ACCORDO

 

Tra INAIL - Direzione Regionale per la Calabria (di seguito, per brevità, denominata: INAIL), in persona del suo direttore e legale rappresentante p.t., dott.ssa Caterina Crupi domiciliato per la carica in Catanzaro via Vittorio Veneto n. 60

e

Coordinamento Regionale C.P.T. Calabria C/o ESEFS di Reggio Calabria, (di seguito, per brevità, anche denominato: CPT Calabria) in persona del Presidente p.t. dott. Paolo Foti suo legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Reggio Calabria via Vecchia San Sperato 2/A,
di seguito, congiuntamente, denominate anche "Parti".
 

Premesso che

- Allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico l'INAIL, secondo
indicazioni del d.lgs. 81/2008, è chiamato anche a svolgere compiti di informazione e ricerca, formazione, promozione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- L'impegno fondamentale dell'Istituto, sia nella logica della tutela integrale del lavoratore sia nel quadro del contenimento dei costi sociali derivanti dagli Infortuni e dalle malattie professionali è dunque rivolto a promuovere e incentivare la cultura della prevenzione sul lavoro;
- Le priorità per lo sviluppo delle politiche prevenzionali individuate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INAIL - di cui alle relazioni programmatiche per il periodo 2013/2016- mirano al consolidamento delle interazioni con le parti sociali per la migliore attuazione degli interventi in materia;
- il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014-2018, approvato con Decreto del Commissario ad Acta DCA n. 49 del 08 giugno 2016 in armonia con il Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2014-2018, approvato dal Ministero della Salute, in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 13 novembre 2014, evidenzia il settore dell'edilizia tra le aree prioritarie di intervento ritenute di particolare rilevanza e urgenza ai fini della promozione della sicurezza sul lavoro;
- L'art. 10 del d.lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 conferisce, tra gli altri, anche all'INAIL e agli organismi paritetici, anche per il tramite di convenzioni, il compito di svolgere attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
 

richiamato

il protocollo d'intesa siglato con il Coordinamento Regionale CPT Calabria in data 26.03.2013 (e rinnovato il 16.03.2016 da ESEFS- Ente Scuola Edile per la Formazione e la Sicurezza della provincia di Reggio Calabria nella qualità di Organismo Paritetico per il Settore Edile della Provincia di Reggio Calabria e attuale CPT Responsabile del Coordinamento Regionale CPT della Calabria) al fine di realizzare una collaborazione operativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore edile;
 

Si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse su esposte sono dichiarate dai sottoscrittori parte integrante della presente convenzione.

 

Articolo 2 - Oggetto

Le Parti, con il presente accordo, intendono regolamentare i rapporti finalizzati alla realizzazione del progetto denominato: ""Sconfiniamo in sicurezza" (all. A)

 

Articolo 3 - Tavolo di coordinamento progettuale

Per l'attuazione del presente accordo, entro il termine di sessanta giorni dalla data sottoindicata di sottoscrizione, verrà istituito con separato atto un gruppo di lavoro paritetico composto da rappresentanti di tutte le parti coinvolte in numero di due per ogni contraente
Il gruppo assumerà la responsabilità di:
a) Attuare il piano operativo per la realizzazione della progettualità indicata nell'accordo,
b) Monitorare e valutare i risultati ottenuti, in relazione agli obiettivi inizialmente individuati.

 

Articolo 4 - Impegni delle parti

Le parti si impegnano alla realizzazione del progetto di cui all'art. 2 secondo le indicazioni contenute dalla scheda progettuale, comprensiva di cronoprogramma e piano economico-finanziario, che si allega al presente accordo e che si intende approvata unitamente allo stesso.

 

Articolo 5 - Durata

La durata del presente accordo è di un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, e in ogni caso fino all'esaurimento delle attività che ne sono oggetto secondo l'all. A di cui al precedente art. 2;

 

Articolo 6 - Condizioni integrative

6.1. Il CPT Calabria si impegna a redigere un rapporto trimestrale sullo sviluppo delle attività di progetto;
6.2. Le parti si rivolgeranno a soggetti terzi per la realizzazione di un'attività indispensabile al buon esito del progetto solo ed esclusivamente nel caso in cui non siano rinvenibili professionalità specifiche per la realizzazione dell'attività stessa presso le proprie strutture interne;
6.3. Il CPT Calabria si impegna a rispettare quanto stabilito dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i. in materia di trasparenza dell'azione amministrativa nel caso di acquisizione di beni e servizi finalizzati all'iniziativa in parola;
6.4. Le parti, si richiamano, in ogni caso al rispetto dei principi generali di cui al citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

