Tipologia: CCNL
Data firma: 6 luglio 1995
Validità: 01.07.1995 - 31.12.1998
Parti: Ancpl, Federalvoro e Servizi, Associazione italiana cooperative produzione e lavoro e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Attività edili e affini, COOP
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa
Costituzione delle parti
Protocollo sulla politica degli investimenti.
Protocollo sulla politica degli investimenti, politica industriale e politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni
Prima parte
Politica per gli investimenti e l'occupazione

Politica Industriale
Politiche del lavoro
Seconda parte
• 1. Snellimento e standardizzazione delle procedure
• 2. Mantenimento rigoroso dei Programmi triennali delle OO.PP. e adeguamento dei flussi finanziari
• 3. Rilancio degli investimenti per l'adeguamento del paese agli standards comunitari
• 4. Revisione dell'attuale sistema creditizio
• 5. Creare un quadro di certezze che consenta la ripresa dell'edilizia privata
• 6. Rilanciare la strategia del project financing
• 7. La cooperazione di Produzione lavoro e la partecipazione
Rapporti e diritti sindacali
Disciplina generale
Sezione prima - Rapporti e diritti Sindacali

Art. 1 - Rapporti tra sindacato e cooperazione - Natura dell'impresa cooperativa - Ruolo del socio lavoratore
Art. 2 - Osservatorio
Art. 3 - Sistemi di concertazione e di informazione
• A) Sistema di concertazione
• B) Sistema di informazione
• C) Definizione delle controversie interpretative
Nota sul sistema di concertazione e informazione
Art. 4 - Mobilità e difesa dell'occupazione
Art. 5 - Disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti
Art. 6 - Secondo livello di contrattazione collettiva
• A) Sede e competenze del contratto collettivo dl secondo livello
• B) Tempi e procedure della contrattazione di secondo livello
Art. 7 - Rappresentanza Sindacale Unitaria
Art. 8 - Assemblee
Art. 9 - Affissione
Art. 10 - Cariche sindacali e pubbliche
Art. 11- Accordi generali
Art. 12 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Art. 13 - Estensione di contratti stipulati con le altre associazioni
Regolamentazione comune agli operai, impiegati, quadri
Disciplina generale
Sezione seconda - Regolamentazione comune agli operai, agli impiegati, ai quadri

Art. 14 - Classificazione dei lavoratori
• Commissione tecnica del sistema di classificazione dei lavoratori

Art. 15 - Quadri
Art. 16 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 17 - Tutela della maternità e della paternità
Art. 18 - Chiamata e richiamo alle armi volontari in servizio civile
Art. 19 - Permessi
Art. 20 - Lavoratori extracomunitari
Art. 21 - Lavoratori invalidi
Art. 22 - Tossicodipendenti
Art. 23 - Portatori dl handicap
Art. 24 - Assenze
Art. 25 - Alloggiamenti e cucine
Art. 26 - Mense aziendali
Art. 27 - Diritto allo studio
Art. 28 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti
Art. 29 - Igiene e sicurezza del lavoro
• C) Comitato Territoriale Prevenzione (CTP)
• D) Rappresentante per la sicurezza
• E) Lavorazioni particolarmente insalubri o nocive
Art. 30 - Disciplina dell'apprendistato
Art. 30 bis - Part-Time
Art. 31- Provvedimenti disciplinari
Art. 32 - Licenziamenti
Art. 33 - Passaggio da operaio a impiegato
Art. 34 - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
Art. 35 - Indennità in caso dl morte o di invalidità permanente
Art. 36 - Trattamento dl fine rapporto dl lavoro
Art. 36 bis - Previdenza complementare
Art. 37 - Controversie e reclami
Art. 38 - Comitati tecnici paritetici per le controversie
Art. 39 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni dl miglior favore
Art. 40 - Disposizioni generali
Art. 41- Decorrenza e durata del presente CCNL
Regolamentazione per gli operai
Disciplina speciale
Prima parte - Regolamentazione per gli operai

Art. 42 - Assunzione e relativa documentazione
Art. 43 - Periodo dl prova
Art. 44 - Mutamento di mansioni
Art. 45 - Mansioni promiscue
Art. 46 - Orario di lavoro
Art. 47 - Regimi di orario e lavoro a turni
Art. 48 - Riposo settimanale
  Art. 49 - Soste di lavoro
Art. 50 - Sospensione e riduzione di lavoro
Art. 51 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
Art. 52 - Elemento economico territoriale
Art. 53 - Lavori a cottimo
Art. 54 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni dl lavoro
Art. 55 - Ferie
Art. 56 - Gratifica natalizia
Art. 57 - Festività
Art. 58 - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, normativa sull'orario di lavoro e modalità dl attuazione
Art. 59 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 60 - Indennità per lavori speciali
• Gruppo A) Lavori vari
• Gruppo B) - Lavori in Galleria
• Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa
• Gruppo D) - Lavori marittimi
• Gruppo E) - Costruzioni di linee elettriche e telefoniche
Art. 61- Trasferta
• A) Norme generali
• B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario
Art. 62 - Trasferimenti
Art. 63 - Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica
Art. 64 - Elementi della retribuzione
Art. 65 - Modalità di pagamento
Art. 66 - Trattamento in caso di malattia
Art. 67 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 68 - Congedo matrimoniale
Art. 69 - Anzianità professionale edile
Art. 70 - Conservazione degli utensili
Art. 71- Custodia degli indumenti, dei cicli e motocicli
Art. 72 - Preavviso
Art. 73 - Casse edili
Art. 74 - Quote sindacali e di adesione contrattuale
Art. 75 - Formazione professionale
Art. 76 - Commissione Tecnica Nazionale
Regolamentazione per gli impiegati e per i quadri
Disciplina speciale
Seconda parte - Regolamentazione per gli impiegati e per i quadri

Art. 77 - Assunzione e documenti
Art. 78 - Periodo di prova
Art. 79 - Orario di lavoro
Art. 80 - Elementi del trattamento economico globale
Art. 81 - Elemento economico territoriale
Art. 82 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Art. 83 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 84 - Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 85 - Ferie
Art. 86 - Indennità dl cassa e di maneggio di denaro
Art. 87 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato
Art. 88 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Art. 89 - Indennità di zona malarica
Art. 90 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 91- Trasferta
Art. 92 - Trasferimento
Art. 93 - Alloggio
Art. 94 - Mutamento di mansioni
Art. 95 - Pagamento della retribuzione
Art. 96 - Tredicesima mensilità
Art. 97 - Premio annuo
Art. 98 - Premio di fedeltà
Art. 99 - Trattamento in caso di malattia
Art. 100 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
Art. 101- Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 102 - Congedo matrimoniale
Art. 103 - Aspettativa
Art. 104 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Art. 105 - Quote sindacali
Allegati
Allegato A Minimi tabellari
Allegato B Disciplina delle prestazioni delle casse edili in caso dl malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale
Allegato C Protocollo sul trattamento di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale dall'1- 4-1988
Allegato D Regolamento dell'anzianità professionale edile
Allegato E Protocollo d'intesa per accantonamento della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore
Allegato F Accordo quadro interconfederale su contratti di formazione e lavoro
Allegato G Protocollo d'intesa di relazioni industriali fra l'Associazione generale cooperative italiane (Agci) la Confederazione cooperative italiane (Cci) la Lega nazionale cooperative e mutue (Lncem) e Cgil - Cisl – Uil 5.4.1990
Allegato H Intesa sulla reciprocità
Allegato L Accordo interconfederale RSU 13.9.1994
Protocollo d'intesa per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
Allegato M Protocollo di intesa per l'applicazione del d.lgs. 19.9.1994 n. 626 (concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) 5.10.1995
Allegato 1 Statuto tipo Edilcassa regionale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini 6 luglio 1995

