Cassazione Penale, Sez. 4, 30 aprile 2018, n. 18660 - Infortunio di un dipendente del subappaltatore. Il subappaltante-committente non può sostituirsi al subappaltatore-DL nella formazione dei dipendenti di quest'ultimo


 

La sfera di controllo del subappaltante-committente non può estendersi fino alla sostituzione del subappaltatore-datore di lavoro nell'attività di formazione-informazione dei dipendenti di quest'ultimo (Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi ed altri, Rv. 26497401; Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio e altri, Rv. 25267201), rilevando la non esigibilità di un controllo pressante, continuo e capillare del committente sull'organizzazione e l'andamento dei lavori, fino al punto di verificare in proprio la professionalità e la competenza in materia di sicurezza di ciascun dipendente della ditta subappaltatrice; né - continua la Corte territoriale - era emerso che l'imputato fosse posto a conoscenza della carente formazione del M.R.. 


 

Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 27/02/2018

 

FattoDiritto

 

 

 

1. Con sentenza del 30.9.2016 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che ha assolto F.B. dal reato di lesioni personali colpose relativamente all'infortunio sul lavoro avvenuto durante l'intervento edilizio attuato dalla società del F.B., che aveva subappaltato opere di demolizione alla ditta I.R., alle cui dipendenze lavorava M.R. il quale aveva riportato gravi lesioni al bacino a seguito del crollo di un tramezzo in muratura avvenuto, appunto, nel corso dei lavori di demolizione.
Secondo i giudici di merito dovevano ritenersi insussistenti i profili di responsabilità specificamente addebiti al F.B..
Infatti, quanto alla omessa predisposizione di idonee misure atte ad evitare crolli intempestivi dei tramezzi, la Corte di appello riteneva dubbio che tali misure fossero nel caso necessarie, trattandosi di un tramezzo interno costruito in un momento successivo alla realizzazione dell'edificio, quindi privo di rilievo strutturale; osservava comunque che tale omissione non era stata rilevante nella causazione dell'incidente, essendo emerso pacificamente che il tramezzo si era ribaltato contro il M.R. poiché costui aveva deliberatamente disatteso le modalità operative recepite nel Piano Demolizioni predisposto dalla ditta F.B., che prevedevano l'abbattimento del muro dall'alto verso il basso, mentre il lavoratore aveva sferrato colpi di mazza verso la base del muro.
Quanto all'addebito di mancata formazione-informazione del lavoratore infortunato, la sentenza concludeva nel senso che di tale obbligo non potesse farsi carico il F.B., trattandosi di compito specifico del datore di lavoro del M.R. (I.R.); né era emerso che l'imputato fosse a conoscenza della carente formazione dell'operaio in questione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile M.R., lamentando, con unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza.
In particolare, deduce che nel caso è risultata provata l'ingerenza dell'imputato nelle scelte del subappaltatore I.R., e che la sentenza impugnata è contraddittoria in quanto, da una parte, ritiene come non siano stati acquisiti dati probatori univoci sul fatto che la F.B. abbia svolto le attività di sorveglianza e controllo sulle opere di puntellamelo e verifiche preventive di stabilità, mentre dall'altra ritiene le stesse attività non indispensabili.
3. Il ricorso deduce doglianze manifestamente infondate, prospettate in maniera assolutamente generica e aspecifica, non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, che ha invece ricostruito la vicenda in maniera esaustiva, congrua e giuridicamente corretta.
4. Il ricorrente insiste sulla nozione di "ingerenza", ritenendo aprioristicamente la responsabilità del F.B. in virtù della sua posizione di soggetto subappaltante ingeritosi nell'attività del subappaltatore (datore di lavoro del soggetto infortunato), senza tuttavia specificare in cosa si sarebbe concretizzata la condotta colposa dell'Imputato e quale sarebbe stata la sua incidenza nell'eziologia dell'evento.
4.1. Al riguardo la sentenza impugnata affronta adeguatamente il problema, e con motivazione che va esente da profili di illegittimità censurabili in questa sede, pur riconoscendo la compresenza delle due imprese nello stesso cantiere organizzato, e gli obblighi incombenti sul F.B. - limitatamente alla sua «sfera di controllo» - quale soggetto facente capo alla ditta subappaltante, esclude motivatamente la ricorrenza dei due profili di colpa specifica contestati al prevenuto.
4.2. Infatti, quanto alla omessa predisposizione di "idonee misure atte ad evitare crolli intempestivi di tramezzi non adeguatamente ancorati alle murature perimetrali", la Corte distrettuale osserva che il crollo aveva interessato un tramezzo interno privo di rilevanza strutturale, quindi non necessitante di puntellamento, il cui cedimento era stato causato dallo stesso lavoratore (M.R.) il quale, seguendo una procedura operativa scorretta, aveva sferrato colpi di mazza verso la base del muro, provocandone il cedimento per mancanza di sostegno; rileva, quindi, l'insussistenza del nesso causale tra l'evento lesivo ed il mancato puntellamento del muro.
4.3. Quanto al profilo di colpa riguardante la mancata formazione- informazione del M.R., la sentenza osserva, correttamente, come la sfera di controllo del subappaltante-committente non può estendersi fino alla sostituzione del subappaltatore-datore di lavoro nell'attività di formazione-informazione dei dipendenti di quest'ultimo (Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi ed altri, Rv. 26497401; Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio e altri, Rv. 25267201), rilevando la non esigibilità di un controllo pressante, continuo e capillare del F.B. sull'organizzazione e l'andamento dei lavori, fino al punto di verificare in proprio la professionalità e la competenza in materia di sicurezza di ciascun dipendente della ditta subappaltatrice; né - continua la Corte territoriale - era emerso che l'imputato fosse posto a conoscenza della carente formazione del M.R.. 
5. Si tratta di logiche e coerenti argomentazioni che non sono state in alcun modo specificamente contestate o confutate nel ricorso del M.R., che va pertanto dichiarato inammissibile.
6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27 febbraio 2018