Categoria: 1998
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Tipologia: CCNL
Data firma: 16 luglio 1998
Validità:01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Uncem, Federforeste, Anca Legacoop, Federazione Nazionale Cooperative Agricole e Agroalimentari e Federlavoro e Servizi - Cci, Agica-Agci e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione Idraulico forestale e agraria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Protocollo d'intesa preliminare sottoscritto dalle parti stipulanti
Premessa
Stato e prospettive del sistema forestale nazionale.
Parte comune
Art. 1 - Sfera di applicazione.
Dichiarazione a verbale di Centrali Cooperative - Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil.
Art. 2 - Struttura della contrattazione.
Art. 3 - Relazioni sindacali e sistema di informazioni.
Art. 4 - Diritti sindacali.
• A) Riunioni in azienda.

• B) Rappresentanze sindacali aziendali.
• C) Permessi sindacali.
• D) Contributi sindacali.
Art. 5 - Distacchi sindacali nazionali.
Art. 6 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 7 - Apprendistato.
Art. 8 - Mansioni e cambiamenti di qualifica.
Art. 9 - Orario di lavoro.
Art. 10 - Riposo settimanale.
Art. 11 - Festività.
Art. 12 - Ferie.
Art. 13 - Aspettativa.
Art. 14 - Mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima).
Art. 15 - Mezzi di trasporto.
Art. 16 - Missioni e trasferte.
Art. 17 - Congedo matrimoniale.
Art. 18 - Diritto allo studio.
Art. 19 - Pari opportunità.
Art. 20 - Lavoratori svantaggiati.
Art. 21 - Contratto formazione lavoro - Formazione professionale.
Art. 22 - Ambiente e salute.
Art. 23 - Servizio militare.
Art. 24 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto.
Art. 25 - Norme in materia disciplinare.
• Ammonizione, multa, sospensione.
• Licenziamento per cause disciplinari.
Art. 26 - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 27 - Preavviso.
Art. 28 - Controversie individuali.
• Collettive.

Art. 29 - Contributi per gestione CCNL e assistenza contrattuale.
• a) Contributo assistenza contrattuale.
• b) Contributo gestione CCNL.
Art. 30 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo, indennità di vacanza contrattuale.
• a) Decorrenza e durata.
• b) Procedure di rinnovo.
• c) Indennità di vacanza contrattuale.
• Impegno delle parti.
Art. 31 - Condizioni di miglior favore.
Art. 32 - Previdenza complementare.
Commissione su classificazione.
Parte impiegati
Art. 33 - Assunzione.
Art. 34 - Periodo di prova.
Art. 35 - Classificazione.
Art. 36 - Quadri.
• a) Definizione.
• b) Indennità di funzione.
• c) Responsabilità civile verso terzi.
• d) Aggiornamento professionale.
• e) Invenzioni, innovazioni e brevetti.
Art. 37 - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 38 - Permessi straordinari.
Art. 39 - Retribuzione.
Art. 40 - Indennità di cassa.
Art. 41 - Scatti di anzianità.
Art. 42 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 43 - Trasferimenti.
Art. 44 - Malattia e infortunio.
• A - Malattia.
• B - Infortunio.
Art. 45 - Previdenza e assistenza, assegni familiari.
• a) Enpaia
• b) Inps.
Parte operai
Art. 46 - Assunzione.
Art. 47 - Periodo di prova.
Art. 48 - Riassunzione.
Art. 49 - Classificazione degli operai.
Art. 50 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 51 - Permessi straordinari.
Art. 52 - Retribuzione.
• Operai a tempo indeterminato.
• Operai a tempo determinato.
• Trattamento di fine rapporto.
• Struttura salariale.
Art. 53 - Indennità per lavori disagiati.
Art. 54 - Centri di raccolta - Mezzi di trasporto - Rimborso chilometrico.
Art. 55 - Indennità attrezzi.
Art. 56 - Reperibilità.
Art. 57 - Indennità antincendio e calamità naturali.
Art. 58 - Mensa.
Art. 59 - Impedimenti al lavoro per cause di forza maggiore.
 Art. 60 - Assicurazioni sociali.
Art. 61 - Integrazioni Fimif.
Art. 62 - Conservazione del posto.
Protocollo aggiuntivo al CCNL
Lavoro temporaneo.
Allegati

Allegato A Minimi retributivi nazionali conglobati mensili
Allegato B Operai a tempo determinato Minimo retributivo nazionale conglobato orario
Allegato C Accordo indennità vacanza contrattuale
Allegato C1 Indennità vacanza contrattuale
Allegato D Accordo per la costituzione delle RSU
Modalità di costituzione e di funzionamento.
• 1. Ambito ed iniziativa per la costituzione.
o Ripartizione dei seggi tra operai, impiegati e quadri.
o Numero dei componenti.
o Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.
o Compiti e funzioni.
o Durata e sostituzione nell'incarico.
o Funzionamento della RSU.
o Elettorato attivo e passivo.
o Delegati sindacali.
o Rinvio all'Accordo quadro
o Clausola finale.
Parte II - Disciplina della elezione della RSU
• 1. Modalità per indire le elezioni.
• 2. Quorum per la validità delle elezioni.
• 3. Elettorato attivo e passivo.
• 4. Presentazione delle liste.
• 5. Commissione elettorale.
• 6. Compiti della Commissione.
• 7. Affissioni.
• 8. Scrutatori/rici.
• 9. Segretezza del voto.
• 10. Schede elettorali.
• 11. Preferenze.
• 12. Modalità della votazione.
• 13. Composizione del seggio elettorale.
• 14. Attrezzatura del seggio elettorale.
• 15. Riconoscimento degli/lle elettori/rici.
• 16. Compiti del/la Presidente.
• 17. Operazioni di scrutinio.
• 18. Ricorsi alla Commissione elettorale.
• 19. Comitato dei/le garanti.
• 20. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU.
• 21. Adempimenti dell'impresa.
• 22. Clausola finale.
Allegato E Protocollo d'intesa per l'applicazione del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626
• 1. Premessa

• 2. Organismi bilaterali
o 2.1. Livello nazionale.

o 2.5. Livello regionale.
o 2.9. Livello provinciale.
o 2.12. Organismi paritetici di settore.
• 3. Attività di conciliazione dei comitati paritetici
• 4. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
o 4.2. Imprese cooperative oltre 15 lavoratori.
o 4.10. Procedure per l'elezione o individuazione dei RLS.
• 5. Permessi per agibilità
• 6. Funzioni del rappresentante per la sicurezza
o 6.1. Accesso ai luoghi di lavoro.
o 6.2. Consultazione.
o 6.3. Riunioni periodiche.
o 6.4. Informazione e documentazione.
• 7. Formazione dei rappresentanti dei lavoratori (RLS)
• 8. Piccole imprese cooperative
o 8.2. Rappresentanza aziendale.
o 8.3. Rappresentanza territoriale.
• 9. Clausola di salvaguardia
• Dichiarazione a verbale di Cgil, Cisl, Uil in merito alla rappresentanza territoriale alla sicurezza
Allegato F Contratto di formazione e lavoro
• 1. Contrattazione.