Premessa
Costituzione delle parti

Tra l'Associazione nazionale cooperative di produzione e lavoro - Ancpl […], la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro - Federalvoro e Servizi […] con l'assistenza della Confederazione Cooperative Italiane […], l'Associazione italiana cooperative produzione e lavoro […] con l'assistenza dell'Associazione Generale Cooperative Italiane […]; la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Feneal) aderente all'Unione Italiana del Lavoro Uil […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca) - aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Cisl […], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive (Fillea - Costruzioni e Legno) - aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro Cgil […]

Viene stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese cooperative di produzione e lavoro che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per tutti i lavoratori delle stesse. Tali lavorazioni possono essere eseguite in proprio e per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati:

Costruzioni Edili
Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati). E cioè, costruzione e manutenzione di:
- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.;
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc.; con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;
- lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero neve dai tetti;
- demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;
- disfacimento di opere edili in legno o metalliche.
Costruzioni idrauliche
Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne o serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimenti di terra - Cave di prestito
Costruzioni stradali - Ponti e viadotti

Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o trattamento di terreni;
preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.;
Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoti, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente della attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.
Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:
- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- strade ferrate e tranvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
- impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, teleferiche, ecc.);
- ponti e viadotti (in muratura, in cemento, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici, ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni sotterranee
Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.
Costruzioni di linee e condotti
Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuali ripristini della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche, installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.
Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
Tutte le altre attività comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti; falegnami, autisti, cuochi o cucinieri, ecc.), che vi è addetto è alle dipendenze di una impresa edile.
Dichiarazione a verbale
a) Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale, dell'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell'edilizia è l'unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime.
b) Le parti si danno atto che le attività di «costruzioni di linee e condotte» debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.
c) Le Federazioni dei lavoratori edili stipulanti dichiarano che il presente contratto non è applicabile al personale marittimo perché non è da esse rappresentato.

Protocollo sulla politica degli investimenti.
Protocollo sulla politica degli investimenti, politica industriale e politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni
Prima parte
Politica per gli investimenti e l'occupazione
Politiche del lavoro

[…]
3. Definizione degli strumenti necessari a combattere l'area dell'evasione contributiva, in modo da porre le imprese in condizioni di perequazione concorrenziale ed attraverso il conseguente maggior gettito pervenire alla determinazione di una proposta di intervento straordinario contro l'evasione che preveda un sistema di agevolazioni e penalizzazioni in grado di far emergere base imponibile.
[…]

Seconda parte
Rapporti e diritti sindacali
Disciplina generale
Sezione prima - Rapporti e diritti Sindacali
Art. 2 - Osservatorio

1. Al fine di accrescere la conoscenza dei fenomeni dell'industria delle costruzioni, realizzando un sistema di rilevazione e di formazione che sia anche di supporto al sistema di concertazione di cui all'art. 3 le parti concordano di costituire un Osservatorio Nazionale.
Tale Osservatorio avrà anche il compito di interagire, per quanto attiene le tematiche di interesse o con implicazioni più generali, con l'Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione, recentemente avviato in applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra Agci, Cci, Lncem e Cgil, Cisl, Uil del 5/4/90, nonché di rapportarsi con analoghe strutture, costituite nell'ambito dell'industria delle costruzioni, al fine di acquisire elementi di conoscenza più ampi e proficui.
2. L'Osservatorio analizzerà su base nazionale, con possibilità di disaggregazione regionale per quelle realtà territoriali ad insediamento cooperativo più significativo, i seguenti dati aggregati:
[…]
- evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i livelli di produttività e di costo;
- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni occupazionali, processo di ingresso nel settore e mobilità, tempo di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;
- il bilancio delle iniziative afferenti la promozione cooperativa nel settore.
3. Ai fini della progressiva realizzazione di un sistema informativo coordinato ed efficace ci si avvarrà, in prima istanza, della raccolta ed elaborazione dei dati rilevabili dalle Casse Edili, dagli Enti Scuola e dai CTP, nonché da quelli a disposizione di ciascuna delle parti o derivanti da organismi pubblici o privati.
Entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto verrà redatto un primo rapporto sulla base dei dati di cui al comma precedente relativamente ai seguenti aspetti:
- fabbisogno e livelli occupazionali;
- processi di ingresso e mobilità nel settore;
- orari e livelli retributivi;
- evoluzione della domanda pubblica.
Inoltre entro gli stessi sei mesi verrà predisposto il programma di attività per l'anno successivo con l'obiettivo di razionalizzare, anche tramite appropriate standardizzazioni, il sistema di acquisizione e di elaborazione dei dati nonché di ampliare l'insieme degli argomenti effettivamente rilevati ed analizzati, nell'ambito di quelli indicati al precedente punto 2.
4. La gestione dell'Osservatorio sarà compito di un Comitato Paritetico, composto da 6 membri effettivi e 6 supplenti (1 effettivo ed 1 supplente in rappresentanza di ognuna delle parti stipulanti il presente contratto), il quale per la realizzazione degli obiettivi di cui ai punti precedenti, dovrà:
a) entro 3 mesi dalla stipula del presente contratto, predisporre il regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio;
b) entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto:
- produrre il rapporto di cui al secondo comma del precedente punto 3 ed il piano di attività di cui al terzo comma dello stesso punto 3;
- definire un programma operativo relativo a:
- le fasi progressive di messa a regime dell'Osservatorio;
- le risorse umane dedicate, a partire da quelle presenti negli Organismi Paritetici o nei centri di ricerca della Cooperazione e del Sindacato, perseguendo l'ottimizzazione delle risorse investite e la minimizzazione dei costi di struttura;
- la progettazione di specifiche ricerche finanziabili anche da soggetti pubblici o privati;
- la periodicità dei rapporti e la possibile collaborazione, a tal fine, di soggetti esterni.
c) all'inizio di ogni anno di attività:
- il budget annuale, nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli Organismi Paritetici, dopo un apposito confronto con le parti stipulanti il presente contratto.
5. Almeno 6 mesi prima della scadenza normativa del presente CCNL, le parti stipulanti procederanno ad una verifica complessiva delle attività svolte dall'Osservatorio, con particolare attenzione all'efficacia procurata nei rapporti con le Istituzioni ed alle esigenze di integrazione/interazione con analoghe strutture di rilevazione e di elaborazione dei dati.
Nota a verbale
Le parti firmatarie il presente CCNL, al fine di pervenire ad una omogenea valutazione sull'andamento del mercato delle costruzioni e per dare unicità di indirizzi al settore, auspicano una stretta collaborazione e una eventuale integrazione metodologica, operativa e strutturale tra gli osservatori delle diverse parti firmatarie dei CCNL edili.

