Cassazione Civile, Sez. 6, 24 maggio 2018, n. 12873 - Natura professionale della ipoacusia


 

 

 

 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: FERNANDES GIULIO Data pubblicazione: 24/05/2018

 

 

 

 

 

Rilevato

 

che, con sentenza del 18 luglio 2016, la Corte di Appello di Ancona confermava la decisione del Tribunale di Pesaro di rigetto della domanda proposta da A.T. nei confronti dell’INAIL ed intesa al riconoscimento della natura professionale della ipoacusia da cui era affetto con costituzione della rendita (per riunificazione a danno da infortunio sul lavoro già riconosciuto dall’Istituto);
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il A.T. affidato ad un unico motivo cui l’INAIL resiste con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
 

 

Considerato
che con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 3 Al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 della voce 75 "‘ipoacusia da rumore", 56 del d.m. 9 aprile 2008, e degli artt. 113, 114, 115 e 116 cod. proc. civ. 2727, 2728 e 2697 cod. civ. ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la natura professionale della “ipoacusia da rumore” da cui il ricorrente era affetto nonostante dalla espletata istruttoria fosse emerso che nello svolgimento dell’attività lavorativa di “carrozziere” era eseguita anche la lavorazione con la “martellatura” delle lamiere - che il d.m. 9 aprile 2008 alla voce 75 indica quale causa della predetta malattia - e con l’utilizzo del compressore ragion per cui doveva essere l’INAIL a provare una diversa eziologia della malattia ovvero a dimostrare, in modo rigoroso ed inequivoco, l'intervento di un diverso fattore patogeno che, da solo o in misura prevalente, aveva concorso a cagionare la tecnopatia;
che il motivo è inammissibile nella parte in cui afferma che la malattia da cui è affetto il ricorrente è una “ipoacusia da rumore'’ in quanto non tiene conto della motivazione dell'impugnata sentenza che — nel far proprie le risultanze della consulenza tecnica nuovamente espletata in appello, peraltro, conformi a quelle dell’ausiliare nominato in primo grado — ha escluso la natura di tecnopatia della “ipoacusia neurosensoriale bilaterale pantonale, simmetrica, di grado grave” da cui il A.T. era affetto in quanto priva delle caratteristiche tipiche di una ipoacusia da rumore ragion per cui, non essendo una malattia tabellata, l’onere della prova del nesso causale (anche quale concausa) tra attività espletata e malattia era a carico del lavoratore, onere che nel caso in esame non poteva dirsi assolto; che è, altresì, inammissibile laddove, nonostante il richiamo a violazioni di legge, finisce con il sollecitare una rivisitazione del merito della controversia; ed infatti, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultante, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr, e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio avendo il ricorrente reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. cod. proc. civ.;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi);
 

 

P.Q.M.

 


La Corte, dichiara inammissibile il ricorso ; nulla per le spese.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificare) pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2018