Categoria: 2018
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Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 16 maggio 2018
Validità: 16.05.2018 - 31.12.2021
Parti: Jungheinrich Italiana e OO.SS.
Settori: Commercio-Servizi, Jungheinrich Italiana
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Ambito di applicazione
Capitolo 1 Sistema di relazioni sindacali e di informazione
Relazioni sindacali
Assemblea
Permessi sindacali
Comunicazioni sindacali
Informativa sindacale
Formazione ed aggiornamento professionale
Ambiente, tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Capitolo 2 Disciplina del rapporto di lavoro
Orario di lavoro
Lavoro straordinario
  Ferie
Contratto a termine
Permessi e congedi
Malattia
Pagamento dello stipendio
Tickets
Anticipazioni del trattamento di fine rapporto
Copertura assicurativa
Capitolo 3 Parte conclusiva
Premio di risultato
Norma finale
Verbale di accordo

Ipotesi di contratto integrativo aziendale

In data 16 maggio 2018 tra Jungheinrich Italiana srl con sede a Rosate e le Organizzazioni Sindacali si è pervenuti alla stipula del presente Contratto Integrativo Aziendale.

Ambito di applicazione
Il presente contratto integrativo aziendale è applicato ai dipendenti della Jungheinrich Italiana srl e della Jungheinrich Financial Services srl.

Capitolo 1 Sistema di relazioni sindacali e di informazione
Relazioni sindacali

Le parti convengono che la contrattazione integrativa aziendale sia uno degli strumenti capace di analizzare ed affrontare i problemi aziendali anche in relazione alle situazioni di mercato, alla situazione economica generale ed alle scelte di andamento aziendale.
La titolarità delle trattative, della stipula, della gestione del presente accordo aziendale compete alle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e alle RSU/RSA aderenti a dette organizzazioni. Pertanto le rappresentanze, il potere di negoziazione e l’esercizio delle prerogative sindacali, comprese quelle relative ai permessi sindacali, sono attribuiti ai soggetti che aderiscono esplicitamente al sistema di Relazioni Industriali così come configurato nel presente accordo.

Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nella unità produttiva di appartenenza con le modalità disciplinate dalla normativa vigente.
Le RSU/RSA e/o le Organizzazioni Sindacali indiranno l’assemblea con riguardo anche alle esigenze aziendali e comunicheranno con almeno 24 ore di anticipo al datore di lavoro il luogo, l’ora e la durata prevista per l’assemblea specificando altresì l’ordine del giorno. Conclusa l’assemblea comunicheranno all’azienda i nominativi dei partecipanti, nonché la durata della stessa nel caso di variazione dell’orario previsto nel permesso relativo all’assemblea.
Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni e/o rappresentanti sindacali di altre filiali in permesso sindacale, preventivamente indicati al datore di lavoro dalle organizzazioni sindacali, anche per permetterne l’accesso ai locali aziendali.
In considerazione della sempre più capillare presenza su tutto il territorio nazionale dei dipendenti e della recente presenza della RSU/RSA in filiali pluriregionali di elevata estensione territoriale, le assemblee potranno essere svolte in luoghi non coincidenti con le sedi delle filiali, purché senza oneri per l’Azienda; inoltre per partecipare alle assemblee l’Azienda ammette l’utilizzo del mezzo aziendale se nella medesima giornata vi sia attività lavorativa per almeno 4 ore e i chilometri per raggiungere la sede di svolgimento dell’assemblea non siano superiori a 50; infine l’Azienda riconosce per ciascuna assemblea fino ad un’ora complessiva di permesso retribuito per i viaggi di andata e/o ritorno.

Comunicazioni sindacali
Per le comunicazioni sindacali è istituita la Bacheca elettronica all’interno della Intranet aziendale. La RSU/RSA potrà inviare un breve messaggio di posta elettronica per comunicare la presenza di novità, segnalando di far pervenire copia cartacea di dette novità al personale sprovvisto di strumentazione informatica, secondo modalità rispettose della normativa vigente e con particolare riferimento alla disciplina della privacy.
La responsabilità della gestione e dei contenuti della bacheca elettronica sarà direttamente della RSU/RSA.

