Cassazione Penale, Sez. 4, 27 aprile 2018, n. 18388 - Infortunio mortale di un autista schiacciato da una delle rampe del carrellone di un rimorchio. Responsabilità del DL, del proprietario del mezzo dato a noleggio, del dirigente e del preposto


 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 23/01/2018

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza impugnata, confermava la decisione del Tribunale di Lecce il quale aveva riconosciuto F.V., C.L., S.A. e G.L. colpevoli del reato di omicidio colposo ai danni di A.L., autista dipendente della ditta ALPES s.r.l., che era rimasto schiacciato da una delle rampe del carrellone di un rimorchio sul quale aveva caricato un mezzo meccanico, inopinatamente abbattutasi attingendo il lavoratore mentre questi era intento a operare a terra con delle chiavi inglesi sulle parti mobili della suddetta rampa, verosimilmente nello svolgimento di attività di manutenzione.
2. F.V. era chiamato a rispondere in quanto titolare della impresa proprietaria del semirimorchio la quale aveva contrattualmente pattuito il noleggio del mezzo a favore di ALPES s.r.l., ditta impegnata in interventi di urbanizzazione in località Tricase-Specchia-Miggiano, per avere omesso una corretta manutenzione del mezzo nella prospettiva del noleggio, sussistendo segni di degrado dell'impianto oleodinamico di sollevamento.
2.1 A G.L., amministratore della Alpes s.r.l., quale datore di lavoro dell'A.L., veniva contestata una carenza di verifica delle condizioni di manutenzione del mezzo preso a noleggio, nonché di avere addetto al carico e al trasporto dei mezzi meccanici persona priva di adeguata formazione professionale, peraltro consentendo allo stesso di operare quale manutentore del sistema di sollevamento della rampa di carico del rimorchio.
2.2 A C.L. e a S.A., rispettivamente dirigente e procuratore speciale responsabile del cantiere il primo, e direttore di cantiere, cui era preposto, il secondo, era contestato di avere adibito il dipendente a mansioni di riparazione di mezzi meccanici senza dotarlo di adeguata formazione, ovvero di avere autorizzato o tollerato che la persona offesa fosse impiegato in tali attività. Al S.A. era altresì ascritto di non avere adeguatamente vigilato affinchè l'A.L. non venisse impiegato in prestazioni lavorative, sia pure occasionali, potenzialmente rischiose per le quali non aveva ricevuto adeguata preparazione.
3. La Corte di Appello rigettava gli appelli proposti da tutti gli imputati, riconoscendo la correttezza del ragionamento operato dal primo giudice.
3.1 Con riferimento alla posizione del F.V. escludeva che la sentenza di primo grado fosse uscita dai binari della corrispondenza della contestazione, rilevando da un lato che all'imputato era stata attribuita una mancanza di cautele che derivava dalla sua veste di proprietario del mezzo dato a noleggio, per difetto di manutenzione, ove le precisazioni relative alla sua sostanziale posizione di garanzia derivante dai rapporti di collaborazione forniti dall'A.L. alla sua azienda, mediati dall'autorizzazione del datore di lavoro Alpes s.r.l., erano stati introdotti dallo stesso F.V. come tema difensivo.
3.2 In relazione alla posizione dei tre imputati che rivestivano separate posizioni di garanzia nella società datrice di lavoro del dipendente infortunato, il giudice distrettuale aderiva al ragionamento logico operato dal primo giudice, secondo cui non risultava affatto provato che l'A.L. avesse autonomamente assunto obblighi occasionali di collaborazione con il F.V. limitatamente alla giornata in cui era occorso l'infortunio presso l'azienda di questi (Sabato 9.12.2006), ma risultava adeguatamente riscontrato, sulla base di inferenze logiche fondate su dati processuali dichiarativi, documentali e tecnici, che fosse stata la ditta ALPES s.r.l., attraverso i responsabili di cantiere C.L. e S.A., ad autorizzare il proprio dipendente A.L. a recarsi presso il luogo di lavoro del F.V. per anticipare la movimentazione dei mezzi meccanici che sarebbero serviti alle lavorazioni di ALPES nella giornata del successivo lunedì 11 Dicembre.