• 2. Progetto di formazione e lavoro.
• 3. Altre disposizioni.
• 4. Periodo di prova.
• 5. Inquadramento e trattamento retributivo.
• 7. Assenze.
• 8. Trasformazione in rapporto a tempo indeterminato.
Allegato G Regolamento delle trattenute per il contributo dl assistenza contrattuale nazionale e per il contributo al fondo dl gestione del CCNL
• Articolo 1.
• Articolo 2.
• Articolo 3.
• Articolo 4.
• Articolo 5.
• Facsimile
Allegato H Regolamento contribuzione Fimif
Protocollo aggiuntivo sottoscritto dai rappresentanti del ministero per le politiche agricole
Legge 20.5.70 n. 300, (G.U. n. 131 del 27.5.70) - "Norme sulla tutela della libertà dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"
Legge 11.5.90 n. 108 (G.U dell'11.5.90) - "Disciplina dei licenziamenti individuali"
Legge 11.11.83 - "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Il giorno 16 luglio 1998 in Roma, tra Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) […]; Federazione Italiana delle Comunità Forestali - Federforeste […]; Anca Legacoop […]; Federazione Nazionale Cooperative Agricole e Agroalimentari e Federlavoro e Servizi - Cci […] assistita dalla Confcooperative […]; Agica-Agci […]; e Flai-Cgil […]; Fisba-Cisl […]; Uila-Uil […] si è rinnovato il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria 6.3.95 con le modifiche e le integrazioni di seguito riportate.

Parte comune
Art. 1 - Sfera di applicazione.

Il presente contratto nazionale, di natura privatistica, disciplina i rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti e le Comunità montane, gli Enti pubblici, i Consorzi forestali, le Aziende speciali e altri Enti che, con finanziamento pubblico e in amministrazione diretta, o in affidamento se cooperative o enti di imprese di altra natura, svolgano attività di:
• sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
• imboschimento e rimboschimento;
• miglioramento dei boschi esistenti e attività connesse;
• difesa del suolo;
• valorizzazione ambientale e paesaggistica.

Dichiarazione a verbale di Centrali Cooperative - Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil.
Per il socio lavoratore di cooperative si fa riferimento al protocollo di intesa interconfederale del 5.4.90.

Art. 2 - Struttura della contrattazione.
La contrattazione collettiva è strutturata su 2 livelli: nazionale e regionale.
[…]
Il CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo regionale e i criteri economici sui quali il rinnovo dei CIRL si fonda.
[…]
Il CIRL ha durata quadriennale.
Resta esclusa dalla competenza del 2° livello la contrattazione di materie definite nel CCNL.
Le materie rinviate alla competenza del CIRL sono pertanto esclusivamente le seguenti:
a) aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali ove non contemplate nella classificazione del CCNL (artt. 35 e 49);
b) norme riguardanti la gestione di informazioni secondo quanto previsto dall'art. 3;
c) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e 21);
d) equipaggiamento protettivo personale relativo ad attività specifiche svolte dai lavoratori e altre materie espressamente rinviate dall'art. 22;
e) definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (art. 56);
f) trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16);
g) mensa (art. 58);
h) diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (artt. 4 e 5);
i) commissioni regionali pari opportunità (art. 19);

n) ogni altra materia espressamente rinviata al 2° livello di contrattazione dal testo del CCNL.
Le materie inerenti l'organizzazione del lavoro, la gestione dell'orario di lavoro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio (art. 18), i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi (art. 22), il turnover, le garanzie occupazionali (art. 48) potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su specifica indicazione dei CIRL.
L'individuazione dei centri di raccolta avviene con le modalità previste dall'art. 54.
[…]

Art. 3 - Relazioni sindacali e sistema di informazioni.
Al fine di realizzare tra le parti stipulanti il CCNL un sistema organico di informazioni e di conoscenze dell'andamento del settore con particolare riferimento alle problematiche del suo sviluppo in termini produttivi, del lavoro, dell'occupazione, del sistema retributivo e delle esigenze di formazione professionale è costituito il Comitato Paritetico nazionale composto da 6 rappresentanti delle associazioni datoriali e 6 delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Il Comitato paritetico ha il compito di acquisire informazioni e dati su:
• le strutture promosse dalle regioni in materia di forestazione;
• piani e programmi promossi dalle parti datoriali, dagli enti delegati nonché il loro stato di attuazione;
• flussi occupazionali e dinamica delle assunzioni;
• dinamica delle retribuzioni e situazione della contrattazione di 2° livello;
• fabbisogni o domanda di formazione professionale;
• igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• andamento di particolari contratti (es. formazione e lavoro);
• evoluzione delle tecnologie di processo.
Per particolari indagini il Comitato paritetico ha facoltà di stipulare convenzioni con enti esterni, ivi compresi gli Enti bilaterali.
Il Comitato paritetico nazionale è presieduto a turni biennali da un rappresentante delle associazioni o enti datoriali stipulanti.
Analoghi comitati paritetici sono istituiti anche a livello regionale tra le istanze che a tale livello rappresentano le parti stipulanti il CCNL con gli stessi compiti del Comitato Paritetico Nazionale.
Le parti si impegnano ad intervenire congiuntamente nei confronti delle Regioni che investono significative risorse nella programmazione di attività rientranti nell'area di applicazione del presente CCNL affinché il predetto comitato sia trasformato in Osservatorio Regionale relativamente al settore.
Del predetto Osservatorio, il cui coordinamento viene individuato nel competente assessorato regionale, faranno parte in modo paritetico rappresentanti delle parti datoriali e rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti.

Art. 4 - Diritti sindacali.
A) Riunioni in azienda.

Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto anche nelle loro rappresentanze aziendali e territoriali, viene riconosciuto il diritto di tenere riunioni e assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive ove prestano la loro attività fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 13 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
[…]

B) Rappresentanze sindacali aziendali.
Ai fini della salvaguardia dei diritti derivanti da leggi e contratti e per la tutela della condizione dei dipendenti nell'unità produttiva possono essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, rappresentanze sindacali nell'ambito dei sindacati firmatari del presente contratto.
Al delegato sindacale viene attribuito il diritto di valutare, con le Direzioni aziendali interessate, i piani e i programmi di forestazione al fine di migliorare l'occupazione e lo sviluppo economico.
[…]

Art. 7 - Apprendistato.
Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 196/97 le cooperative agricole che applicano il presente CCNL hanno facoltà di assumere lavoratori con contratto di apprendistato.
Il rapporto di apprendistato è regolato dalla vigente legislazione nonché da quanto previsto dal presente articolo.
[…]
In applicazione della legge n. 196/97, art. 16, gli apprendisti dovranno partecipare a corsi di formazione esterni alle imprese.
In attesa della definizione dei contenuti dell'attività formativa esterna per gli apprendisti, che sarà concordata dalle parti con un accordo nazionale entro il 31.12.98, le parti si danno atto che i contratti di apprendistato possono comunque essere attivati nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 9 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su 5 giorni.
La gestione dell'orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dall'art. 2.
Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di lavoro sarà finalizzato all'introduzione di criteri di flessibilità quali: il calendario di lavoro annuale, l'utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a prestazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all'attività forestale.
Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i limiti di orario di cui al comma 1, restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore.
Per i fanciulli trovano applicazione le norme di cui alla legge 17.10.67 n. 977 (35 ore settimanali).
Agli operai addetti per l'intero orario ordinario giornaliero a lavori considerati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo art. 22 compete una riduzione dell'orario giornaliero ordinario di lavoro pari a 2 ore, fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera.
Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di 5 ore giornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività.
[…]

Art. 10 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalle leggi sul riposo settimanale, i lavoratori siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, gli stessi devono inderogabilmente godere del riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Art. 21 - Contratto formazione lavoro - Formazione professionale.
Le parti condividono e riaffermano indirizzi, orientamenti e impegni contenuti in vari accordi interconfederali esistenti in materia tesi a far svolgere alla formazione professionale il ruolo di primo piano che le spetta nella modernizzazione del Paese, considerando la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori, condizioni necessarie, da un lato, al miglioramento della competitività delle imprese, dall'altro, alla tutela e alla promozione del lavoro.
Sia per quanto concerne formazione in alternanza che formazione continua, saranno costituite sia a livello nazionale che a livello regionale apposite commissioni consultive per una valutazione e individuazione dei fabbisogni e degli indirizzi formativi per il settore forestale.
Le indicazioni che emergono dalle predette commissioni saranno presentate per un approfondimento e per le conseguenti decisioni di iniziative formative ad enti bilaterali eventualmente costituiti a livello regionale o direttamente alle Regioni.
Le parti convengono di dare attuazione all'art. 3 della legge n. 863/84 e successive modifiche e integrazioni mediante l'accordo quadro (allegato F) che è parte integrante del presente contratto.
Le parti convengono inoltre che il potenziamento e la qualificazione dell'attività di formazione professionale costituiscono un obiettivo prioritario da perseguire e realizzare in ogni realtà regionale.
Pertanto la definizione e la partecipazione a corsi di formazione e di qualificazione professionale per riqualificare e favorire, laddove la situazione occupazionale regionale lo consente, l'ingresso di forze valide nella categoria, deve diventare lo strumento fondamentale per l'ingresso e la permanenza nel settore.
Allo scopo di conseguire il consolidamento di una forza di lavoro qualificata le Regioni, nei limiti delle risorse finanziarie destinate all'istruzione professionale sulla base dei finanziamenti ordinari e di quelli previsti dal Fondo sociale europeo, si impegnano a promuovere l'istituzione di corsi di formazione professionale nel settore forestale in coerenza con la natura dei programmi annuali e pluriennali di intervento e con l'esigenza di innovare qualitativamente l'attuale struttura del mercato del lavoro, utilizzando a tal fine anche gli strumenti legislativi nazionali e regionali a sostegno dello sviluppo dell'occupazione giovanile.

Art. 22 - Ambiente e salute.
Tenuto conto che la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute dei lavoratori rappresentano comuni obiettivi per una crescita economica e civile diretta alla valorizzazione delle esigenze della persona umana e del suo ambiente di vita e ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti convengono:
1) ai lavoratori esposti a fattori di nocività è riconosciuto il diritto ad almeno 2 visite mediche annuali con regolare corresponsione del salario;
2) le rappresentanze sindacali dei lavoratori e i datori di lavoro concorderanno criteri di rotazione degli operai, nello svolgimento di lavori nocivi, al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio;
3) i datori di lavoro sono tenuti a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa, individuali o collettivi, necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura e/o in determinate condizioni, possono risultare nocivi alla salute del lavoratore.
I mezzi protettivi di uso personale come: maschere, guanti, occhiali, tute, stivali, copricapo, sono assegnati in dotazione, possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza.
L'equipaggiamento personale verrà definito dai CIRL.
Ogni squadra di operai dovrà disporre di una cassetta di pronto soccorso, fornita di medicinali e degli idonei presidi sanitari anti- vipera, anti-tetanici, ecc.
4) Nei contratti integrativi regionali saranno concretamente individuati i lavori da considerarsi pesanti e nocivi, sulla base dei criteri generali di seguito indicati: si intendono per lavori pesanti quelli richiedenti di regola un notevole specifico e prolungato sforzo fisico (es. facchinaggi manuali e simili) e per lavori nocivi quelli richiedenti prestazioni per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione di sostanze nocive per l'uomo.
5) Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell'art. 9 della legge 20.5.70 n. 300, le parti convengono che all'atto della stipula o rinnovazione degli accordi integrativi regionali:
a) si concorderanno i tempi, i modi e le priorità di programmi d'indagine finalizzati alla rilevazione e misurazione dei dati ambientali, al fine di vagliarne l'idoneità per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei lavoratori. Le indagini saranno normalmente effettuate da enti o istituti specializzati scelti di comune accordo tra le parti;
b) sono istituiti libretti sanitari e di rischio personali, la cui predisposizione e tenuta sarà a carico delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori contraenti.
Nei libretti sanitari e di rischio personali dovranno essere annotati e periodicamente aggiornati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche, nonché i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali e non del lavoratore; dovranno altresì essere annotati i dati relativi ai rischi cui il singolo lavoratore è esposto in rapporto alle attività lavorative prestate;
c) in sede di contrattazione regionale, verranno individuati ed adottati i criteri più idonei di raccolta e memorizzazione dei dati risultanti dalle rilevazioni e dai controlli effettuati nell'ambiente di lavoro, nonché quelli riguardanti l'assenteismo dovuto a malattia o infortunio per singoli cantieri o stazioni di lavoro;
d) è consentita la consultazione del registro degli infortuni di cui all'art. 403 del DPR 27.4.55 n. 547, da parte dei rappresentanti sindacali, onde accertare gli eventi infortunistici riguardanti ciascun lavoratore, per essere in grado di tutelarlo in ogni e qualsiasi istanza.

