonianza
• Lavori pesanti e disagiati
Art. 85. - Pagamento delle competenze.
Art. 86. - Premio di anzianità
Art. 87. - Trasferte.
Art. 88. - Ferie
Art. 89. - Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Art. 90. - Aspettativa.
Art. 91. - Alloggio e vestiario
Art. 92. - Norme aziendali.
Art. 93. - Doveri del lavoratore.
Art. 94. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 95. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 96. - Certificato di servizio.
Parte III Soggetti destinatari della parte terza della disciplina speciale
Art. 97. - Periodo di prova.
Art. 98. - Lavoratori laureati e diplomati.
Art. 99. - Lavoratori con funzioni direttive.
Art. 100. - Mutamento di mansioni.
Art. 101. - Sospensioni e riduzione di lavoro.
Art. 102. - Giorni festivi.
Art. 103. - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno.
Art. 104. - Indennità varie.
• Indennità di cassa
• Indennità di sottosuolo
• Indennità macchine elettrocontabili
• Indennità di testimonianza
• Prestazione mezzo di trasporto
Art. 105. - Pagamento delle competenze.
Art. 106. - Premio di anzianità
Art. 107. - Trasferte.
Art. 108. - Ferie
Art. 109. - Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Art. 110. - Aspettativa.
Art. 111. - Previdenza.
Art. 112. - Provvidenza varie.
Art. 113. - Alloggio e vestiario
Art. 92. - Norme aziendali - Regolamento interno.
Art. 115. - Doveri del lavoratore.
Art. 116. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 95. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 96. - Certificato di servizio.
Appendici
Appendice n. 1 Valori limite di soglia per sostanze chimiche ed agenti fisici ACGIH 1993 - 1994
• Appendice 1 Tavole valori limite di soglia adottati
• Appendici adottate
Appendice A: Carcinogeni
Appendice B: Sostanze di composizione variabile
Appendice C: TLV per miscele
Appendice D: Criteri di campionamento del materiale particellare selettivo della dimensione delle particelle
Appendice n. 2 - Giorni festivi
• Legge 1949/260
• Legge 1954/90
• Legge 1977/54
• D.P.R. 1985/792
Appendice n. 3 - Igiene del lavoro
• D.P.R. 1956/303
Appendice n. 4 - Trattamento di fine rapporto
• Legge 1982/297
• Legge 1985/482
Appendice n. 5 - Orario di lavoro
• R.D.L. 1923/692
Appendice n. 6 - Lavoro a tempo parziale
• Legge 1984/863
Appendice n. 7 - Quadri
• Legge 1985/190
Appendice n. 8 - Indennità di contingenza
• Legge 1986/38
• Legge 1990/191
Appendice n. 9 - Patronati
• D. Leg. C.P.S. 1947/804
Appendice n. 10 - Statuto dei lavoratori
• Legge 1970/300

Contratto nazionale di lavoro 30 settembre 1994 per i dipendenti delle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte, del fibrocemento e di materiali composti a base cementizia, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte

Addì, 30 settembre 1994 tra la Federazione italiana dei materiali da costruzione, per mandato ricevuto dalle aderenti Aitec, Cagema e Associazioni italiana dell'Industria del fibrocemento […] e con l'intervento della Confederazione generale dell'industria italiana […] e la Federazione nazionale lavoratori edili, affini e del legno (Feneal), aderente alla Uil, […] e la Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (Filca), aderente alla Cisl […], la Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive (Fillea Costruzioni e Legno), aderente alla Cgil […].

Addì, 30 settembre 1994 tra la Federazione italiana dei materiali da costruzione, per mandato ricevuto dalle aderenti Aitec, Cagema e Associazione italiana dell'Industria del fibrocemento […] e la Federazione nazionale costruzioni (Cisnal), […]

Addì, 30 settembre 1994 tra la Federazione italiana dei materiali da costruzione, per mandato ricevuto dalle aderenti Aitec, Cagema e Associazione italiana dell'Industria del fibrocemento […], con la partecipazione dei una delegazione di rappresentanti aziendali […] e con l'intervento della Confederazione generale dell'industria italiana […] e la Federazione autonoma italiana lavoratori del cemento, legno, edilizia ed affini (Failclea-Confail) […]; con l'assistenza della Confederazione autonoma italiana del lavoro (Confail), […]

Disposizioni generali sul sistema contrattuale
Contrattazione aziendale
La contrattazione a livello aziendale - in applicazione del punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, anche con particolare riguardo a quanto previsto per le piccole imprese - riguarda materie ed istituti diversi e non rispettivi rispetto a quelli propri del contrasto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamento nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
Titolari e competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato le RSU, costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.12.1993, e i sindacati territoriali delle Organizzazioni stipulanti e, dall'altro, le Direzioni aziendali assistite dalle Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti, Per i Gruppi la titolarità e la competenza appartengono, da una parte, alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e alle RSU e, dall'altra, alle Direzioni aziendali assistite dall'Organizzazione imprenditoriale nazionale.
[…]
Nel quadro di quanto sopra convenuto si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono cemento, calce e suoi derivati (es.: premiscelati), gesso e relativi manufatti, malte, fibrocemento e materiale compositi a base cementizia, nonché abbiano la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

Per la Federazione nazionale costruzioni (Cisal) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle Aziende che producono cemento, calce e suoi derivati (es.: premiscelati, malte, ecc.), gesso e relativi manufatti, malte, fibrocemento e materiali compositi a matrice cementizia, nonché abbiano la produzione promiscua di cemento, calce, gesso, e malte, con la sola esclusione della norma relativa alla RSU che avrà validità nei tempi nei modi di cui al Protocollo d'intesa 22 dicembre 1994 e ha contemporaneamente sottoscritto con Confindustria l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 sulla disciplina delle RSU
[…]

Disciplina generale
Sistema di relazioni industriali

Le parti, ferme restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e assumendo come proprio gli obiettivi indicati nel Protocollo 31 luglio 1992 (recupero di produttività delle imprese e valorizzazione del lavoro industriale), ispirandosi alle finalità e conformemente agli indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, convengono di attuare un sistema di relazioni industriali così articolato.

A) Per il settore cemento
1. A cadenza semestrale saranno raccolti e organizzati in seno ad una Commissione nazionale composta pariteticamente da tre rappresentanti di ciascuna delle due parti i dati aggregati a livello nazionale e regionale resi disponibili dai Ministeri dell'Industria e dei Lavoro Pubblici e dall'Istat, concernenti la produzione, le consegne interne, le importazioni e le esportazioni nonché la realizzazioni di lavori pubblici come si prevede vengano rilevati dall'apposito Osservatorio di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109.
I dati come sopra raccolti saranno esaminati dalle parti stipulanti nel corso di due appositi incontri a cadenza semestrale e a livello nazionale, ciascuno dei quali si terrà entro la settimana successiva a quella in cui ha avuto luogo la riunione della menzionata Commissione nazionale paritetica.
Negli incontri nazionali le parti esprimeranno le loro autonome valutazioni sull'andamento del mercato nazionale articolato per aree regionali, sull'andamento delle esportazioni e importazioni e sulle azioni specifiche in ordine a queste ultime poste in essere dal settore, con riguardo alla stima degli effetti indotti sull'occupazione.
Negli stessi incontri a livello nazionale saranno altresì forniti e sostituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti:
- i dati di aggiornamento annuale sulla struttura del settore;
- le previsioni annuali degli investimenti nel settore, classificati secondo le principali finalità perseguite e le loro localizzazioni per grandi aree geografiche nonché le eventuali ricadute occupazionali prevedibili;
- gli andamenti annuali dell'occupazione complessiva, ripartita per categoria, con specifico riferimento a quella giovanile e a quella femminile e ai problemi di inserimento dei lavoratori extracomunitari in applicazione delle norme di legge che li riguardano;
- le previsioni sui fabbisogni e sugli indirizzi di formazione professionale;
- i dati Istat sulla dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;
- i dati anche comparativi sulla produttività e competitività del settore;
- gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattia, infortunio sul lavoro, cassa integrazione guadagni e altre causali.
Nel corso degli incontri nazionali potranno altresì costituire oggetto di valutazioni autonome delle parti le iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti l'ambiente esterno e quello di lavoro e l'attività di escavazione.
La rappresentanza imprenditoriale illustrerà in tali occasioni gli eventuali problemi di approvvigionamento della materia prima riferiti alle norme di legge in materia estrattiva e alla loro applicazione in sede amministrativa, evidenziandone gli effetti sulle prospettive produttive, sugli investimenti previsti e sull'occupazione.

A richiesta di una delle parti, di comune accordo, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
2. In presenza di specifiche situazioni concernenti il settore e l'occupazione a livello regionale, su richiesta di una delle parti, l'Associazione imprenditoriale stipulante e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti promuoveranno apposito incontro, da svolgersi di norma in sede locale presso l'Associazione imprenditoriale, per valutazioni autonome delle parti sulle specifiche situazione convenute come oggetto dell'incontro.
Le parti in tali occasioni potranno ricercare posizioni comuni da far valere, ove occorra nelle sedi istituzionali territorialmente competenti.
In tale occasione saranno in particolare valutate situazioni di crisi, di eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva e di mobilità.
Di norma, annualmente, ove possibile in occasione degli incontri di cui al 1° comma del presente punto 2), a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti saranno fornite dall'Associazione imprenditoriale stipulante, per il livello regionale, le previsioni degli investimenti riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazione degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e illustrate le eventuali implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulla qualificazione professionale, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche. Nelle regioni ove siano presenti soltanto un o più unità produttive appartenenti ad un'unica società gli incontri di cui sopra saranno assorbiti da quelli previsti ai successivi punti 3) e 4).
3. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), i gruppi industriali - intendendo per gruppo Aziende industriali di particolare importanza, operanti anche in più settori regolati dal presente contratto, articolate in più stabilimenti e sedi dislocati in varie aree del territorio nazionale nonché Aziende che a seguito di scorporo si costituiscono con più ragioni sociali diverse ovvero Aziende che detengano la partecipazione di controllo al capitale sociale in altra azienda operante nei settori cui si applica il presente contratto - forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionali, su richiesta delle stesse, in apposito incontro da svolgersi presso la Sede dell'Associazione imprenditoriale, informazioni previsionali circa i programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti o modifiche strutturali degli impianti esistenti, eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, nonché sulla distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione e per sesso, sull'andamento complessivo del lavoro supplementare e straordinario e dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria.
I gruppi industriali dei settori rappresentanti forniranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tesi al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti l'attività estrattiva, su iniziative formative, nonché sulle linee generali di significativi processi aziendali di riorganizzazione, di ristrutturazione e di riconversione produttiva.
Per questi ultimi oggetti la cadenza dell'informativa sarà quella obiettivamente richiesta da fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto , per i casi di specie, dalla legge n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni.
In relazione alla predetta informativa, saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.
Le informazioni previsionali di cui sopra potranno essere fornite, su richiesta, alle singole RSU per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.
4. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni delle aziende significative - intendendosi per tali quelle che, avendo notevole peso produttivo e rilevante incidenza nei settori in cui operano, occupino più di 80 dipendenti - che non sano comprese tra quelle di cui al precedente punto 3), daranno, ove richieste, alla RSU nel corso di apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti e/o modifiche strutturali degli impianti esistenti e/o eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, nonché sull'andamento complessivo del lavoro supplementare e straordinario, dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro e dalla CIG ordinaria e straordinaria.
Le direzioni delle Aziende daranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tese al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva e ai relativi riflessi sulle attività di cava nonché sulle linee generali di significativi processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva. Per questi ultimi oggetti la cadenza dell'informativa sarà quella obiettivamente richiesta dai fatti specifici in tempi immediati e le Operazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla legge n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni.
In relazione alla predetta informativa saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.

B) Per i settori calce, gesso, malte e fibrocemento
1. Di norma annualmente, a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, le parti esprimeranno autonome valutazioni sulla realtà strutturale dell'intero comparto e sulle prospettive produttive di ciascuno dei settori interessati, su significativi processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, sulle previsioni degli investimenti complessivi del settore riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazione per grandi aree geografiche, che comportino riflessi sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
In occasione del predetto incontro o in altro successivo, stabilito di comune accordo, sulla base dei dati raccolti le parti potranno ricercare valutazioni comuni su specifici temi esaminati.
2. Di norma annualmente l'Associazione imprenditoriale stipulante porterà a conoscenza delle competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori su richiesta delle stesse, in apposito incontro da tenersi presso la sede dell'Associazione imprenditoriale, per le aree interregionali aventi notevole perso produttivo e significativa incidenza nell'ambito dei settori interessati e di cui all'allegato 1, le stesse informazioni di ci al precedente capoverso con specifico riferimento alle aree geografiche interessate.
I dati sopraindicati saranno oggetto di valutazioni autonome delle parti stipulanti nel corso del predetto incontro a livello interregionale.

Allegato 1
Aree interregionali di cui al punto 2), sezione B, del sistema di relazioni industriali:

Settori calce e malte:
1) Piemonte - Liguria;
2) Lombardia - Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige;
3) Emilia Romagna - Toscana - Umbria - Marche;
4) Lazio - Puglia - Sicilia - Sardegna - Molise.

Settore gesso:
1) Piemonte - Lombardia - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige - Emilia Romagna;
2) Toscana - Marche - Abruzzo - Sicilia.

Settore fibrocemento:
1) Piemonte - Lombardia - Emilia Romagna;
2) Campania - Sicilia.

Nota a verbale
Nelle regioni sopra non menzionate non si registrano, allo stato attuale, stabilimenti di Aziende aderenti all'Organizzazione imprenditoriale stipulanti. Qualora tale situazione dovesse modificarsi, le regioni interessate si riterranno ricomprese nelle aree interregionali limitrofe a quelle sopra definite.

Disciplina comune
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.

Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le disposizioni di legge.
Comunque è fatto divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, ferme restando le eccezioni di legge e le norme della legge 9.12.1977, n. 903.
Compatibilmente con le esigenze aziendali, si eviterà di richiedere prestazioni di lavoro al personale femminile nei giorni festivi.

Art. 5 - Visita medica.
È in facoltà dell'Azienda di far sottoporre il lavoratore a visita medica, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dagli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 19.9.1994, n. 626.