 


4. Avverso la suddetta sentenza proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati.
4.1 La difesa di F.V. articolava sei motivi di ricorso.
4.1.1 Con un primo motivo deduceva violazione di legge ai sensi dell'art.521 cod.proc. pen. laddove la sentenza di appello, al pari della sentenza di primo grado, aveva di fatto riconosciuto profili di responsabilità in capo al F.V. quale datore di lavoro di fatto dell'A.L., pertanto per non avere correttamente vigilato sulla prestazione lavorativa, laddove il capo di imputazione attribuiva al F.V. profili di colpa relativi al difetto di manutenzione della parte meccanica relativa al sollevamento della rampa del rimorchio, sulla cui inefficienza e necessità di manutenzione sussistevano elementi tecnici per dubitare;
4.1.2 All'uopo deduceva il vizio motivazionale della ordinanza con la quale la Corte di Appello aveva escluso di dovere procedere ad una integrazione della perizia, al fine di verificare le cause della rottura del raccordo nipples che aveva determinato l'abbattimento della rampa e di accertare la eventuale maggiore tenuta di un nuovo raccordo, al fine di escludere che il punto di rottura non fosse dipeso da un eccessivo serraggio operato dal lavoratore.
4.1.3 Con un terzo motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio motivazionale in punto di riconoscimento del rapporto di causalità materiale tra la condotta ascritta al F.V. e l'evento dannoso in presenza di condotta del tutto esorbitante ed eccentrica da parte dell'A.L. il quale, a fronte del difetto di funzionamento del sistema di movimentazione della rampa mobile, si era autonomamente posto a svolgere un'attività manutentiva non richiesta e assolutamente imprevedibile.
4.1.4 Con una ulteriore articolazione deduceva vizio motivazionale e inosservanza di legge laddove il giudice di appello aveva riconosciuto come usuale e frutto di una prassi tollerata, se non incentivata dalla ditta del F.V., che le persone incaricate della movimentazione dei mezzi meccanici, con attribuzioni di autisti, si occupassero altresì di lavori di manutenzione degli stessi, facendo derivare tale deduzione dalla testimonianza del P., persona che doveva essere ritenuta del tutto inattendibile in quanto tale era stata riconosciuta dal giudice penale (falsa testimonianza) in relazione allo stesso presente giudizio.
4.1.5 Deduceva ancora vizio motivazione ed illogicità della motivazione con riferimento alla determinazione della pena;
4.1.6 Analoga censura veniva mossa in relazione alla motivazione con la quale il giudice distrettuale aveva escluso l'obbligo della società Milano Assicurazioni, quale responsabile civile, di tenere indenne il F.V. dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'evento, sul presupposto che il luogo ove si era verificato l'evento dannoso era privato e non aperto alla circolazione stradale.
Concludeva pertanto per l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi suddetti, ovvero affinchè venisse esclusa la circostanza aggravante ritenuta, con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
4.2 La difesa di C.L. articolava un unico motivo di ricorso.
Deduceva violazione di legge, anche processuale nella valutazione della prova e vizio motivazionale nella parte in cui aveva fondato la responsabilità del prevenuto sulle dichiarazioni del coimputato F.V. il quale aveva riferito di avere chiesto e ottenuto dalla società ALPES s.r.l. e in nome di questa dal C.L., alla presenza del S.A., l'autorizzazione ad adibire il dipendente A.L. ad attività di carico e trasporto del mezzo oggetto di rapporto di noleggio tra le parti.
4.2.1 Assumeva la parte ricorrente che le dichiarazioni del F.V. risultavano del tutto inattendibili, sia intrinsecamente che estrinsecamente e non risultavano neppure riscontrate da elementi ulteriori che ne confermassero il contenuto, ma al contrario erano sostanzialmente contrastate dagli altri testimoni escussi.
4.2.2 Sotto diverso profilo evidenziava che il giudice di seconda cure aveva omesso di considerare che il C.L. rivestiva soltanto ruoli amministrativi e burocratici e non svolgeva attività di controllo nel cantiere di talché era allo stesso precluso ogni accertamento sulla reale destinazione della persona offesa a mansioni diverse da quelle assegnate.
Lamentava altresì il mancato assolvimento all'obbligo di motivazione a fronte della richiesta di rinnovazione del dibattimento in relazione all'esame di alcuni testimoni.
4.3 La difesa di S.A. articolava due motivi di ricorso.
4.3.1 Con un primo motivo deduceva violazione di legge processuale e vizio motivazionale con riferimento alla ricorrenza dell'elemento psicologico del reato in capo al ricorrente sulla base di elementi del tutto congetturali a sostegno del narrato dell'imputato F.V., peraltro antitetico rispetto a quello degli imputati S.A. e C.L. e privo di elementi di riscontro, laddove sarebbe stato onere dell'accusa fornire adeguata evidenza, oltre ogni ragionevole dubbio, della consapevolezza da parte del S.A. che il dipendente della ALPES s.r.l. fosse stato chiamato a collaborare con la ditta del F.V. nella movimentazione di mezzi da impiegare sul cantiere, stante l'assoluta equivocità del dato costituito dalla denuncia del sinistro da parte dell'ALPES s.r.l., cui era comunque tenuta quale formale datore di lavoro dell'A.L..
