Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
di concerto con il
MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
e il
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

I DIRETTORI GENERALI

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell’11 aprile 2011, di seguito D.I. 11.4.2011, recante la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 12, del medesimo decreto legislativo”;
VISTO il punto 3.7 dell’Allegato III al D I. 11.4.2011, il quale prevede che l’adozione del provvedimento di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati sia disposta “[...] con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero della sviluppo economico.”;
VISTA la circolare n. 21 dell’8 agosto 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente “Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011”;
VISTO il decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 11 del 21 febbraio 2017, con il quale è stata ricostituita la Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III al medesimo D.I. 11.4.2011;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” (in G.U. n. 103 del 5 maggio 2017) con il quale, tra l’altro, la denominazione della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali è stata modificata in Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;
VISTA la circolare n. 11 del 17 maggio 2017 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, con la quale sono state fomite “Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.”;
VISTO il decreto del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute e con il Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico n. 12 del 14 febbraio 2018, con il quale è stato adottato il diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D I. 11.4.2011;
TENUTO CONTO di quanto richiamato al punto 4.1 dell’Allegato III al D I. 11.4.2011, laddove si stabilisce che “L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 3.”;
VISTO il decreto del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 48 del 9 maggio 2018, con il quale è stata aggiornata la composizione della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, ricostituita con decreto direttoriale n. 11 del 21 febbraio 2017, per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III al medesimo D.I. 11.4.2011;
VISTE le istanze di rinnovo dell’iscrizione quinquennale nell'elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011 dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, presentate da: CTE - Certificazioni s.r.l., GV VERIFICHE s.r.l., ICIM S.p.A., Normatempo s.r.l. e SO.VE.P.I. Società Verifiche Periodiche Impianti s.r.l.;
VISTE altresì le istanze di variazione delle rispettive abilitazioni presentate da: APAVE ITALIA CPM s.r.l., BUREAU VERITAS ITALIA S.p.a., C.E.V.I. Centro Elettrotecnico Verifiche Impianti s.r.l., ICIM S.p.A.,
I.M.Q. - Istituto Italiano del Marchio di Qualità S.p.A., O.C.E. - Organismo di Certificazione Europea s.r.l., RINA Services S.p.A., Verifiche Industriali s.r.l.;
VISTE le istanze di iscrizione nell’elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011 presentate dalle Società IBV - Italy Bureau of Verification s.r.l. e Tecnoprove s.r.l.;
RILEVATO che la Società Tecnolab s.r.l. sospesa, a seguito di apposita istanza, con D.I. 9.9.2016 dall’elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, non ha provveduto, nei termini assegnati con nota n. 12908 dell’l luglio 2016, alla richiesta di riattivazione delle proprie abilitazioni ivi iscritte;
VISTI i pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 in relazione alle istanze di variazione di rinnovo e di iscrizione richiamate in precedenza;
RILEVATO che alla data del presente decreto è possibile procedere ad un parziale aggiornamento del diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, adottato con decreto direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018, con riferimento alle istanze di variazione, di rinnovo e di iscrizione per le quali la Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 si è espressa con apposito parere al termine dell’istruttoria tecnica;
 

DECRETANO

Articolo 1
(Rinnovo delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati)

1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, riscrizione dei soggetti di seguito riportati, nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, è rinnovata per cinque anni, decorrenti dalla data del presente decreto: CTE - Certificazioni s.r.l.; GV VERIFICHE s.r.l.; ICIM S.p.A.; Normatempo s.r.l.; SO.VE.P.I. Società Verifiche Periodiche Impianti s.r.l.

 

Articolo 2
(Variazione delle abilitazioni)

1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni dei soggetti di seguito indicati, già iscritti nell’elenco adottato con decreto direttoriale in data 16 gennaio 2018, meglio specificato in premessa, sono modificate, dalla data dal presente decreto, secondo le rispettive istanze di variazione: APAVE ITALIA CPM s.r.l.; BUREAU VERITAS ITALIA S.p.a.; C.E.V.I. Centro Elettrotecnico Verifiche Impianti s.r.l.; ICIM S.p.A.; I.M.Q. - Istituto Italiano del Marchio di Qualità S.p.A.; O.C.E. - Organismo di Certificazione Europea s.r.l.; RINA Services S.p.A.; Verifiche Industriali s.r.l.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 resta invariato il periodo di validità dell’iscrizione nell’elenco.

 

Articolo 3
(Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati)

1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le Società IBV - Italy Bureau of Verification s.r.l. e Tecnoprove s.r.l. sono iscritte per cinque anni decorrenti dalla data del presente decreto nell’elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del D.I. 11.4.2011.

 

Articolo 4
(Cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati)

1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 e tenuto conto delle motivazioni richiamate in premessa, la società Tecnolab s.r.l. è cancellata dall’elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del D.I. 11.4.2011, con effetto dalla data del presente decreto.

 

Articolo 5
(Elenco dei soggetti abilitati)

1. Tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, è adottato l’elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente l’elenco adottato con decreto direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018, già richiamato in premessa.

 

Articolo 6
(Obblighi dei soggetti abilitati)

1. Con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.
2. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i dati di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.11. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
3. Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
4. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, acquisito il parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.11, si esprime sulla ammissibilità della variazione comunicata.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.
6. All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati dovranno comunicare l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.
Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it.
 

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
IL DIRETTORE GENERALE
Romolo de Camillis

Direzione Generale della prevenzione sanitaria
IL DIRETTORE GENERALE
Claudio D’Amario

Direzione Generale per il mercato, concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
IL DIRETTORE GENERALE
Mario Fiorentino