Art. 6. - Classificazione del personale.
Norma transitoria
Le parti concordano di costituire una Commissione tecnica paritetica che sarà insediata nel mese di febbraio 1995 con il compito di verificare le eventuali organizzazione e(o tecnologiche intervenute nelle imprese cui si applica il presente contratto e di proporre conseguenti adeguamenti e(o interventi modificativi del vigente sistema di classificazione del personale.
La Commissione, entro il mese di agosto 1996, presenterà il proprio rapporto conclusivo che sarà oggetto di valutazione delle parti stipulanti in apposito incontro.
Dichiarazione a verbale
Le parti - anche in relazione al prevedibile progresso tecnologico e allo sviluppo dell'automazione - riconoscono la necessità di valorizzare la formazione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacità tecniche dei lavoratori anche al fine di un loro migliore rendimento e del conseguente aumento di produttività. Esse pertanto convengono sulla opportunità che, nel quadro della legislazione vigente, vengano poste in essere misure atte a sviluppare la formazione professionale anche attraverso collegamenti con le scuole ed istituti professionali esistenti.
[…]
A) Declaratorie e profili
Gruppo A super
Declaratoria

Appartengono a questo gruppo i lavoratori che, possedendo tutte le caratteristiche indicate nella declaratoria del Gruppo A nonché notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni ed adeguata preparazione teorica, sono preposti, n Azienda di adeguate dimensioni , ad attività di coordinamento di più servizi o uffici o enti produttivi fondamentali dell'Azienda ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali o svolgono, in dette Aziende, attività di alta professionalità e importanza, per il perseguimento degli stessi fini.

Gruppo A
Declaratoria
Lavoratori di concetto con funzioni direttive o che, comunque, svolgono mansioni di particolare rilevanza e responsabilità con facilità decisionale e di iniziativa nell'organizzazione del lavoro e per il buon andamento di determinate attività aziendali. Sono in possesso di adeguata preparazione professionale e di approfondita e comprovata esperienza nel campo della propria attività.

Gruppo B
1ª Declaratoria
Lavoratori di concetto che svolgono mansioni richiedenti una certa iniziativa e una determinata autonomia funzionale nell'ambito delle direttive ricevute. Sono in possesso di adeguata preparazione professionale o di comprovata esperienza nel campo della propria attività.
Profili
- addetti a mansioni amministrative con specifica competenza nella contabilità generale e industriale;
- addetti a mansioni commerciali e/o tecnico-commerciali con specifica competenza di vendita e/o acquisto;
- addetti a mansioni tecniche con compiti di controllo e di coordinamento nell'ambito dei servizi o dei settori di produzione per assicurare la piena efficienza e le migliori condizioni di funzionamento.

2ª Declaratoria
Lavoratori addetti al coordinamento, alla guida ed al controllo operativo con facoltà di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute e responsabilità di squadre di lavoratori appartenenti a gruppi inferiori di inquadramento. Sono in possesso di adeguata preparazione professionale o di comprovata esperienza nel campo della propria attività.
Profili
- capi di gruppi di lavoratori che operano in cicli tecnologici di elevata complessità;
- preposti al controllo dell'intero ciclo tecnologico operanti in sala centralizzata di stabilimento (settore cemento).

Gruppo C super
1ª Declaratoria

Lavoratori che, alle dipendenze di appartenenti a gruppi di inquadramento superiori, svolgono mansioni richiedenti specifica e approfondita preparazione professionale e prolungata esperienza di lavoro.
Profili:
- operatori sui calcolatori elettronici di elevata capacità, in possesso di idoneo titolo di studio e/o comprovata e prolungata esperienza, che provvedono alla attivazione delle macchine collegate in rete gestendo le varie fasi di elaborazione, assicurando l'alimentazione dei dati e la corretta produzione degli outputs;
- disegnatore d'ordine con prolungata e comprovata esperienza che esegue sviluppi sulla base di elementi precostituiti e indicazioni di massima;
- lavoratore, in possesso di approfondita preparazione professionale e comprovata esperienza, che esplica la propria attività in tutti i servizi amministrativi di stabilimento.

2ª Declaratoria
Lavoratori preposti alla guida ed al controllo di gruppi di lavoratori appartenenti a livelli inferiori di inquadramento, in possesso di elevata competenza tecnico-pratica con prolungata esperienza di lavoro.
Profili:
- capi squadra che coordinando lavoratori addetti ai reparti di produzione in unità produttive a ciclo completo;
- capi squadra di montatori o manutentori (edili, meccanici, elettrici, elettronici, ecc.) di macchine, attrezzature ed impianti operanti in ciclo produttivo completo;
- assistenti di laboratorio con prolungata e comprovata esperienza, operanti in unità produttive a ciclo completo, con specifici compiti di supervisione di tutte le attività di analisi finalizzati al rispetto degli standards qualitativi prefissati che svolgono, anche ai fini della certificazione di qualità, tute le incombenze tecnico-amministrative di carattere operativo per il controllo di qualità.

3ª Declaratoria
Appartengono a questa categoria lavoratori, che in piena autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, compiono, su impianti ed attrezzature di particolare complessità, operazioni di notevole delicatezza e difficoltà la cui esecuzione richiede approfondite conoscenze teoriche unitamente a prolungata e comprovata esperienza di lavoro.
Profili:
- specialista di processo con specifiche conoscenze teorico-pratiche acquisite mediante prolungata esperienze di lavoro che compiono interventi periodici di controllo su macchine ed impianti nel rispetto di procedure predeterminate e secondo un piano preordinato inteso ad assicurarne lo stato di efficienza e che provvedono, altresì, alle verifiche tecniche del lavori di manutenzione e montaggio anche eseguiti da terzi, partecipando ai relativi collaudi;
- montatore e riparatore di circuiti elettroni ci di regolazione automatica per i controlli di processi di avanzata tecnologia che, in possesso di approfondite conoscenze teoriche e prolungata e comprovata esperienza di lavoro, compie le verifiche tecniche di lavori nel campo specifico affidati anche a terzi, partecipando ai relativi collaudi.

Gruppo C
1ª Declaratoria

Lavoratori che, alle dipendenze di appartenenti a gruppi di inquadramento superiori, svolgono mansioni richiedenti specifica preparazione professionale ed adeguata esperienza di lavoro.
Profili
- addetti alle operazioni amministrative connesse con la consegna dei prodotti finiti che si avvalgono di videoterminali o di equivalenti sistemi di registrazione;
- venditori o semplici acquisitori di ordini non abilitati a trattative commerciali;
- disegnatori d'ordine con adeguata esperienze;
- stenodattilografe provette con compiti di segreteria;
- operatori su calcolatori elettronici con adeguata esperienza.

2ª Declaratoria
Lavoratori preposti alla guida e al controllo di gruppi di lavoratori appartenenti a livelli inferiori di inquadramento. Sono in possesso di adeguata competenza tecnico-pratica.
Profili:
- capi squadra di lavoratori a turno in ciclo produttivo.

3ª Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, compiono, su impianti od attrezzature complessi, operazioni di notevole delicatezza e difficoltà, la cui esecuzione richiede rilevanti capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata conoscenza teorica e mediante esperienza di lavoro.
Profili:
- conduttori dell'intero ciclo tecnologico in sala centralizzata;
- montatori e riparatori di circuiti elettronici di regolazione automatica;
- conduttori, a reparto, di più fonti rotanti, che siano equipaggiati di impianto/i macinazione-essicazione carbone, di cui curano pure il funzionamento ed operanti di norma senza l'aiuto di altro lavoratore;
- conduttori, a reparto, di più molini del crudo, che curano pure il processo di omogeneizzazione ed eseguono i controlli di ordine chimico e fisico intervenendo per le correzioni del crudo ed operanti di norma senza l'aiuto di altro lavoratore;
- conduttori, a reparto, di più molini cemento, in circuito chiuso, unitamente a più essicatori di cui curano il funzionamento ed eseguono controlli relativi alle caratteristiche chimico-fisiche del cemento ed all'umidità residua dei semiprodotti essicati intervenendo per le dovute correzioni;
- conduttori, a reparto di molini del crudo e cemento, in circuito chiuso, che curano pure il processo di omogeneizzazione ed eseguono i controlli di ordine chimico-fisico intervenendo per le dovute correzioni;
- macchinisti conduttori di macchine complesse di produzione di lastre o tubi che operano sia in sala quadri che in reparto, che controllano le varie fasi della linea, in grado di interpretare le diverse variabili del processo produttivo steso e compiere le operazioni necessarie al mantenimento - di cui sono responsabili - degli standards qualitativi prefissati (settore fibro- cemento);
- specialisti di processo con adeguate conoscenza teoriche che, per i fini della manutenzione ordinaria programmata, compiono operazioni periodiche di controllo sugli impianti secondo un piano preordinato inteso ad accertarne lo stato di efficienza;
- specialisti di manutenzione meccanica, elettrica, elettronica che provvedono, se del caso, alla diagnosi dei guasti su macchine, apparecchiature elettroniche o componenti elettronici, attrezzature e impianti di particolare complessità individuando le modalità di intervento per il ripristino dell'efficienza e provvedono direttamente, o con l'ausilio di altri lavoratori, alle operazioni necessarie anche di elevata complessità e delicatezza;
- capi macchina che provvedono all'avviamento ed alla regolazione delle macchine di produzione, ne controllano il funzionamento, eseguono gli interventi di ripristino di funzionamento e di piccola ed ordinaria manutenzione (settore fibro-cemento);
- addetti alla conduzione di centrali termoelettriche in possesso di patente di 1° grado per conduttori di generatori a vapore che provvedono anche alla manutenzione ordinaria;
- lavoratori, inseriti strutturalmente e con continuità nei turni di lavoro di più reparti diversi del ciclo produttivo completo, che conducono, in via normale e come attività specifica, più macchine principali complesse;
- analisti che eseguono le varie determinazioni e/o analisi chimiche o chimico-fisiche correnti nell'industria del cemento su materie prime, combustibili, semilavorati e prodotti finiti, con l'uso di apparecchiature di complesso e delicato funzionamento, effettuando i calcoli di analisi e relative registrazioni.

Gruppo D
1ª Declaratoria

Lavoratori che esplicano la loro attività alle dipendenze di lavoratori appartenenti a gruppi di inquadramento superiori svolgendo mansioni che richiedono capacità pratiche e preparazione professionale.
Profili:
- addetti ad uffici tecnici, commerciali ed amministratici che compiono operazioni ricorrenti seguono modalità e procedure prestabilite (disegnatori d'ordine, ecc.);
- addetti alla perforazione e(o verifica di schede in centri elettronici o meccanografici;
- dattilografe provette con adeguata esperienza.

2ª Declaratoria
Lavoratori che compiono a regola d'arte lavori od operazioni delicate e complesse la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e comprovate capacità pratiche comunque acquisite.
Profili:
- specialisti di macchine utensili e specialisti di mestiere che compiono, in piena autonomia esecutiva, operazioni di manutenzione, riparazione e montaggio di macchine, apparecchiature elettroniche o componenti elettronici, attrezzature ed impianti, sia in officina che nei reparti di fabbrica;
- addetti alla costruzione di opere per la cui esecuzione necessitano conoscenze tecniche e capacità pratiche;
- addetti patentati all'infermeria;
- conduttori di mezzi semoventi in possesso di patente, ove richiesta dalla legge, che conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali ed operative del mezzo loro affidato e ne curino la piccola manutenzione;
- portieri-pesatori;
- consurtori di carroponte installati nei capannoni delle materie prime;
- minatori con compiti di maneggiare ed utilizzare a regola d'arte gli esplosivi e/o fissando la posizione dei fori da mina e la relativa carica, a cielo aperto od in galleria; addetti all'armamento di cunicoli e gallerie (settore cemento, calce, gesso e malte);
- analisti che eseguono determinazioni od analisi chimiche o chimico-fisiche, anche con l'uso di attrezzature di delicato funzionamento effettuando i calcoli di analisi e relative registrazioni; calcimetristi (settore cemento, fibro-cemento e calce);
- conduttori di una sola o più macchine principali complesse (forni rotanti da cemento o molini in circuito chiuso per farina o cemento) o di più macchine principali (molini compound od essiccatori) che operano sia in sala quadri sia in reparto, fatta eccezione per i conduttori di ciclo tecnologico fondamentale operanti in sala centralizzata di stabilimento; posseggono, ove richiesto dalla legge, patente per la conduzione dell'impianto (settore cemento);
- conduttori di una o più macchine principali complesse (forni rotanti da calce; forni verticali automatici con recuperatori di calce; molini combinati con idratatori e separatori) o di più macchine principali (batteria di oltre 2 forni statici di calce; molini tubolari: idratatori combinati con separatore; batteria di oltre 2 forni da gesso) che operano sia in sala quadri sia in reparto; sono in possesso, ove richiesto dalla legge, di patente per la conduzione dell'impianto (settore calce, gesso e malte);
- conduttori di macchine complesse di produzione di lastre o tubi che operano sia in sala quadri che in reparto, in grado di interpretare le diverse variabili del processo produttivo e compiere le operazioni necessarie al mantenimento degli standards qualitativi prefissati (settore fibro-cemento);
- conduttori di macchine di produzione per le quali è necessaria una approfondita conoscenza del processo tecnologico (esempio: pressatore-conduttore, battitore di macchine lastre o tubi, guardafeltri, formatori)(settore fibro-cemento);
- montatori provetti di tubi a pressione senza autonomia di collaudo in opera; conciatetti provetti indipendentemente dai tipi di lastra (settore fibro-cemento);
- distributori specializzati di magazzino in possesso di prolungata e comprovata esperienza nella mansione con conoscenza completa di tutti i materiali del magazzino;
- addetti alla manovra, eseguita a bordo, di macchine di sollevamento, trasporto e carico di adeguata potenza per il movimento dei materiali, che conoscano le caratteristiche strutturali, funzionali ed operative del mezzo loro affidato e ne curino la manutenzione ordinaria;
- operatore del reparto consegna dei prodotti finiti attrezzato con sistemi di carico automatico che svolge tutte le mansioni previste nell'ambito del reparto ivi comprese l'estrazione dai silos e l'attestazione dei tipo di carico effettuato;
- addetti alla disincrostazione di scivoli, di griglie e di torri con utilizzo di pompe ad alta pressione.