4.3.2 Con una seconda articolazione deduceva violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla imprevedibilità della condotta del lavoratore il quale, di propria iniziativa, aveva realizzato una condotta del tutto esorbitante le mansioni lavorative allo stesso assegnate, costituendo di conseguenza fattore eziologico autonomo e assorbente.
4.4 La difesa di G.L. e procuratore speciale dei figli, eredi del suddetto imputato, proponeva ricorso per cassazione rappresentando che il G.L. era deceduto in data 28 Maggio 2016 dopo la lettura del dispositivo della sentenza e prima del deposito della sentenza chiedendo che venisse dichiarata la sopravvenuta causa di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen.
4.4.1 Con memoria difensiva la suddetta difesa evidenziava che la Corte di Appello di Lecce, con ordinanza in data 11 Febbraio 2017, aveva pronunciato la estinzione del reato per morte del reo ma che il relativo provvedimento era stato notificato con molto ritardo così che nel frattempo era stato avanzato il ricorso per cassazione.
5. S.A. depositava memoria difensiva nella quale ribadiva le censure mosse al provvedimento impugnato sia in relazione al profilo oggettivo della condotta ascritta al ricorrente, sia in punto di imprevedibilità dell'evento a fronte di condotta esorbitante ed autonoma del dipendente.
6. Depositava memoria difensiva altresì la difesa della parte civile INAIL rappresentando come, in ipotesi di subappalto, quale era il rapporto che legava la ditta ALPES con la impresa del F.V., a sua volta noleggiatrice di taluni mezzi meccanici da impiegarsi nel medesimo cantiere, dovevano rispondere dell'infortunio realizzatisi all'interno del cantiere luogo di lavoro i responsabili di entrambe le imprese laddove, in conseguenza della vicenda negoziale, non veniva meno l'ingerenza dell'appaltatore e la diretta riconducibilità a questo dell'organizzazione del comune cantiere, non cessando esso di essere investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria predetta qualità. Si soffermava poi a evidenziare la infondatezza e la inammissibilità dei singoli motivi di ricorso articolati dagli imputati.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso proposto da F.V. é infondato in tutte le sue articolazioni e deve pertanto essere respinto.
La responsabilità riconosciuta nei suoi confronti per l'infortunio occorso ad A.L. è senz'altro da riferirsi, come ampiamente rappresentato dai giudici di merito, alla sua qualità di proprietario e noleggiatore di mezzi meccanici, che aveva anche l'obbligo di trasportare dal proprio deposito al cantiere ove gli stessi andavano utilizzati sulla base degli specifici accordi stabiliti nel contratto di noleggio con la società ALPES s.r.l. e al conseguente obbligo di consegnarli in buono stato di manutenzione, avendo invece omesso di curare la manutenzione straordinaria del sistema di sollevamento della rampa posteriore, così da determinare l'abbattimento della stessa e lo schiacciamento dell'autista.
1.2 Nessuna immutazione della contestazione può pertanto ritenersi realizzata nel corso del giudizio di merito, atteso che il nucleo centrale della responsabilità riconosciuta in capo al F.V. in sentenza attiene proprio alla violazione degli obblighi di manutenzione del sistema di sollevamento del cartellone e conseguentemente all'affidamento alla ditta cessionaria di un mezzo dalle caratteristiche pericolose e inadeguate per l'uso che ne doveva essere fatto, così dall'avere concorso a provocare l'infortunio di A.L. il quale, nell'interesse della ALPES si era portato presso il deposito del F.V. per il trasporto sul cantiere di mezzi meccanici.
1.3 In tale prospettiva per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenirsi ad una incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un effettivo pregiudizio per la difesa dell'imputato.
1.4 Sul punto va poi evidenziato come risulti pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità che la garanzia del diritto di difesa risulta assicurata in ordine alla eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto, che peraltro nel caso in specie si ritiene non ricorra, quando l'imputato abbia avuto modo di interloquire sul tema in una delle fasi del procedimento, qualunque sia la modalità con cui il contraddittorio è stato preservato (fattispecie in cui il mutamento del titolo del reato era intervenuto all'esito del giudizio di primo grado, nel corso del quale era stata espletata una perizia dalla quale emergeva in modo evidente quali fossero i fatti contestati e le ragioni per le quali, rispetto alla originaria contestazione del delitto di cui all'art.316 bis cod.pen., essi dovessero essere qualificati in termini di truffa sez.II, 12.7.2013 n. 44615, Paladini rv.257750; sez.VI, 1311.2013, Di Guglielmi e altri, Rv 257278).
