Tipologia: CIA
Data firma: 1 luglio 2008
Validità: 01.07.2008 - 31.12.2011
Parti: Fastbook e RSA, Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Fastbook
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
1. Premessa
2. Sistema delle informazioni
3. Diritti sindacali
4. Orario di lavoro
5. Ferie
6. Prestazioni straordinarie
  7. Malattie e infortunio
8. Congedi parentali
9. Ticket restaurant
10. Premio di risultato
11.
12. Decorrenza durata ed effetti del presente accordo

Contratto integrativo aziendale

Il giorno 1 luglio 2008, presso Cgil Emilia Romagna, tra la Fastbook spa […] e […] RSA Cgil Milano, […] RSA Uil Milano, […] RSA Cgil Firenze, […] Filcams Cgil Milano, […] Filcams Cgil Firenze, […] Uiltucs Uil Milano

Premesso
-che in data 05/07/2007 la Filcams Cgil, la Uiltucs Uil e le RSA aziendali hanno presentato una piattaforma per il contratto integrativo aziendale
-che le parti intendono fissare linee guida per una politica delle relazioni sindacali
-che le Parti intendono uniformarsi al Protocollo sulla Politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993.
Tutto ciò premesso si è stipulato il presente Contratto Integrativo Aziendale.

1. Premessa
La premessa forma parte integrante, inscindibile ed essenziale del presente accordo

2. Sistema delle informazioni
a. Di norma annualmente, su richiesta delle OO.SS. dei lavoratori e/o dell’organismo aziendale interessato (RSA/RSU) verranno fornite in apposito incontro le informazioni sull’andamento dell’azienda, sugli investimenti programmati, sulle prospettive di sviluppo, sull’occupazione, sulle sue dinamiche qualitative e quantitative, sulle ore ordinarie, straordinarie e supplementari. Fornirà inoltre informazioni su eventuali processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione, con riferimento all’introduzione di nuove tecnologie ed ai riflessi occupazionali e professionali.
b. La Società fornirà alle OO.SS., in apposito incontro, informazioni preventive su eventuali programmi a qualsiasi motivo dovuti, che comportino licenziamenti collettivi ex art. 24 L. 223/91, per processi di riduzione, ristrutturazione o riorganizzazione di attività.

3. Diritti sindacali
Viene istituito il “Coordinamento sindacale d’azienda”, costituito da un rappresentante delle sigle sindacali Filcams, Fisascat e Uiltucs di ciascuna unità produttiva che occupa più di 15 dipendenti. Al coordinamento di azienda spetta la rappresentanza in sede di contrattazione collettiva e di esercizio dei diritti di informazione dei lavoratori operanti in tutte le unità produttive dell’azienda.
Per lo svolgimento delle attività di coordinamento, vengono riconosciute ad ogni delegato ventiquattro ore all’anno di permessi sindacali retribuiti.
Per la partecipazione agli incontri sindacali ai delegati verrà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio.
Per lo svolgimento delle attività sindacali, ai delegati viene concesso l’accesso ad Internet, senza possibilità di utilizzo della posta elettronica aziendale.

4. Orario di lavoro
Viene confermata la flessibilità sull’orario di lavoro nella misura di 15 minuti in entrata ed uscita dello stesso giorno lavorativo.