Cassazione Penale, Sez. 4, 30 maggio 2018, n. 24376 - Lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme di sicurezza. Azione risarcitoria esercitata nel processo civile e azione proposta in sede penale


 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: MONTAGNI ANDREA Data Udienza: 20/04/2018

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Bologna con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Bologna in data 11.04.2014, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato M.L., chiamato a rispondere in concorso con altri del reato di lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in danno di G.M., per essere il reato estinto per prescrizione. La Corte ha confermato le statuizioni civili con condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. Sul punto, il Collegio rilevava che vi era diversità di petitum tra l'azione per danni morali proposta nel presente giudizio penale e il separato processo civile per danno biologico.
2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione l'imputato M.L., a mezzo del difensore.
Con unico articolato motivo, la parte rileva che erroneamente la Corte di Appello ha deciso in ordine al rapporto processuale civile, nonostante quest'ultimo fosse estinto a causa della intervenuta revoca della costituzione di parte civile. Al riguardo, l'esponente rileva che la parte civile G.M., successivamente alla costituzione nel presente giudizio, ove ha chiesto il risarcimento dei danni morali, ha promosso un giudizio civile per ottenere il risarcimento del danno biologico, derivante dal medesimo fatto. Il ricorrente sottolinea che la pendenza del richiamato giudizio civile avanti al giudice del lavoro risulta documentalmente.
Tanto premesso, il deducente osserva di avere dedotto uno specifico motivo di appello, in ordine alle statuizioni civili, che è stato rigettato dalla Corte territoriale, in considerazione della supposta diversità del petitum. La parte richiama l'insegnamento espresso dalla Sezioni Unite civili, circa l'unitarietà del danno non patrimoniale, indipendentemente dalle diverse voci - danno biologico, danno morale, dallo alla vita di relazione, danno esistenziale, danno estetico ed altro - che lo possono comporre. L'esponente rileva che il fatto che il danneggiato abbia chiesto in sede penale il solo danno non patrimoniale morale e in sede civile il solo danno non patrimoniale biologico, non autorizza l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, in base alla quale la pretesa risarcitoria del danno morale e quella del danno biologico costituiscono domande diverse. Il ricorrente osserva che avendo il danneggiato agito avanti al Tribunale del lavoro dopo la costituzione di parte civile nel giudizio penale, trova applicazione la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 75, comma 3 e 82, comma 2, cod. proc. pen., di talché la costituzione di parte civile deve intendersi revocata.
A sostegno dei propri assunti, il ricorrente richiama poi arresti della giurisprudenza di legittimità, sulla regolazione dei rapporti tra azioni risarcitorie in sede civile e in sede penale. Osserva che il danneggiato, nel caso di specie, non ha formulato alcuna riserva di agire in diversa sede per il soddisfacimento di ulteriori ragioni di credito. E rileva che non è ammissibile che sul medesimo rapporto si pronuncino giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia.
Il ricorrente evidenzia che, nel caso di specie, le ondivaghe scelte operate dal danneggiato hanno impedito che il giudizio civile giungesse alla decisione, posto che il relativo giudizio è stato sospeso; e sottolinea che le uniche statuizioni civili sono state rese dai giudici penali di primo e secondo grado.
2.1. La parte ha depositato memoria con documentazione allegata.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è infondato.
La Corte regolatrice ha da tempo chiarito i rapporti intercorrenti fra l'azione risarcitoria esercitata nel processo civile e quella proposta in sede penale, osservando che deve escludersi che il danneggiato dal reato che abbia esercitato l'azione risarcitoria nel processo civile sia legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale per far valere ulteriori profili di danno derivanti dalla stessa causa, qualora sia intervenuta la pronuncia di una sentenza di merito, anche non passata in giudicato, nella sede civile (Sez. 2, Sentenza n. 7126 del 26/05/2000, dep. 16/06/2000, Rv. 216356). L'effetto preclusivo sancito dall'art. 75, comma 1 cod. proc. pen., cioè, in base al quale il trasferimento dell'azione civile nel processo penale comporta l’automatica rinuncia agli atti del giudizio civile che, di conseguenza, deve essere dichiarato estinto, opera nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di merito, anche non definitiva, nel giudizio civile; e allorché tra l'azione promossa in sede civile e quella esercitata con la costituzione di parte civile nel processo penale sussista identità di soggetti e di causa petendi (Sez. 4, Sentenza n. 35604 del 28/05/2003, dep. 16/09/2003, Rv. 226370).
Preme poi evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente osservato che la specifica ipotesi della revoca tacita della costituzione di parte civile di cui all’art. 82, comma 2, cod. proc. pen., opera nel caso in cui l'azione risarcitoria venga promossa "anche" davanti al giudice civile, da parte del soggetto danneggiato, già costituito parte civile; e che detto meccanismo trova applicazione solo quando sussiste una compiuta coincidenza fra le due domande, trattandosi di disposizione finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi (Sez. 5, Sentenza n. 28753 del 08/06/2005, dep. 29/07/2005, Rv. 232298; Sez. 4, Sentenza n. 21588 del 23/03/2007, dep. 01/06/2007, Rv. 236722; Sez. 2, Sentenza n. 62 del 16/12/2009, dep. 05/01/2010, Rv. 246266; Sez. 4, Sentenza n. 3454 del 19/12/2014, dep. 26/01/2015, Rv. 261950).
Sul punto, si è in particolare evidenziato che devono ritenersi sussistenti i presupposti della revoca tacita della costituzione di parte civile, qualora nell'azione civile successivamente proposta davanti al giudice civile, non siano determinati gli elementi di autonomia che contraddistinguono la diversità della nuova domanda risarcitoria o restitutoria rispetto all'atto di costituzione di parte civile, così da realizzare un'inequivoca coincidenza fra le due domande civili e, quindi, un duplice esercizio della medesima azione che integra l'ipotesi della revoca di cui aN'art. 82, comma 2, cod. proc. pen.
2. E bene, applicando i richiamati principi di diritto al caso di specie, deve allora osservarsi che la sentenza impugnata risulta immune dalle dedotte censure. La Corte di Appello, invero, ha osservato che l'azione risarcitoria non costituiva duplicazione di quella proposta in sede civile. Ciò in quanto il giudizio civile successivamente promosso dal G.M. concerneva il danno biologico, laddove l'azione esercitata in sede penale riguardava i danni morali. Ed invero, l'esame degli atti versati in fascicolo - al quale la Suprema Corte procede direttamente in ragione della natura dell'eccezione - evidenzia: che avanti al Tribunale del lavoro di Bologna il danneggiato ha richiesto unicamente il risarcimento del danno biologico differenziale, al netto di quanto corrisposto dall'INAIL; e che in sede di conclusioni, avanti la Tribunale penale di Bologna, la parte civile ha invocato unicamente la condanna degli imputati al risarcimento dei danni morali, derivanti dal medesimo fatto generatore.
È poi appena il caso di rilevare che a diverse conclusioni non conduce l'arresto delle Sezioni Unite civili richiamato dall'esponete, che riguarda il diverso caso in cui il possibile frazionamento della tutela giurisdizionale, riguardava il reparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo, rispetto alle controversie di lavoro riguardanti il pubblico impiego contrattualizzato (Sez. U - sentenza n. 7305 del 22/03/2017, Rv. 643341 - 01).
3. In conclusione si impone il rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese processuali

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 aprile 2018.