2. Orbene il giudice territoriale ha adeguatamente rappresentato con argomentazioni esenti da vizi logico giuridici e del tutto coerenti con le risultanze dell'istruttoria dibattimentale che non solo il F.V. si sia difeso anche in relazione alla sostanziale veste di datore di lavoro di fatto dell'A.L. che in sentenza gli risultava attribuita, ma che erano state le stesse difese del F.V. a evocare una tale ulteriore posizione di garanzia, 
cui venivano connessi specifici obblighi di protezione e di salvaguardia, dal momento che il ricorrente aveva affermato, come tesi difensiva, di avere chiesto alla ditta Alpes la collaborazione del suddetto dipendente per il trasporto in cantiere dei mezzi meccanici.
2.1 Ne deriva che la indagine volta ad accertare la violazione del principio della correlazione tra fatto contestato e quello ritenuto in sentenza non deve esaurirsi nel mero pedissequo confronto puramente letterale fra imputazione e decisione perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione si appalesa del tutto insussistente quando l'imputato, anche mediante l'iter del processo, si sia trovato, come nella specie, nella condizione concreta di difendersi in ordine al fatto ritenuto in sentenza (Sez.Un, 22.10.1996 Di Francesco, Rv.205619).
3. D'altro canto non è vero, come sostenuto nel ricorso del F.V., che la inosservanza delle disposizioni antinfortunistiche, tali da determinare un aggravamento del reato a carico del prevenuto, siano connesse ad obblighi datoriali facenti capo ai dirigenti della ditta ALPES, rispetto alle quali il F.V. sia chiamato a rispondere in assenza di una specifica contestazione integrativa, laddove la inosservanza della disciplina antinfortunistica di cui deve rispondere il ricorrente F.V. attiene invece proprio alla specificità della contestazione ad esso ascritta e compiutamente descritta nel capo di imputazione, per avere omesso la doverosa manutenzione straordinaria sul mezzo meccanico noleggiato in violazione di norme antinfortunistiche generali (art.375 del Dpr 547/1955 come compiutamente riportato nelle sentenze dì merito) e nelle specifiche disposizioni dì legge espressamente previste per il contratto di noleggio di macchine e mezzi meccanici, come peraltro introdotte nel contratto di noleggio inter partes.
3.1 In tema di omicidio colposo aggravato ai sensi dell’art. 589, comma secondo, cod. pen., sussiste la responsabilità dei noleggiatore dì un macchinario non conforme alle norme antinfortunistiche in quanto egli è tenuto a garantirne la perfetta funzionalità e la relativa dotazione dei sistemi cautelari, non potendosi ritenere, in virtù del principio di affidamento, che il datore di lavoro, che tale macchina abbia noleggiato, consentendone l'utilizzazione ai propri dipendenti, debba operare un controllo prima dell'uso. La S.C. ha precisato che la colpa del noleggiatore, in tal caso, non esclude quella eventualmente concorrente del datore di lavoro che di tale macchinario abbia fatto uso (sez.IV, 24.1.2012, Cova e altri, Rv. 253300; 7.7.2016, Pesolillo, Rv.267881), fermo restando il principio generale secondo cui, in relazione alla prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate esclusivamente a tutela dei lavoratori nell'esercizio delle loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro a prescindere dalla ricorrenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa (sez. IV, 27.11.2013, S. e altro, Rv.258436).
4. Infondato è poi il secondo motivo di ricorso laddove il giudice di appello, dopo avere ricostruito, alla stregua degli accertamenti tecnici irripetibili, la causa dell'abbattimento di una delle rampe di carico del rimorchio (rottura di un raccordo nipples verosimilmente sforzato da numerosi e impropri serraggi, cedimento preannunciato da numerose e ripetute perdite di olio del sistema oleodinamico che governava l'alzata e la discesa della rampa), utilizzando altresì l'ampio contributo dichiarativo che di tale progressiva situazione di usura e di avaria era stato interprete, con argomentare del tutto logico era ad escludere la necessità di un supplemento peritale sulla tenuta del raccordo, sulle cause della rottura, sulla eventuale capacità di resistenza di un pezzo nuovo, ovvero sull'incidenza di un eccessivo serraggio ad opera del lavoratore, laddove sotto il profilo meccanico risultava tecnicamente accertato che era intervenuta la rottura del raccordo, che la stessa aveva determinato l'abbattimento della rampa, che i componenti del sistema oleodinamico di chiusura manifestavano evidenti tracce di pregresso sgocciolamento di olio e di progressivo ammaloramento del sistema idraulico, cui il manutentore aveva fatto fronte con manovre di serraggio che avevano finito per portare il raccordo al limite della tenuta.