Art. 25 - Norme in materia disciplinare.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite a seconda della loro gravità e della loro recidività con:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.
L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lett. a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'art. 7 della legge 20.5.70 n. 300.

Ammonizione, multa, sospensione.
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidività; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei 6 mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi per disattenzione danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti o di evidenti irregolarità;
5) che sia trovato addormentato;
[…]
9) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, o all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione;
10) che commetta infrazioni di analoga gravità.
[…]

Licenziamento per cause disciplinari.
Il licenziamento per giusta causa, con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi quali, ad esempio, le seguenti:
[…]
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
[…]
5) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a 2 sospensioni nei 12 mesi antecedenti;
[…]
7) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'Azienda;
8) danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
9) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
[…]
12) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
13) insubordinazione grave verso i superiori.

Art. 28 - Controversie individuali.
Collettive.

Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti le Organizzazioni contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie collettive insorte per l'applicazione o l'interpretazione di norme di legge, del CCNL e dei contratti integrativi.

Commissione su classificazione.
In relazione all'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e delle professionalità dei lavoratori che il settore sta evidenziando, le parti concordano sulla necessità di approfondire l'analisi delle esigenze connesse a tale stato di cose con l'intento di addivenire con il prossimo CCNL a soluzioni adeguate in materia.
A tale fine le parti convengono di costituire entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo contrattuale una Commissione Paritetica con il compito di studiare un sistema di classificazione dei lavoratori idoneo a meglio rappresentare le esigenze di sviluppo della professionalità in rapporto alla domanda in tal senso espressa dalle imprese dei datori di lavoro del settore. Il sistema dovrà essere tale da assicurare un quadro di riferimento certo per le imprese e i datori di lavoro medesimi.
La Commissione potrà esaminare uno schema di inquadramento anche di carattere unificato fra operai e impiegati, tenendo conto delle evoluzioni del collocamento e della previdenza nel settore, e anche per aree professionali.
La Commissione si riunirà con cadenze periodiche da concordare, sarà presieduta a turno da 1 componente di parte datoriale o sindacale, si incontrerà 1 volta all'anno con le parti stipulanti il presente CCNL per riferire sull'attività svolta ed esaurirà il proprio compito 6 mesi prima della scadenza del CCNL, indicando alle parti stipulanti le proposte per lo schema di inquadramento.

Parte impiegati
Art. 37 - Lavoro straordinario, festivo, notturno.

[…]
Il lavoro straordinario non può superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali.
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell'azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed autorizzazione.
[…]
Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, per talune figure impiegatizie soggette a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in determinati periodi dell'anno, potranno essere superati i limiti di cui al comma 2 del presente articolo previo accordo a livello aziendale (art. 2).

Art. 44 - Malattia e infortunio.
[…]
Qualora all'impiegato sia derivata dall'infortunio un'invalidità totale permanente al lavoro e tale da rendere impossibile lo svolgimento di qualsiasi altra mansione anche di livello inferiore allo stesso non sarà conservato il posto.
[…]

Parte operai
Art. 50 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

[…]
Il lavoro straordinario può essere richiesto solo in casi eccezionali.
[…]

Art. 53 - Indennità per lavori disagiati.
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di seguito elencate competono, in aggiunta alla retribuzione composta da minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale le seguenti indennità percentuali:
a) alta montagna:
8% per lavori eseguiti da 1.000 a 1500 metri;
10% per lavori eseguiti oltre i 1.500 metri;
b) lavori in acqua: 10%, oltre la fornitura dei necessari mezzi protettivi;
c) zona malarica: 5% per lavori eseguiti nel periodo intercorrente dal 1 giugno al 30 settembre, nelle zone riconosciute malariche a termini delle vigenti disposizioni, nonché la somministrazione del chinino.
Nota a verbale.
L'indennità per prestazione di lavoro per spegnimento di incendi è regolata dall'art. 57.

Art. 56 - Reperibilità.
I datori di lavoro potranno richiedere ai lavoratori dipendenti di essere reperibili per i casi di incendio o di calamità naturale.
In tale caso il lavoratore ha diritto a un'indennità pari al 4,5% del minimo contrattuale nazionale conglobato e dal salario integrativo regionale.
Le modalità e le condizioni della reperibilità sono definite dai CIRL.

Art. 57 - Indennità antincendio e calamità naturali.
Per ogni ora di lavoro prestata per lo spegnimento di incendi o per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali i lavoratori hanno diritto a una retribuzione maggiorata del 25% da calcolarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale e cumulabile con altre indennità previste dal CCNL, eventualmente spettanti.

Art. 58 - Mensa.
Nei cantieri forestali si dovranno predisporre idonei rifugi ad uso mensa e ricovero.
Le modalità e i criteri per provvedere a tale esigenza, nonché l'eventuale istituzione e la misura dell'indennità sostitutiva sono demandate ai CIRL.

Protocollo aggiuntivo al CCNL
Lavoro temporaneo.

[…]
Dal ricorso al lavoro temporaneo deve essere data preventiva comunicazione alle RSU, RSA o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL, indicando il numero dei contratti, le qualifiche e le motivazioni.
L'effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a verifica annuale tra le parti previa raccolta dei dati a livello territoriale.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge n. 196/97.
[…]

Allegati
Allegato D Accordo per la costituzione delle RSU
Modalità di costituzione e di funzionamento.
1. Ambito ed iniziativa per la costituzione.
Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di eserciz
io.

I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni legislative e contrattuali: Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva i seguenti diritti:
• diritto di indire singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per il 30% delle ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore in virtù delle disposizioni legislative e contrattuali;
• diritto di affissione di cui alle norme legislative e contrattuali.
Sono comunque fatti salvi per le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL i diritti previsti dagli artt. 20 e 24 della legge n. 300/70 (diritto di assemblea, permessi non retribuiti).
Sono altresì fatte salve le condizioni di miglior favore già previste da accordi collettivi di lavoro di diverso livello del CCNL.

Compiti e funzioni.
Le RSU subentrano alle RSA e ai/alle loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e contrattuali.
Le RSU e le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo esercitano i poteri di contrattazione collettiva secondo le modalità stabilite dal contratto.

Delegati sindacali.
I rappresentanti sindacali eletti nelle aziende a norma del vigente CCNL per le imprese che occupino sino a 15 dipendenti continuano ad esercitare i diritti e i doveri previsti dalle norme contrattuali e di legge vigenti.