Gruppo E
1ª Declaratoria

Lavoratori di ufficio che svolgono mansioni per le quali sono richieste una generica conoscenza professionale e pratica di ufficio.
Profili:
- addetti a semplici mansioni di ufficio e di segreteria;
- addetti a mansioni di scritturazione, copia e lucidatura dei disegni;
- addetti a lavori di archivio in genere;
- centralinisti telefonici.

2ª Declaratoria
Lavoratori che effettuano lavori od operazioni per i quali sono richieste specifica capacità o pratica di mestiere, nonché generiche conoscenze tecniche comunque acquisite.
Profili:
- operatori di macchine utensili e lavoratori di mestiere che compiono - in base alle istruzioni sulle modalità esecutive - lavori di manutenzione, riparazione e montaggio di macchine., apparecchiature elettriche e parti ausiliarie di apparecchiature elettroniche, attrezzature ed impianti, sia in officina che nei reparti di fabbrica; addetti alla costruzione di opere per la cui esecuzione necessitano generiche capacità pratiche;
- aiutanti di lavoratori inquadrati nei gruppi superiori che svolgono mansioni per le quali occorrono generiche capacità pratiche;
- distributori di magazzino in possesso di adeguata conoscenza delle macchine, dei loro pezzi e dei materiali;
- personale di vigilanza delle proprietà aziendali e di controllo degli accessi relativi;
- infermieri non patentati;
- conduttori di mezzi semoventi semplici, in possesso di patente, ove richiesta dalla legge, che ne curino la piccola manutenzione;
- conduttori di una sola macchina principale o di una o più macchine secondarie (granulatori di Lepol, insaccatrici, sistemi di omogeneizzazione, sistemi di carico automatico) secondo prescrizioni di esercizio prestabilite senza particolari esigenze di ottimizzazione del processo, ma con il fine di realizzarne il funzionamento regolare (settore cemento, calce, gesso e malte);
- analisti che eseguono (valendosi anche di attrezzature speciali) soltanto alcune determinazioni correnti, non configurabili come analisi complete, e che non implicano responsabilità relative alla composizione e qualità dei prodotti finiti; addetti alla confezione e rottura dei provini di controllo dei materiali idraulici (settore cemento, calce, gesso e malte);
- addetti al carico di prodotto sfuso (settore cemento, calce, gesso e malte);
- insaccatori-stivatori di prodotti in sacchi che si avvicendano continuativamente nello svolgimento delle due mansioni di insaccaggio e strivaggio con rilievo sensibile, anche se non prevalente, della prima mansione (settore cemento, calce, gesso e malte);
- addetti alla conduzione di frantoi (settore cemento);
- conduttori di macchine ausiliarie di semplice azionamento direttamente collegate con le macchine complesse di produzione principali che operano secondo prescrizioni di esercizio prestabilite con il fine di realizzarne il regolare funzionamento delle stesse (settore fibrocemento);
- conduttori di macchine utensili per la lavorazione di tubi e lastre (settore fibrocemento);
- controlli qualitativi che annotano i risultati del controllo stesso (settore fibrocemento);
- addetti alla confezione manuale di recipienti, canne quadrangolari e pezzi speciali (settore fibro-cemento).

Gruppo F
Declaratoria

Lavoratori che svolgono mansioni di semplice manualità per le quali sono richieste generiche capacità operative.
Profili:
- aiutanti di lavoratori inquadrati nei gruppi superiori che svolgono attività manuali semplici per le quali non occorrono conoscenze professionali;
- addetti all'effettuazione di carichi e/o scarichi dei prodotti su mezzi di trasporto di ogni tipo;
- lavoratori che eseguono solo lavori manuali di pulizia.

Quadri
Ai sensi e per gli effetti della legge 143 maggio 1985, n. 190 e della legge 2 aprile 1986, n. 106, si concorda quanto segue:
1) la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri viene effettuata dalle parti stipulanti con il contratto collettivo nazionale di lavoro 6 marzo 1987;
2) appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori, tra quelli della declaratoria del Gruppo A Super, che, di norma alle dirette dipendenze di dirigenti, con carattere di continuità e con un grado elevato di capacità gestionale, organizzative e professionale, in posizioni di rilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, svolgono funzioni direttive di guida, coordinamento e controllo di servizi e uffici o enti produttivi essenziali dell'Azienda o di gestione di programmi/progetti anche di ricerca di importanza fondamentale;
3) in fase di prima applicazione, l'attribuzione della qualifica di quanto sarà effettuata dall'Azienda con decorrenza 1 settembre 1987;
4) ai quadri si applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati con funzioni direttive con eccezione di quanto indicato nei successivi punti 5, 6 e 7;
5) le Aziende assicureranno i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali;
6) l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata quando le mansioni proprie di tale qualifica siano state svolte per un periodo continuativo di sei mesi, sempre che non in sostituzione di latro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto;
7) a decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati, in aggiunta al trattamento economico previsto per il Gruppo A Super, viene corrisposta una indennità di funzione nella misura di cui al successivo art. 11. Tale indennità è utile ai fini del computo degli istituti determinati sulla base della retribuzione di fatto.
Le parti si danno atto che con la regolamentazione di cui al presente accordo si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1995, n. 190 per quanto riguarda i quadri.


Art. 7 - Orario di lavoro
1) Orario di lavoro settimanale

La durata massima dell'orario normale di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni. le deroghe ed eccezioni sono quelle previste dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e dal relativo regolamento.
La durata massima dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui sopra.
L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo, di norma, cadente il sabato con possibilità per l'Azienda di far usufruire la seconda giornata, non lavorata, o nel giorno precedente o susseguente le domeniche e tutte le altre festività, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative del lavoro verificate con la RSU.
Per i lavoratori turnisti su tre turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale si intendono mediamente realizzate nell'arco di 5 settimane.
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili e occasionali.
Al di là dei limiti previsti dal presente comma, l'eventuale ricorso ai casi di lavoro supplementare e straordinario sarà preventivamene concordato tra la Direzione e la RSU
Entro i limiti consentiti dalla legge e dalle norme di cui sopra, il lavoratore non può rifiutarsi di compiere lavoro supplementare, straordinario festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Non è riconosciuto, né compensato, il lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno eseguito senza la preventiva disposizione dell'Azienda. Non possono essere adibiti al lavoro notturno gli uomini di età inferiore ai 18 anni e le donne, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
L'Azienda fornirà mensilmente alla RSU il numero globale delle ore supplementari e/o straordinarie effettuate dai lavoratori, indicandone le motivazioni.
L'orario verrà affisso nell'ingresso dello stabilimento o di altra sede di lavoro.
[…]

2) Flessibilità
Le parti concordano sulla necessità di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali che regolano il lavoro supplementare e straordinario e si impegnano ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con l'osservanza delle norme suddette.
A fronte di particolari esigenze programmatiche, in relazione alla necessità di una più economica utilizzazione degli impianti e dell'energia, l'Azienda potrà disporre prestazioni in più turni giornalieri o in nuovi turni di lavoro, nelle ore notturne e nelle giornate di sabato e di domenica. Le modalità di attuazione verranno esaminate con la RSU
Per l'effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, pulizia delle macchine che, eccezionalmente, in base ad oggettive necessità tecnico-produttive devono effettuarsi oltre l'orario normale di lavoro, è data facoltà all'Azienda di superare l'orario contrattuale giornaliero e settimanale, nel rispetto delle norme di legge. Per tali lavori l'Azienda farà periodiche comunicazioni alla RSU

3) Riduzione dell'orario di lavoro
La durata massima dell'orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni.
Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative relative all'orario di lavoro, la durata dell'orario normale contrattuale resta confermata in 40 ore settimanali.
[…]

Art. 8. - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi.
[…]
Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere e 50 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nella sede di lavoro e nelle immediate adiacenze, per i quali l'orario di lavoro è di 12 ore giornaliere e 60 settimanali, in relazione a quanto prevedono le norme degli accordi interconfederali di perequazione nord e centro-sud, rispettivamente del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946.
[…]

Art. 9 - Contratto di lavoro a tempo determinato.
[…]
Qualora se ne ravvisi la necessità, la percentuale di lavoratori assunti con contratto a termine nonché le ipotesi che consentono le sopraddette assunzioni possono essere ampliate, con accordo sindacale (tra Azienda e RSU, entrambe assistite dalle Organizzazioni territoriali competenti), in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
L'azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a termine per una o più delle ipotesi sopra indicate, procederà all'assunzione con contratto a termine previa comunicazione alla RSU relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause ed alle lavorazioni e/o reparti interessati.

Art. 20. - Indennità zona malarica
Al lavoratore destinato o trasferito dall'Azienda da zona non malarica in zona malarica - riconosciuta come tale in ciascuna provincia dalle competenti autorità - la corresponsione di una indennità è condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verrà fissata con accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali competenti.

Art. 24. - Gravidanza e puerperio
Per quanto attiene alla tutela fisica ed al trattamento economico delle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, si fa esplicito riferimento alle nome contenute nella legge 26 agosto 1950, n. 860 e successive modifiche (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, legge 9.12.1977, n. 903).

Art. 31. - Assemblea.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavorativa, all'interno dell'unità produttiva nel luogo all'uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall'Azienda nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tali assemblee saranno tenute fuori dell'orario di lavoro e, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione (ex premio di produzione compreso (1)), durante l'orario di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto dell'esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
[…]

Art. 33. - Rappresentanza sindacale unitaria
[…]
I componenti la RSU subentrano alla RSA e ai loro dirigenti di cui alla legge n. 300/1970 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto.
La RSU e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori sono titolari della funzione di contrattazione aziendale come stabilito dall'accordo interconfederale 23 luglio 1993 e per contratto collettivo nazionale di lavoro.
[…]

Art. 34. - Appalti.
Le parti concordano che i lavori ed i servizi dati in appalto debbono rigorosamente rispecchiare le norme di legge.
In particolare le Aziende si impegnano a non affidare in appalto, all'interno dei propri stabilimenti, le attività di produzione e l'esecuzione della manutenzione ordinaria a carattere continuativo a meno che, quest'ultima, non debba essere necessariamente svolta al di fuori dei normali turni di lavoro.
Le Aziende informeranno periodicamente e possibilmente ogni quattro mesi, per iscritto, la RSU sulla natura delle attività conferite in appalto, sui nominativi delle imprese appaltatrici e sulla prevedibile durata dei lavori dati in appalto. Su richiesta della RSU sarà effettuato un incontro per l'esame della materia.
Le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge, assicurative, previdenziali di igiene del lavoro e di sicurezza del lavoro, nonché dei rispettivi contratti di lavoro.
Sono fatti salvi, comunque, fino alla loro scadenza, i contratti di appalto stipulati prima della sottoscrizione del presente accordo, Le Aziende informeranno la RSU sulle date di scadenza dei contratti di appalto.

Art. 35. - Igiene il lavoro, pronto soccorso e prevenzione infortuni.
Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento alle norme generali e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, nonché all'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
In particolare, per quanto concerne la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, l'approvvigionamento di acqua potabile negli stabilimenti, l'istituzione di bagni e docce, l'installazione di spogliatoi, si fa riferimento agli artt. 26, 36, 398 e 40 delle norme generali per l'igiene del lavoro, il teso dei quali viene riportato in appendice al presente contratto.
Il materiale sanitario in dotazione allo stabilimento sarà dato in consegna ad un elemento scelto fra quelli aventi maggiori attitudini, che all'occorrenza sarà incaricato di presentare il pronto soccorso. Al medesimo sarà fornito il testo delle istituzioni per l'uso del materiale sanitario.

Art. 36. - Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori
Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 4, ultimo comma, e dall'art. 24, parag. 14, della legge 23-.12.1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale". Nelle more dell'attuazione di quanto disposto nei citati articoli, e quindi in attesa dell'emanazione del testo unico in materia di sicurezza del lavoro, le parti stesse convengono di far riferimento al documento allegato al presente articolo (vedi pag. 64).
Le parti stesse, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, riconoscendo ai lavoratori mediante loro rappresentanze il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, convengono quanto segue.
Potrà essere affidata ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità sanitarie locali di cui all'art. 14 della legge 23.12.1978, n. 833, o ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e RSU la rilevazione dei fattori di nocività ed insalubrità.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e RSU sono a carico dell'Azienda.
Il personale di detti Istituti o Enti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.
Ai fini dei controlli e delle iniziative di miglioramento di competenza delle RSA, di cui all'art. 9 della legge n. 300/1970 e della legge n. 833/1978, la RSU, fermo restando il suo ruolo contrattuale, nomina tra i propri componenti e comunica di norma nei successivi 5 giorni alla Direzione aziendale nell'esercizio delle competenze, all'interno dello stabilimento e delle relative pertinenze, come disciplinate dal presente articolo.

