PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA PROMOZIONE DI INZIATIVE CONGIUNTE DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
NEL SETTORE PESCA E DELLA MARICOLTURA STIPULATO TRA


INAIL - DIREZIONE REGIONALE PER LA TOSCANA, con sede in Firenze, Via Bufalini n.7, rappresentata dai dott. Giovanni Asaro, nella sua qualità di Direttore Regionale di INAIL Toscana

e

FEDERPESCA TOSCANA, con sede in Castiglione della pescaia, via dei Tintori, snc, rappresentata da Roberto Manai coordinatore regionale;

e

FEDERCOOPESCA TOSCANA, con sede in Grosseto, via Monte Rosa n. 42, rappresentata da Massimo Guerrieri, presidente regionale;

e

AGCI/AGRITAL Pesca Toscana, con sede in a Porto S.Stefano, Banchina Toscana snc, rappresentata da Stefano Battisti responsabile regionale;
 

VISTO

- il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i, che include anche il settore marittimo nel suo campo di applicazione;
- il D.L. 57/2012 che proroga la disciplina dei provvedimenti speciali di settore in attesa di nuovi decreti regolamentari di coordinamento;
- la Direttiva quadro 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- la Convenzione Torremolinos e relativo Protocollo in cui sono trattate, tra le altre, materie quali la protezione contro gli incendi e la protezione dell'equipaggio;
- i Decreti 271, 272 e 298/1999 quali principali riferimenti normativi del settore;
- la Legge 122/2010 che ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luoghi di lavoro di cui al DLgs 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l'accorpamento in INAIL delle funzioni già attribuite all'IPSEMA ed all'ISPESL, divenendo unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- le Linee Operative per la Prevenzione 2017 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL che indicano tra gli obiettivi prioritari dell'attività in campo prevenzionale la promozione della cultura della prevenzione attraverso azioni di sistema e di interazione anche a sostegno dell'orientamento professionale verso la cultura della salute e sicurezza sul lavoro;
- che all'INAIL il legislatore ha affidato compiti di formazione specialistica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è pertanto impegnato nello sviluppo di progetti prevenzionali nelle specifiche materie in sinergia con gli altri attori per la sicurezza;
l'attento impegno nella legislazione regionale toscana verso il settore della pesca e della maricoltura che si è espressa nei provvedimenti di cui alla l.r. 56/2000 e la l.r. 7/2005;
 

CONSIDERATO CHE

- il diritto alla salute e alla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro costituisce un impegno imprescindibile di tutte le istituzioni e delle parti sociali, nonché un interesse prioritario dell'intera società civile;
- tale impegno richiede la realizzazione di azioni organiche e coordinate sul territorio regionale, in un quadro di coerenza con le responsabilità dei singoli soggetti firmatari;
- i sottoscrittori del presente Protocollo concordano sul fatto che, per la concreta attuazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., sia necessario attivare percorsi di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di elevare i livelli di conoscenza e percezione del rischio in ambiente lavorativo;
- l’obiettivo della riduzione del fenomeno infortunistico e di quello tecnopatico si persegue anche attraverso la diffusione delle conoscenze e la condivisione di buone prassi;
- l’affermazione di un ruolo strategico della pesca come veicolo di sviluppo economico e produttivo può incentivare lo sviluppo delle zone interessate e migliorare le condizioni di vita e di lavoro in dette zone;
- è interesse comune mantenere e rafforzare la collaborazione al fine di rendere più efficiente la politica della prevenzione nell'ambito della ricerca applicata e della formazione e il presente Atto intende proseguire l'iniziativa di cui al precedente Protocollo del 2 luglio 2014 nell'intento di sviluppare ulteriormente in ottica evolutiva quelle attività prevenzionali che sono risultate assai efficaci;
- convengono di sostenere i lavoratori e le imprese, con particolare riferimento alle microimprese con progetti formativi e di aggiornamento specifici diretti a sostenere la diffusione della cultura della sicurezza nelle imprese, con particolare riguardo ai lavoratori, ai professionisti e alle figure aziendali della prevenzione (datori di lavoro, RSPP, RLS) che operano in ambiti di rischio specifico e/o elevato;
- convengono di sviluppare e diffondere soluzioni tecnologiche avanzate finalizzate a risolvere specifiche situazioni di rischio;
 