Art. 3 - Sistemi di concertazione e di informazione
Le parti concordano la istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema di informazione sulle materie e secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.
Il sistema di concertazione ed il sistema di informazione si inseriscono nell'ambito delle relazioni intersindacali fermo restando la reciproca autonomia decisionale e le rispettive distinte responsabilità delle strutture sociali delle cooperative e delle strutture del sindacato.
La regolamentazione dei due sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti.

A) Sistema di concertazione
1. Il sistema di concertazione tra le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, è finalizzato ai seguenti obiettivi:
- sviluppare momenti e luoghi di confronto tra le parti sulle dinamiche settoriali del mercato nazionale e dei mercati locali, sulle politiche industriali, su costo e mercato del lavoro e sulla formazione professionale.
- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti paritetici nazionali e territoriali, nell'ambito delle funzioni stabilite per questi enti dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, di cui all'art. 2 quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento.
Per la sua attività l'Osservatorio può avvalersi della struttura degli Enti Bilaterali e può ricorrere a soggetti esterni per la predisposizione di rapporti nell'industria delle costruzioni.
3. L'Osservatorio analizza ed elabora i seguenti dati:
[…]
- evoluzione dell'offerta analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, l'andamento della sicurezza, i livelli di produttività e di costo, la struttura del costo del lavoro;
- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore e di mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento delle sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo.
[…]
4. La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali.

Livello nazionale:
In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sugli indirizzi generali del settore anche al fine di individuare obiettivi comuni su:
- politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;
- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione ed innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;
- politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori, regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità dell'occupazione; struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e all'evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;
- politiche da perseguire attraverso gli Enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia di formazione professionale, adempimenti contributivi, sicurezza e prevenzione antinfortunistica.

Livello territoriale:
Nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dei rapporti dell'Osservatorio alla definizione di comuni obiettivi su:
- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere;
- mercato locale del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, l'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità;
- attività degli enti paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, degli adempimenti contributivi, secondo i criteri stabiliti dalle associazioni nazionali.

B) Sistema di informazione
1) Semestralmente su iniziativa di una delle parti, le associazioni territoriali delle imprese cooperative forniranno alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali firmatarie, nel corso di appositi incontri da effettuarsi a livello regionale, provinciale e/o comprensoriale, informazioni globali e specifiche, riferite alle imprese cooperative associate, anche per verificarne la corrispondenza alla programmazione degli interventi nel territorio riguardanti le scelte produttive e i programmi di investimento sia produttivi sia riferiti alle innovazioni tecnologiche; i relativi volumi, le entità dei finanziamenti e i tempi di attuazione; la realizzazione di nuove iniziative produttive, i relativi criteri di definizione, le loro caratteristiche e dislocazione;
l'assunzione di lavori all'estero. Nel corso di questi incontri le associazioni territoriali delle imprese cooperative forniranno, altresì informazioni sui riflessi di tali iniziative sul mercato del lavoro, ed in particolare sull'occupazione giovanile e femminile, sulla mobilità, sull'organizzazione del lavoro, sui programmi di formazione professionale, in relazione anche alla esigenza di una riqualificazione del lavoro in edilizia, sulle condizioni ambientali ed igieniche. Particolarmente a livello regionale il previsto confronto dovrà affrontare: i problemi inerenti la gestione e la formazione dei programmi di attività e degli strumenti per la formazione professionale; l'andamento e il controllo del mercato del lavoro, comprese le eventuali esigenze di mobilità; le scelte e gli orientamenti della programmazione territoriale. Inoltre, tali informazioni dovranno riguardare i settori dei materiali da costruzione.
2) Ferma restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, di norma una volta l'anno, nel primo quadrimestre, in appositi incontri convocati dalle Associazioni nazionali cooperative su richiesta delle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori, le singole grandi imprese a carattere nazionale - intese per tali quelle la cui sfera normale di attività si proietta sull'intero territorio nazionale e sull'insieme dei comparti fondamentali dell'industria delle costruzioni e per le quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 70 miliardi l'anno - forniranno alle RSU, unitamente alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori, informazioni su:
- situazione e previsioni produttive ed occupazionali dell'impresa;
- struttura e andamento dell'occupazione, per età, sesso e categoria;
- posizione sui mercati interni ed internazionali;
- mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro;
- programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazione delle risorse umane;
- programmi di azione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
La stessa procedura sarà applicata per i consorzi operativi a carattere nazionale aventi le medesime caratteristiche e per i quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 70 miliardi l'anno.
3) Di norma quadrimestralmente o su iniziativa di una delle parti, le imprese cooperative e i consorzi, nel corso di appositi incontri, forniranno alla RSU ed al sindacato di categoria informazioni relative alle scelte produttive e ai programmi di investimenti sia produttivi, sia relativi ad acquisizione di impianti, macchine ed innovazioni delle tecnologie e/o delle tecniche produttive, i relativi volumi e i tempi di realizzazione; l'attuazione di nuove iniziative produttive, i relativi criteri di definizione, le loro caratteristiche e dislocazioni.
Formeranno altresì oggetto di informazione dati articolati relativi a: programmi produttivi, andamento occupazionale, decentramento produttivo, programmazione e gestione degli orari di lavoro, politica di sicurezza, formazione professionale.
In occasione di tali incontri verranno fornite informazioni di merito relativamente a: previsione della durata dei lavori, struttura qualitativa e quantitativa dell'occupazione, orario di lavoro, lavori a turno e relativi servizi di cantiere e di trasporto, eventuale decentramento di fasi di lavoro, politica di sicurezza, fabbisogni formativi. Tali informazioni potranno riguardare singole realtà produttive più significative per quantità di occupati, dimensione economica e complessità organizzativa e gestionale programmata o in via di realizzazione.
Si conviene inoltre che nelle aziende di significativa rilevanza per occupati e dimensione economica si attiveranno procedure di informazione preventiva relativamente a: piani poliennali, budgets annuali, bilanci consuntivi.
In tali aziende il processo informativo si svilupperà in appositi incontri in cui gli organi di direzione della cooperativa forniranno alle organizzazioni sindacali informazioni utili alla comprensione delle strategie aziendali e delle scelte gestionali conseguenti.
Incontri specifici di informazione preventiva si produrranno anche relativamente a processi di innovazione tecnologica ed organizzativa di significativa rilevanza aziendale e nel caso di fusione o costituzione di consorzi tra cooperative.
Nelle imprese polisettoriali le informazioni di cui sopra riguarderanno anche i settori dei lapidei, laterizi e manufatti in cemento.
In questo quadro le imprese cooperative che intendono assumere i lavori all'estero sono tenute ad informare le RSU e i sindacati di categoria sulle caratteristiche e sulle modalità di attuazione di tali lavori.
Nel corso di questi incontri, le imprese cooperative ed i consorzi forniranno informazioni sui riflessi di tali iniziative, sui livelli e sulla struttura occupazionale con l'inserimento nel settore dei giovani e delle donne; sulla mobilità; sugli eventuali flussi migratori; sulle modifiche e gli effetti sull'organizzazione del lavoro, sulla professionalità, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