Il delegato alla sicurezza:
- presenzia alle rilevazioni di cui al 3° comma nonché alla trascrizione dei risultati nei registri dei dati ambientali e biostatistici;
- è consultato sulle iniziative aziendali di informazione-formazione dei lavori in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- è consultato sulle innovazioni tecnologiche che abbiano riflessi sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro.
In condizioni di normalità le rilevazioni avverranno di regola ad intervalli non superiori a 24 mesi dalle conclusioni della precedente rilevazione per le posizioni significative verificate con il delegato alla sicurezza.
I risultati delle rilevazioni di cui sopra, unitamente ai dati di cui ai registri dei dati ambientali e biostatistici e degli infortuni, su richiesta della RSU, forniranno oggetto di esame congiunto nel corso di apposito incontro con la Direzione aziendale. Al suddetto incontro potranno prendere partire anche tecnici che hanno effettuano le rilevazioni.
I risultati delle rilevazioni ambientali - fermo restando quanto previsto dall'art. 2105 del Codice Civile - saranno raccolti in un registro detto dei "dati ambientali", istituito presso lo stabilimento, conservato dalla Direzione e a disposizione della RSU per consultazione.
Viene pure istituito un registro dei "Dati biostatistici" destinato a raccogliere le statistiche afferenti alle assenze, per reparti di lavoro, dovute ad infortunio, malattia o malattia professionale. Anche tale registro, così come il registro aziendale degli infortuni di cui all'art. 403 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, sarà conservato a cura della Direzione aziendale e resterà a disposizione della RSU per consultazione.
Le aziende cureranno che nell'ambito delle unità produttive, ivi comprese le miniere e le cave, il lavoratori siano informati anche attraverso iniziative di carattere formativo, e se del caso, attraverso appositi supporti a stampa:
- sui rischi specifici cui sono esposti, sulle norme di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia di prevenzione e sicurezza;
- sui mezzi di protezione individuale da adottare ai sensi dei provvedimenti legislativi per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nonché del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 recente norme di polizia delle miniere e delle cave.
In caso di innovazione tecnologica che comportino l'impiego di una nuova sostanza, le Aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti, dando preventiva informazione alla RSU dei mezzi e delle procedure di prevenzione da adottare in relazione al corretto impiego della sostanza tessa se essa comporta potenziali rischi.
Le Aziende forniranno notizie alla RSU delle procedure di prevenzione in caso di utilizzo del ciclo produttivo di residui classificati come tossici e nocivi ai sensi della specifica normativa sulla materia.
Le Aziende, inoltre, forniranno notizie al delegato alla sicurezza sulle procedure per lo smaltimento dei rifiuti industriali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle altre che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate secondo le procedure e modalità previste dai commi precedenti del presente articolo, che individuano oggettive situazioni di particolare nocività.
Degli eventuali accertamenti medici specifici, attuati a seguito dei risultati delle rilevazioni ambientali, sarà data notizia alla RSU
Gli accertamenti medico-radiografici saranno affidati ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico e/o ad Istituti o medici specialisti abilitati, scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e RSU
Ove dette visite evidenziassero la necessità di accertamenti specialistici o radiografici, questi saranno effettuati a carico dei competenti istituti assicurativi e previdenziali.
Viene istituito il libretto personale sanitario e di rischio sul quale saranno registrati i risultati degli accertamenti di cui sopra nonché i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'Azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici o da Istituti specializzati di diritto pubblico e norma del terzo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattie ed infortunio.
Le parti si danno atto che quanto stabilito nel presente accordo realizza le finalità previste dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione sono da coordinare con le norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stese materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23.12.1978, n. 833.

Nota a verbale n. 1
Per la frequenza ad eventuali corsi di formazione sulla "prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro" le Aziende metteranno a disposizione della RSU permessi retribuiti destinati, in via prioritaria, alla specifica formazione del delegato alla sicurezza secondo le seguenti modalità:
a) 48 ore annue negli stabilimenti produttivi aventi sino a 99 unità produttive;
a) 88 ore annue negli stabilimenti produttivi aventi da 100 a 200 unità produttive;
c) 48 ore annue negli stabilimenti produttivi aventi oltre 200 unità produttive;
Tali permessi assorbiranno, fino a concorrenza, e saranno comunque armonizzati con gli eventuali permessi previsti dalle norme di recepimento della direttiva CEE 89/391 e/o successive modifiche.
I permessi di cui sopra, ove usufruiti, assorbono, fino a concorrenza, quanto già concesso in sede aziendale allo stesso titolo o altro titolo in eccedenza a quanto previsto all'art. 27 del CCNL 30 aprile 1976.
La richiesta per poter usufruire dei permessi dovrà essere avanzata dalla Direzione dello stabilimento con almeno 14 giorni di anticipo, con l'indicazione dei nominativi.
L'utilizzo dei predetti permessi verrà comunicato dalle aziende e dalle RSU alle rispettive Organizzazioni stipulanti e costituirà oggetto di valutazione negli incontri a livello nazionale di cui alla lett. A), punto 1, del Sistema di relazioni industriali.
Nota a verbale n. 2
Le caratteristiche e le modalità d'uso del registro dei dati ambientali, di dati biostatistici e del libretto personale sanitario e di rischio già definite con le Organizzazioni sindacali verranno riprodotte in appositi fascicoli a stampa.
Nota a verbale n. 3
Le situazioni già in atto concernenti la presente materia saranno mantenute.
Nota transitoria
Le parti stipulanti si impegnano a realizzare un incontro a livello nazionale per armonizzare il presente articolo con la normativa di recepimento della direttiva CEE 89/391 nel rispetto del principio dell'invarianza dei costi.
Le parti stipulanti, preso atto che per il lavoro svolto su attrezzature munite di videoterminale è stata emanata la direttive CEE n. 270 del 29 maggio 1990, esprimono la loro attenzione sull'argomento impegnandosi a realizzare un incontro a livello nazionale per una verifica sull'applicazione della legge di ricezione nell'ordinamento nazionale della predetta direttiva.

Allegato all'art. 36
Valori limite d'esposizione a sostanze inquinanti negli ambienti di lavoro

Le parti concordano di fari riferimento in via transitoria e per tutte le sostanze inquinanti ai valori TLV (VLP) adottati dall'American Conference of Govermental Industrial Hygienists per l'anno 1993-94 dichiarando altresì di accettare la traduzione del testo in lingua inglese effettuata a cura dell'Associazione Italiana degli Igienisti Industriali, così come riportato i appendice n. 1 a pag. 133.

Art. 39. - Affissioni.
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione dalle Aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 41. - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati dalla Confederazione generale dell'industria italiana con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto, sempreché questo non disponga diversamente, nei limiti delle rispettiva competenza e rappresentanza.

Art. 44. - Reclami e controversie.
Qualora nell'interpretazione o nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle locali competenti Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori , in caso di mancato accordo, prima di aderire l'Autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.

Art. 45. - Relazioni aziendali e conflittualità
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in Azienda e di ridurre la conflittualità, è comunque impegno delle parti, tenuto conto di quanto previsto dagli accordi interconfederali del 25.1.1990 e 23.7.1993, a che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali di legge, nonché l'informazione di cui alla 1ª parte del contratto, a richiesta di una delle parti aziendali, l'esame avverrà con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.

Art. 48. - Tutela alle categorie dello svantaggio sociale.
Le parti, nella condivisa opportunità di interventi di legge in favore delle categorie socialmente svantaggiate, in particolare i lavoratori immigrati, e altresì a sostegno del volontariato, impegnano le Direzioni aziendali e dedicare la loro attenzione per un efficace applicamento delle norme di tutela esistenti rendendo coerente la loro azione e aggiornando i loro comportamenti alle disposizioni che saranno introdotti per l'attuazione dell'ordinamento interno di direttive comunitarie concernenti le predette categorie.

Disciplina speciale
Parte I Soggetti destinatari della parte prima della disciplina speciale

La presente parte si applica ai lavoratori la cui qualifica è identificata dalla 3ª declaratoria dei gruppi C Super e C, dalla 2ª declaratoria dei Gruppi D ed E e dalla declaratoria del Gruppo F.

Art. 52. - Apprendistato.
Per quanto concerne la disciplina dell'apprendistato, si richiama la legge 19 gennaio 1995, n.. 25 modificata con legge 8 luglio 1956, n. 706 e con legge 2 aprila 1968, n. 424.

Art. 53. - Passaggio di mansioni.
Il lavoratore può essere assegnato a mansioni diverse da quelle normalmente svolte, purché rientranti nell'ambito dello stesso gruppo e della stessa qualifica di appartenenza.
In relazione a particolari esigenze aziendali, dandone comunicazione alla RSU, il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti il suo gruppo purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né rechi pregiudizio alla sua posizione professionale e al suo inquadramento.
[…]

Art. 58. - Recuperi
È ammesso il recupero a regime normale dei periodi di interruzione del lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un'ora al giorno, sempre che si effettui entro il termine di due settimane immediatamente successive all'avvenuta interruzione.

Art. 61. - Lavoro a turni
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.
[…]
Per quanto riguarda la durata normale del lavoro si fa riferimento all'art. 7 (orario di lavoro).
I lavoratori turnisti, addetti a lavori a ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dare loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turno.
I lavoratori interessati debbono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salavo casi di forza maggiore.
Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo avrà diritto, ove venga adibito a lavori compresi in normali turni avvicendati, alla retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolata come indicato nell'art. 60 (lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno) conservando inoltre le maggiorazioni stabilite sopra per il lavoro a turni. Se viceversa venga adibito a lavori non compresi in normali turni avvicendati, avrà soltanto diritto alla suddetta retribuzione maggiorata della percentuale per lavoro festivo, calcolato come indicato all'art. 60 (lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno).
In ogni caso, però, l'Azienda, prima dell'inizio del lavoro, dovrà comunicare al lavoratore il giorno assegnatogli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro.
Il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
[…]

Art. 63. - Cottimi.
Nel caso che l'Azienda ravvisi l'opportunità di adottare il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, verranno le seguenti norme.
[…]
L'Azienda comunicherà alla RSU i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo). ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo, alle condizioni e secondo la procedura di cui agli ultimi tre commi del presente articolo.
La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al comma quarto, purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.
Resta in facoltà della RSU di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presene articolo.
Ai lavoratori interessati al lavoro a cottimo dovranno essere comunicate per affissione, all'inizio dei lavori, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) stabilito.
[…]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto al lavoratore sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, il lavoratore dovrà essere retribuito a cottimo.
[…]
L'Azienda non potrà servirsi, nel ciclo delle sue specifiche lavorazioni, di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra il lavoratore e l'Azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque contestazione non risolta nell'ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinati la tariffa di cottimo, è rimessa all'esame di un organo tecnico composto da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un tecnico designato di comune accordo dalle Organizzazioni stesse.
Tale organo ha la facoltà di eseguire i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell'esame della controversia ed emetterà la sua decisione entro il più breve tempo possibile.
Nel caso in cui l'organo tecnico non si costituisca entro il termine massimo di un mese o nel caso in cui una delle parti interessate non ritenga di adeguarsi alle sue decisioni, la controversia sarà devoluta alle Associazioni sindacali territoriali e successivamente, ove necessario, entro 15 giorni, alle Associazioni nazionali.

Art. 64. - Lavori pesanti e disagiati.
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiato.
Agli effetti del presente articolo- fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate.

A) Cemento, fibrocemento e lavorazioni promiscue (cemento, calce, gesso e malte)

1) pulizia e manutenzione interna di camere, filtri elettrofiltri, caldaie e tubazioni 9,60 %
2) recupero di materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge 17,85 %
3) riparazioni all'interno di forni (non ad elevata temperatura) 6,90 %
4) riparazioni all'interno di macchine ad elevata temperatura 15,10 %
5) interventi eseguiti su ciminiere, ponti mobili, scale tipo Porta, in condizioni di particolare disagio 5,50 %
6) interventi all'interno di vasche, elevatori, mulini cotto e crudo in presenza di melma, olio combustibile, ecc 4,15 %
7) Stivaggio manuale di sacchi di cemento 5,50 %
8) operazioni manuale di infilasacchi 5,50 %
9) montaggio di ponti ad altezza elevata, con canne Innocenti e simili 3,40 %
10) interventi in reparti pompe-Cera o simili in caso di difettoso funzionamento che richieda l'intervento sul corpo macchina 3,40 %
11) lavori di ingrassaggio, riparazioni o cambio di funi eseguiti su teleferiche o carriponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio 5,50 %
12) trasporto clinker, in uscita dai forni, in galleria, in locali chiusi 4,15 %
13) manovra di tramogge dei silos in galleria per lo scarico del pietrame 4,15 %
14) interventi in sospensione in condizioni di particolare disagio ad altezza elevata su fronti di cava 6,85 %
15) lavori di avanzamento in galleria, in cava o in miniera, per l'apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aereazione per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione 5,50 %
16) manovra della bocca di scarico nelle cave ad imbuto, che presenta le condizioni di cui al punto precedente 5,50 %
17) lavori di scarico (cavata) da forni verticali 4,15 %
18) lavori di disincrostazione degli scivoli dei forni Lepol e dei forni a sospensione di farina 4,60 %
19) lavori all'ingrassaggio e alla lubrificazione dei supporti e dei rulli di rotolamento dei forni 3,40 %
20) guardalinee di elettrodotti e di teleferiche 5,50 %

[…]
Chiarimento a verbale
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali precedenti il 6.7.1983, esistano eventuali percentuali di maggiorazioni o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti s'impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello, nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale, per addivenire ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della materia stessa.

B) Calce, gesso e malte

a) pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri, caldaie e tubazioni 8,15%
b) recupero di materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge 12,85%
c) riparazioni all'interno di macchine ad elevata temperatura 4,75%
d) operazione manuale di infilasacchi 4,75%
e) lavori eseguiti su teleferiche o su ponti mobili o su scale tipo Porta, in condizioni di particolare disagio 4,05%
f) lavori in sospensione in condizioni di particolare disagio ad altezza elevata su fronti di cava 6,75%
g) trasporto del cotto in uscita dai forni in galleria o locali chiusi 3,40%
h) lavori in sottosuolo:    
  1) nel caso in cui tali lavori si effettuino in condizioni di particolare disagio, come soggezione eccezionale di acqua e profondità notevole, l'indennità è fissata in ragione del 8,15%
  2) nel caso in cui le condizioni di disagio non siano quelle sopra descritte, l'indennità a partire dal 4,05% della paga base verrà fissata dalle Associazioni locali con l'intervento dell’ Ispettorato del lavoro dal 4,05% al massimo del 8,15%  
i) scarico (cavata) forni verticali non autentici 3,40%

[…]
Chiarimento a verbale
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali precedenti esistano eventuali percentuali di maggiorazioni o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti s'impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello, nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale, per addivenire ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della materia stessa.

Art. 70. - Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Ogni infortunio sul lavoro, di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale ne informerà subito la Direzione.
Anche quando l'infortunio consenta la continuazione dell'attività lavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l'infortunio sul lavoro accade al lavoratore comandato fuori stabilimento, la denuncia sarà fatta al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.
[…]
Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'Azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
[…]

Art. 72. - Multe e sospensioni.
Le multe saranno inflitte al lavoratore che:
1) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
3) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
4) non esegua il lavoro secondo le istruzioni, oppure lo esegua con negligenza;
5) arrechi danni, per disattenzione, al materiale di stabilimento o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
6) sia trovato addormentato;
7) introduca bevande alcoliche, senza regolare permesso, nello stabilimento;
8) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
9) danneggi colposamente o metta fuori opera dispositivi antinfortunistici;
19) in qualsiasi modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro o ai regolamenti interni o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene o al normale andamento del lavoro.
Nei casi di maggior gravità o recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 73. - Licenziamento per mancanze.
L'Azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso (né indennità sostitutiva) nei seguenti casi:
[…]
3) rissa all'interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell'anno precedente;
5) atti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico o determinare gravi danneggiamenti agli impianti;
[…]
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
[…]

Art. 76. - Conservazione utensili.
Il lavoratore deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai suoi superiori diretti. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro darà diritto di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
[…]

Parte II Soggetti destinatari della parte seconda della disciplina speciale
La presente parte si applica ai lavoratori la cui qualifica è identificata dalla 2ª declaratoria dei Gruppi B, C Super e C.