PREMESSO CHE

- il sistema di prevenzione disegnato dal D.Lgs. 271/99, integrato dal D.Lgs 298/99, ricalca quello poi previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ribadendo l'importanza di istituti quali il Piano di Sicurezza, la valutazione dei rischi e l'impegno delle figure più sensibili del sistema stesso quali l'armatore, il responsabile e l'addetto del servizio prevenzione e protezione ed il Medico Competente;
- l'INAIL e tutti i sottoscrittori citati intendono promuovere la diffusione della cultura della sicurezza e della salute nel settore della pesca in considerazione anche del relativo andamento infortunistico, caratterizzato, in relazione ai lavoratori occupati, da un numero elevato di eventi per frequenza e gravità;
- l'INAIL, cui è affidata la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, la tutela integrale dei lavoratori ed il sostegno alle imprese, svolge altresì attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse al presente Protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
Le Parti intendono contribuire a realizzare, in attuazione dei relativi fini istituzionali, la più ampia collaborazione.

 

Art. 2

Le Parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative quali quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo;
- reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le parti un interesse per l'attuazione dei progetti e dei programmi in comune (conferenze, seminari, etc.);
- promozione ed attivazione di programmi di attività congiunte di ricerca applicata, formazione e informazione, destinate a contribuire al progresso del settore pesca e maricoltura con particolare riguardo alle imprese micro, piccole e medie;
- operare per organizzare e realizzare iniziative, studi, seminari e gruppi di lavoro comuni, eventualmente in collaborazione con terzi, intese a valorizzare il sistema di sicurezza aumentando le competenze professionali di tutti gli operatori favorendo l'adozione di schemi procedurali e standard di qualità coerenti alle disposizioni normative in materia;
- pubblicare congiuntamente opere volte al progresso della cultura della sicurezza nei settori di comune interesse.
- scambio di informazioni, dati, su materie di reciproco interesse nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per la realizzazione di confronti volti ad indirizzare politiche efficaci di prevenzione.

 

Art. 3

Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifiche convenzioni, nel rispetto del presente Protocollo, e conterranno la disciplina dei reciproci rapporti per l'attuazione delle iniziative concordate, nonché l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento che comunque si dovranno attenere al principio della tendenziale compartecipazione finanziaria delle risorse professionali, economiche e strumentali.

 

Art. 4

La collaborazione tra le parti viene gestita per l'intera durata del protocollo da un Comitato di Coordinamento composto da due membri per parte e si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari e curerà tra l'altro l'attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dal presente atto.
Per ogni ambito di intervento individuato il Comitato definirà piani operativi.

 

Art. 5

Le Parti valutano insieme l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti collaborativi, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale e quelli derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione, che sono disciplinati dalle leggi vigenti in materia.
In ogni caso la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto del progetto collaborativo, sarà riconosciuta a ciascuna Parte.
Le Parti si impegnano ad assicurare la riservatezza nei riguardi di terzi in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione, nonché tra le Parti.

 

Art. 6

Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'Iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di INAIL e delle altre parti sottoscrittrici saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti atti convenzionali.
L'utilizzazione del logo delle Parti, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 3 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.

 

Art. 7 - Durata

Il presente Protocollo d'Intesa avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e sarà rinnovabile, fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, d'intesa tra i firmatari.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis (così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221/2012) della L. n. 241/1990 e ss. mm. li.

- INAIL Direzione Regionale per la Toscana
- FEDERPESCA Toscana
- FEDERCOOPESCA Toscana
- AGCI/AGRITAL Toscana


Fonte: inail.it