C) Definizione delle controversie interpretative
Nel caso di richieste o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è di competenza delle Associazioni Nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta delle parti, per l'esame e la definizione della controversia interpretativa.

Nota sul sistema di concertazione e informazione
Le parti convengono che debba essere affermato nella gestione del CCNL uno stretto collegamento tra l'informazione-concertazione e i livelli della contrattazione.
L'obiettivo è quello di incrementare i livelli di efficienza e produttività delle imprese, nell'integrale rispetto dei diritti dei lavoratori e per ampliare la partecipazione.
Le parti si impegnano ad intensificare la loro azione perché da parte degli enti competenti si impedisca l'uso del lavoro nero e l'evasione contributiva, fenomeni che, oltre ai gravi danni sociali, producono concorrenza sleale e aggiungono difficoltà alle imprese rispettose delle norme.
In questo contesto si ritiene necessario che compiti ed obiettivi degli enti paritetici in materia di regolarità del lavoro edile vengano definiti in modo da coinvolgere uniformemente tutte le realtà imprenditoriali del settore.
A tal fine si conviene la costituzione di una Commissione Tecnica che, in rapporto con le diverse realtà imprenditoriali del settore, formuli proposte in materia entro e non oltre il 31 Dicembre 1995.
È inoltre necessario che le imprese che realizzano compiutamente la negoziazione contrattuale prevista e ne rispettano i contenuti abbiano il giusto riconoscimento anche nelle sedi preposte al controllo e al monitoraggio del settore.

Art. 5 - Disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti
Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi che regolano i pubblici appalti, qualora per esigenze di carattere tecnico-produttivo o organizzativo vengano affidate in appalto o subappalto opere relative a lavorazioni tipicamente edili, la cooperativa si impegna nello spirito e nella lettera dell'art. 3, alla attuazione di quanto definito alle lettere successive:
a.) L'azienda darà comunicazione preventiva, almeno 15 gg. prima del ricorso al subappalto, alla RSU e al sindacato territoriale delle fasi produttive che si intendono appaltare o subappaltare, specificando i tempi di esecuzione, la qualità e quantità della manodopera che vi sarà impegnata, nonché la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e la dichiarazione della stessa di adesione al CCNL e agli accordi locali di propria competenza. La suddetta comunicazione sarà oggetto, su richiesta delle RSU e/o territoriali di confronto specifico che consenta convergenze e intese tra le parti, fatta salva la reciproca autonomia.
Analoghe comunicazioni verranno fornite alle Casse Edili competenti, agli istituti previdenziali e assistenziali ed agli organismi pubblici preposti alla gestione del collocamento della manodopera.
b.) La ricerca delle imprese a cui affidare l'appalto o il subappalto verrà dalla cooperativa sottoposta ad indagini di mercato finalizzate a verificare la affidabilità e correttezza di dette imprese.
c.) L'azienda si impegna a verificare, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, che le imprese, a cui sono affidate in appalto o subappalto lavorazioni tipicamente edili, operino correttamente nella tenuta dei libri paga, libri matricola e nulla osta di avviamento al lavoro, nonché nella coerente ed integrale assunzione di tutti gli obblighi ed adempimenti di legge e contrattuali con particolare ed esplicito riferimento alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
d.) L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o del subappalto. Alla impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio gru, impianti di betonaggio).
e.) La cooperativa, che eventualmente affidi in appalto o subappalto lavorazioni tipicamente edili, è tenuta a fare obbligo alla impresa appaltatrice o subappaltatrice per tutti gli appalti aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato alla precedente lettera a.). È compito dei delegati sindacali o della RSU di intervenire nei confronti della direzione aziendale per il pieno rispetto di quanto sopra.
f.) La cooperativa è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice, per tutti gli appalti aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato alla precedente lettera a.). È compito dei delegati sindacali o della RSU di intervenire nei confronti della direzione aziendale per il pieno rispetto di quanto sopra.
g.) Qualsiasi reclamo e richiesta, diretti a far valere nei confronti della impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alla lettera e.), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto.
In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art.37 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
h.) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini della fase esecutiva delle opere.
Le parti concordano che il ricorso all'appalto e al subappalto, quando riguarda le fasi costruttive che comportano lavorazioni tipicamente edili, non deve avere carattere generalizzato e non è consentito quando comprometta l'occupazione dei lavoratori dell'impresa idonei alle lavorazioni medesime.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che la disciplina di cui sopra non trova applicazione nei confronti delle imprese concessionarie dell'esecuzione e della successiva gestione di opere pubbliche, qualora le imprese medesime siano vincolate all'inserimento nei contratti di appalto di clausole sociali idonee ad assicurare la osservazione integrale della contrattazione collettiva di settore.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.