Art. 79. - Cambiamento di mansioni.
Il lavoratore può essere assegnato a mansioni rientranti nel gruppo superiore nell'ambito della propria qualifica di appartenenza.
In relazione a particolari esigenze aziendali, dandone comunicazione alla RSU, il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti il suo gruppo, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né rechi pregiudizio alla sua posizione professionale e al suo inquadramento.
[…]

Art. 82. - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno.
[…]
Per le prestazioni domenicali previste dalla legge con spostamento ad altro giorno del riposo settimanale., si corrisponderà, per il lavoro prestato di domenica, la retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolata come sopra indicato sempreché l'Azienda abbia comunicato, prima dell'inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione della domenica. Il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione, dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
Le eventuali prestazioni, effettuate anche nel giorno del riposo assegnato in sostituzione della domenica, daranno luogo alla corresponsione della retribuzione globale di fatto con la maggiorazione di straordinario festivo calcolata come sopra indicato.
[…]

Art. 83. - Lavoro a turni
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare la loro opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.
[…]

Art. 84. - Indennità varie.
Indennità di sottosuolo
Ai lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta una indennità mensile nella misura di:
- lire 1.900 per gli appartenenti alla 2ª declaratoria del Gruppo B;
- lire 1.500 per gli appartenenti alla 2ª declaratoria del Gruppo C.

Lavori pesanti e disagiati
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate.

a) riparazioni eseguite all'interno di caldaie in opera 8,15%
b) riparazioni all'interno dei forni 4,80%
c) sorveglianza all'insaccamento 4,15%
d) interventi all'interno di vasche, fosse di elevatori, molini cotto e crudo in presenza di melma, olio combustibile, ecc 3,45%
e) sorveglianza su ponti di altezza elevata, montati con canne Innocenti e simili 2,70%
f) riparazioni o cambi di funi eseguiti su teleferiche o carriponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio 4,15%
g) lavori di avanzamento in galleria, in cava o in miniera, per l'apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aereazione per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione 4,80%

[…]
Chiarimento a verbale
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali precedenti esistano eventuali percentuali di maggiorazioni o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti s'impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello, nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale, per addivenire ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della materia stessa.

Art. 89. - Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Ogni infortunio sul lavoro, di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale ne informerà subito la Direzione.
Anche quando l'infortunio consenta la continuazione dell'attività lavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l'infortunio sul lavoro accade al lavoratore comandato fuori stabilimento, la denuncia sarà fatta al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.
[…]
Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'Azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
[…]

Art. 92. - Norme aziendali.
Oltre che al presente contratto, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'Azienda, purché non contengano limitazioni dei diritti derivanti dal contratto stesso.
Tali norme saranno portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo.

Art. 94. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino al massimo di tre ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità);
d) sospensione del lavoro e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento ai sensi dell'art. 73 (licenziamento per mancanze).
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento di cui alla lettera e) potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, salve restando le procedure in atto.
[…]

Parte III Soggetti destinatari della parte terza della disciplina speciale
La presente parte si applica ai lavoratori la cui qualifica è identificata dalla declaratoria dei Gruppi A Super ed A e dalla 1ª declaratoria dei Gruppi B, C Super, C, D ed E.

Art. 100. - Mutamento di mansioni.
Il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni rientranti nell'ambito dello stesso gruppo e della stessa qualifica di appartenenza.
In relazione a particolari esigenze aziendali, dandone comunicazione alla RSU, il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti il suo gruppo, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né rechi pregiudizio alla sua posizione professionale e al suo inquadramento.
[…]

Art. 104. - Indennità varie.
Indennità di sottosuolo

Ai lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta una indennità mensile nella misura di:
L. 2.300 per i lavoratori di Gruppo A;
L. 1.900 per i lavoratori di Gruppo B;
L. 1.500 per i lavoratori di Gruppo C Super e C.

Indennità macchine elettrocontabili
In considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche e di funzionalità delle macchine elettrocontabili (escluse calcolatrici, elettrocalcolatrici, fatturatrici, macchine da scrivere e simili), sarà concessa ai lavoratori addetti permanentemente alla manovra delle macchine elettrocontabili una indennità pari al 3,45 per cento del minimo tabellare del gruppo di appartenenze.

Art. 92. - Norme aziendali - Regolamento interno.
Oltre che al presente contratto, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'Azienda, purché non contengano limitazioni dei diritti derivanti dal contratto stesso e dalle norme legislative in vigore.
Tali norme saranno portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo.

Appendici
Appendice n. 1 Valori limite di soglia per sostanze chimiche ed agenti fisici ACGIH 1993 - 1994
Traduzione italiana a cura di: AIDII Associazione italiana degli igienisti industriali
"Criteri per l'utilizzo dei TLV e degli IBE" (approvati dal Consiglio Direttivo ACGIH nel marzo 1988)


I TLV, Valori Limite di Soglia e gli IBE, Indici Biologici di Esposizione, vengono forniti come linee guida per agevolare il controllo dei rischi per la salute. Queste raccomandazioni o linee guida vengono proposte per l'utilizzo nella pratica dell'igiene industriale e debbono essere interpretate ed impiegate solo da persone specializzate in tale disciplina. Queste non sono state sviluppate come standard avente valore legale e l'ACGIH non appoggia un loro uso in tale senso. Tuttavia si può comprendere che, in alcune circostanze, individui o organizzazioni possano desiderare di farne uso come supporto per i propri programmi di sicurezza e di igiene del lavoro. L'ACGIH non si oppone a che esse vengano utilizzate a questo scopo se l'uso dei TLV/IBE in tali circostanze può contribuire ad un miglioramento globale della salute dei lavoratori.
Le introduzioni ai capitoli del testo forniscono le basi teoriche e pratiche sull'uso dei TLV e degli IBE ad altre applicazioni, quali l'utilizzo senza il parere di un igienista industriale, l'impiego per popolazioni differenti, lo sviluppo di nuovi modelli di esposizione/recupero, la previsione di nuovi effetti, modifica l'attendibilità e perfino la essenza stessa dei TLV e IBE, come viene messo in evidenza nella "Documentazione" specifica.
Non è ammesso che singole persone o organizzazioni impongano un proprio punto di vista su cosa i TLV i gli IBE sono o su come debbano essere appaltati, ovvero attribuiscano valore normativo di standard ai TLV e agli IBE.
Nota per gli utilizzatori
I limiti riportati devono essere utilizzati nella pratica di igiene industriale come orientamenti o raccomandazioni allo scopo di prevenire danni per la salute e non possono essere impiegati per altri fini.
Questi valori non costituiscono una linea netta di demarcazione tra livello di sicurezza e livello di pericolo e non devono essere utilizzati da persona non esperta di Igiene Industriale.
Per la comprensione e l'utilizzo del testo, è assolutamente indispensabile leggere attentamente l'introduzione a ciascun capitolo prima di applicare le raccomandazioni in esso contenute.
L'ACGIH declina ogni responsabilità per un uso improprio dei TLV e degli IBE.

Argomenti nuovi o revisioni
Sostanze chimiche

- Proposta di TLV per 8 nuove sostanze: Acetoncianidrina, Cianuro di calcio, Dimetil etossi silano, Esacloro benzene, Metil-terzbutiletere, Cianuro di potassio, Cianuro di sodio, Metil sulfometuron.
- Proposte di revisione per 23 sostanze già in lista, compresi: 1,3-Butadiene; Cromo metallo e composti organici; Cromo III, composti; Cromo VI, composti insolubili; Cromo VI, composti solubili in acqua; Dietanolammina; Etilammina (aggiunta notazione "Cute"; Eptacloro; epossido; Acido cianidrico; Piombo; Mercurio; Ozono; Trietilammina.
- Trasferimento di 25 sostanze e dell'appendice D - "Criteri di campionamento del materiale particellare aerodisperso selettivo della dimensione delle particelle", dalla lista di Avviso di Proposte di Modifica alla lista dei Valori Adottati. Cancellazione dalla lista dell'Arsenico trissiso, produzione (che viene inclusa nell'Arsenico, elementare e composti inorganici).
- Cancellazione del valore STEL per il Mannganese (fumi).
- Aggiunta dello STEL per Etilammina e Ozono;
- Revisione del valore STEL per due sostanze: Bromo e Dietilammina.
- Le seguenti sostanze rimangono nella lista Avviso di Proposte di Modifica: Adiponitrile; Asbesto, tutte le forme; Benzene; Acetato di Benzile; Acetato di n-butile; Cobalto, elementare e composti inorganici; 1,1.4-Dimetilidrazina; Epicloridrina; Idrazina; Manganese elementare e composti inorganici; Metilidrazina; Nichel elementare e composti solubili e insolubili; Nichel carbonile; Nichel solfuro, arrostimento; Nitrometano.
- Revisione della sezione Bioaerosoli nelle "introduzioni alle Sostanze Chimiche".

Indici biologici di esposizione
- Sono state avanzate proposte per due sostanze: Cobalto e N,N-Dimetilacetammide.
- Rimangono nell'Avviso di Proposte di Modifica per gli IBE: Acetone; 2-Etossietanolo e 2-Etossietil acetato.
- Proposta di revisione per quattro sostanze già nella lista: N, N-Dimetilformammide; Metanolo; Percollorotilene; cancellazione dell'IBE per il Toluene.
- Adozione di indicatori biologici per sei sostanze: Arsenico e composti solubili (compresa l'Arsina); Cadmio e composti inorganici; Monossido di Carbonio; Mercurio; Metil isolubile chetone (MIBK), Tricloroetilene.

Agenti fisici
- Proposta la revisione per sei agenti fisici: Radiazione luminosa e nell'immediato infrarosso; Rumore,; radiazioni da radiofrequenze e microonde; Campi magnetici statici; Sub radiofrequenze (30 kHz e inferiori) e campi magnetici; Sub radiofrequenze (30 kHz inferiori) e campi elettrici statici.
- Trasferite nella lista dei "TLV Adottati" le note della tabella 3 dello Stress da freddo; revisionata la figura 1. per lo stress calorico; definizione delle Radiazioni ionizzanti, revisione per i Laser.
- Aggiunta, nella introduzione alla sezione Agenti Fisici, una dichiarazione sulle ipersensibilità individuali.
- Nell'elenco degli agenti Fisici sotto esame è stata aggiunta la voce Ergonomia.

Contaminanti chimici nell'ambiente di lavoro
Introduzione

I TLV, valori limite di soglia, indicano, per ognuna delle sostanze elencate, le concentrazioni atmosferiche alle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente giorno dopo giorno senza effetti negativi per la salute. Tuttavia, a causa della notevole variabilità della sensibilità individuale, una piccola percentuale di lavoratori può accusare disagio in presenza di alcune sostanze le cui concentrazioni siano pari o inferiori ai TLV e, in una più piccola percentuale di individui, si può osservare un effetto più marcato per l'aggravarsi di condizioni preesistenti o per l'insorgere di una malattia professionale. Il fumo di tabacco è nocivo per diverse ragioni.
Il fumare può incrementare gli effetti biologici delle sostanze chimiche presenti nell'ambiente di lavoro e può ridurre i meccanismi di difesa dell'organismo contro le sostanze tossiche. Alcuni individui possono inoltre essere ipersuscettibili o sensibili in modo fuori dal comune a talune sostanze in conseguenza di fattori generici, età, abitudini personali (fumo, alcool, altre droghe), cure mediche o esposizioni pregresse. tali lavoratori possono risultare non adeguatamente protetti contro effetti avversi per la salute da parte di sostanze presenti a concentrazioni pari o inferiori ai TLV. Il medico del lavoro deve valutare il grado di protezione addizionale consigliabile per tali soggetti.
I TLV sono stabiliti in base ai dati più attendibili ricavati dall'esperienza in campo industriale, ai risultati di ricerche sperimentali sull'uomo e sugli animali, quando possibile, alla combinazione dei tre elementi di giudizio. Il criterio con cui il limite tollerabile viene fissato può variare a seconda del tipo di sostanza considerata: in alcuni casi ci si propone di prevenire i danni per la salute, in altri di eliminare fenomeni irritativi, di narcosi, di disagio o altre forme di stress.
La qualità e la natura delle informazioni disponibili per stabilire i TLV varia da sostanza a sostanza; di conseguenza la precisione dei TLV stabiliti è soggetta a variazioni e la "Documentazione" più recente dovrebbe essere consultata per valutare l'Insieme dei dati disponibili per una data sostanza.
Questi limiti devono essere utilizzati in igiene industriale come orientamenti o raccomandazioni per la prevenzione dei rischi per la salute e non possono essere impiegati per altri fini , per es. per la valutazione di esposizioni continue, ininterrotte o prolungate oltre l'orario normale di lavoro, come prova o esclusione di una malattia in atto o di particolari condizioni fisiche, oppure per l'adozione in Paresi nei quali le condizioni di lavoro sono diverse da quelle degli Stati Uniti d'America o nei quali differiscono le sostanze e i processi impiegati.
Questi limiti non costituiscono una linea di demarcazione netta fra concentrazione sicura e pericolosa, né un indice relativo di tossicità.
Essi non debbono essere utilizzati da persona non esperta nella disciplina dell'Igiene Industriale.
I valori limite di soglia proposti dall'ACGIH hanno valori di raccomandazione e debbono essere utilizzati come linee guida per buone pratiche operative. Malgrado sia poso probabile che un serio danno per l'organismo possa derivare dalla esposizione a valori pari ai valori limite di soglia, è opportuno mantenere la concentrazione degli inquinanti ai livelli più bassi praticamente consentiti.
L'ACGIH declina ogni responsabilità per un uso improprio dei TLV.

