Tipologia: CIA
Data firma: 28 luglio 2010
Validità: 01.08.2010 - 31.12.2012
Parti: Brenntag/Unione del Commercio e Filcams-Cgil, lUiltucs-Uil, RSU/RSA
Settori: Commercio, Brenntag
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Verbale di accordo
Premessa
Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Ambiente - Salute- Sicurezza
Art. 3 - Formazione e professionalità
Art. 4 - Trattamento economico di infortunio e malattia
Art. 5 - Straordinari
  Art. 6 - Mensa e tickets
Art. 7 - Visite mediche
Art. 8 - Indennità piazzale
Art. 9 - Orario di lavoro
Art. 10 - Premio di risultato
Art. 11 - Decorrenza e Durata
Allegati

Contratto integrativo aziendale Brenntag spa

Verbale di accordo
Il giorno 28 luglio 2010, in Milano, presso la sede dell’Unione Confcommercio imprese per l’Italia Milano Monza-Brianza si sono incontrati […] la Brenntag spa […], l’Unione del Commercio […], la Filcams-Cgil Milano, Bergamo e Bologna […], la Uiltucs-Uil […], la RSU / RSA […], per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, che ha natura novativa per quanto contemplato e sostituisce i precedenti Contratti Integrativi.

Premessa
Le Parti, coerentemente con quanto stabilito dal protocollo del 23 luglio 1993 e successive modifiche e dal CCNL Terziario, nel rinnovare il Contratto Integrativo Aziendale per i dipendenti delle unità produttive della Brenntag spa, a cui si applica il CCNL suddetto, confermano la comune volontà di consolidare l’assetto complessivo delle relazioni sindacali e concordano che il sistema di relazioni sindacali sia basato sul confronto, col fine di favorire la soluzione dei problemi.
Ferme restando le rispettive autonomie e prerogative proprie dell’Impresa e delle Organizzazioni Sindacali, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 - Relazioni sindacali
L’Azienda si impegna a fornire annualmente alle Rappresentanze Sindacali dell’Azienda le seguenti informazioni:
■ analisi del mercato del lavoro e del settore in cui opera la società, budget, prospettive di sviluppo, strategie generali della Società, andamento economico, eventuali mutamenti dell’assetto organizzativo societario;
■ progetti di ristrutturazione e di riorganizzazione, eventuale adozione di tecnologie innovative;
■ l’occupazione e le sue dinamiche quantitative e qualitative;
■ politica e sviluppo delle risorse umane (formazione);
■ mercato del lavoro, tipologie contratti e loro utilizzo.
Su richiesta della RSU/RSA ed ogni qualvolta si rendesse necessario, gli incontri di cui sopra potranno avere cadenza diversa da quella indicata.
Qualora nel corso dell’anno si dovessero verificare rilevanti modifiche organizzative la Società ne darà preventiva comunicazione alle OO.SS. per ogni utile confronto.

Art. 2 - Ambiente - Salute- Sicurezza
Ferma l’importanza primaria della tutela della salute psico-fisica e della sicurezza dei lavoratori, la Società, in ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs 81 del 30 [9] aprile 2008 e successive modifiche, conferma il proprio impegno a migliorare le condizioni ambientali e di lavoro de! personale, favorendo il coinvolgimento dei lavoratori, dei RLS e tenendo anche conto delle indicazioni fornite da questi ultimi.

Art. 6 - Mensa e tickets
La Società riconferma che ai lavoratori della sede di Trezzano continuerà ad essere fornito il servizio di mensa […]
Ai restanti lavoratori che non possono usufruire di tale servizio verrà erogato un ticket restaurant […]
Come previsto dall'accordo sindacale del 5 aprile 2000, laddove è fornito il servizio mensa, viene istituita una commissione mensa per il controllo qualitativo del servizio reso.

Art. 7 - Visite mediche
Le ore di assenza per visite mediche di carattere specialistico verranno retribuite completamente come “permesso visita medica” presentando il relativo certificato medico, così come i cicli di carattere terapeutico prolungato.
Sono escluse, invece, le cure odontoiatriche non rivestenti carattere dì urgenza, per le quali verrà utilizzato il monte ore dei permessi disponibili.

Art. 8 - Indennità piazzale
Ai lavoratori che operano prevalentemente all'aperto sul piazzale e nei capannoni (operai addetti alle cabine e al carico e scarico delle merci dai e sui mezzi, mulettisti, manutentori), con decorrenza 1° gennaio 2010 viene corrisposto a titolo di “indennità piazzale” un importo pari a € 3,00 lordo per ogni giornata di presenza (considerando come giornate di presenza le assenze per permessi sindacali, permessi per visite specialistiche) con una prestazione lavorativa giornaliera di almeno quattro ore. […]

Art. 9 - Orario di lavoro
■ Orario flessibile
Viene confermata, salvi i casi autorizzati dalla Direzione al l’utilizzo di diverse fasce orarie, la flessibilità dell’orario di lavoro, entro i seguenti orari di entrata ed uscita:
8,30-9,00/17,30-18,00
■ Riduzione orario
L’orario di lavoro viene confermato pari a 39 ore settimanali con applicazione di quanto previsto dall’art. 116 del CCNL applicato (assorbimento di 36 ore di permesso retribuito).
Di conseguenza l’articolazione dell’orario settimanale rimane la seguente:
dal lunedì al giovedì:
8,30 - 9,00
17.30 - 18,00
venerdì
8,30 - 9,00
16.30 - 17,00
con pausa pranzo di un'ora.