Art. 6 - Secondo livello di contrattazione collettiva
A) Sede e competenze del contratto collettivo dl secondo livello

La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede territoriale.
Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
In conseguenza di quanto sopra previsto, alla contrattazione integrativa territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
[…]
c) determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 60;
[…]
i) determinazione dell'indennità per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, secondo i criteri fissati nell'art. 60;
[…]
h) costituzione e funzionamento dell'organismo territoriale paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente del lavoro, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale;
[…]
n) modalità di attuazione dell'appalto e del subappalto di cui alla lettera a) dell'art.5;
o) ripartizione dell'orario normale di lavoro, che salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, può essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni metereologiche locali;
p) regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto o di indennità sostitutive in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
q) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione territoriale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
[…]

B) Tempi e procedure della contrattazione di secondo livello
[…]
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di 2° livello, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni Nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.
Per la durata della procedura di conciliazione entrambe le parti si asterranno da azioni dirette e dall'adottare decisioni unilaterali sulla materia in esame.
La titolarità della contrattazione di secondo livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti nel presente articolo, spetta alle Organizzazioni territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni nazionali delle cooperative e alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 7 - Rappresentanza Sindacale Unitaria
Ad integrazione e specificazione di quanto previsto dal protocollo di intesa del 13 settembre 1994 per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), sottoscritto da lega Nazionale Cooperative e Mutue, Confederazione Cooperative Italiane, Associazione Generale Cooperative italiane e Cgil, Cisl e Uil, che viene interamente recepito, si conviene quanto segue:
1. Le parti si danno atto che la RSU costituisce la rappresentanza sindacale aziendale unitaria dei lavoratori della cooperativa occupati nella unità produttiva. Pertanto essa sostituisce il Consiglio dei delegati di cui all'art. 7 del CCNL 1 marzo 1991 e subentra alle rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 e ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto.
[…]
2. Nei cantieri di durata superiore a sei mesi, qualora l'impresa principale o aggiudicataria o, in caso di associazione temporanea o consorzio, l'impresa mandataria o capofila, occupi nell'unità produttiva meno di 16 dipendenti, si procede all'elezione di un rappresentante sindacale unitario dell'impresa medesima, allorché il numero complessivo dei lavoratori occupati nel cantiere raggiunga il numero di 25, sempreché non sia inferiore a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dell'impresa principale e rispettivamente il numero complessivo dei dipendenti delle imprese subappaltatrici per lavorazioni rientranti nella sfera di applicazione del CCNL per edilizia.
Sulla base dei requisiti numerici di cui al comma precedente, il rappresentante sindacale unitario dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila è eletto al loro interno dai lavoratori occupati nell'unità produttiva dipendenti dall'impresa stessa e svolge le proprie funzioni nei confronti di tale impresa per l'unità produttiva medesima.
Il rappresentante sindacale unitario eletto a norma dei commi precedenti, decade automaticamente quando il numero complessivo dei dipendenti occupati nel cantiere, individuato secondo i criteri di cui al primo comma, scende al di sotto di 16.
A tale rappresentante spetta un permesso mensile di otto ore retribuite per l'espletamento delle proprie funzioni.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che con la regolamentazione di cui al presente punto hanno inteso privilegiare la disciplina contrattuale rispetto ad eventuali interventi legislativi sulla stessa materia.
3. Per i rapporti con la Cooperativa la RSU, fermi restando i propri poteri decisionali o di indirizzo, può avvalersi di una struttura esecutiva all'uopo costituita nel suo ambito.
Nell'esercizio dei suoi compiti la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri componenti la RSU e/o da lavoratori specificatamente interessati in relazione alle materie in discussione.
4. È compito della RSU intervenire nei confronti della Cooperativa per la verifica del puntuale rispetto delle norme del CCNL e del contratto collettivo territoriale applicabile nell'unità produttiva e pertanto, sulle seguenti specifiche materie:
- organizzazione del lavoro nell'impresa e nel cantiere;
- prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro, tramite il rappresentante per la sicurezza;
- distribuzione dell'orario di lavoro previsto dal CCNL e dall'integrativo territoriale ed istituti collegati (calendario ferie, ROL);
- inquadramento dei lavoratori nelle qualifiche e nei livelli;
- diritto allo studio e formazione professionale;
[…]

Art. 8 - Assemblee
Nell'unità produttiva (cantiere, stabilimento, sede, filiale, ufficio o reparto autonomo) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dell'orario di lavoro nonché, nei limiti di dodici ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.
Le parti convengono che le 12 ore annue retribuite per assemblee sui luoghi di lavoro potranno essere utilizzate secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale sottoscritto in data 13.9.1994.
[…]

Art. 9 - Affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali aderenti alle Associazioni Nazionali firmatarie del presente contratto hanno il diritto di affiggere, su appositi spazi predisposti dalla Cooperativa in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 11- Accordi generali
Gli accordi di carattere generale vigenti anche se non esplicitamente richiamati si considerano parte integrante del presente contratto.

Regolamentazione comune agli operai, impiegati, quadri
Disciplina generale
Sezione seconda - Regolamentazione comune agli operai, agli impiegati, ai quadri

Art. 14 - Classificazione dei lavoratori
Commissione tecnica del sistema di classificazione dei lavoratori

Le parti nazionali costituiranno una Commissione Tecnica paritetica con il compito di analizzare l'evoluzione delle professionalità del settore e rilevare le relative esigenze di aggiornamento dell'attuale sistema di classificazione dei lavoratori.
La Commissione sarà composta da 6 rappresentanti le OO.SS firmatarie il presente contratto e da 6 rappresentanti le Associazioni Cooperative firmatarie il presente contratto e sarà presieduta a turno da un componente di parte cooperativa o sindacale.
La Commissione si riunirà di norma con cadenza quadrimestrale e si incontrerà una volta all'anno con le parti stipulanti il presente contratto per riferire sull'attività svolta.
La Commissione esaurirà il proprio compito entro 18 mesi dalla stipula del presente CCNL presentando il proprio rapporto conclusivo alle parti sul sistema di classificazione dei lavoratori.
Le parti nazionali costituiranno un gruppo tecnico-paritetico, di supporto alla Commissione paritetica di cui al primo comma, con il compito di analizzare le nuove professionalità ed il relativo inquadramento di impiegati, tecnici e quadri.

Art. 16 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
L'ammissione e il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti sono regolati dalle disposizioni di legge.
Per il lavoro delle donne si fa riferimento alle norme stabilite dalla legge n. 903/77 e dalla legge n. 125/91.
Le parti, al fine di favorire iniziative atte a promuovere comportamenti coerenti con i principi di parità di cui alla legge 903/77 e n. 125/91, concordano di costituire, a livello nazionale e regionale, commissioni paritetiche per le pari opportunità con lo scopo di:
- verificare l'andamento occupazionale femminile;
- individuare iniziative di formazione professionale atte a favorire l'accesso al lavoro delle donne attraverso corsi di formazione professionale, promossi dalle Scuole edili o da altri enti od organismi idonei.

Art. 17 - Tutela della maternità e della paternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
[…]

Art. 20 - Lavoratori extracomunitari
Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori extracomunitari nel settore edile le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli enti scuola di cui all'art. 75 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri competenti e degli enti locali.
A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti Scuola la presenza di lavoratori extracomunitari.

Art. 21 - Lavoratori invalidi
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, le imprese in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.

Art. 23 - Portatori dl handicap
Le imprese Cooperative favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.
Per le finalità di cui al comma precedente le singole imprese ricercheranno: 1) Compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato, di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi (analoghe misure potranno riguardare lavoratori che siano genitori o coniugi di portatori di handicap, per i quali sia richiesto, nell'ambito di un progetto terapeutico-riabilitativo, una assistenza continuativa).
Quanto sopra fa esplicito riferimento a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica, la condizione di portatori di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposta dalle strutture sanitarie medesime.
2) Il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.