Informativa sindacale
Le parti concordano di fissare due incontri l’anno - salvo ulteriori incontri dietro motivata richiesta di una delle parti - quale momento di verifica avente per oggetto le seguenti materie:
- andamento economico e finanziario della Società
- prospettive di sviluppo dell’Azienda
- programmi che comportino processi rilevanti di ristrutturazione, di concentrazione o di internazionalizzazione
- processi di innovazione tecnologica che investano l’intero assetto aziendale
- nuovi insediamenti nel territorio
- organico aziendale e politiche occupazionali, con il dettaglio dell’andamento dei contratti a termine, dei contratti formativi e dei pari time
- dati puntuali utilizzati per il calcolo del premio di risultato
- ogni altra problematica attinente l’organizzazione del lavoro di interesse generale (orario di lavoro, azioni positive per la parità uomo / donna ...)
Per le tematiche che attengono gli andamenti economici sarà fornita dall’Azienda documentazione su supporto cartaceo, il cui contenuto non potrà essere divulgato al di fuori delle Organizzazioni Sindacali e RSU/RSA.
Con riferimento alle previsioni di assunzione, stante i consueti aggiornamenti previsionali, sarà fornita dall’Azienda con periodicità quadrimestrale la documentazione con anche le assunzioni concretamente effettuate e con l’evidenza dei contratti a termine e dei contratti in somministrazione. Ferme le prerogative delle parti e senza che ciò comporti modifiche dei diritti dell’Azienda fìssati dalla legge e dal CCNL, le parti esamineranno congiuntamente le problematiche riguardanti la crescita professionale dei dipendenti ed il miglioramento delle condizioni e della qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti; ciò anche al fine di una più equa ripartizione dei ritmi e carichi di lavoro nell’obiettivo del miglioramento della produttività aziendale e del servizio alla clientela.
Detti incontri non verranno considerati nel monte ore previsto per i permessi sindacali.
L’Azienda valuterà motivate richieste di incontro avanzate dall’organizzazione sindacale territoriale alla Direzione Generale.

Ambiente, tutela della salute e sicurezza sul lavoro
L’Azienda ribadisce il suo impegno al rispetto puntuale di tutte le normative di legge e contrattuali in materia di ambiente, tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
L’Azienda si impegna nella diffusione della cultura della sicurezza e in una capillare e puntuale formazione specifica sulla sicurezza considerati strumenti di fondamentale rilievo per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le parti si impegnano a prevedere la nomina tramite elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in ogni filiale. La formazione prevista per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sarà a carico dell’Azienda.
Nell’ambito degli incontri previsti l’Azienda fornisce le informazioni sull’andamento infortunistico, presenta le iniziative intraprese e quelle programmate; la rappresentanza sindacale e/o gli RLS potranno presentare eventuali richieste, aggiuntive rispetto a quanto previsto dalla normativa, relative a specifiche esigenze aziendali e proposte in ordine alle soluzioni ed agli interventi concreti da assumere, che l’Azienda provvederà ad esaminare.

Capitolo 2 Disciplina del rapporto di lavoro
Orario di lavoro

Nel rispetto della normativa vigente, l’articolazione dell’orario di lavoro è demandato alle singole filiali / reparti / uffici in conformità alle direttive Aziendali. Analogamente, sempre in base alle regole Aziendali, le singole filiali / reparti / uffici decidono la durata della pausa pranzo, tenuto conto delle esigenze dell’azienda, delle prassi locali e dell’esistenza nelle vicinanze di locali di ristorazione.
È previsto uno specifico accordo di elasticità per l’armonizzazione dei tempi di lavoro con quelli di non lavoro dei collaboratori sottoscritto il 16 maggio 2018.

Capitolo 3 Parte conclusiva
Norma finale

Le parti danno atto che il presente accordo sostituisce ogni precedente pattuizione, accordo e prassi relativi alle materie del presente accordo integrativo.
Per quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento al CCNL Confcommercio per i dipendenti da Aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà validità fino al 31 dicembre
2021.
Le Organizzazioni Sindacali sottoscrivono la presente ipotesi di accordo con un diritto di ripensamento, da esercitare entro e non oltre il 23 maggio 2018 mediante comunicazione scritta all’Azienda, qualora le assemblee dei lavoratori manifestino al sindacato di non voler accogliere i contenuti del presente contratto integrativo.