 

Articolo 7 - Oneri economici

7.1. Le parti comparteciperanno in maniera tendenzialmente paritaria al progetto, con apporto delle proprie risorse professionali, strumentali, ed economiche;
7.2. I costi necessari per la realizzazione del progetto saranno affrontati in prima istanza dal CPT Calabria; INAIL Calabria si impegna a rimborsare a rendicontazione questi ultimi, nella misura massima del 65% delle spese validamente giustificate ed in ogni caso non oltre la complessiva cifra di € 42.425,50 (oneri fiscali inclusi), per stato di avanzamento dei lavori secondo le indicazioni del successivo art. 8;

 

Articolo 8 - Modalità di pagamento

L'INAIL verserà al CPT Calabria le somme di cui all'art. 7, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal regolamento interno di contabilità e di amministrazione soltanto al positivo esito delle verifiche di giusta rendicontazione di cui anche alla circ. 2/2009 Min. Lav., ed in ogni caso entro e non oltre gli importi ivi validamente riscontrati secondo le seguenti modalità:
a) Il 65% delle spese giustificate entro il 15.06.2018, non oltre la complessiva somma di € 12.000,00;
b) Il 65% delle spese giustificate entro il 15.09.2018, non oltre la complessiva somma di € 15.000,00;
c) Il 65% delle spese giustificate entro il 30.11.2018, non oltre la complessiva somma di € 15.425,50.

 

Articolo 8 bis - Clausola di Salvaguardia

CPT Calabria si impegna a restituire a INAIL le somme percepite ai sensi del precedente articolo 8, qualora il progetto di cui al presente accordo non sia completato nei termini concordati entro e non oltre il 31.03.2019 per cause imputabili alla propria struttura.

 

Articolo 9 - Rendicontazione spese progettuali e generali

Il CPT Calabria, per ogni singola richiesta di pagamento di cui all'art. 8, dovrà produrre ad INAIL Calabria, in aggiunta alla giusta rendicontazione delle spese affrontate, anche una relazione che illustrativa della documentazione contabile trasmessa.
La rendicontazione dovrà, per ogni fase, essere articolata secondo le voci previste nel progetto che si allega al netto del 20% per spese generali, che potranno essere richieste secondo le indicazioni del seguente art. 10.

 

Articolo 10 - Spese generali

10.1. CPT Calabria potrà richiedere all'INAIL cofinanziamento al 50% delle spese generali sopportate.
10.2. Queste, qualora non diversamente rendicontate, potranno essere imputate su base forfettaria entro il limite massimo del 20% dei costi diretti rendicontati.
10.3. L'INAIL, in ogni caso, nelle percentuali indicate potrà contribuirvi nel rispetto delle prescrizioni del precedente art.7 circa il cofinanziamento complessivo del progetto e nei tempi ivi descritti.
10.4. L'opzione di dichiarare i costi indiretti su base forfettaria dovrà riguardare l'operazione nella sua totalità.
10.5. Qualora in sede di rendicontazione si dimostrerà una riduzione dei costi diretti, le spese generali si riterranno ridotte in misura proporzionalmente corrispondente.
10.6. Qualora l'operazione generi entrate, queste devono essere dedotte dal totale dei costi dell'operazione (diretti e quindi proporzionalmente anche sugli indiretti)

 

Articolo 11 - Risoluzione

La risoluzione anticipata della presente convenzione può avvenire soltanto per eventuale manifesta inadempienza da parte di CPT Calabria, accertata dal soggetto di cui all'art. 3 e deliberata dall'INAIL, oltre che per mutuo consenso.
Per ogni controversia rimarrà competente il Foro di Catanzaro.

 

Articolo 13 - Spese di bollo e registrazione

Eventuali spese di bollo e di registrazione della presente convenzione sono a carico di chi ne farà richiesta.
 

Per L'INAIL - DIREZIONE REGIONALE PER LA CALABRIA
Direttore p.t.
Dott.ssa Caterina Crupi

 

Per IL COORDINAMENTO REGIONALE
C.P.T. CALABRIA C/O ESEFS DI REGGIO CALABRIA
Il Presidente p.t.
Dott. Paolo Foti


Catanzaro, 24/05/2018

Allegato


Fonte: inail.it