Avviso di proposte di modifica
All'inizio di ogni anno le azioni proposte dal Comitato per il TLV delle sostanze chimiche per l'anno successivo vengono pubblicate sotto forma di "Avviso di proposte di modifica" (Notice of Internded Changes). Questo avviso, non solo dà la possibilità di commenti, ma stimola suggerimenti su sostanze da aggiungere alla lista. Tali proposte dovrebbero essere accompagnate da valide motivazioni. La lista delle "proposte di modifica" segue quella dei valori adottati per le sostanze chimiche, per gli indici biologici di esposizione e per gli agenti fisici. I valori che nella lista dei valori adottati sono posti fra parentesi, sono ancora validi per tutto il periodo in cui quel valore compare ancora nella lista delle proposte di modifica.

Definizioni
Sono previste tre categorie di TLV:
a) Valore limite di soglia - media ponderata nel tempo (TLV- TWA): concentrazione media ponderata nel tempo, su una giornata lavorativa di otto ore e su 40 ore lavorative settimanale, alla quale quasi tutti i lavoratori possono essere ripetutamente esposti,. giorno dopo giorno, senza effetti negativi.
b) Valore limite di soglia- limite per breve tempo di esposizione (TLV-STEL): concentrazione alla quale i lavoratori possono essere esposti continuativamente per breve periodo di tempo, purché il TLV-TWA giornaliero non venga superato, senza che insorgano:
1) irritazioni,
2) alterazione cronica o irreversibile del tessuto,
3) narcosi di grado sufficiente ad accrescere le probabilità di infortuni o menomare le capacità di mettersi in salvo o ridurre materialmente l'efficienza lavorativa.
Il TLV-STEL non costituisce un limite di esposizione separato indipendentemente, ma piuttosto integra il TLV-TWA di una sostanza la cui azione tossica sia principalmente di natura cronica, qualora esistano effetti acuti riconosciuti. Gli STEL vengono raccomandati quando l'esposizione umana o animale ad alta concentrazione per breve durata ha messo in evidenza effetti tossici. Uno STEL viene definito come esposizione media ponderata su un periodo di 15 minuti, che non deve mai essere superata nella giornata lavorativa, anche se la media ponderata su 8 ore è inferiore al TLV. Esposizioni al valore STEL non devono protrarsi oltre i 15 minuti e non devono ripetersi per più di quattro volte al giorno. Fra esposizioni successive al valore STEL devono intercorrere almeno 60 minuti. Un periodo di mediazione diverso dai 15 minuti può essere consigliabile se ciò è giustificato da effetti biologici osservati.
c) Valore limite di soglia-Ceiling (TLV-C): concentrazione che non deve essere superata durante l'attività lavorativa nemmeno per un brevissimo periodo di tempo. Nella pratica convenzionale di igiene industriale, il campionamento istantaneo non sempre è possibile; per la valutazione di un TLV-C si ricorre al campionamento della durata di 15 minuti, eccezione fatta per quelle sostanze che possono dare luogo, per esposizioni particolarmente brevi, a fenomeni irritativi immediati.
Per alcune sostanze, quali gas irritanti, riveste importanza la sola categoria del TLV-C. Per altre sostanze, in funzione della loro azione fisiologica, possono essere improntati due o tre categorie di TLV.
È sufficiente che uno qualsiasi di questi tre TLV venga superato per presumere che esista un potenziale rischio espositivo per la sostanza in questione.
Il Comitato è del parere che i limiti di concentrazione indicati per prevenire manifestazioni irritative non debbano essere considerati meno vincolanti di quelli raccomandati per evitare l'insorgenza di un danno per la salute. Sono sempre più frequenti le constatazioni che l'azione irritativa può avviare, facilitare o accelerare un danno per la salute attraverso l'interazione con altri agenti chimici o biologici.

Limiti medi ponderati nel tempo e limiti Ceiling
I TLV-TWA consentono escursioni al di sopra del limite, purché queste vengano compensate durante la giornata lavorativa da escursioni equivalenti al di sotto dello stesso. In alcuni casi è permesso calcolare la concentrazione media per settimana lavorativa piuttosto che per giornata lavorativa. Il rapporto fra TLV ed escursione consentita è una regolare empirica ed in alcuni casi non può essere applicata. L'ampiezza del superamento del TLV per brevi periodi di tempo senza danni per la salute dipende da parecchi fattori quali: la natura della sostanza, la sua capacità di causare ad alte concentrazioni, anche per brevi periodi, intossicazioni acute, la frequenza di tali periodi e, infine, se esiste la possibilità di effetti cumulativi. Tutti questi fattori debbono essere presi in considerazione nello stabilire se esiste o meno una condizione di pericolo.
Sebbene la misura della concentrazione media ponderata nel tempo rappresenti il sistema più pratico e soddisfacente di rilevare le sostanze aerodispore per valutare il rispetto dei limiti, vi sono alcune sostanze aerodisperse per valutare il rispetto dei limiti, vi sono alcune sostanze per le quali tale criterio non è appropriato. Appartengono a questa categoria le sostanze ad azione prevalentemente rapida il cui limite deve pertanto essere fissato tenendo conto di questa loro particolare proprietà. Sostanze con questo tipo di azione possono essere meglio controllate adottando i valori limite Ceiling, "C". È ovvio, in base a questa definizione, ce il prelievo di campioni d'aria per verificare il rispetto dei limiti dovrà essere diverso per ciascuna categoria di sostanze: prelievi di breve durata, idonei per un valore limite "C", non sono adatti per il controllo del rispetto dei TLV medi ponderati nel tempo TLV-TWA. In questo secondo caso, per determinare le concentrazioni medie ponderate nel tempo, è necessario un numero sufficiente di campioni di lunga durata prelevati durante l'intero turno lavorativo.
Mentre il TLV C rappresenta un confine ben definito da non superare mai, il TLV-TWA ammette escursioni nell'arco delle otto ore. Tutti questi fattori sono stati tenuti in considerazione da parte del Comitato nello stabilire la grandezza del valore STEL o per includere o escludere una sostanza dalla lista dei valori "C".

Limiti di escursione
Per la grande maggioranza delle sostanze aventi un TLV, non sono disponibili conoscenze tossicologiche sufficienti per giustificare uno STEL. Ciononostante, è bene tener sotto controllo le escursioni dal di sopra dei TLV-TWA anche nei casi in ci la media ponderata delle otto ore risulta entro limiti raccomandati. Le edizioni dei TLV degli anni precedenti precedevano tali limiti, i cui valori erano stati in funzione del TLV-TWA della sostanza.
Per questi limiti di escursione non esisteva un criterio di definizione rigoroso, ma il concetto di base era chiaro: in una lavorazione ben controllata le escursioni delle concentrazioni si mantengono entro un campo ristretto. Purtroppo, né la tossicologia, né l'esperienza globale di igiene industriale sono in grado di fornire una solida base per la qualificazione dei limiti di escursione. L'approccio qui adottato è fondato sul principio che l'escursione massima raccomandata debba essere correlata con la normale variabilità generalmente osservata nelle lavorazioni industriali. Leidel, Bush e Crouse (1), nell'esaminare numerose indagini igienico-ambientali condotte dal NIOSH, hanno constatato che i risultati delle determinazioni di breve durata hanno generalmente una distribuzione di tipo log-normale, con deviazioni geometriche standard comprese per la maggior parte nell'intervallo fra 1,5 e 2,0.
Una discussione completa della teoria e delle proprietà della distribuzione log-normale esula dallo scopo di questo capitolo; tuttavia viene qui di seguito fornita una breve descrizione di alcuni termini importanti. La misura della tendenza centrale in una distribuzione lo-normal è data dall'antilogaritmo della media dei logaritmi dei valori campionari. la distribuzione è assimmetrica e la media geometrica mg è sempre inferiore alla media aritmetica di un fattore che dipende dalla deviazione geometrica standard. Nella distribuzione log-normale, la deviazione geometrica standard SDG è sempre inferiore alla media aritmetica di un fattore che dipende dalla deviazione geometrica standard. Nella distribuzione log-normale, la deviazione geometrica standard sdg è data dall'algoritmo della deviazione standard dei logaritmi dei valori campionari e il 68,26% di tutti i valori è compreso fra mg/sdg e mg sdg. Se i valori di esposizione di breve durata in una determinata situazione hanno una deviazione geometrica standard sdg pari a 2,0, il 5% di tutti i valori supera di 3,13 volte la media geometrica mg. Se una lavorazione industriale presenta una variabilità superiore, ciò sta a significare che questa non è sotto controllo soddisfacente e che è indispensabile far quanto possibile per mantenerlo sotto controllo. Questo concetto rappresenta la base per la raccomandazione di un nuovo limite di escursione da applicare a quei TLV-TWA che non hanno il valore STEL.

"Le escursioni di breve durata possono superare un valore pari a 3 volte il TLV-TWA per non più di 30 minuti complessivi durante la giornata lavorativa e, in nessun caso, un calore pari a 5 volte il TLV-TWA, sempre nel presupposto che il TLV-TWA non venga superato".
Questa formulazione, che rappresenta una considerevole semplificazione del concetto di distribuzione log-normale delle concentrazioni, può considerarsi idonea per l'uso pratico che ne deve fare l'igienista industriale.
Se le escursioni delle concentrazioni si mantengono entro i limiti raccomandati, la deviazione geometrica standard dei risultati di misura sarà prossima al valore 2,9, venendosi così a raggiungere l'obiettivo che la raccomandazione si prefigge. Qualora, per una specifica sostanza, siano disponibili dati tossicologici che permettono di stabilire un limite STEL.
Questo limite deve essere preso come riferimento al posto del limite di escursione, indipendentemente dal fatto che questo sia più o meno restrittivo.

(1) Leidel N.A., Bush K.A., Exposure Measurement, Action Level and Occupation Environmental Variabily, NIOSH Pub. n° 76-131 (Dec. 1975).

Annotazione "Cute"
La notazione "Cute" che segue il nome di una sostanza sta ad indicare il potenziale contributo alla esposizione globale dell'assorbimento per via cutanea, ivi comprese le mucose e gli occhi, sia per contatto con vapori che, ancor più, per contratto diretto con la sostanza. Le sostanze veicolanti, presenti nelle soluzioni o nelle miscele, possono inoltre potenziare significativamente l'assorbimento attraverso la pelle. Si deve notare che il fatto che la sostanza sia capace di cause irritazione, dermatiti e sensibilizzazione in lavoratori esposti, non viene considerato rilevante nell'assegnare la notazione "Cute". Va notato tuttavia che l'insorgere di affezioni dermatologiche può influenzare in maniera significativa il grado di assorbimento cutaneo.
Poiché attualmente sono disponibili pochi dati quantitativi per quanto riguarda l'assorbimento cutaneo per esposizione a gas, vapore e liquidi, il Comitato per i TLV delle sostanze chimiche raccomanda che i dati derivanti da studi di esposizione cutanea acuta a dosi ripetute sugli animali e sull'uomo vengono presi in considerazione nel decidere in merito alla notazione Cute. In generale, la disponibilità di dati che fanno pensare ad un potenziale assorbimento attraverso le mani e l'avambraccio, specialmente per sostanze chimiche con basso TLV, può giustificare la notazione Cute. Alle sostanze aventi una LD 50 acuta relativamente bassa (1000 mg/kg di peso corporeo o meno) risultante da sperimentazione acuta su animali, viene assegnata la notazione Cute. Tale assegnazione viene fatta anche quando sono disponibili risultati di applicazioni cutanee ripetute che abbiano evidenziato l'insorgere di effetti sistematici successivamente al trattamento. Quando la sostanza penetra facilmente attraverso la pelle (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua più elevato) e quando l'estrapolazione da effetti sistematici dovuti ad esposizione per altra via suggeriscono che l'assorbimento può essere importante per quanto riguarda la tossicità, viene presa in considerazione l'assegnazione della notazione Cute.
Le sostanze che hanno la notazione Cute ed un TLV basso possono dare luogo a problemi particolari durante le operazioni che espongono a concentrazioni in aria elevate, specie se ampie superfici cutanee sono esposte per lungo tempo. In tali condizioni è necessario prendere speciali precauzioni per impedire o ridurre il contatto con la pelle.
Il monitoraggio biologico rappresenta uno strumento che può aiutare a definire il contributo relativo dell'assorbimento cutaneo alla dose totale. Nel capitolo degli IBE viene elencato un certo numero di indicatori biologici di esposizione adottati che possono essere usati come strumento addizionale per studiare l'esposizione totale del lavoratore alla sostanza in questione.
La notazione Cute ha come scopo di ricordare al lettore che il solo campionamento dell'aria può essere inadeguato per una qualificazione corretta dell'esposizione e che possono essere necessari accorgimenti per prevenire l'assorbimento cutaneo.

Miscele
Speciale attenzione deve essere usata nell'impiego dei TLV per la valutazione dei rischi per la salute che possono essere associati con l'esposizione a miscele di due o più sostanze. Nell'Appendice C sono succintamente esaminati i criteri di base e i metodi da eseguire nella individualizzazione dei TLV quando nell'aria sono presenti contemporaneamente più sostanze. Vengono pure forniti esempi specifici.

Polveri respirabili e totali
Per le sostanze solide e per gli aerosoli, i TLV vengono espressi riferendosi alla polvere totale, a meno che venga utilizzato il termine "polvere respirabile". Per quanto riguarda la definizione di povere respirabile, si prega di consultare l'Appendice D "Criteri di campionamento del materiale particellare selettivo della dimensione delle particelle.