Art. 25 - Alloggiamenti e cucine
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d'igiene, i lavoratori dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.
L'impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 lavoratori, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 lavoratori che consumano i pasti. La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell'impresa.[…]
La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una commissione di tre lavoratori da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dall'orario di lavoro.

Art. 29 - Igiene e sicurezza del lavoro
A) Si applicano le vigenti normative in materia, in particolare il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni, e gli accordi interconfederali per quanto non richiamato specificamente dal presente contratto.
B) Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e l'igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione dei lavoratori occupati nei cantieri:
a) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;
b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) uno scaldavivande;
d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate all'avvio dei lavori del cantiere.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

C) Comitato Territoriale Prevenzione (CTP)
Le parti concordano sull'esigenza di aprire un confronto sugli indirizzi generali e contenuti specifici dell'attività dei CTP al fine di garantirne uniformità di indirizzo e di programmazione, sinergie nella produzione di materiali informativi e formativi.
In questa logica dovrà anche essere riesaminato II riferimento territoriale che maggiormente garantisce gli obiettivi suddetti, tenuto conto della realtà cooperativa. A tal fine le parti si dicono disponibili ad esaminare il livello regionale, da sperimentare nell'ambito della validità del contratto. Entro tale periodo dovrà essere definito il regolamento che ne disciplina l'attività.
Nell'ambito del tavolo nazionale sarà definito il regolamento che disciplina l'attività dei CTP entro il 21.12.91.

D) Rappresentante per la sicurezza
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
Nei casi in cui siano ancora operanti le RSA di cui all'articolo 19 della legge n. 300 del 1970, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle RSA.
Nell'ipotesi di cui al punto 2 dell'art. 7, in aggiunta al rappresentante sindacale unitario, è eletto il rappresentante per la sicurezza dai lavoratori, al loro interno, dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.
In assenza delle suddette rappresentanze, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno nell'azienda o nell'unità produttiva.
Il rappresentante per la sicurezza di cui ai commi precedenti assolve i suoi compiti anche per le altre imprese operanti nell'unità produttiva con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e alle misure di protezione e prevenzione adottate. In proposito il rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. È inoltre informato ai sensi dell'art 17 D.Lgs. n. 626/94.
In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalità. Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto g) dell' art. 17 D.Lgs. n. 626/94. Il rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata del cantieri sia inferiore ad un anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 626/94.
Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
Nel caso di rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale del comparto produttivo edile, il numero delle ore di permesso spettanti al rappresentante medesimo è determinato con riferimento all'occupazione complessiva interessata dell'ambito territoriale e con relativa mutualizzazione degli oneri, con modalità che saranno regolate dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art.6 del CCNL.
Il rappresentante per la sicurezza ai fini dell'esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal presente C.C.N.L. utilizza anche i permessi previsti per la RSU o RSA ove esistenti.
I lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 626/94 in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi.
Alla formazione, di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 626/94, del rappresentante per la sicurezza e dei lavoratori provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 20 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori.
Ai rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito.
Alla formazione del rappresentante per la sicurezza e a quella dei lavoratori provvede l'Organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.

E) Lavorazioni particolarmente insalubri o nocive
Entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL le Associazioni nazionali firmatarie istituiranno un Gruppo tecnico congiunto incarico di esaminare e definire, per lavorazioni che comportino condizioni o esposizione a situazioni di particolare nocività o insalubrità, criteri di organizzazione delle stesse coerenti con la possibilità di alternanza (per gli addetti a tali lavorazioni) con attività diverse e/o con periodica rotazione del personale.
Ciò, ferma restando l'osservanza di tutte le norme per la sicurezza delle lavorazioni e la prevenzione degli infortuni, in riferimento al D. Lgs 626/94 e successive modificazioni.
Qualora si modifichi l'organizzazione del lavoro secondo i criteri di cui sopra, andranno riviste le maggiorazioni eventualmente corrisposte per tali lavorazioni.

F) Tutte le attività a carattere paritetico avranno un finanziamento definito contrattualmente tra le parti a livello nazionale.

Chiarimento a verbale
In attuazione dell'impegno assunto in sede di stipula del rinnovo del CCNL 1- 3-91, le parti si danno atto che la normativa prevista dal presente articolo è conforme e applicativa del protocollo d'intesa 5-10-95 per l'applicazione del D.Lgs. n. 626/94.

Art. 30 - Disciplina dell'apprendistato
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle disposizioni del presente articolo.
[…]
Le ore destinate all'insegnamento complementare di cui all'art. 10 della legge 19 gennaio 1955 n. 25, da effettuarsi di norma presso le Scuole edili sono stabilite in 4 ore settimanali; possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, come previsto dall'art. 37 del regolamento della legge sull'apprendistato.
5 L'orario di lavoro degli apprendisti è di 40 ore settimanali, comprese le ore destinate all'insegnamento complementare.
[…]
Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nella lettera a e b) dell'art. 46 (per gli operai) mentre per gli impiegati si applica la normativa dell'art. 79.
[…]

Art. 31- Provvedimenti disciplinari
Ferma restando la preventiva contestazione e le procedure previste dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione costituita:
per gli impiegati, dagli emolumenti di cui ai punti da 1 a 14 dell'art. 80 e per gli operai dagli emolumenti di cui al punto 3 dell'art. 64;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni lavorativi.
L'impresa ha la facoltà di applicare la multa quando il lavoratore: a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
e) introduca bevande alcoliche senza averne avuta la preventiva autorizzazione;
f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
g) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità procede al rimprovero verbale o scritto.
È fatto salvo quanto previsto dall'art. 32 per il licenziamento senza preavviso.
Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari intervenuti entro i due anni immediatamente precedenti.
[…]

Art. 32 - Licenziamenti
Fermo l'ambito di applicazione della Legge 15 luglio 1966 n. 604, come modificata dall'art.18 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, e di quanto previsto dalla legge n. 108/90 l'impresa può procedere al licenziamento del dipendente:
1) per riduzione del personale;
2) per giustificato motivo, con preavviso ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro quali, ad esempio:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o la incolumità del personale o del pubblico, o costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature o ai materiali;
[…]
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
f) rissa nei luoghi di lavoro; minacce gravi, vie di fatto o gravi offese verso i compagni di lavoro;
[…]
h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente;
[…]
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto 3), l'impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione. In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.