4.1 Del tutto logicamente pertanto il giudice territoriale aveva escluso, sotto il profilo tecnico, la necessità di procedere al supplemento istruttorio il quale si palesava evidentemente esplorativo e, in relazione ai profili di interruzione del rapporto di causalità materiale assolutamente superfluo, in mancanza di una condotta abnorme ed eccentrica del lavoratore.
5. Invero sotto il profilo causale, sul quale si incentra il terzo motivo di ricorso del F.V., la circostanza che l'A.L. al momento dell'infortunio fosse intento a intervenire sul suddetto raccordo nipples, con finalità palesemente manutentive, onde consentire il serraggio del raccordo e la conseguente chiusura della rampa e il trasferimento dei mezzi meccanici sul cantiere ove si svolgevano le lavorazioni, peraltro contravvenendo a regole prudenziali del tutto ordinarie, se parametrate all'agente modello che di tale manutenzione si sarebbe dovuto fare carico, certamente non vale a interrompere la serie eziologica che trae origine dalla condotta omissiva (mancata manutenzione del mezzo, avere destinato al carico dei mezzi meccanici un lavoratore non formato per interventi di manutenzione al sistema di sollevamento delle rampe del rimorchio e senza la presenza di personale qualificato, compreso lo stesso titolare) rispetto all'evento morte.
5.1 Invero per riconoscersi la interruzione del rapporto di causalità, rispetto a una serie causale azionata dalla condotta omissiva del titolare della posizione di garanzìa, non è sufficiente l'eventuale addebito di imprudenza al lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica da parte dei soggetti tenuti a garantirne la attuazione, laddove questi ultimi non sono esonerati dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento- morte o -lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. (La Suprema Corte ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, nel segmento di lavoro attribuitogli (vedi sez.IV, 28.4.2011, Millo e altri, Rv. 250710; 10.10.2013, Rovaldi, Rv.259313; 23292; 5.3.2015, Guida, Rv.263386).
5.2 Nel caso in specie il giudice territoriale ha dato logico conto, a sostegno della mancata interruzione del rapporto di causalità, che non solo l'A.L. era stato lasciato solo ad occuparsi di tutti gli incombenti connessi al carico e al trasporto dei mezzi meccanici, compreso pertanto il loro inserimento sopra il rimorchio, previa movimentazione in discesa e in sollevamento delle rampe mobili del rimorchio, quale attività preliminare e funzionale al loro trasporto, ma ha altresì precisato che dall'istruttoria dibattimentale era emerso che gli autisti Pa. ed A.L. erano stati già in precedenza utilizzati per lo svolgimento di tale attività di carico e di trasporto, anche nei giorni immediatamente precedenti a quello in cui si era verificato l'infortunio. D'altro canto non può ritenersi affatto eccezionale ed abnorme il fatto che l'autista, in ipotesi di guasto tecnico al sistema di movimentazione del carrello, si sia prestato a svolgere interventi di manutenzione per ovviare alle difficoltà insorte nel carico, trattandosi comunque di prestazione funzionalmente connessa all'adempimento della prestazione affidata (carico e trasporto delle macchine).
Anche il terzo motivo di ricorso deve pertanto essere disatteso.
6. Il quarto motivo di ricorso si presenta formulato in fatto e ai limiti della inammissibilità, in quanto assolutamente infondato nella parte in cui è diretto a contrastare una serie di circostanze di merito, date per accertate da parte dei giudici (sgocciolamento di olio dal sistema oleodinamico di movimentazione delle rampe, utilizzazione degli autisti per movimentazione mezzi anche in relazione alle attività di carico e scarico con manutenzione dei suddetti carrelli), laddove tali circostanze sono state desunte non solo sulla base delle dichiarazioni del teste Po., la cui testimonianza viene indicata come assolutamente inattendibile, ma da numerosi ulteriori elementi tecnici e dichiarativi, a partire da quanto affermato dall'Ispettore ASL d'Aversa intervenuto nella immediatezza del sinistro (con particolare riferimento alla rottura del raccordo nipples e alla pregressa fuoriuscita di olio dal pistone e lungo il tubo) e dalle stesse consulenze tecniche che si sono confrontate con le ragioni di ammaloramento e avaria di tale sistema di movimentazione della rampa e, con riferimento agli ordinari incombenti degli autisti e del loro consueto impegno nella attività di carico e scarico dei mezzi meccanici previa movimentazione delle rampe servite dal sistema di sollevamento oleodinamico, ha ampiamente riferito il teste P. cui i giudici di merito ha attinto a sostegno delle argomentazioni logico giuridiche compiutamente svolte.