Rinvio all'Accordo quadro.
Le regole dell'accordo interconfederale tra Centrali Cooperative e Cgil, Cisl, Uil 13.9.94 recepito da Uncem e Federazione Aziende forestali e del protocollo 23.7.93, non modificate dal presente accordo, sono applicabili anche se non espressamente richiamate.

Clausola finale.
[…]
Per le aziende al di sotto dei 15 dipendenti restano in vigore le norme contrattuali o di legge.
In caso di inadempienza le associazioni firmatarie svolgeranno i necessari interventi per garantire l'applicazione del presente accordo unitario.

Allegato E Protocollo d'intesa per l'applicazione del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626
1. Premessa

1.1. Con il presente accordo le parti danno attuazione agli aspetti che il D.lgs. n. 626/94 demanda alla contrattazione collettiva. Tenendo conto delle innovazioni sostanziali e in particolare degli orientamenti partecipativi cui le direttive europee e il decreto legislativo si ispirano, in ordine alle relazioni fra le parti in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, le parti convengono sul carattere sperimentale della normativa del presente accordo e s'impegnano a verificarne l'efficacia al fine di un eventuale aggiornamento.
1.2. Le parti opereranno una prima verifica alla scadenza di 6 mesi dalla firma mentre quelle successive avverranno a richiesta di una delle parti.
1.3. Il presente accordo ha validità fino al 30.6.97 e se non disdetto almeno 3 mesi prima della sua scadenza si intenderà rinnovato di 1 anno e così di anno in anno.
1.4. Riaffermando l'impegno a una gestione della legislazione e degli accordi in tale materia fondata sulla partecipazione derivante dal comune interesse dell'impresa cooperativa e dei lavoratori al raggiungimento dei migliori risultati possibili in ordine a sicurezza e salute negli ambienti di lavoro hanno stipulato il presente accordo che affronta i seguenti aspetti:
- strumenti di partecipazione;
- rappresentanza dei lavoratori (RLS);
- formazione;
- ruolo degli organismi bilaterali;
- modalità operative e funzionamenti degli organismi.

2. Organismi bilaterali
2.1. Livello nazionale.

Ciascuna delle parti, entro 15 giorni dalla firma del presente accordo, designerà 1 rappresentante effettivo e 1 supplente per la costituzione di un Comitato paritetico nazionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro che opererà collegandosi all'Ente bilaterale nazionale per la formazione e l'ambiente denominato Coop-Form, costituito ai sensi dell'accordo interconfederale 24.7.94.
2.2. Tale Comitato svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione del D.lgs. n. 626/94 in particolare:
- raccordandosi con le Istituzioni, i Ministeri o gli Enti competenti di livello nazionale, in particolare con la Commissione di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 626/94;
- promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la formazione per le varie categorie di operatori della sicurezza attingendo attraverso Coop-Form anche a finanziamenti eventualmente disponibili a livello nazionale e dell'Unione Europea. In caso di interesse omogeneo di più regioni a tali iniziative, la richiesta sarà rivolta al Coop-Form Nazionale;
- elaborando dati ed analizzando le problematiche rilevate nelle imprese cooperative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione della normative di cui al D.lgs. n. 626/94;
- elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni e pareri sulle normative comunitarie e nazionali anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi europee, parlamentari governative ed amministrative;
- proponendo sia a livello nazionale che europeo iniziative di sostegno nei confronti delle piccole imprese, in particolare cooperative, ai fini della tutela della salute nei luoghi di lavoro, favorendo inoltre la diffusione e lo scambio di informazioni in merito;
- costituendo, con la collaborazione dei Comitati bilaterali regionali
e dei Comitati provinciali, l'anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori (RLS) e degli addetti alla sicurezza nel settore della cooperazione.
2.3. I costi delle attività espletate dal Coop-Form Nazionale (ricerca di fabbisogni - progetti di moduli formativi) ove non coperti da finanziamenti esterni saranno posti a carico degli Enti bilaterali che realizzeranno le conseguenti iniziative.
2.4. La sede del Comitato Nazionale è presso il Coop-Form che assolve i compiti di segreteria. Il Comitato elabora un proprio regolamento interno mentre Coop-Form elabora un apposito regolamento per i rapporti con le attività della Commissione da sottoporre alle parti sociali.

2.5. Livello regionale.
Le parti sono impegnate per la costituzione in ciascuna regione di un Comitato paritetico regionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro analogo a quello nazionale.
Esso si collegherà, ove costituito e comunque alla sua costituzione, all'Ente Bilaterale Regionale Coop-Form.
2.6. Tale Comitato, composto in modo paritetico da 6 rappresentanti effettivi e 6 supplenti designati dalle Centrali cooperative e da Cgil, Cisl, Uil, svolge i seguenti compiti:
- raccordarsi con le Regioni e con i Comitati Regionali ex art. 27 D.lgs. n. 626/94 nonché con altri Enti ed Istituti competenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- favorire l'elaborazione e diffusione di metodologie di valutazione del rischio;
- promuovere, ove le parti abbiano convenuto in tal senso, la costituzione dei Comitati provinciali di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 626/94 coordinandone l'attività;
- promuovere ricerche di fabbisogni e programmare interventi formativi nei confronti degli operatori per la sicurezza (responsabili delle imprese e rappresentanti dei lavoratori) anche in connessione con le iniziative del Coop-Form nazionale;
- verificare la rispondenza alle linee guida fissate a livello nazionale delle attività di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ove tale compito non possa essere svolto a livello provinciale per la mancata costituzione del Comitato Bilaterale provinciale;
- svolgere attività di supporto tecnico nei confronti degli organismi paritetici territoriali, facendo riferimento, in relazione alle diverse esigenze, ad esperti in materia giuridica, medicina del lavoro, chimica, biologia, ingegneria;
- costituire l'anagrafe regionale dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione nelle imprese cooperative della regione nonché quella dei rappresentanti delegati dai lavoratori;
- tenere ed aggiornare l'elenco dei medici competenti elaborato dalla Regione;
- proporre convenzioni da attuare tramite Coop-Form con Enti ed imprese di consulenza per servizi di assistenza alle imprese cooperative e per la formazione;
- promuovere eventuali altre attività concordate tra le parti regionali competenti;
- ove non vengano costituiti i Comitati provinciali bilaterali, espletare la funzione di prima istanza per la conciliazione delle controversie sorte in sede di applicazione della normativa.
2.7. Nel caso di riscontrati fabbisogni relativi alla fornitura di formazione, di ricerca e di servizi di assistenza, le parti, a livello regionale, possono indicare un contributo adeguato da parte delle imprese cooperative utilizzatrici da versare in un fondo regionale appositamente costituito all'interno del Coop-Form Regionale.
2.8. Il Comitato Regionale, da costituirsi entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, avrà sede presso il Coop-Form. Ove non costituito, i compiti di segreteria sono svolti da una delle Centrali Cooperative firmatarie.

