Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 maggio 2018, n. 12337 - Patologia dell'analista al laboratorio centrale di tintoria: esclusa l'origine professionale della neoplasia


Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA Data pubblicazione: 18/05/2018

 

 

 

Rilevato
Che la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con la sentenza n. 241/2012, riformando la sentenza del Tribunale di Sassari, aveva accolto l'appello dell'Inail e rigettato l'originaria domanda di F.S., diretta al riconoscimento della natura professionale della patologia da cui era affetto ed alla condanna dell'Inail al pagamento degli emolumenti conseguenti previsti per legge.
Riteneva la Corte territoriale che l'indagine medico legale svolta aveva escluso l'origine professionale della malattia, trattandosi di patologia (neoplasia alla prostata), non correlabile alla attività svolta dal lavoratore (analista laboratorio centrale di tintoria) ed alle sostanze cui lo stesso era a contatto;
che avverso la sentenza proponeva ricorso F.S., affidandolo a 4 motivi;
che l'Inail resisteva con controricorso.
 

 

Considerato
1) -che con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 134 e 136 c.p.c. , in relazione all'art. 360 n, 1 e 4 , c.p.c., e la nullità della sentenza, avendo, la Corte territoriale, disposto, fuori udienza e senza darne avviso alle parti, l'espletamento delle operazioni peritali anche senza procedere alla visita del periziando. Quest'ultimo non si era infatti presentato alla visita fissata dal CTU. Riteneva il ricorrente che la mancata comunicazione della ordinanza assunta fuori udienza fosse lesiva del principio del contraddittorio e dei diritti di difesa del ricorrente;
2) - che con il secondo motivo ritiene altresì violato l'art. 176 c.p.c. , in relazione all'art. 360 n. 1 e 3, in quanto illegittimamente esercitati i poteri istruttori del Giudice;
3) - che con il terzo motivo denuncia la violazione del principio del contraddittorio, in relazione all'art. 360 n. 1 e 4 per la mancata comunicazione della ripresa delle operazioni peritali alle quali la parte ricorrente non aveva potuto partecipare; 
4) - che con il quarto motivo denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 n.l e 5 c.p.c., non avendo la Corte, pur a fronte di risultati differenti nelle indagini peritali che si erano susseguite nei diversi gradi del giudizio, valutato e fornito adeguata motivazione sul nesso causale tra la patologia e la specifica attività del ricorrente;
5) -che i primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti al medesimo fatto consistente nella mancata comunicazione della ordinanza con la quale la Corte, a seguito della nota del CTU relativa al mancato espletamento della visita peritale per l'assenza del ricorrente, aveva disposto che l'indagine fosse comunque svolta sugli atti e documenti acquisiti nel processo;
che comunque, seppur il fatto generativo ( omessa comunicazione dell'ordinanza) e' il medesimo, occorre distinguere tra effetti della mancata comunicazione sul principio del contraddittorio ed effetti della mancata comunicazione sulla validità della ctu. In entrambe le ipotesi deve comunque ritenersi operativo il disposto dell'art. 157, secondo comma, cpc, secondo cui la nullità dell'atto, nel caso di specie l'elaborato peritale, deve essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
In tal senso si è già espressa questa Corte rilevando che "Tutte le nullità relative all’espletamento della consulenza tecnica hanno carattere relativo e devono essere fatte valere nella prima udienza successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanate" ( Cass. n. 10870/99 ; conf. Cass. n. 7243/2006; Cass. n. 746/2011. Anche recentemente e' stato ritenuto che "la nullità della consulenza tecnica d’ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l’udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l’esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell'elaborato del consulente" ( Cass. n. 1744/2013 );
6) -che in ragione dei principi espressi, cui si intende dare seguito, e della mancata prova , da parte del ricorrente, della avvenuta proposizione delle eccezioni inerenti la nullità della consulenza tecnica alla prima udienza utile successiva al deposito della stessa, deve ritenersi inammissibile, in questa sede la relativa eccezione in quanto già sanata, I motivi di censura devono quindi ritenersi infondati;
7) - che altresi infondato risulta il quarto motivo nel quale è denunciato un vizio nella motivazione della sentenza impugnata con riguardo al nesso causale tra la patologia e la specifica attività del ricorrente.
Si osserva a riguardo che, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, ( la sentenza impugnata è stata pubblicata il 19.6.2012) "si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova"(tra le altre Cass. n. 584/2004 conf. 15489/2007).
Nelle doglianze prodotte in ricorso non si rinvengo le dette caratteristiche poiché non vengono neppure indicati i punti decisivi non esaminati dal Giudice, ma solo le valutazioni dello stesso . In particolare la corte locale ha richiamato, condividendole, le conclusioni della CTU sulla relazione causale tra utilizzo di vernici e pitture coloranti e tumore alla vescica, esclusa invece per il tumore alla prostata da cui era affetto il F.S., per la quale patologia erano invece operativi altri fattori causali non di origine lavorativa (età, familiarità,..). Alcun profilo di illegittimità è dunque riscontrabile nella decisione anche con riguardo alla mancata considerazione dei risultati delle indagini medico-legali svolte nelle precedenti fasi del giudizio, trattandosi, all'evidenza, di ragioni valutative strettamente correlate al giudizio di merito, non più esaminabili in questa sede di legittimità.
Il ricorso deve essere rigettato.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 2.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.