6.1 Accertata pertanto dai giudici territoriali la causalità meccanica tra le operazioni cui era intento l'A.L. e l'abbattimento della rampa, riconosciuto da questi l'obbligo di garanzia da parte del noleggiatore- manutentore del rimorchio e degli altri mezzi meccanici oggetto di noleggio ed esclusi profili dì causalità alternativa, tra cui il fatto assorbente dello stesso lavoratore, del tutto coerentemente il giudice distrettuale ha circoscritto l'apporto dichiarativo del teste P., in presenza degli ulteriori elementi logici e dichiarativi da cui attingere argomenti di riscontro a sostegno del difetto di manutenzione di porzioni meccaniche del rimorchio e del suo atteggiarsi a condizione dell'evento infortunistico. 
7. Quanto alla doglianza relativa al trattamento sanzionatolo, va evidenziato che la pena detentiva sia stata modulata in termini più prossimi al minimo editale che a livelli medi (anni uno mesi sei di reclusione). L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'alt. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).
8. Quanto al motivo di ricorso relativo agli interessi civili il giudice territoriale, con motivazione pertinente e assolutamente conforme alla giurisprudenza di legittimità, ha escluso la ricorrenza dell'art.185 cod.pen. in relazione alla responsabilità civile del terzo assicuratore, essendosi l'infortunio realizzatosi nell'ambito di un segmento lavorativo in cui l'automezzo si trovava ancora all'interno di area privata, non destinata a pubblico transito, per di più delimitata e recintata e non aperta a un numero indeterminato di persone, bensì destinata abitualmente al ricovero di mezzi di proprietà privata (sez. III civ., 3.3.2011 Rv.616974, 28.4.2017 n.10513, Rv.644009). Coerentemente ha poi escluso che la ricorrenza di un ulteriore patto assicurativo che estenda la garanzia rispetto ad eventi che si siano realizzati in aree private, soprattutto per tutelare l'imprenditore da rischi connessi all'attività professionale, costituisca ipotesi di responsabilità diretta dell'assicuratore nei confronti del danneggiato, in relazione alla quale possa essere esercitata l'azione civile ai sensi dell'art. l e 18 L.990/69, trattandosi invero di stipulazione che vincola esclusivamente le parti in causa, e in particolare l'istituto assicuratore a manlevare il responsabile in ipotesi di concretizzazione del rischio garantito (da ultimo sez.IV, 9.2.2017, Rv.269999, PC in proc. Marinaro). 
9. I ricorsi degli imputati C.L. e S.A. risultano infondati e, in alcune articolazioni, addirittura inammissibili, con particolare riferimento al primo motivo di ciascun ricorso, sostanzialmente analogo per entrambi i ricorrenti i quali denunciano violazione di legge, anche processuale, in relazione alla valutazione della prova della responsabilità degli imputati, sulla base della chiamata in correità da parte del coimputato F.V., chiamata che si assume non essere adeguatamente supportata da elementi di riscontro tecnici, dichiarativi e logico giuridici.
9.1 Sotto un primo angolo prospettico alcune articolazioni delle rispettive impugnazioni non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che al contrario si presenta assolutamente adeguata sotto il profilo logico giuridico e resistente alle censure proposte in sede di legittimità, le quali non precisano i punti motivazionali aggrediti e le ragioni di doglianza. E' solo il caso di osservare che, in relazione alla impugnazione proposta da S.A., risultano operati continui richiami al testo di una pronuncia che non è quella impugnata, per assumerne la contraddittorietà, la irragionevolezza e la illogicità, riportandone ampi passi per poi contraddirne le conclusioni assunte mediante argomentazioni in fatto di senso contrario, ovvero piegando l'argomentazione utilizzata dall'estensore per suffragare ipotesi alternative favorevoli alla posizione del proprio assistito. Peraltro trattandosi di temi difensivi sviluppati contro la sentenza di primo grado (che è quella appunto citata anche nei motivi di ricorso del S.A.), appare evidente che il ricorrente omette del tutto di considerare il contenuto della sentenza impugnata del giudice di appello, il quale ha fornito adeguata contezza degli elementi posti a fondamento del giudizio di responsabilità dei prevenuti per il reato di omicidio colposo, attingendo ad una fonte dichiarativa (F.V.), confrontando l'attendibilità di tale fonte con le dichiarazioni, di senso contrario, degli altri imputati sulla base dell'intero patrimonio istruttorio, al fine di bilanciarne il credito, il grado di attendibilità e di riscontro, per infine trarne le dovute conseguenze in punto di responsabilità penale.