2.9. Livello provinciale.
Ove non sia diversamente convenuto entro i limiti temporali stabiliti dal presente accordo, sarà costituito entro 45 giorni dalla sottoscrizione dello stesso un comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
2.10. Tale Comitato, composto da 6 rappresentanti effettivi e 6 supplenti designati dalle Centrali Cooperative e da Cgil, Cisl, Uil, oltre a quelli previsti dall'art. 20 del D.lgs. n. 626/94, svolgerà anche i seguenti compiti:
- raccolta e tenuta degli elenchi dei lavoratori delegati alla sicurezza nelle imprese cooperative;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei responsabili e degli addetti alla sicurezza nominati dalle imprese cooperative;
- promozione di indagini conoscitive su fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per delegati dei lavoratori (RLS) che per gli addetti designati dalle imprese;
- eventuali altre attività concordate tra le parti competenti.
2.11. Ove trattisi di interesse non limitato a un singolo territorio provinciale, la ricerca sarà promossa dal comitato paritetico regionale di cui al punto 2.5., congiuntamente ai Comitati territoriali interessati, e a livello regionale saranno conseguentemente formulati progetti di moduli formativi.

2.12. Organismi paritetici di settore.
Sono fatti salvi gli organismi paritetici di settore o di categoria competenti nelle materie disciplinate dal D.lgs. n. 626/94 nei confronti dei quali i Comitati bilaterali di vario livello previsti dal presente accordo sono impegnati ad instaurare le opportune forme di raccordo.

3. Attività di conciliazione dei comitati paritetici
3.1. In caso di controversia insorta sull'applicazione della normativa di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di diritti di rappresentanza, formazione e informazione, il Comitato Provinciale o, in caso di mancata costituzione, quello Regionale è l'organo di 1a istanza per la conciliazione della stessa.
Il ricorso deve essere trasmesso dalle parti interessate al Comitato Paritetico a mezzo lettera con ricevuta di ritorno e portato a conoscenza delle associazioni cooperative e delle organizzazioni sindacali che lo compongono.
Gli interessati potranno far pervenire per iscritto le proprie controdeduzioni ai destinatari di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla data di presentazione.
Il comitato paritetico di 1° grado esaurirà l'esame del ricorso entro e non oltre i successivi 30 giorni salvo l'eventuale proroga unanimemente decisa assumendo decisioni condivise dagli aventi diritto al voto, redigendo quindi verbale da portare a conoscenza delle parti interessate.
3.2. È ammesso ricorso in 2° grado al Comitato Paritetico Nazionale se il Comitato di 1° grado è a livello regionale, al Comitato Regionale se il Comitato di 1a istanza è a livello provinciale, entro 30 giorni dalla decisione di 1° grado.
3.3. I compiti di segreteria del Comitato Paritetico Regionale o Provinciale sono assolti nell'ambito del Coop-Form o dalle Associazioni cooperative firmatarie competenti per territorio.
3.4. Norma transitoria.
L'opzione in merito al livello (provinciale o regionale) di costituzione del Comitato paritetico dovrà avvenire attraverso intese tra le parti firmatarie del presente accordo competenti per regione entro 30 giorni dalla firma dello stesso.
L'opzione sarà comunicata al Comitato Nazionale di cui al punto 2.1.

4. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
4.1. Nelle imprese cooperative le parti firmatarie del presente accordo, ai vari livelli di competenza, dovranno assumere le iniziative per l'identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza entro 40 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo applicando le modalità di cui ai punti seguenti:

4.2. Imprese cooperative oltre 15 lavoratori.
Nelle imprese cooperative o unità produttive delle stesse che occupano da 16 a 200 lavoratori il rappresentante per la sicurezza si individua tra i componenti la RSU.
Laddove la contrattazione di categoria abbia previsto un numero di componenti le RSU superiore a quello dell'accordo del 13.9.94, la stessa contrattazione di categoria potrà identificare un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a 1 ma comunque sempre nell'ambito del numero complessivo dei componenti le RSU.
4.3. Nelle imprese cooperative o unità produttive delle stesse con più di 200 lavoratori, qualora la RSU risulti composta da 3 lavoratori, i rappresentanti per la sicurezza sono individuati nel numero di 2 tra i componenti delle RSU più 1 rappresentante eletto.
Ove la RSU risulti composta da un numero di lavoratori superiore a 3, i rappresentanti per la sicurezza saranno individuati tra i componenti la RSU.
Il numero dei rappresentanti sarà quello previsto dall'art. 18, comma 6, D.lgs. n. 626/94.
4.4. Resta inteso che la contrattazione nazionale di settore potrà definire un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a quello previsto dal citato art. 18, ma sempre entro il numero di componenti la RSU, in relazione a specifiche esigenze di prevenzione e protezione dai rischi rilevabili anche dai Comitati paritetici aziendali o di categoria istituiti dalla contrattazione.
4.5. Nelle aziende di cui sopra all'atto della costituzione della RSU, il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati all'elezione della RSU medesima.
4.6. Ove la RSU sia già costituita, il/i nominativo del/dei rappresentanti per la sicurezza è/sono individuato/i dalla RSU tra i suoi componenti con successiva ratifica nella 1a assemblea dei lavoratori.
4.7. In casi di RSU non ancora costituite ed operino ancora le RSA delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori con le procedure di cui ai successivi commi 4.10. e 4.11. Il rappresentante così eletto rimane transitoriamente in carica fino all'elezione della RSU. Da quel momento trovano applicazione le norme stabilite dal presente accordo per le imprese nelle quali è presente la RSU (commi 4.2. e 4.6.).
4.8. In caso di dimissioni o di decadenza, il rappresentante per la sicurezza rimane in carica fino a nuova elezione da tenersi entro 2 mesi dalle dimissioni o dalla decadenza medesima.
I permessi retribuiti sono utilizzati in proporzione al periodo di esercizio della funzione di rappresentanza per la sicurezza.
4.9. In caso di mancanza di rappresentanza sindacale aziendale, il rappresentante o i rappresentanti per la sicurezza è/sono nominato/i mediante elezione a suffragio universale con le procedure di cui ai successivi punti 4.10. e 4.11.