Art. 38 - Comitati tecnici paritetici per le controversie
In ciascuna delle circoscrizioni territoriali per le quali è prevista la stipulazione degli accordi di 2° livello del presente contratto nazionale a norma dell'art. 6, è istituito un Comitato tecnico paritetico a carattere permanente per l'esplicazione dei compiti di cui al secondo comma dell'art. 37. I componenti del Comitato sono nominati in egual numero rispettivamente dalle Associazioni territoriali delle cooperative e dei lavoratori di cui all'art. 6 lettera a) ultimo comma, in ragione queste ultime di un rappresentante per ciascuna al esse.
Il Comitato conclude i suoi accertamenti entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta di intervento.

Art. 40 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori inoltre debbono osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'impresa, sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle del presente contratto.

Regolamentazione per gli operai
Disciplina speciale
Prima parte - Regolamentazione per gli operai
Art. 46 - Orario di lavoro

1 - Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
2 - L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali.
[…]
4 - L'orario normale contrattuale di lavoro di cui al secondo comma del presente articolo, sarà normalmente ripartito su cinque giorni della settimana dal lunedì al venerdì.
5 - Ove per comprovate esigenze tecniche si renda necessario ripartire l'orario normale contrattuale su sei giorni, la prestazione di lavoro nella giornata del sabato dovrà essere concordata fra la cooperativa e la rappresentanza sindacale unitaria.
[…]

Art. 47 - Regimi di orario e lavoro a turni
Si prende atto che le componenti principali sottoposte alla volontà delle parti e determinanti il tempo effettivo di lavoro nonché la sua organizzazione sono: ferie, permessi retribuiti, riduzioni d'orario, lavoro straordinario e flessibilità.
Si stabilisce che annualmente le parti a livello aziendale e territoriale si incontrino per definire un calendario annuo di utilizzo di tali istituti.
Il calendario verrà convenuto nel rispetto delle norme contrattuali che regolano i diversi istituti e dovrà essere riesaminato quadrimestralmente ed ogni qualvolta eventi imprevisti lo richiedano.
Nell'ambito del calendario annuo e delle sue verifiche possono, in sede aziendale e/o territoriale, essere concordati in rapporto ad accertate necessità di carattere tecnico-produttivo, regimi flessibili dell'orario di lavoro settimanali e/o plurisettimanali, nel rispetto mediamente di quanto previsto al 2° comma dell'art. 46.
Quanto sopra può essere disposto anche per singole unità organizzative qualora lo richiedano esigenze connesse a opere di pubblica utilità, a fluttuazioni di mercato e/o all'opportunità di favorire un miglior utilizzo degli impianti ed una più rapida esecuzione dei lavori.
Le parti convengono che in sede aziendale si potranno determinare, a fronte di esigenze di pubblica utilità e/o di comprovate necessità tecnico- organizzative e gestionali o di riscontrate necessità di mercato, forme di organizzazione degli orari di lavoro a turno. Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri anche continuativi.
L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Quando si faccia ricorso a turni avvicendati di 8 ore di lavoro giornaliere per 5 giorni alla settimana, a livello aziendale, verrà riconosciuta una pausa giornaliera retribuita per la consumazione del pasto. In caso di più turni regolari articolati su 6 giorni alla settimana l'orario giornaliero sarà pari a 6 ore lavorative a parità di salario con assorbimento dei riposi annui di cui alle lettere a) e b) dell'art. 46, in proporzione alla durata del lavoro a turni (1/52 dell'entità annua dei riposi per ogni settimana di lavoro a turno). In tale caso inoltre la indennità per lavoro a turni di cui all'art. 59 viene corrisposta nella misura del 6% e non compete la maggiorazione di cui all'art. 46, 6° comma.
Si conviene inoltre che le riduzioni di orario definite all'art. 46, 11° comma lettera b) potranno essere definite ed attuate in sede territoriale con le seguenti modalità:
a) utilizzo nell'arco dell'anno delle riduzioni di orario concordate al fine di ottenere un orario settimanale inferiore rispetto a quello previsto dall'art. 46, 2° comma;
b) impiego delle riduzioni di orario per realizzare anche a titolo sperimentale gestioni flessibili dell'orario nelle unità organizzative interessate da particolari esigenze ambientali, tecnico gestionali, organizzative e/o produttive;
c) impiego delle riduzioni d'orario nell'ambito di progetti formativi di riqualificazione e/o aggiornamento professionale.
Chiarimento a verbale
In relazione a quanto stabilito dal presente CCNL in materia di assetti e livelli della contrattazione collettiva e di compiti e funzioni della RSU, si precisa che quando negli articoli 46 e 47 si rinvia alla sede aziendale, è da intendere che il confronto tra le parti deve riguardare la verifica delle esigenze tecniche, organizzative e/o produttive che motivano una determinata gestione oraria e della corretta applicazione delle norme della contrattazione nazionale e /o territoriale.

Art. 48 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro di domenica, godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana che deve essere prefissato.
[…]

Art. 53 - Lavori a cottimo
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
Ai cottimisti, intesi per tali anche gli operai specificatamente vincolati al ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, la percentuale minima di cottimo.
Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme:
[…]
- Le tariffe di cottimo devono essere comunicate per iscritto all'operaio o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo ed affisse all'albo del cantiere, ove possibile.
Ad essi dovrà essere altresì comunicato:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche);
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura.
[…]

Art. 54 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni dl lavoro
È vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro.
È vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori autonomi per l'esecuzione di lavorazioni edili e affini, quando non ricorrano le condizioni di cui all'art. 5 del presente contratto e comunque quando il fine sia quello di eludere le norme sul lavoro subordinato e le disposizioni della legge n. 1369/60.

Art. 59 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
[…]
In caso di obiettive esigenze tecnico-produttive l'impresa cooperativa ha facoltà di richiedere agli operai, anche eventualmente in giornata di sabato, lo svolgimento del lavoro supplementare, che verrà preventivamente concordato con la RSU o in assenza di questa con il rappresentante sindacale unitario di cui al punto 2 dell'art. 7.
[…]

Art. 60 - Indennità per lavori speciali
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 64 e per gli operai lavoranti a cottimo anche sul minimo contrattuale di cottimo.
Gruppo A) Lavori vari

Situazioni Tab. unica nazionale extra
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 4 5
2) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 5
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango 5 12
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario 8 15
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume 8 15
6) Lavori di scavo in cimiteri a contatto di tombe 8 17
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio 10 10
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con l'impianto di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio 10 10
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività. 11 17
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12 20
11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 13 20
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre 13 22
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 16 23
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) 15 28
15) Lavori su scale aeree tipo Porta 17 35
16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esiste, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 17 35
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m. 17 35
18) Lavori per fognature nuove in galleria. 19 35
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 20 35
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 21 40
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m. 22 40
22) Lavori in pozzi neri preesistenti 27 55

In situazione extra si trovano le seguenti province: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Gruppo B) - Lavori in Galleria
Agli operai addetti ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:

a) per gli operai addetti al fronte di perforazione di avanzamento o allargamento, anche se addetti al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 46
b) per gli operai addetti ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifinitura di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed al trasporto nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione 20
c) per gli operai addetti alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18

Fino a nuove determinazioni delle Associazioni a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL 28 novembre 1969.
Nel caso in cui i lavori in gallerie si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%, gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre 3 chilometri dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.
Quando vi è concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento supera i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Nel caso di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Associazioni medesime appropriate al caso di specie.

Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione agli operai addetti ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:

a) da 0 a 10 metri. 54
b) da oltre 10 a 16 metri 72
c) da oltre 16 a 22 metri 120
d) oltre 22 metri 180

Agli effetti dell'indennità da corrispondere la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

Gruppo D) - Lavori marittimi
- Operai imbarcati su natanti con o senza motore. - Agli operai imbarcati su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
- Lavori sotto acqua: palombari. - Indennità del 100% da calcolarsi su elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 64 e da corrispondersi per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Gruppo E) - Costruzioni di linee elettriche e telefoniche
Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, è dovuta un'indennità nella misura del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 64 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
L'indennità assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Associazioni territoriali per il deferimento alle organizzazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le Organizzazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione con l'eventuale partecipazione delle Associazioni territoriali segnalanti.
Qualora le organizzazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistono limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Associazioni territoriali competenti, per la determinazione di un'indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 64.
L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 63 - Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica
Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all'alloggio tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto localmente concordate dalle competenti Associazioni territoriali in applicazione dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le stesse Associazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennità di cui sopra.
Restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, le indennità di cui al terzo comma del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.

Art. 70 - Conservazione degli utensili
L'operaio deve conservare in buono stato: macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione, darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno arrecato, previa contestazione dell'addebito.
[…]

Art. 71- Custodia degli indumenti, dei cicli e motocicli
L'impresa deve mettere a disposizione degli operai, in ogni cantiere, un luogo chiuso, al riparo delle intemperie, in modo da consentire il deposito e la buona conservazione degli indumenti, dei cicli e motocicli. In esso l'operaio deve avere la possibilità di provvedere al cambio degli abiti normali con quelli da lavoro, prima e dopo l'orario lavorativo.
L'impresa deve provvedere a far richiudere il locale predetto e ad adibire un incaricato al locale stesso, ai fini della migliore sicurezza degli indumenti personali, dei cicli e motocicli lasciati dagli operai.
Resta fermo che i locali debbono essere sempre tenuti secondo le norme igieniche.
Quando il numero degli operai non sia superiore a 15 o quando il cantiere non abbia durata di almeno 20 giorni, l'impresa deve provvedere nel modo più idoneo alla conservazione degli indumenti e dei mezzi suddetti.
L'impresa può derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistano obiettive condizioni di carattere tecnico che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui trattasi.

Art. 75 - Formazione professionale
Le Associazioni cooperative e le Organizzazioni sindacali firmatarie riaffermano la necessità di dare impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione dei lavoratori dell'edilizia per affinare e perfezionare le capacità tecniche degli stessi, per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.
Le Associazioni e Organizzazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza cureranno l'attuazione pratica di tale principio, addivenendo all'istituzione di apposito ente scuola od al potenziamento di quello esistente.
Le Associazioni cooperative e le Organizzazioni sindacali firmatarie riaffermano il loro impegno (come per le Casse Edili ed altri enti paritetici) a pervenire nelle singole realtà territoriali ad enti scuola unitari gestiti con la partecipazione di tutte le Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni nazionali firmatarie dei CCNL.
A tale scopo le parti, a livello nazionale e territoriale, promuoveranno ognuna per conto proprio e/o congiuntamente, iniziative atte a realizzare intese che consentano l'attuazione di quanto indicato al comma precedente.
Gli enti scuola realizzeranno i loro scopi mediante la istituzione di scuole professionali edili e laddove queste per obiettive accertate difficoltà non possono organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli enti scuola stessi - ad istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.
[…]
I corsi dovranno essere indirizzati alla prima formazione di giovani che entrano nel settore; alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento di operai impiegati, tecnici e quadri, secondo le esigenze del mercato del lavoro.
[…]
Le Associazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare operai ai corsi professionali, gestiti dagli Enti-Scuola, ed incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli. Le parti convengono di istituire un organismo paritetico, a livello nazionale, con la funzione di promuovere e coordinare l'attività di addestramento svolta dagli Enti-Scuola territoriali, di armonizzare i programmi e gli indirizzi didattici e di assumere in genere ogni idonea iniziativa atta a favorire l'istruzione professionale.

Art. 76 - Commissione Tecnica Nazionale
Viene istituita una Commissione Tecnica paritetica a livello Nazionale per:
a) Lo studio dei problemi attinenti la disciplina del lavoro a cottimo, le retribuzioni ad incentivo e gli strumenti idonei allo scopo, nell'ambito del Contratto di lavoro, avente riguardo anche alle esperienze e alle realizzazioni di altri paesi, nonché alle diverse situazioni esistenti territorialmente in Italia. La Commissione potrà promuovere sperimentazioni in talune circoscrizioni territoriali di comune accordo con le Associazioni locali.
b) L'esame delle questioni di interpretazione della disciplina sul divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro e nell'impiego della mano d'opera negli appalti e nei subappalti di cui agli articoli 5 e 54 del presente Contratto.
c) L'esame delle situazioni segnalate ai sensi del penultimo comma dell'art. 60.

Regolamentazione per gli impiegati e per i quadri
Disciplina speciale
Seconda parte - Regolamentazione per gli impiegati e per i quadri
Art. 79 - Orario di lavoro

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali.
[…] L'orario normale contrattuale di lavoro di cui al secondo comma del presente articolo, sarà normalmente ripartito su cinque giorni della settimana dal lunedì al venerdì.
Ove, per comprovate esigenze tecniche, si renda necessario ripartire su sei giorni l'orario contrattuale, la prestazione di lavoro nella Giornata del sabato dovrà essere concordata fra le parti interessate: cooperativa e rappresentanza sindacale.
[…]
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori in cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione.
[…]

Art. 84 - Giorni festivi e riposo settimanale
[…]
Il riposo si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.
[…]

Art. 88 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa, lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai da contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 80;
b) per lavori in galleria: una indennità di L. 50.000 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito per altri motivi specifici.

Art. 89 - Indennità di zona malarica
Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 80.
L'indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto.
L'indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.

Art. 90 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
[…]
Nessun impiegato tecnico od amministrativo può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro supplementare, straordinario notturno o festivo salvo giustificati motivi di impedimento.
Il lavoro supplementare, straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
L'impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro supplementare e straordinario eseguito.
Il conteggio delle ore supplementari e straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all'impiegato e il pagamento va effettuato nella prima decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata eseguita.
[…]

Art. 100 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
[…]
Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
[…]