10. Pertanto se la ipotesi difensiva, prospettata dai ricorrenti S.A. e C.L. come evidente vizio logico giuridico interno al ragionamento dei giudici di merito ed errore di legge processuale ai sensi dell'art. 192 III comma cod.proc.pen. è la non adeguata dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, di un accordo tra le due ditte in base al quale A.L. si era prestato ad un segmento di attività lavorativa che era di competenza della ditta fornitrice dei mezzi meccanici (F.V.), il giudice distrettuale ha dato idonea dimostrazione del ragionamento seguito e delle ragioni che lo hanno indotto a dare credito alle ammissioni etera accusatorie del F.V..
10.1 A sostegno di un accordo, ovvero della autorizzazione esplicita o implicita da parte dei dirigenti della ALPES s.r.l. alla collaborazione prestata dal proprio dipendente A.L. nell'attività di carico e di trasporto dei mezzi presso il cantiere di lavoro (che competeva alla dita del F.V.) , i giudici distrettuali hanno indicato una serie di argomenti logici, dichiarativi e tecnici. In particolare risultava valorizzata la ricorrenza di un rapporto di collaborazione e assistenza tecnica tra le due ditte formalizzato in un contratto specifico ove l'Alpes s.r.l., assegnataria dell'appalto principale aveva a sua volta sub appaltato una porzione dell'opera alla ditta del F.V. la quale, dal canto suo, si era impegnata verso ALPES s.r.l. a fornire a noleggio i mezzi meccanici di cui la prima era priva, impegnandosi alla manutenzione e al trasporto sul luogo di lavoro. Veniva altresì valorizzata la circostanza che l'A.L., sebbene assunto per la esecuzione delle opere oggetto di appalto dalla ditta ALPES s.r.l., la cui sede sociale era in Sardegna, fino ad alcuni mesi prima era stato dipendente della ditta F.V., in qualità di autista, e da questa passato alla dipendenza della APLES proprio per la esigenza di quest'ultima di avere una figura professionale di autista nella propria compagine, assegnataria dell'appalto. A fronte di tali emergenze i giudici di merito assumevano, con corretta induzione logica, che la posizione dell'A.L., in ragione dei trascorsi lavorativi, dei concreti incarichi assegnati, della cointeressenza tra le due ditte, impegnate simultaneamente nel medesimo cantiere, della interferenza tra lavorazioni derivanti dall'originario rapporto di appalto e della sovrapposizione dei piani relativi all'appalto e al noleggio, potesse essere caratterizzato da una certa mobilità tra le due imprese e di utilità a favore della ditta noleggiatrice, attesa la sua qualifica di autista.
10.2 A tale proposito il giudice distrettuale, con ragionamento giuridico esente da vizi logici e non contraddittorio, ha valorizzato l'elemento istruttorio rappresentato dalla testimonianza del teste P., autista in forza alla azienda del F.V. il quale, pure escludendo di avere mai visto A.L. nell'attività di carico e scarico dei mezzi all'interno dell'azienda del proprio datore di lavoro, aveva ammesso che gli autisti, compreso A.L. erano soliti procedere all'attività di carico dei mezzi meccanici presso l'azienda del F.V. per condurli sul cantiere e di avere visto l'A.L., nei giorni immediatamente precedenti il 9.12.2006, recarsi nel deposito della ditta F.V. a prendere i mezzi per trasportarli nei cantiere di Tricase.
10.3 Orbene da tale dato fattuale, che fotografava l'A.L., dipendente della società ALPES s.r.l., nello svolgimento di una attività non occasionale di carico e trasporto di macchine che, sulla base di specifiche pattuizioni negoziali, avrebbe dovuto essere svolta dalla impresa del F.V., il giudice distrettuale inferiva logicamente che di una tale collaborazione la società Alpes doveva esserne a conoscenza quale destinataria e utilizzatrice dei beni noleggiati, e che la stessa doveva essere stata autorizzata, e comunque tollerata, nell'ambito del comune interesse ad una ordinata, puntuale e sollecita ripresa dell'attività lavorativa, con la presenza dei macchinari in cantiere. Su tale logica premessa, peraltro avallata dalla stessa immediata denuncia di infortunio da parte dell'Alpes s.r.l., il giudice territoriale traeva il convincimento, espresso in maniera puntuale e senza salti logici, della veridicità delle dichiarazioni dell'imputato F.V. il quale aveva ricondotto l'impiego dell'A.L. ad una esplicita autorizzazione del C.L., alla presenza del S.A., giustificato dall'impegno che impediva il proprio dipendente P. per la giornata in cui la prestazione doveva essere eseguita, impegno da questo confermato.