4.10. Procedure per l'elezione o individuazione dei RLS.
Per le imprese cooperative o unità produttive delle stesse, le Associazioni cooperative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti concorderanno le iniziative idonee allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti per la sicurezza.
L'elezione si svolgerà a suffragio universale a scrutinio segreto con diritto di voto a tutti i lavoratori iscritti a libro matricola con eleggibilità limitata ai lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato.
Risulteranno eletti i lavoratori che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi espressi.
Prima dello svolgimento delle elezioni l'assemblea dei lavoratori nomina tra gli stessi il segretario del seggio elettorale che dopo lo scrutinio delle schede redige il verbale di elezione e lo comunica alla direzione della cooperativa.
Il/i rappresentante/i per la sicurezza così eletto/i durano nell'incarico per il tempo previsto dall'accordo 13.9.94 sulle RSU o comunque fino alla decadenza della RSU.
4.11. La direzione della cooperativa, ricevuto il verbale di elezione, comunica al comitato paritetico provinciale o regionale, tramite l'associazione cooperativa di appartenenza, i nominativi dei lavoratori eletti.
4.12. Per quanto non previsto nel presente accordo in materia di elezione, si fa riferimento all'accordo interconfederale 13.9.94 sulle RSU.

5. Permessi per agibilità
5.1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alle seguenti ore annue di permesso retribuito:
- 12 nelle imprese cooperative o unità produttive fino a 5 lavoratori;
- 30 nelle imprese cooperative o unità produttive da 6 a 15 lavoratori.
5.2. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 626/94 i rappresentanti per la sicurezza hanno diritto a permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti per le RSU, pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Il predetto monte ore non viene utilizzato per gli adempimenti di cui ai punti b), c), d), g), i) ed l) del citato art. 19.
5.3. La contrattazione nazionale di settore e quella aziendale prevederà
l'assorbimento delle ore di permesso spettanti ai rappresentanti per la sicurezza di quelle già riconosciute allo stesso titolo.

6. Funzioni del rappresentante per la sicurezza
Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 19 del D.lgs. n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti modalità per lo svolgimento delle funzioni attribuite al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

6.1. Accesso ai luoghi di lavoro.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro non dovrà intralciare il normale svolgimento delle attività produttive e il suo esercizio, salvo casi di emergenza, sarà di volta in volta preventivamente segnalato alla direzione della cooperativa o dell'unità produttiva.
La visita ai luoghi di lavoro da parte del rappresentante dei lavoratori può essere svolta insieme al responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza della cooperativa o ad un addetto da essa incaricato.

6.2. Consultazione.
La direzione della cooperativa dovrà svolgere la consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a norma di legge con tempestività nei casi previsti dal D.lgs. n. 626/94.
In tale sede il rappresentante dei lavoratori può formulare proposte in materia.
Delle riunioni consultive sarà redatto verbale sottoscritto anche dal o dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il verbale dovrà riportare fedelmente i rilievi eventualmente espressi dalla rappresentanza dei lavoratori.
In mancanza della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, e in via transitoria fino alla sua istituzione, la consultazione potrà essere svolta con la rappresentanza sindacale aziendale delle OO.SS. stipulanti il presente accordo.

6.3. Riunioni periodiche.
In applicazione dell'art. 11 del D.lgs. n. 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può chiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.

6.4. Informazione e documentazione.
Le informazioni e la documentazione fornite o date in visione dalla direzione della cooperativa alla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza hanno carattere assolutamente riservato ed esclusivamente connesso alla funzione esercitata.
In caso di ipotesi di violazione del segreto aziendale, la cooperativa può rivolgersi al comitato paritetico territoriale aprendo la conseguente controversia.
Il rappresentante per la sicurezza riceverà dalla cooperativa le informazioni e la documentazione aziendali di cui alle lett. e) ed f) del comma 1 dell'art. 19, avrà diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, tenuto presso l'unità produttiva e potrà richiedere ogni informazione e documentazione prevista dalla legge e utile allo svolgimento dei propri compiti riguardanti l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

7. Formazione dei rappresentanti dei lavoratori (RLS)
Le parti considerano essenziale la formazione ai fini di un'efficace prevenzione e protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
7.1. A tal fine, anche per iniziativa dell'Ente Bilaterale Coop-Form Nazionale e di quelli regionali, potranno essere decisi opportuni pacchetti formativi anche finalizzati a specifiche realtà produttive nonché ai rappresentanti nei comitati paritetici territoriali.
7.2. Per quanto riguarda l'art. 19, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 626/94, in via sperimentale si prevede un modulo di 32 ore di formazione di base per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Tale formazione deve comunque comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla legge;
- conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione/protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
La metodologia didattica dovrà essere di tipo attivo, con esercitazioni pratiche, e adeguata ai soggetti da formare.
7.3. La contrattazione nazionale di categoria potrà individuare ulteriori contenuti specifici della formazione e le relative ore aggiuntive, con riferimento ai propri comparti.
7.4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dovrà comunque prevedere un'integrazione della formazione.

8. Piccole imprese cooperative
8.1. Nelle imprese cooperative o nelle unità produttive delle stesse fino a 15 lavoratori il rappresentante alla sicurezza può essere individuato in ambito aziendale o territoriale previo accordo a livello regionale da definirsi, da parte degli agenti contrattuali competenti, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo secondo le indicazioni di cui al punto 8.3. e seguenti.

8.2. Rappresentanza aziendale.
In caso di elezione, nelle singole cooperative o unità produttive della stessa fino a 15 lavoratori, del delegato dei lavoratori per la sicurezza, essa si svolgerà secondo le procedure e le modalità previste ai punti 4.10. e 4.11. del presente accordo.
Lo svolgimento delle elezioni sarà preceduto da un'assemblea finalizzata ad offrire ai lavoratori le necessarie informazioni al riguardo (art. 18, D.lgs. n. 626/94).
Le funzioni del delegato dei lavoratori, che dura in carica 3 anni, sono quelle richiamate al punto 6 del presente accordo, fatte salve le diverse disposizioni di legge per le piccole imprese in materia di riunioni periodiche.
Per la formazione vale quanto previsto al precedente punto 7.