Particelle non diversamente classificate (PNOC)
Contrariamente a quanto avviene per le polveri fibrogene, capaci di determinare, se inalate in quantità eccessiva, la formazione di tessuto cicatriziale nei polmoni, le cosiddette polveri "fastidiose" sono note per essere in grado di provocare modesti effetti negativi sui polmoni e non provocano gravi malattie sistemiche né effetti tossici quando l'esposizione viene mantenuta sotto ragionevole controllo. Alcune polveri sono anche chiamate (biologicamente) "inerti", ma tale definizione non è appropriata: infatti non esiste polvere che non provochi qualche risposta cellulare, se pur minima, sui polmoni se inalata in quantità sufficiente.
Tuttavia la reazione del tessuto polmonare alla inalazione di particelle non diversamente classificate, ha le seguenti caratteristiche:
1) la struttura degli alveoli rimane intatta;
2) il collageno (tessuto cicatriziale) non si forma in quantità significativa;
3) la relazione tissutale è potenzialmente reversibile.
Una concentrazione eccessiva di particelle non diversamente classificate nell'aria dell'ambiente di lavoro può ridurre grandemente la visibilità, può causare depositi sgradevoli di particelle negli occhi, nelle orecchie e nelle prime vie respiratorie o può causare danno alla pelle o alle mucose per azione chimica o meccanica, oppure in conseguenza dei ripetuti lavaggi necessari per asportare le polveri stesse.
Un valore limite di 10 mg/m3 di polvere totale non contenente asbesto e con silice libera cristallina < all'1% è raccomandato per le sostanze di questo tipo e per le quali non è stabilito un TLV specifico. Tale limite è valido per una giornata lavorativa di 8 ore e non è applicabile per esposizioni più brevi a concentrazioni più elevate. esso non si applica neppure a quelle sostanze che possono causare alterazione fisiologica c concentrazioni più basse, ma per le quali non è stato ancora stabilito un TLV.

Asfissianti semplici - Gas o vapori "inerti"
Certi gas e vapori, presenti nell'aria a concentrazione elevata, agiscono inizialmente come asfissianti semplici senza causare altri effetti fisiologici. Non è possibile indicare un TLV per ogni asfissiante semplice, poiché il vero fattore limitante è costituito dall'ossigeno disponibile., Il contenuto minimo di ossigeno nell'aria dovrebbe essere del 18% in volume alla normale pressione atmosferica (equivalente ad una pressione parziale po2 di 135 mm Hg). Un'atmosfera povera di ossigeno non dà sintomi di avvertimento adeguati e la maggior parte degli asfissianti semplici è priva di odore. Molti asfissianti semplici presentano un pericolo di esposizione. Bisogna tener conto di questo fattore nel definire un limite di concentrazione per la sostanza.

Indici biologici di esposizione (IBE)
Il simbolo ° viene utilizzato nel testo per segnalare le sostanze per le quali è stabilito un Indice Biologico di Esposizione. Per queste sostanze sarà opportuno attuare un monitoraggio biologico per valutare l'esposizione complessiva (ad es. esposizione per via cutanea, ingestione, extralavorativa). V. capitolo "IBE".

Fattori fisici
È dimostrato che la concomitanza di alcuni fattori di natura fisica, come il calore, le radiazioni ultraviolette e ionizzanti, l'umidità, una anormale pressione barometrica /altitudine) e simili, possono dare luogo ad uno stress supplementare per l'organismo esposto, cosicché gli effetti derivanti dalla esposizione a sostanze alla concentrazione limite possono essere modificati. La maggior parte di questi stress influisce sfavorevolmente, aumentando la risposta tossica alle sostanze. Benché molti limiti di soglia siano stati stabiliti con fattori di sicurezza idonei a compensare gli effetti negativi dovute a moderate deviazioni dalle condizioni ambientali normali, i fattori di sicurezza per molte di queste sostanze non sono così ampi da garantire contro grandi deviazioni.
Per esempio, un lavoro continuo a temperatura superiore a 31° C o un lavoro a tempo pieno che prolunghi la settimana lavorativa di oltre il 25%, possono essere considerati come grandi deviazioni. In questi casi si deve agire con oculatezza per un corretto adeguamento dei valori limite di soglia.

Sostanze non elencate
Molte sostanze presenti o manipolate nei processi industriali non compaiono nell'elenco dei TLV. In un certo numero di casi, la sostanza è raramente presente nell'aria sotto forma di particelle o vapori ed un TLV non è necessario. In altri casi il Comitato non dispone di sufficienti informazioni che permettano la definizione di TLV nemmeno provvisori.

Durate di lavoro non convenzionali
L'applicazione dei TLV ai lavoratori soggetti a turni di lavoro di durate sensibilmente differenti da quelle convenzionali (8 ore al giorno e 40 ore settimanali) richiede una particolare considerazione, in modo da garantire a questi lavoratori una protezione uguale a quella offerta ai lavoratori impiegati con tempi di lavoro convenzionale.
L'igienista industriale, in via orientativa, può utilizzare il modello "Brief and Scala" descritto re illustrato in dettaglio da Patty (2).
Il modello "Brief and Scala" riduce il Tlv in modo proporzionale sia all'aumento del tempo di esposizione che alla riduzione del recupero relativo al periodo di non esposizione. Il modello è destinato all'applicazione a durate di lavoro superiori a 8 ore al giorno e a 40 ore alla settimana e non può essere utilizzato per decidere circa l'accettabilità di esposizioni particolarmente elevate ma di durata ridotta (ad es. esposizione pari a otto volte il TLV-TWA per un'ora ed esposizione zero per il presente periodo del turno). A questo riguardo valgono le limitazioni relative alle escursioni al di sopra del TLV e degli STEL, sempre per evitare un utilizzo improprio del modello nel caso di durate di esposizione o turni molto brevi. Dato che per i TLV così modificati non si dispone di un supporto di dati storici o su lungo periodo, è consigliabile una supervisione medica durante il primo periodo di applicazione del TLV modificato. In aggiunta a ciò, l'igienista industriale deve evitare esposizioni non necessarie dei lavoratori, anche se il modello indica come "premessa" tale esposizione e non deve utilizzare il modello per giustificare esposizioni più elevate del necessario.
Il modello "Brief and Scala" è di applicazione più semplice di alcuni altri modelli più complessi basati sull'azione farmacocinetica. Tuttavia, gli igienisti industriali aventi una conoscenza approfondita di tali modelli possono trovarli più adatta in situazioni particolari. L'impiego di tali modelli richiede di norma la conoscenza dei tempi di dimezzamento biologico di ciascuna sostanza e alcuni modelli richiedono altri dati aggiuntivi.
Settimane lavorative di breve durata, in genere, permettono al lavoratore di avere due impieghi contemporaneamente con esposizioni spesso paragonabili. Ciò può dare luogo nel complesso a sovraesposizione anche se ogni lavoro di per sé è caratterizzato da una esposizione accettabile. Gli igienisti industriali devono fare attenzione perché ciò non accada.

(2) Paustenbach B.J.: Occupational exposure Limits, Pharmacokinetics, and Unusual Work Schedules. In Patty's Industrial Hygiene and Toxicology, 2end ed., vol. 3A. The Work Environment, chap. 6, pp. III-277, L. J. Cralley and L.V. Cralley, Eds, John Wiley and Sons, Inc., New York (1985).

Conversione dei TLV da PPM a Mg/M3
I TLV per gas e vapori vengono di norma fissati in termini di parti per milioni di sostanze in aria in volume (ppmm). Per convenienza dell'utilizzatore i TLV vengono elencati nella tabella dei TLV anche in termini di milligrammi per metro cubo di sostanza in aria (mm/m3). La conversione da ppm a mg/m3 ad una pressione barometrica di 760 torr e a 25°C viene effettuata mediante la formula seguente in cui 24,45 rappresenta il volume molare in litri:

TLV im mg/mc = (TLV in ppm) (pm gramm)/24,45

La conversione, invece, da mg/m3 a ppm si può effettuare mediante la seguente formula:

TLV im mg/m3 = (TLV in ppm) (pm gramm)/24,45

I valori vengono arrotondati a due cifre significative al di sotto di 100 e a tre cifre significative al di sopra di 100. L'arrotondamento non viene effettuato per dare ad ogni valore convertito una precisione maggiore di quella del TLV originale, ma per evitare di aumentare o diminuire il TLV in modo significativo semplicemente in conseguenza della conversione delle unità.
L'equazione riportata può essere utilizzate per convertire i TLV con il grado di precisione desiderato. Nel convertire i TLV in mg/m3 in condizioni di temperatura e pressione differenti, bisogna utilizzare come punto di partenza i TLV di riferimento. Nel convertire i valori riferiti ad un elemento (per es. come Fe, come Ni), deve essere utilizzato il peso molecolare "pm" dell'elemento e non quello dell'intero composto. Nel convertire sostanze con pesi molecolari pm variabili, è necessario fare uso dei pm stimati (vedere la "Documentazione " dei TLV).

Contaminanti dell'aria di origine biologica
Il Comitato ACGIH per i bioaerosoli ha fornito linee guida per la valutazione gli inquinanti dell'aria di origine biologica negli ambienti "indoor" (Guidelines for the Assessment of Bioaerosols in the Indoor Environmente, ACGIH, 1989). Le linee guida si basano sulla valutazione medica dei sintomi, sulla valutazione delle caratteristiche dell'edificio e sul giudizio personale. Per le ragioni più avanti specificate, non vi sono linee guida numeriche o TLV che permettano una rapida interpretazione dei dati di misura relativi ai bioaerosoli e non vengono raccomandati campionamenti routinari. Nel caso si renda necessario eseguire campionamenti (ad es. per documentare il contributo di sorgenti accertate) nelle linee guida sono indicati i protocolli standard.
I contaminanti atmosferici di origine biologica includono i bioaerosoli (particelle composte di o derivanti da organismi viventi) e i composti organici volatili rilasciati da organismi viventi. I bioaerosoli comprendono microrganismi ( da cultura, non da cultura, microrganismi morti) e frammenti, tossine e prodotti di rifiuto particellari, provenienti da qualsiasi specie vivente. I contaminanti atmosferici di origine biologica sono ubiquitari e possono subire modifiche in conseguenza dell'attività umana. Tutte le persone sono normalmente esposte ad una grande varietà di tali contaminanti. Al momento attuale esiste un TLV in peso per alcune polveri di legno, che sono originariamente provenienza biologica, e per lo polveri di cotone, che sono almeno in parte di natura biologica. Non esistono TLV per le concentrazioni totali di organismi da cultura conteggiabili o particellari (ad es. batteri o funghi); particelle o organismi da cultura o conteggiabili specifici (ad es. Aspergillus famigatus); agenti infettivi (ad es. Legionella pneumofila); contaminanti atmosferici di origine biologica derivanti da sperimentazione (ad es. endotossine e composti organici volatili).

A) - Un TLV generale per i bioaerosoli da cultura (batteri totali e funghi), o per bioaerosoli conteggiabili (pollini totali, spore di funghi e batteri) non è scientificamente proponibile perché:
1. gli organismi da cultura o le spore conteggiabili non comprendono una singola entità, ad es. i bioaerosoli sono miscele complesse di particelle differenti.
2. Le risposte dell'uomo ai bioaerosoli variano da effetti innocui a gravi malattie e dipendono dall'agente specifico e della sensibilità individuale.
3. Le concentrazioni misurate dei bioaerosoli da cultura e conteggiabili dipendono dal metodo di raccolta e di analisi del campione. Non è possibile raccogliere e valutare tutti i componenti con un unico metodo di campionamento.
B) - Non sono stati fissasti TLV specifici per bioaerosoli da cultura e conteggiabili in vista della prevenzione di risposte irritative, tossiche o allergiche. Al momento, le informazioni disponibili in argomento sono relative per la maggior parte ad una casistica contenente solo dati qualitativi. I dati epidemiologici esistenti sono insufficienti per stabilire la relazione esposizione-risposta.
Le ragioni per l'assenza di buoni dati epidemiologici in argomento comprendono:
1. la maggior parte dei dati sulle concentrazioni di bioaerosoli specifici sono derivati da misure degli indicatori anziché da misure dei reali agenti influenzanti. Per esempio, funghi da cultura vengono impiegati per rappresentare l'esposizione agli allergeni. Oltre a ciò, la maggior parte delle misure sono rappresentate da campionamenti da recipienti che da ambienti.
Queste approssimazioni difficilmente possono rappresentare accuratamente l'esposizione dell'uomo agli agenti influenzamenti reali.
2. i componenti e le concentrazioni dei bioaerosoli variano ampiamente. Le apparecchiature di campionamento dell'aria più comunemente usate, raccolgono campioni "singoli" per brevi periodi di tempo che non possono ovviamente essere rappresentativi della esposizione dell'uomo. Campioni singoli di breve durata possono contenere un quantitativo di un particolare bioaerosol che è di un ordine di grandezza maggiore o minore della concentrazione "concentrazione dal esolkoicsione" che, di norma, non possono essere determinati prelevando campioni singoli. Tuttavia, questi bioaerosoli possono produrre effetti significativi sulla salute.
C) - I dati riguardanti il rapporto dose/risposta sono disponibili per alcuni bioaerosli infettivi. Attualmente, i protocolli di campionamento per gli adenti infettivi sono limitati ed adeguati solo a scopo di ricerca. I metodi tradizionali per l salute pubblica, che includono l'immunizzazione, la ricerca di casi attivi ed il trattamento medico, costituiscono ancora le difese primarie contro i bioaerosoli infettivi. taluni ambulatori ad elevato rischio di trasmissione delle infezioni (ad esempio tubercolosi), dovrebbero adottare sistemi di controllo dell'esposizione allo scopo di ridurre il più possibile la concentrazione nell'aria degli agenti patogeni virulenti.
D) - I contaminanti biologici sono sostanze prodotta da organismi viventi, che possono essere rilevati mediante saggi chimici, immunologici o biologici, e comprendono endotossine, micotossine, allergeni e componenti organici volatili. Non vi è ancora una evidenza adeguata a supporto di un TLV per tutte le sostanze che possono essere saggiate.
Stanno progredendo rapidamente alcuni metodi di saggio per alcuni aeroallergeni ed endotossine comuni. Inoltre, si stanno sviluppando tecniche molecolari innovative che dovrebbero permettere di rendere saggiabili le concentrazioni di organismi specifici finora determinati solo mediante coltura e conteggio. Le relazioni dose-risposta per alcuni bioaerosoli saggiabili sono state osservate in studi sperimentali e, occasionalmente, in studi epidemiologici. La validazione di questi saggi sul campo sta progredendo.
Il Comitato ACGIH per i bioaerosoli sollecita informazioni, commenti e, in special modo, dati che possano essere di aiuto per la valutazione del ruolo dei bioaerosoli sull'ambiente.

Guide operative
Il Consiglio Direttivo dell'ACGIH ha stabilito "Guide operative" e "Procedure" per il Comitato TLV per le sostanze chimiche. Tali Guide operative comprendono: compiti, poteri, politiche, organizzazione e procedure. Le politiche includono le procedure di appello.