10.4 Risulta in ogni caso avversata da tutti gli elementi logici sopra riportati la circostanza che i dirigenti dell'Alpes che sovraintendevano le opere per la urbanizzazione a destinazione industriale in area Tricase- Specchia Viggiano e mantenevano la gestione dei mezzi e del personale presso il luogo di lavoro, fossero all'oscuro della collaborazione fornita dall'A.L. nel carico e nel trasporto dei mezzi meccanici, trattandosi di attività del tutto coerenti con la qualifica rivestita, con le attribuzioni già svolte quando lavorava per la ditta del F.V. e che aveva continuato a svolgere anche alle dipendenze della Alpes s.r.l. (teste P.) fino ad epoca immediatamente precedente quella dell'infortunio. Ne consegue pertanto la assoluta linearità della motivazione della sentenza impugnata nell'assumere la cogenza e l'attualità del rimprovero, specificamente rivolto in imputazione al dirigente C.L. e al preposto e direttore dei lavori S.A. dell'avere tollerato, se non avallato la prestazione lavorativa del proprio dipendente, in assenza di idonea formazione e informazione sulla specificità della prestazione tecnica fornita la quale, coinvolgendo la movimentazione delle rampe del rimorchio che serviva al trasporto delle macchine in cantiere, presupponeva la conoscenza dei meccanismi che sovraintendevano a tale operazione e l'evenienza di dovere fronteggiare difficoltà e avarie in tale attività.
10.5 L'ampio richiamo agli elementi logico induttivi e alla testimonianza del teste P., ha reso del tutto ultroneo, come evidenziato dal giudice di appello, la integrazione istruttoria richiesta dalla difesa del ricorrente C.L., le cui finalità erano quelle di neutralizzare la testimonianza del P. e degli altri testimoni che avevano riferito di avere conoscenza che l'A.L. era solito sbrigare attività di manutenzione del rimorchio, laddove una tale attività, quantomeno in occasione dell'infortunio, risultava adeguatamente accertata sulla base della stessa dinamica tecnica dell'infortunio e sostanzialmente avallata dalla testimonianza P. in relazione alla natura di incombenti di regola affidati ad entrambi gli autisti.
Il motivo di ricorso formulato da entrambi gli imputati risulta pertanto infondato.
11. Quanto al motivo di ricorso articolato dalla sola difesa del S.A. la quale assume violazione di legge della sentenza impugnata in relazione al riconoscimento del rapporto di causalità materiale tra le omissioni ascritte all'imputato e l'evento morte del dipendente A.L. a fronte di condotta imprevedibile, abnorme ed eccentrica di quest'ultimo, la infondatezza della doglianza deriva dalle medesime considerazioni formulate in relazione alla analoga censura proposta dalla difesa di F.V., di cui al secondo motivo di ricorso, da questa Corte esaminato al paragrafo 5 e nei relativi sub paragrafi, cui si rinvia per assoluta identità e pertinenza delle questioni trattate e della giurisprudenza di legittimità ivi indicata.
12. Al rigetto dei ricorsi degli imputati F.V., C.L. e S.A. consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle difese delle parti civili costituite che si liquidano come da dispositivo.
13. Il ricorso per cassazione proposto dagli eredi dell'imputato G.L., deceduto nelle more tra la lettura del dispositivo della sentenza di secondo grado e il deposito della motivazione si appalesa inammissibile, in assenza di legittimazione e interesse alla impugnazione, ma nondimeno non ricorrono i presupposti per una pronuncia di condanna alle spese 
processuali e alla condanna al pagamento di una somma alla cassa dell'ammende, in ragione delle giustificazioni fornite dalla difesa degli eredi G.L. nella memoria depositata in data 8.1.2018 e del fatto che agli stessi non fosse stata fornita tempestiva comunicazione del provvedimento con il quale la Corte di Appello di Lecce, in data 11.2.1017, si era pronunciata sulla declaratoria della sopravvenuta causa di estinzione del reato per morte del reo.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi di F.V., C.L. e S.A. che condanna al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in solido delle spese sostenute dalle parti civili costituite in questo giudizio di legittimità così determinate: 3.000,00 euro, oltre ad accessori come per legge in favore di Omissis rappresentate dall'avv.to ...; 3.000 euro oltre accessori come per legge in favore di Omissis, rappresentati dall'avv.to ...; 2.500,00 euro oltre accessori come per legge in favore di INAIL rappresentata dall'avv.to ... .
Dichiara inammissibili i ricorsi di G.A. e di G.E.. Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 Gennaio 2018