8.3. Rappresentanza territoriale.
L'istituzione del rappresentante territoriale alla sicurezza può configurarsi di area, di comparto produttivo o interaziendale secondo scelte da definirsi a livello regionale dagli agenti contrattuali competenti entro il termine di cui al punto 8.1.
8.4. Secondo tale intesa, da comunicare alle parti nazionali firmatarie del presente accordo, il rappresentante di cui al punto 8.3. potrà essere eletto o designato dai lavoratori delle cooperative interessate con modalità da stabilire dalle parti firmatarie.
8.5. In tale accordo gli oneri proporzionalmente connessi ai permessi per l'esercizio delle prerogative legislative e per la formazione del rappresentante di area, di comparto o interaziendale, per la sicurezza, saranno mutualizzati tra le cooperative interessate sotto forma di quantità retributive orarie per il numero dei dipendenti, anche in un ammontare convenzionale e tali quote, versate dalle predette cooperative, saranno accantonate in un apposito fondo costituito nell'ambito del Coop- Form regionale e separatamente contabilizzate.
8.6. Oltre agli oneri relativi al sostegno dell'attività formativa del rappresentante territoriale alla sicurezza saranno previsti nell'accordo anche quelli relativi alle attività dei comitati paritetici rivolte agli stessi rappresentanti.
8.7. L'accordo regionale stabilirà ogni modalità relativa al versamento delle quote e alla tenuta del fondo da parte del Coop-Form regionale tenendo conto della provenienza dei flussi per area, comparto merceologico o livello interaziendale.
Il Coop-Form regionale informerà periodicamente il Coop-Form nazionale dei flussi delle quote relative agli oneri di cui al punto 8.5.
8.8. L'accordo regionale definirà infine le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro e alla documentazione, d'informazione e formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
8.9. La scelta delle rappresentanze dovrà essere comunicata al Comitato Paritetico territoriale da parte delle cooperative appena esso sarà costituito e comunque non oltre 45 giorni dalla data di firma del presente accordo.

9. Clausola di salvaguardia
Qualora ad opera delle OO.SS. firmatarie intervengano, nei settori di attività nei quali è presente la cooperazione, per analoghe imprese non cooperative, condizioni contrattuali riferite ad istituti analoghi meno onerosi di quelle stabilite nel presente accordo, le parti, a richiesta di una di esse, si incontreranno per assumere le opportune conseguenti determinazioni da rinviare a livello di settore.

Dichiarazione a verbale di Cgil, Cisl, Uil in merito alla rappresentanza territoriale alla sicurezza
In merito alla rappresentanza territoriale alla sicurezza riguardante comparti produttivi o gruppi aziendali categorialmente omogenei, Cgil, Cisl, Uil dichiarano che per agente contrattuale competente deve intendersi il livello categoriale secondo l'orientamento nazionale di categoria, anche come definito dal CCNL.

Allegato F Contratto di formazione e lavoro
1. Contrattazione.

1.1. Avendo presenti gli orientamenti, gli impegni e gli strumenti definiti con gli accordi interconfederali in materia di formazione professionale, le parti stipulanti, ciascuna per la propria competenza, convengono di attivare gli strumenti contrattuali e legislativi atti a favorire l'inserimento dei giovani nelle attività produttive di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria.
1.2. Concordando pienamente sulla centralità della formazione professionale sia ai fini dello sviluppo dell'impresa che al fine di assicurare occupazione, le parti discuteranno annualmente il quadro delle esigenze formative del settore e i programmi di formazione teorica presentati da attivare per i lavoratori in forza con contratto di formazione e lavoro, di cui alla legge n. 863/84 e successive.
Le iniziative formative, per le quali programmi e strutture saranno, ove necessario, concordati con la Regione, potranno riguardare progetti aziendali o territoriali interessanti più unità produttive del settore.
1.3. A norma del DL n. 572/94 convertito in legge n. 451 del 19.7.94, fermo restando il diritto dei datori di lavoro del settore di presentare i progetti di formazione e lavoro alla Commissione regionale per l'impiego territoriale competente, secondo le procedure indicate dal Ministero del Lavoro, le imprese associate, tramite le proprie associazioni presenteranno i progetti di formazione e lavoro alle 3 organizzazioni sindacali regionali di settore, le quali esprimeranno su di essi il proprio parere di conformità entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui hanno ricevuto i progetti.
Le parti stipulanti si incontreranno a livello regionale per concordare le modalità di attuazione di quanto sopra convenuto.
Si concorda inoltre che i progetti interessanti più regioni saranno presentati ed esaminati, con le stesse procedure e modalità di cui sopra, dalle organizzazioni nazionali di settore.
I progetti concordati tra le imprese aderenti alle parti datoriali stipulanti e le Organizzazioni sindacali, che saranno predisposti in attuazione del presente accordo sulla base della modulistica allegata, non devono essere sottoposti (art. 3, comma 3, legge n. 863/84) alla preventiva approvazione della Commissione regionale per l'impiego o del Ministro del lavoro nel caso di progetto interregionale, qualora vi sia esplicita rinuncia ai finanziamenti pubblici.
In tal caso le aziende sono tenute a notificare all'ispettorato del lavoro competente per territorio le assunzioni avvenute.
[…]

2. Progetto di formazione e lavoro.
[…]
2.3. Il contratto di formazione e lavoro col quale possono essere aggiunti soggetti in età compresa tra i 16 e 32 anni e definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di formazione e lavoro, di durata non superiore a 24 mesi, mirato alla:
1) acquisizione di professionalità intermedie (liv. 4° e 3° impiegati; operai specializzati);
2) acquisizione di professionalità elevate (liv. 6° e 5° impiegati; specializzati super);
b) contratto di formazione e lavoro, di durata non superiore ai 12 mesi, mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
Il contratto di formazione e lavoro dovrà comunque prevedere una durata corrispondente alle effettive esigenze formative e non potrà essere inferiore a 6 mesi.
Per la parte formativa teorica, i contratti di cui alla lett. a) n. 1) e 2) del comma 1 del presente punto dovranno comunque prevedere rispettivamente almeno 80 e 130 ore.
I contratti di cui alla lett. b) dello stesso comma dovranno prevedere una formazione teorica minima, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa non inferiore a 20 ore.
Eventuali ore aggiuntive che si rendessero necessarie oltre quelle indicate al precedente comma potranno essere svolte fuori dall'orario di lavoro e pertanto non retribuite.
[…]
2.4 La formazione teorica potrà essere realizzata esternamente ed eventualmente nei corsi e nelle strutture concordate con la Regione (come previsto dal punto 1.2).
L'azienda contribuirà alla formazione con personale qualificato che fornirà le conoscenze tecnico-pratiche necessarie alla comprensione dei processi produttivi e alle mansioni alle quali il giovane viene avviato, nonché alla conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e di igiene e sicurezza del lavoro, coerentemente con il progetto presentato e il programma di formazione.
In ogni caso, sarà assicurato, da parte delle aziende, l'inserimento di moduli concernenti la conoscenza della realtà del settore e dei diritti e del ruolo del sindacato, di concerto con i Centri di formazione delle associazioni stipulanti.