Appendice 1 Tavole valori limite di soglia adottati
Appendici adottate
Appendice A: Carcinogeni
Il Comitato TLV per le sostanze chimiche è consapevole della crescente attenzione che viene dedicata ai processi chimici o industriali che possono causare o contribuire all'aumento del rischio di cancro per i lavoratori. Metodi più sofisticati di controllo biologico, come pure l'impiego di modelli matematici sofisticati per estrapolazioni differenti su quali sostanze debbano essere classificate come carcinogeni umani e quali debbano essere i livelli massimi di esposizione. L'obiettivo del Comitato è stato quello di fare una sintesi delle informazioni disponibili in forma utilizzabile nella pratica da parte degli igienisti industriali, senza sovraccaricarli di dettagli superflui. Le categorie di carcinogenicità sono:

A1 - Carcinogeno riconosciuto per l'uomo: L'agente è definito come carcinogeno riconosciuto per l'uomo sulla base dei risultati di studi epidemiologi o di evidenza clinica convincente in esposti umani.
A2 - Carcinogeno sospetto per l'uomo: L'agente è risultato carcinogeno in animali da esperimento: a livello di dose, per vie di somministrazione, in siti di tipo istologico, p per meccanismi che non sono considerati rilevanti per l'esposizione dei lavoratori. Gli studi epidemiologi disponibili sono contrastanti, controversi o inadeguati per cui non è possibile confermare un incremento del rischio di cancro per l'uomo esposto.
A3 - Carcinogeno per l'animale: L'agente è risultato carcinogeno in animali da esperimento ad una dose relativamente elevata o per vie di somministrazione, in siti di tipo istologico o per meccanismi che possono essere considerati rilevanti per i lavoratori esposti. Gli studi epidemiologi non confermano un incremento del rischio del cancro per l'uomo esposto. Le conoscenze disponibili suggeriscono che l'agente non è in grado di causare il cancro nell'uomo, e non in particolari e non comuni situazioni espositive.
A4 - Non classificabile come carcinogeno per l'uomo: Attualmente non esistono dati o quelli esistenti sono inadeguati per classificare l'agente per quanto riguarda la cancerogenicità per l'uomo e/o gli animali.
A5 - Non sospetto come carcinogeno per l'uomo: L'agente non è ritenuto essere carcinogeno per l'uomo sulla base di studi epidemiologici appropriatamente condotti sull'uomo. Gli studi disponibili sono caratterizzati da un follow-up sufficientemente prolungato, storie espositive affidabili, dosi sufficientemente elevate e evidenza statica per concludere che l'esposizione all'agente non comporta un rischio significativo di cancro per l'uomo. Risultati che evidenziano una scarsa cancerogenità nelle prove su animali viene considerata se è supportata da altri dati pertinenti.
Alle sostanze per le quali non si dispone di dati di carcinogenicità sull'uomo e su animali da esperimento, non è stata data alcuna designazione relativa alla cancerogenicità.
L'esposizione a carcinogeni deve essere mantenuta al minimo. I lavoratori esposti a carcinogeni di categoria A1, per i quali non viene definito un TLV, debbono essere adeguatamente equipaggiati per eliminare nel modo più completo possibile ogni esposizione ai carcinogeni. Per i carcinogeni di categoria A1 con un TLV e per i carcinogeni di categoria A2 e A3, l'esposizione, attraverso qualsiasi via, deve essere accuratamente controllata onde mantenerla a livelli ragionevolmente bassi al di sotto del TLV. Per una descrizione completa e informazioni sulle varie categorie, si prega di fare riferimento alla "Documentation of the Threshold Limit Values", Appendix A "Identification and Classification of Carcinogens".

Appendice B: Sostanze di composizione variabile
B1 - Prodotti di decomposizione del politetrafluoretilene La decomposizione termica della catena fluorocarbonio nell'aria provoca formazione di prodotti di ossidazione contenenti carbonio, fluoro ed ossigeno. Poiché questi prodotti si decompongono in parte per idrolisi in soluzione alcalina, possono essere quantitativamente determinati nell'aria come fuori allo scopo di individuare un indice di esposizione. Non viene raccomandato un valore TLV, in attesa di stabilire la tossicità dei prodotti, ma la concentrazione nell'aria dovrebbe essere mantenuta al minimo.
B2 - Fumi di saldatura - Particelle totali (NOC non altrimenti classificate) TLV-TWA, 5 mg/m3
I fumi di saldatura non possono venir classificati in modo semplice. La composizione e la quantità dei due elementi dipendono dalla lega lavorata, dal processo e dagli elettrodi usati. Analisi attendibili dei fumi non possono prescindere dalla considerazione della natura del processo e del sistema di saldatura in esame; i metalli reattivi e le leghe come quelle di alluminio o di titanio sono saldati ad arco, in una atmosfera protettiva inerte come l'argon. Questi archi creano pochi fumi, ma danno luogo a una intensa radiazione che può produrre ozono. Processi simili sono usati per gli acciai saldati ad arco, che pure creano un livello abbastanza basso di fumi. Le leghe di ferro sono saldate ad arco in ambienti ossidanti che generano molto fumo e possono produrre ossido di carbonio anziché ozono.
Questi fumi sono generalmente composti da diverse particelle di scorie amorfe, contenenti ferro, manganese, silicio ed altri costituenti metallici a seconda delle leghe impiegate. I composti del cromo e del nichel si trovano nei fumi quando si saldano ad arco gli acciai inossidabili. Alcuni elettrodi rivestiti e con il nucleo fondente contenente fluoruri, emettono fumi che possono contenere molti più fluoruri che ossidi. Per le ragioni sopra indicate, spesso è necessario sottoporre i fumi di saldatura a controllo dei costituenti individuali, dei quali è presumibile la presenza, allo scopo di verificare se i TLV relativi sono superati. Le conclusioni basate sulla concentrazione globale dei fumi sono generalmente adeguate se nessun elemento tossico è presente nell'elettrodo, nel metallo o nel rivestimento metallico, e le condizioni non sono tali da provocare la formazione di gas tossici.

Appendice C: TLV per miscele
Quando due o più sostanze nocive sono presenti contemporaneamente, bisogna prendere in considerazione gli effetti combinati piuttosto che quelli dei singoli componenti. In mancanza di una dimostrazione contraria, gli effetti delle diverse sostanze nocive debbono essere considerati additivi.
In altre parole, se la somma delle seguenti frazioni:

C1/T1 + C2/T2 + K + Cn/Tn

supera l'unità, allora il limite della miscela deve essere considerato superato. C1 rappresenta la concentrazione della sostanza in esame rilevata nell'atmosfera dell'ambiente di lavoro, e T1 il valore limite corrispondente (vedere: esempi A.1 e B.1).
Si può fare eccezione a questa regola quando ci sono buone ragioni per ritenere che gli effetti principali delle diverse sostanze dannose non sono effettivamente additivi, ma indipendenti tra loro, come nel caso in cui i vari componenti della miscela esercitano solo effetti localizzati su diversi organi del corpo. In tali casi il valore limite è superato quando almeno un elemento della serie C1/T1 o C2/T2 ecc. supera da solo l'unità (vedi esempio B.1.).
Un'azione sinergica o di potenziamento può verificarsi con alcune combinazioni si contaminanti atmosferici. Attualmente tali casi devono essere considerati uno per uno. Gli agenti sinergici o potenzianti non sono di per sé necessariamente nocivi. Effetti di potenziamento della esposizione a tali agenti possono aversi con vie di introduzione differenti da quelle inalatorie, come per es., nel caso di sostanze narcotiche (tricloroetilene) introdotte per via inalatoria e alcool introdotto per dia digerente. Fenomeni di potenziamento si osservano più frequentemente alle alte concentrazioni; meno probabilmente alle basse concentrazioni.
Quando una data operazione o processo lavorativo emette polveri, fumi, vapori o gas dannosi., spesso l'unica possibilità per cercare di valutare il rischio consiste nel misurare la concentrazione di uno solo dei componenti. In tali casi il limite di soglia relativo al componente misurato deve essere diminuito con l'introduzione di una adeguato fattore di correzione la cui grandezza dipende dal numero, dalla tossicità e dalla quantità relativa degli altri contaminanti di solito presenti.
Esempi tipici di processi nei quali sono associati due o più contaminanti sono: la saldatura, la riparazione delle automobili, il brillamento di mine, la verniciatura, la laccatura, certe operazioni di fonderia, le emissioni da motori Diesel, ecc.

Esempi di TLV per miscele
A - Effetti additivi. Le formule seguenti sono valide soltanto quando i componenti di una miscela hanno effetti tossicologici simili; le formule non dovrebbero essere usate per miscele i cui componenti hanno reattività molto diversa, per es.: acido cianidrico più anidride solforosa. In questi casi si dovrebbe usare la formula per gli effetti indipendenti (vedi B).
1. Caso generale: l'aria viene analizzata per ciascun componente. Il TLV della miscela è dato da:

C1/T1 + C2/T2 + K + Cn/Tn = 1

Nota: per poter valutare se il TLV è rispettato o meno, è essenziale che l'aria venga analizzata sia qualitativamente che quantitativamente per ogni componente presente.

Esempio A.1.: L'aria contiene 400 ppmm di acetone (TLV = 750 ppmm), 150 ppmm di acetato di butiule-sec (TLV = 200 ppmm) e 1900 ppmm di metiletilcherone (TLV = 200 ppmm).
La concentrazione in aria della miscela è uguale a: 400 + 150 + 100 = 650 ppmm di miscela.

400/750 + 150/ 200 + 100/200= 0,53 + 0,75 + 0,5 = 1,78

Il TLV è superato.

2. Caso speciale: la sorgente del contaminante è una miscela liquida e la composizione dell'aria si assume simile a quelle della sostanza di appartenenza: per es., sulla base di un esposizione media ponderata nel tempo, si suppone che tutta la miscela del liquido (solvente) possa evaporare. Quando la composizione percentuale (in peso) della miscela liquida è nota, i TLV dei costituenti devono essere espressi in mg/m3. Il TLV della miscela è dato da:

1/[(fa/TLVa)+(fb/TLVb)+(fc(TLVc)+L+(fn/TLVn)]

Nota: per valutare la concordanza con questo TLV, gli apparecchi campionatori devono essere tarati in laboratorio, in modo da determinare, qualitativamente e quantitativamente, la specifica miscela aria-vapore ed anche le concentrazioni frazionali della miscela stessa; per es., 1/2, 1/10, 2, 10 volte il TLV ecc.

Esempio A.2: Il liquido contiene (in peso):
50 % eptano(TLV = 1640 mg(m3 o 400 ppmm)
30% metilcloroformio (TLV = 1910 mg/m3 o 350 ppmm)
20% percloroetilene (TLV = 170 mg/m3 o 25 ppmm)

TLV della miscela:

1/[(0,5/1640)+(0,3/1910)+0,2/170)] = 1/(0,0003 + 0,00016 + 0,00118)

di questa miscela, il:
50% o (610 x 0,5) = 305 mg/m3 è eptano (73 ppmm)
30% o (610 x 0,3) = 183 mg/m3 è metilcloroformio (33 ppmm)
20% o (610 x 0,2) = 122 mg/m3 è percloroetilene (18 ppmm)

La concentrazione in aria della miscela è pari a:
73 + 33 + 18 = 124 ppmm o 610 mg/m3

B. Effetti indipendenti. Il TLV della miscela è dato da:
C1/T1= 1; C2/T2= 1; C3/T3= 1; ecc.

Esempio B. 1: un campione di aria contiene: 0,5 mg/m3 di Pb (TLV = 0,15) o 17 mg/m3 di acido solforico (TLV = 1)
0,15/0,15=0,7/0,1= 0,7
Il TLV non è superato.

C - TLV per miscela di polveri minerali: Per miscele di polveri biologicamente attive può essere usata la formula generale per le miscele riportata in A.2.

Appendice D: Criteri di campionamento del materiale particellare selettivo della dimensione delle particelle
Il danno potenziale per le sostanze presenti nell'aria inspirata come sospensione di particelle solide o goccioline dipende sia dalla dimensione delle particelle solide che dalla concentrazione in peso (massa) a causa:
1) degli effetti della dimensione delle particelle nel luogo di deposizione delle vie respiratorie;
2) della tendenza che molte malattie professionali hanno di essere associate ai materiali depositati in tratti particolari delle vie respiratorie.
Il comitato dei TLV per le sostanze chimiche ha raccomandato per molti anni per la silice libera cristallina TLV selettivi della dimensione delle particelle in considerazione della ben nota associazione fra silicosi e concentrazione in peso della frazione respirabile. Il Comitato sta ora riesaminando altre sostanze presenti sotto forma particellare negli ambienti di lavoro con l'obiettivo di definire:
1) per ogni sostanza la frazione dimensionale più strettamente associata con gli effetti sulla salute relativa alla sostanza stessa;
2) la concentrazione ponderale per tale frazione dimensionale che dovrebbe costituire il TLV.
Il TLV selettivo della dimensione delle particelle verrà espresso sotto tre forme differenti:
1. TLV della Massa delle Particelle Inspirabili (TLV - MPI) per le sostanze dannose quando si depositano in qualsiasi tratto delle vie respiratorie.
2. TLV della Massa delle Particelle Toraciche (TLV - MPT) per le sostanze dannose quando si depositano in qualsiasi tratto delle vie respiratorie e della ragione di scambio gassoso.
3. TLV della Massa delle Particelle Respirabili (TLV - MPR) per le sostanze dannose quando si depositano nella regione di scambio gassoso.
Le tre frazioni ponderali delle particelle sopra descritte vengono definie in termini quantitativi come segue (1) (2):
1. La Massa delle Particelle Inspirabili è data dalla massa delle particelle raccolte con una efficienza di campionamento in accordo con l'espressione che segue, indipendentemente dall'orientamento del campionatore rispetto alla direzione del vento:

Formule
[omissis]
(1) American Conference of Governamental Idustrial Hygienists: Particle Size-Selecttive Sampling in the Workplace. ACGIH, Cincinnati, OH (1985).
(2) Soderholm, S.C.: Proposed International Conventions for Particle Size-Selective Sampling Ann. Occup. Hyg. 33:301-320 (1989).


Sostanze chimiche e argomenti allo studio
[omissis]